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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 27/03/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bergamo sezione terza civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Antonella
Belgeri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 5307 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da
c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avvocato SALVIONI ELENA per procura atto di citazione
- attore - contro
c.f. rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'avvocato BERRA ANNA per procura comparsa di costituzione
- convenuta –
E contro
CP_2
- convenuta contumace - avente ad OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c..
CONCLUSIONI
Per le parti costituite come da verbale del 17.7.2025
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giu- Parte_1
dizio e esponendo che: Controparte_1 Controparte_2
- in data 31.12.2020, conducente dell'autovettura Volkswagen CP_3
Polo, targata FE073CB, di proprietà dell'odierno attore, imboccava la SP671, da Seriate in direzione di Zanica e, superata la rotatoria, perdeva il controllo del suddetto veicolo a causa della presenza di uno strato di ghiaccio sulla car- reggiata andando così a collidere contro il furgone Mercedes Vito, targato
FF644XJ, che procedeva regolarmente nel senso opposto;
- a causa dell'urto, l'autovettura del sig. ha riportato danni tanto in- Pt_1
genti da rendere la riparazione antieconomica (valore dell'auto di € 6.000,00=
a fronte di un preventivo per gli interventi di € 10.597,29=, oltre iva);
l'autovettura veniva dunque demolita a seguito del sinistro.
Ciò premesso, l'attore, riconducendo alla , ai sensi Controparte_1
dell'art. 2051 c.c., o subordinatamente ai sensi dell'art. 2043 c.c la responsabi- lità dell'evento per cui è causa, ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni patiti quantificati in € 6.000,00=, ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivaluta e con vittoria di spese. Chiedeva inoltre la condanna della società responsabile in via solidale con la Controparte_2
, ai sensi dell'art. 2043 c.c.. Controparte_1
La Provincia convenuta si costituiva regolarmente con comparsa di costitu- zione e risposta con la quale escludeva la sussistenza di una propria responsa- bilità ai sensi della norma richiamata da controparte, ravvisando, in primo luogo, la carenza di legittimazione passiva in quanto la gestione della strada
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interessata dal sinistro era stata regolarmente appaltata alla società CP_2
e, in secondo luogo, riconducendo la causa del sinistro alla condotta impru- dente di evidenziava in ogni caso la carenza di idonei riscontri, CP_3
sotto il profilo quantitativo, dei danni lamentati dall'attore.
La non si costituiva in giudizio e veniva dunque dichiarata Controparte_2
contumace.
La causa veniva istruita mediante le deposizioni di alcuni testimoni;
all'udienza del 27 febbraio 2024, le parti venivano invitate a precisare le conclusioni e, previa assegnazione di termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa viene ora in decisione.
La domanda attorea è fondata e va accolta nei limiti qui di seguito precisati.
Innanzitutto, deve verificarsi la riconducibilità dell'evento oggetto di causa alla responsabilità della ex art. 2051 c.c. Controparte_1
Come noto, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività
o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, il mero rapporto eziologico tra cosa ed evento. Per tale ra- gione, il custode potrà andare esente da responsabilità solo nel caso in cui provi il caso fortuito, ossia il realizzarsi di un avvenimento esterno, impreve- dibile ed inevitabile idoneo ad interrompere il nesso causale.
Dal punto di vista sostanziale, il custode è colui che ha un potere di controllo sulla cosa e di intervento rispetto ad eventuali rischi che dipendono dalla cosa stessa;
egli può essere il proprietario, ma anche il possessore o detentore.
Nel caso di specie, la , ossia l'ente proprietario della Controparte_1
strada per cui è causa, ha appaltato la manutenzione della stessa alla società
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Stradedile (doc. 1 comparsa); ebbene, tale contratto non ha rilevanza in punto di responsabilità civile, in quanto esso costituisce soltanto lo strumento tecni- co-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale proprio dell'ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà. Ed infatti, per costante giurisprudenza, la presenza di clausole nel contratto di appalto che addossano all'appaltatore la responsabili- tà per danni non modifica la situazione e non esclude la responsabilità diretta del committente per omesso controllo o del proprietario della strada per re- sponsabilità di cose in custodia, poiché si tratta di una mera ripartizione inter- na della responsabilità, senza che questa assunzione di responsabilità sia op- ponibile al terzo danneggiato (Cass. civ., sez. III, 13 gennaio 2015, n. 286).
