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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 18/03/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.P.U. 3/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
- dott.ssa Emilia Fargnoli Presidente
- dott. Alessandro Nastri Giudice
- dott.ssa Claudia Tordo Caprioli Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_1
(C.F. ), con sede in Terni, Via Benucci 32L/1.
[...] P.IVA_1
Letto il ricorso ex art. 40 CCII presentato in data 18.1.2025 dal creditore
[...]
(di seguito più Parte_1 brevemente “ ), rappresentata e difesa dall'avv. Cristiana Lupi ed esaminata la Pt_2 documentazione in atti;
udita la relazione del giudice relatore, designato in data 21-23.1.2025;
dato atto della ritualità e tempestività della notificazione alla debitrice del predetto ricorso e del decreto di convocazione ex art. 41, co. 1, CCII sottoscritto dal giudice delegato all'audizione delle parti ai sensi del comma 6 del medesimo articolo;
rilevato che la debitrice si è costituita con memoria difensiva depositata in data 20.2.2025, eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del
Tribunale di ET, quale effettivo centro degli interessi principali della debitrice, e nel merito il rigetto della domanda di apertura della liquidazione giudiziale per mancata dimostrazione di uno stato di insolvenza, non reputando sufficiente l'inadempimento dell'obbligazione tributaria qui legittimante il ricorso dell' allo stato sub iudice dinanzi alla Commissione Tributaria di ET Pt_2
(R.G. n. 126/2024), e per mancato superamento della soglia dimensionale di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII, valorizzando a tal fine l'eliminazione dell'aggettivo “lordi” dal lemma “ricavi”;
letta la memoria difensiva depositata da in data 26.2.2025, la quale ha replicato alle difese Pt_2 della debitrice esponendo che: (i) come da visura camerale, in data 4.10.2022 la debitrice ha trasferito la propria sede legale da ET, Via della Meccanica n. 10, a Terni, Via Benucci 35L/1; (ii)
l'esposizione debitoria complessiva, pari a € 2.366.069,19 al 16/12/2024, appalesa uno stato insolvenza della debitrice, tanto che, pur avendo richiesto la concessione di tre piani di rateizzazione (espressamente motivati da una situazione di difficoltà) ed una definizione agevolata, non era stata poi in grado di ottemperarvi, determinandone la revoca;
(iii) la prova dell'insolvenza discendeva altresì dai due pignoramenti presso terzi infruttuosamente esperiti nel 2022 e nel 2023, conclusisi con dichiarazione negativa in cui gli istituti bancari dichiaravano di non avere rapporti contrattuali con la (iv) il credito legittimante il ricorso, che è sottoposto ad Controparte_2 un accertamento incidentale in sede pre-concorsuale, era dimostrato dagli estratti di ruolo ad esso allegati;
(v) la debitrice non aveva dimostrato il possesso congiunto dei requisiti dell'“impresa minore”, di cui, peraltro, emergeva la prova positiva dai bilanci in atti;
osservato che l'art. 27, co. 3, CCII presume, in via relativa (cfr. Trib. Santa Maria Capua Vetere del
24.4.2024), che il centro degli interessi principali del debitore persona giuridica coincida con la sede legale risultante dal registro delle imprese;
richiamata la definizione di centro degli interessi principali del debitore fornita dal Legislatore all'art. art. 2, co. 1, lett. m), CCII, inteso come il luogo in cui gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi;
ritenuto che
un disallineamento tra la sede legale in R.I. ed il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi (c.d. COMI, acronimo di «Centre Of Main