Ciò posto, la documentazione in atti (ed in particolare il verbale del sinistro e le fotografie allegate, doc. 1 citazione) e le deposizioni testimoniali raccolte appaiono idonee a dare conto sia della sostanziale corrispondenza delle con- dizioni della strada interessata dal sinistro alla descrizione offertane dall'attore nell'atto di citazione sia della sussistenza di un nesso di causa tra la perdita di controllo del veicolo da parte di e le condizioni dell'asfalto. CP_3
In particolare, risulta dimostrato – alla luce delle dichiarazioni univoche di tut- ti i testi escussi – che il 31 dicembre 2020 la strada provinciale 671, in corri- spondenza della rotatoria di Seriate in direzione di Zanica fosse ghiacciata e che la macchina spargi sale, al momento del fatto, non fosse ancora passata.
La teste che era trasportata confermava i capitoli n. 1) e 2) Testimone_1
della memoria istruttoria di parte attrice, e dunque che il giorno e l'ora del si- nistro conducente dell'autovettura, nel territorio di Seriate, CP_3
imboccata la SP671 in direzione di Zanica e superata la rotatoria, perdeva im-
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provvisamente e completamente il controllo dell'auto poiché il manto stradale era completamente ricoperto da una lastra di ghiaccio.
Il teste dichiarava, con riguardo al capitolo 1) della memoria CP_3
attorea: “è vero quanto al capitolo;
nelle circostanze di tempo e luogo di cui al capitolo io guidavo l'autovettura intestata all'attore; adr sulla autovettura era presente anche adr eravamo solo noi due;
imboccammo la Testimone_2
SP671 in direzione Zanica” e confermava quindi d'aver perso improvvisa- mente e completamente il controllo dell'auto, poiché il manto stradale era completamente ricoperto da una lastra di ghiaccio, non appena superata la ro- tatoria, dopo aver imboccato la SP671 in direzione di Zanica.
Nello specifico, il vice brigadiere escusso in udienza come testimone, Tes_3
ha dichiarato: “confermo la presenza di ghiaccio sulla carreggiata dove è av- venuto il sinistro;
abbiamo dovuto sciogliere con le torce antivento, che emet- tono fiamma di calore, il ghiaccio presente;
i mezzi spargisale c'erano, passa- vano ma il sale non veniva sparso sulla carreggiata;
forse erano già vuoti;
non vi era alcuna segnalazione di pericolo o di presenza di ghiaccio” (verbale ud.
27.02.24).
La circostanza per cui la aveva in precedenza segnalato alla società CP_1
Stradedile la necessità di pulire il tratto di strada per cui è causa non ha rile- vanza sul punto in quanto, come detto, la responsabilità ex art. 2051 c.c., es- sendo di natura oggettiva, sorge in ragione della sola sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha determinato l'evento lesivo, rapporto che non viene meno con la consegna della cosa all'appaltatore (Cass.
7553/2021).
Ciò premesso occorre verificare se l'evento occorso possa ricondursi al fatto
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imprevedibile che consente al custode di spogliarsi della sua responsabilità.
Il custode deve allora provare che il fatto del terzo ha i requisiti dell'eccezionalità , imprevedibilità ed inevitabilità e che quindi è manifesta- mente estraneo ad una sequenza causale o normale, corrispondente allo svi- luppo potenzialmente possibile in un contesto dato secondo l'id quod ple- rumque accidit.
Nella specie non può non ritenersi che, in presenza di ghiaccio sulle strade, della consistenza e dimensioni descritte dall'istruttoria orale il passaggio di au- tovettura nella sede stradale, si pongono come eventi astrattamente possibili ed altamente prevedibili, tanto più in stagione invernale e in orario mattutino tali da non rendere nell'occasione la presenza di ghiaccio eccezionale e dal già citato appalto per il trattamento antighiaccio delle strade assegnato alla con- venuta contumace, che dimostra che con diligente ed attenta attività di manu- tenzione esso può essere scongiurato.
Ciò premesso , poiché la condotta del terzo, nella specie il conducente, non si può qualificare imprevedibile , deve verificarsi l'eventuale efficacia concorren- te di essa nell'eziologia del danno;
occorre cioè verificare se la situazione di pericolo fosse suscettibile di essere prevista e superata dall'agente tramite l'adozione di normali cautele e se l'eventuale imprudenza dello stesso può avere avuto efficacia causale esclusiva o concorrente del danno.
Il dovere di cautela infatti , già previsto nelle norme del codice civile di limita- zione del risarcimento in considerazione del proprio fatto colposo ( art. 1227
c.c.), si deve ricondurre al dovere di solidarietà imposto dall'art. 2 Cost. di adozione di condotte idonee a limitare ragionevolmente aggravi per gli altri in ragione degli obblighi reciproci di convivenza civile.
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Premesso allora che la condotta del nella specie non può qualificarsi CP_3
come estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, deve escludersi che essa possa aver assunto efficacia causale esclusiva.
D'altro canto, se la disattenzione è sempre prevedibile come evenienza, essa cessa di esserlo ed elide il nesso causale con la cosa custodita quando implica inottemperanza ad un prevedibile dovere di cautela da parte del danneggiato in rapporto alle circostanze del caso concreto (Cass.2480/2018).
Pertanto, più la situazione di pericolo poteva essere prevista dal danneggiato e superata con l'adozione di normali cautele, tanto più dovrà considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato nell'eziologia dell'evento con corrispondente riduzione del risarcimento in forza del principio di cui all'art. 1227 c.c. .
Orbene , nel caso oggetto di causa, il conducente si è trovato nell'area inte- ressata dal ghiaccio per la necessità di circolare alla guida dell'autovettura e non emerge in alcun modo che la presenza di ghiaccio nel tratto fosse chia- ramente percepibile. Ed allora, se è vero che poteva essere avvertito il perico- lo del ghiaccio, attesa la stagione invernale e l'orario e la recente nevicata, rile- vato che l'autovettura viaggiava regolarmente e non ha tenuto una condotta inusuale, deve ritenersi che la sua condotta non abbia inciso sull'efficienza causale del danno.
Dunque va accertata la responsabilità ex art. 2051 c.c. della Controparte_4
in qualità di proprietaria della strada.
[...]
Sussiste inoltre la responsabilità solidale della società manutentrice Stradedile ex art. 2043 c.c. del che va pronunciata la responsabilità solidale delle conve-
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nute.
La responsabilità civile, a differenza della responsabilità per cose in custodia, è di tipo colposo e, pertanto, l'attore danneggiato è tenuto a provare, oltre al nesso di causalità tra condotta e danno, anche l'elemento soggettivo in capo al danneggiante. Nel caso di specie, è indubbio che il comportamento della so- cietà convenuta sia quantomeno colposo;
è documentale (doc. 3 costituzione), infatti, che la fosse consapevole della situazione della strada posto CP_2
che era stata richiamata dalla Provincia due giorni prima dei fatti di causa pro- prio rispetto alla necessità di manutenere quel preciso tratto a seguito delle in- genti nevicate dei giorni precedenti ma che, nonostante ciò, l'appaltatrice sia rimasta negligentemente inerte.
Da un lato, infatti, ha predisposto un numero inferiore di mezzi rispetto a quelli disponibili, mezzi che peraltro, seppur presenti sui luoghi, non erano dotati di sale (vd. supra) e, dall'altro lato, ha omesso di segnalare il pericolo di ghiaccio sulla strada.
Tanto detto in punto di responsabilità delle convenute, occorre evidenziare in merito al quantum che l'attore afferma che il valore della propria Pt_1
autovettura fosse di € 6.000,00= al momento del sinistro.
Il Tribunale condivide l'assunto attoreo secondo cui il danneggiato deve for- nire la prova del danno e/o della riparazione o il certificato con cui si attesa la rottamazione del veicolo incidentato. Pertanto è onere dell'automobilista pro- durre in giudizio la fattura di riparazione o il certificato di demolizione. In conformità al dettato della Suprema Corte, (cfr. Cassazione n. 15087/2015). stante l'antieconomicità della riparazione, ha prodotto in giudizio Pt_1
sub documento n. 7, il certificato di demolizione della sua autovettura, pertan-
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to, è pacifico il suo diritto ad ottenere il risarcimento per equivalente che equi- tativamente, considerato la tipologia di autovettura e il suo stato può liquidarsi equitativamente nella somma di € 6.000,00 (sulla valutazione equitativa vedasi
Cassazione ex multis Cass. 18 aprile 2005, n. 8004).
La liquidazione di tale danno, al valore attuale della moneta in applicazione dei suddetti criteri, dovrà essere maggiorata unicamente degli interessi al tasso legale da calcolarsi sulla somma riconosciuta devalutata all'epoca del fatto e rivalutata di anno in anno fino alla pubblicazione della presente sentenza. Sul- la somma così ottenuta andranno poi calcolati gli interessi legali da tale data fino all'effettivo soddisfo (Sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione).
Nei rapporti interni tra le parti convenute, la ha chiesto, in estremo CP_1
subordine, “di limitare in ogni caso la quota di responsabilità dell'Ente alle so- le condotte allo stesso ascrivibili, espunte le voci di danno non provate e/o attribuibili alle altre parti, costituite o meno nel presente giudizio”.
Dunque, ferma la solidarietà nei confronti dell'attore va accertata nei rapporti interni che la di e sono responsabili in pari CP_1 CP_1 Controparte_2
quota tra loro, in quanto quando un medesimo danno è provocato da più soggetti, per l'inadempimento di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi e il danneggiato, tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido, non tanto sulla base dell'estensione alla responsabilità contrattuale dell'art. 2055 c.c., dettato per la responsabilità extracontrattuale, quanto perché, sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell'obbligo risarcitorio
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è sufficiente, in base ai principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento (dei quali, del resto, l'art. 2055 costituisce un'esplicitazione), che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo (Cass. civ. n.
24405/2021).
Pertanto ciascun condebitore solidale è obbligato a rifondere , al con debitore che avrà pagato il debito all'attore, la quota di sua spettanza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, ogni contraria do- manda o eccezione respinta o assorbita:
- condanna in solido Controparte_5
tra loro, a rifondere all'attore la somma di € 6.000,00 maggiorata degli interes- si al tasso legale da calcolarsi sulla somma riconosciuta devalutata all'epoca del fatto e rivalutata di anno in anno fino alla pubblicazione della presente sen- tenza. Sulla somma così ottenuta andranno poi calcolati gli interessi legali da tale data fino all'effettivo soddisfo.
- accerta, ferma la solidarietà nei confronti dell'attore che, nei rapporti interni,
e sono responsabili in pari quota tra loro Controparte_1 Controparte_2
e per l'effetto ciascun condebitore solidale è obbligato a rifondere al con debi- tore che avrà pagato il debito all'attore, la quota di sua spettanza;
- condanna e n solido tra Controparte_1 CP_2
loro a rifondere all'attore le spese di lite che liquida in € 3.380,00 (cosi deter- minati: fase di studio della controversia € 460,00, fase introduttiva del giudizio
€ 389,00, fase istruttoria e/o di trattazione € 1.680,00, fase decisionale, €
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851,00) oltre 15% rimb. Forf. e cpa e iva come per legge.
Così deciso in Bergamo in data 25/03/2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Antonella Belgeri, GoP
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bergamo sezione terza civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Antonella
Belgeri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 5307 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da
c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avvocato SALVIONI ELENA per procura atto di citazione
- attore - contro
c.f. rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'avvocato BERRA ANNA per procura comparsa di costituzione
- convenuta –
E contro
CP_2
- convenuta contumace - avente ad OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c..
CONCLUSIONI
Per le parti costituite come da verbale del 17.7.2025
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giu- Parte_1
dizio e esponendo che: Controparte_1 Controparte_2
- in data 31.12.2020, conducente dell'autovettura Volkswagen CP_3
Polo, targata FE073CB, di proprietà dell'odierno attore, imboccava la SP671, da Seriate in direzione di Zanica e, superata la rotatoria, perdeva il controllo del suddetto veicolo a causa della presenza di uno strato di ghiaccio sulla car- reggiata andando così a collidere contro il furgone Mercedes Vito, targato
FF644XJ, che procedeva regolarmente nel senso opposto;
- a causa dell'urto, l'autovettura del sig. ha riportato danni tanto in- Pt_1
genti da rendere la riparazione antieconomica (valore dell'auto di € 6.000,00=
a fronte di un preventivo per gli interventi di € 10.597,29=, oltre iva);
l'autovettura veniva dunque demolita a seguito del sinistro.
Ciò premesso, l'attore, riconducendo alla , ai sensi Controparte_1
dell'art. 2051 c.c., o subordinatamente ai sensi dell'art. 2043 c.c la responsabi- lità dell'evento per cui è causa, ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni patiti quantificati in € 6.000,00=, ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivaluta e con vittoria di spese. Chiedeva inoltre la condanna della società responsabile in via solidale con la Controparte_2
, ai sensi dell'art. 2043 c.c.. Controparte_1
La Provincia convenuta si costituiva regolarmente con comparsa di costitu- zione e risposta con la quale escludeva la sussistenza di una propria responsa- bilità ai sensi della norma richiamata da controparte, ravvisando, in primo luogo, la carenza di legittimazione passiva in quanto la gestione della strada
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interessata dal sinistro era stata regolarmente appaltata alla società CP_2
e, in secondo luogo, riconducendo la causa del sinistro alla condotta impru- dente di evidenziava in ogni caso la carenza di idonei riscontri, CP_3
sotto il profilo quantitativo, dei danni lamentati dall'attore.
La non si costituiva in giudizio e veniva dunque dichiarata Controparte_2
contumace.
La causa veniva istruita mediante le deposizioni di alcuni testimoni;
all'udienza del 27 febbraio 2024, le parti venivano invitate a precisare le conclusioni e, previa assegnazione di termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa viene ora in decisione.
La domanda attorea è fondata e va accolta nei limiti qui di seguito precisati.
Innanzitutto, deve verificarsi la riconducibilità dell'evento oggetto di causa alla responsabilità della ex art. 2051 c.c. Controparte_1
Come noto, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività
o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, il mero rapporto eziologico tra cosa ed evento. Per tale ra- gione, il custode potrà andare esente da responsabilità solo nel caso in cui provi il caso fortuito, ossia il realizzarsi di un avvenimento esterno, impreve- dibile ed inevitabile idoneo ad interrompere il nesso causale.
Dal punto di vista sostanziale, il custode è colui che ha un potere di controllo sulla cosa e di intervento rispetto ad eventuali rischi che dipendono dalla cosa stessa;
egli può essere il proprietario, ma anche il possessore o detentore.
Nel caso di specie, la , ossia l'ente proprietario della Controparte_1
strada per cui è causa, ha appaltato la manutenzione della stessa alla società
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Stradedile (doc. 1 comparsa); ebbene, tale contratto non ha rilevanza in punto di responsabilità civile, in quanto esso costituisce soltanto lo strumento tecni- co-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale proprio dell'ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà. Ed infatti, per costante giurisprudenza, la presenza di clausole nel contratto di appalto che addossano all'appaltatore la responsabili- tà per danni non modifica la situazione e non esclude la responsabilità diretta del committente per omesso controllo o del proprietario della strada per re- sponsabilità di cose in custodia, poiché si tratta di una mera ripartizione inter- na della responsabilità, senza che questa assunzione di responsabilità sia op- ponibile al terzo danneggiato (Cass. civ., sez. III, 13 gennaio 2015, n. 286).
Ciò posto, la documentazione in atti (ed in particolare il verbale del sinistro e le fotografie allegate, doc. 1 citazione) e le deposizioni testimoniali raccolte appaiono idonee a dare conto sia della sostanziale corrispondenza delle con- dizioni della strada interessata dal sinistro alla descrizione offertane dall'attore nell'atto di citazione sia della sussistenza di un nesso di causa tra la perdita di controllo del veicolo da parte di e le condizioni dell'asfalto. CP_3
In particolare, risulta dimostrato – alla luce delle dichiarazioni univoche di tut- ti i testi escussi – che il 31 dicembre 2020 la strada provinciale 671, in corri- spondenza della rotatoria di Seriate in direzione di Zanica fosse ghiacciata e che la macchina spargi sale, al momento del fatto, non fosse ancora passata.
La teste che era trasportata confermava i capitoli n. 1) e 2) Testimone_1
della memoria istruttoria di parte attrice, e dunque che il giorno e l'ora del si- nistro conducente dell'autovettura, nel territorio di Seriate, CP_3
imboccata la SP671 in direzione di Zanica e superata la rotatoria, perdeva im-
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provvisamente e completamente il controllo dell'auto poiché il manto stradale era completamente ricoperto da una lastra di ghiaccio.
Il teste dichiarava, con riguardo al capitolo 1) della memoria CP_3
attorea: “è vero quanto al capitolo;
nelle circostanze di tempo e luogo di cui al capitolo io guidavo l'autovettura intestata all'attore; adr sulla autovettura era presente anche adr eravamo solo noi due;
imboccammo la Testimone_2
SP671 in direzione Zanica” e confermava quindi d'aver perso improvvisa- mente e completamente il controllo dell'auto, poiché il manto stradale era completamente ricoperto da una lastra di ghiaccio, non appena superata la ro- tatoria, dopo aver imboccato la SP671 in direzione di Zanica.
Nello specifico, il vice brigadiere escusso in udienza come testimone, Tes_3
ha dichiarato: “confermo la presenza di ghiaccio sulla carreggiata dove è av- venuto il sinistro;
abbiamo dovuto sciogliere con le torce antivento, che emet- tono fiamma di calore, il ghiaccio presente;
i mezzi spargisale c'erano, passa- vano ma il sale non veniva sparso sulla carreggiata;
forse erano già vuoti;
non vi era alcuna segnalazione di pericolo o di presenza di ghiaccio” (verbale ud.
27.02.24).
La circostanza per cui la aveva in precedenza segnalato alla società CP_1
Stradedile la necessità di pulire il tratto di strada per cui è causa non ha rile- vanza sul punto in quanto, come detto, la responsabilità ex art. 2051 c.c., es- sendo di natura oggettiva, sorge in ragione della sola sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha determinato l'evento lesivo, rapporto che non viene meno con la consegna della cosa all'appaltatore (Cass.
7553/2021).
Ciò premesso occorre verificare se l'evento occorso possa ricondursi al fatto
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imprevedibile che consente al custode di spogliarsi della sua responsabilità.
Il custode deve allora provare che il fatto del terzo ha i requisiti dell'eccezionalità , imprevedibilità ed inevitabilità e che quindi è manifesta- mente estraneo ad una sequenza causale o normale, corrispondente allo svi- luppo potenzialmente possibile in un contesto dato secondo l'id quod ple- rumque accidit.
Nella specie non può non ritenersi che, in presenza di ghiaccio sulle strade, della consistenza e dimensioni descritte dall'istruttoria orale il passaggio di au- tovettura nella sede stradale, si pongono come eventi astrattamente possibili ed altamente prevedibili, tanto più in stagione invernale e in orario mattutino tali da non rendere nell'occasione la presenza di ghiaccio eccezionale e dal già citato appalto per il trattamento antighiaccio delle strade assegnato alla con- venuta contumace, che dimostra che con diligente ed attenta attività di manu- tenzione esso può essere scongiurato.
Ciò premesso , poiché la condotta del terzo, nella specie il conducente, non si può qualificare imprevedibile , deve verificarsi l'eventuale efficacia concorren- te di essa nell'eziologia del danno;
occorre cioè verificare se la situazione di pericolo fosse suscettibile di essere prevista e superata dall'agente tramite l'adozione di normali cautele e se l'eventuale imprudenza dello stesso può avere avuto efficacia causale esclusiva o concorrente del danno.
Il dovere di cautela infatti , già previsto nelle norme del codice civile di limita- zione del risarcimento in considerazione del proprio fatto colposo ( art. 1227
c.c.), si deve ricondurre al dovere di solidarietà imposto dall'art. 2 Cost. di adozione di condotte idonee a limitare ragionevolmente aggravi per gli altri in ragione degli obblighi reciproci di convivenza civile.
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Premesso allora che la condotta del nella specie non può qualificarsi CP_3
come estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, deve escludersi che essa possa aver assunto efficacia causale esclusiva.
D'altro canto, se la disattenzione è sempre prevedibile come evenienza, essa cessa di esserlo ed elide il nesso causale con la cosa custodita quando implica inottemperanza ad un prevedibile dovere di cautela da parte del danneggiato in rapporto alle circostanze del caso concreto (Cass.2480/2018).
Pertanto, più la situazione di pericolo poteva essere prevista dal danneggiato e superata con l'adozione di normali cautele, tanto più dovrà considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato nell'eziologia dell'evento con corrispondente riduzione del risarcimento in forza del principio di cui all'art. 1227 c.c. .
Orbene , nel caso oggetto di causa, il conducente si è trovato nell'area inte- ressata dal ghiaccio per la necessità di circolare alla guida dell'autovettura e non emerge in alcun modo che la presenza di ghiaccio nel tratto fosse chia- ramente percepibile. Ed allora, se è vero che poteva essere avvertito il perico- lo del ghiaccio, attesa la stagione invernale e l'orario e la recente nevicata, rile- vato che l'autovettura viaggiava regolarmente e non ha tenuto una condotta inusuale, deve ritenersi che la sua condotta non abbia inciso sull'efficienza causale del danno.
Dunque va accertata la responsabilità ex art. 2051 c.c. della Controparte_4
in qualità di proprietaria della strada.
[...]
Sussiste inoltre la responsabilità solidale della società manutentrice Stradedile ex art. 2043 c.c. del che va pronunciata la responsabilità solidale delle conve-
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nute.
La responsabilità civile, a differenza della responsabilità per cose in custodia, è di tipo colposo e, pertanto, l'attore danneggiato è tenuto a provare, oltre al nesso di causalità tra condotta e danno, anche l'elemento soggettivo in capo al danneggiante. Nel caso di specie, è indubbio che il comportamento della so- cietà convenuta sia quantomeno colposo;
è documentale (doc. 3 costituzione), infatti, che la fosse consapevole della situazione della strada posto CP_2
che era stata richiamata dalla Provincia due giorni prima dei fatti di causa pro- prio rispetto alla necessità di manutenere quel preciso tratto a seguito delle in- genti nevicate dei giorni precedenti ma che, nonostante ciò, l'appaltatrice sia rimasta negligentemente inerte.
Da un lato, infatti, ha predisposto un numero inferiore di mezzi rispetto a quelli disponibili, mezzi che peraltro, seppur presenti sui luoghi, non erano dotati di sale (vd. supra) e, dall'altro lato, ha omesso di segnalare il pericolo di ghiaccio sulla strada.
Tanto detto in punto di responsabilità delle convenute, occorre evidenziare in merito al quantum che l'attore afferma che il valore della propria Pt_1
autovettura fosse di € 6.000,00= al momento del sinistro.
Il Tribunale condivide l'assunto attoreo secondo cui il danneggiato deve for- nire la prova del danno e/o della riparazione o il certificato con cui si attesa la rottamazione del veicolo incidentato. Pertanto è onere dell'automobilista pro- durre in giudizio la fattura di riparazione o il certificato di demolizione. In conformità al dettato della Suprema Corte, (cfr. Cassazione n. 15087/2015). stante l'antieconomicità della riparazione, ha prodotto in giudizio Pt_1
sub documento n. 7, il certificato di demolizione della sua autovettura, pertan-
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to, è pacifico il suo diritto ad ottenere il risarcimento per equivalente che equi- tativamente, considerato la tipologia di autovettura e il suo stato può liquidarsi equitativamente nella somma di € 6.000,00 (sulla valutazione equitativa vedasi
Cassazione ex multis Cass. 18 aprile 2005, n. 8004).
La liquidazione di tale danno, al valore attuale della moneta in applicazione dei suddetti criteri, dovrà essere maggiorata unicamente degli interessi al tasso legale da calcolarsi sulla somma riconosciuta devalutata all'epoca del fatto e rivalutata di anno in anno fino alla pubblicazione della presente sentenza. Sul- la somma così ottenuta andranno poi calcolati gli interessi legali da tale data fino all'effettivo soddisfo (Sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione).
Nei rapporti interni tra le parti convenute, la ha chiesto, in estremo CP_1
subordine, “di limitare in ogni caso la quota di responsabilità dell'Ente alle so- le condotte allo stesso ascrivibili, espunte le voci di danno non provate e/o attribuibili alle altre parti, costituite o meno nel presente giudizio”.
Dunque, ferma la solidarietà nei confronti dell'attore va accertata nei rapporti interni che la di e sono responsabili in pari CP_1 CP_1 Controparte_2
quota tra loro, in quanto quando un medesimo danno è provocato da più soggetti, per l'inadempimento di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi e il danneggiato, tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido, non tanto sulla base dell'estensione alla responsabilità contrattuale dell'art. 2055 c.c., dettato per la responsabilità extracontrattuale, quanto perché, sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell'obbligo risarcitorio
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è sufficiente, in base ai principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento (dei quali, del resto, l'art. 2055 costituisce un'esplicitazione), che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo (Cass. civ. n.
24405/2021).
Pertanto ciascun condebitore solidale è obbligato a rifondere , al con debitore che avrà pagato il debito all'attore, la quota di sua spettanza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, ogni contraria do- manda o eccezione respinta o assorbita:
- condanna in solido Controparte_5
tra loro, a rifondere all'attore la somma di € 6.000,00 maggiorata degli interes- si al tasso legale da calcolarsi sulla somma riconosciuta devalutata all'epoca del fatto e rivalutata di anno in anno fino alla pubblicazione della presente sen- tenza. Sulla somma così ottenuta andranno poi calcolati gli interessi legali da tale data fino all'effettivo soddisfo.
- accerta, ferma la solidarietà nei confronti dell'attore che, nei rapporti interni,
e sono responsabili in pari quota tra loro Controparte_1 Controparte_2
e per l'effetto ciascun condebitore solidale è obbligato a rifondere al con debi- tore che avrà pagato il debito all'attore, la quota di sua spettanza;
- condanna e n solido tra Controparte_1 CP_2
loro a rifondere all'attore le spese di lite che liquida in € 3.380,00 (cosi deter- minati: fase di studio della controversia € 460,00, fase introduttiva del giudizio
€ 389,00, fase istruttoria e/o di trattazione € 1.680,00, fase decisionale, €
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851,00) oltre 15% rimb. Forf. e cpa e iva come per legge.
Così deciso in Bergamo in data 25/03/2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Antonella Belgeri, GoP
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