Interests of the debtor» mutuato dall'art. 3, par. 1, Reg. UE 2015/848) – che la debitrice ha dedotto essere conseguenza di un trasferimento solo fittizio della sede legale da ET a Terni - impone di offrire prove univoche idonee a superare la presunzione relativa prevista dal Legislatore, non essendo a tal fine sufficiente la mera esistenza, seppur conosciuta a terzi, di un'unità locale in un luogo diverso dalla sede legale, poiché ciò non esclude che la sede amministrativa sia ubicata altrove (cfr. Trib. Milano del 20.4.2023); considerato, ai fini dell'individuazione del centro effettivo degli interessi principali della debitrice convenuta, che la stessa ha sì mantenuto una sede secondaria nella provincia di ET (“la società ha trasferito la propria sede legale mantenendo l'attività in questa provincia data cancellazione: 4/10/2022” – visura camerale all. 2 ricorso), qualificandola come “capannone”, ma vanta contestualmente una prima unità locale in Terni, Via Aminale n. 6, qualificata come “sede amministrativa”; osservato, inoltre, che dopo il trasferimento della sede legale in Terni nelle date del 14.6.2024 e del
28.6.2024 l'assemblea dei soci si è riunita per l'approvazione rispettivamente del bilancio 2022 e
2023 nell'indirizzo indicato nel registro delle imprese (Terni, Via Benucci 32/L1); ritenuto che la debitrice non abbia superato la presunzione relativa di cui all'art. 27 CCII per cui si ritiene sussistente la competenza per materia e per territorio di questo Tribunale, trattandosi di procedimento ricompreso tra quelli indicati dall'art. 27, co. 2, CCII, ed essendo il centro degli interessi principali del debitore sito in Terni da più di un anno prima del deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
dato atto che risulta rispettato il disposto degli artt. 9, co. 2, e 40, co. 2, CCII, poiché il ricorso, presentato con il patrocinio del difensore che lo ha regolarmente sottoscritto, reca l'indicazione dell'ufficio giudiziario, dell'oggetto, delle ragioni della domanda e delle conclusioni;
premesso che la legittimazione del creditore a proporre ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del debitore non presuppone necessariamente un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale o il possesso di un titolo esecutivo, spettando in mancanza – ovvero in presenza di un titolo provvisoriamente esecutivo – al giudice del procedimento unitario compiere un accertamento incidentale sull'esistenza del credito all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante (cfr. Cass., SS.UU., 1521/2013, Cass. 26246/2021, Cass. 24650/2020, Cass.
23494/2020, Cass. 21144/2020, Cass. 12678/2020, Cass. 30827/2018, Cass. 2810/2018, Cass.
163/2016, Cass. 22855/2015, Cass. 576/2015, Cass. 11421/2014 e Cass. 3472/2011); ritenuto, allora, che sussiste la legittimazione attiva ex art. 37, co. 2, CCII in capo alla ricorrente, il cui credito può considerarsi documentato quantomeno in relazione all'importo di € 1.485.630,74 oggetto di rottamazione quater richiesta dalla stessa società debitrice in data 24.5.2023 (cfr. Cass. n.
3414/2024; Cass. n. 11338/2023 sulla valenza dell'istanza di rateizzazione come riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c.), senza che siano stati dedotti successivi fatti estintivi della pretesa creditoria;
considerato che
sussistono i presupposti dettati dagli artt. 1 e 121 CCII per l'applicazione nei confronti del debitore delle disposizioni sulla liquidazione giudiziale;
rilevato, infatti, che risulta provata la qualità di imprenditore commerciale in capo alla società debitrice (v. la visura camerale in atti, dalla quale risulta che l'impresa ha principalmente ad oggetto
“l'attività di realizzazione e gestione, in conto proprio o di soggetti terzi, di pubblici impianti che favoriscano la produzione, il risparmio e l'uso razionale dell'energia […]”; sul tema, si vedano
Cass. 6989/2019, Cass. 25730/2016, Cass. 28015/2013, Cass. 21991/2012, Cass. 8849/05, Cass.
8694/01 e Cass. 9084/94, nonché, con specifico riguardo all'onere della prova, Cass. 12382/2017 e
Cass. 6835/2014); considerato, inoltre, che la debitrice non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti dimensionali dell'impresa minore di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII (sul tema dell'onere in capo al debitore dell'allegazione e della prova dei suddetti requisiti, con riferimento all'analoga disposizione di cui all'art. 1, co. 2, l.f., v. Corte Cost. 198/09, Cass. 6991/2019), tenuto conto della situazione debitoria complessiva, per come accertata, che supera evidentemente la soglia dimensionale prevista per l'impresa minore;
ritenuto che
dalla documentazione in atti emerge, altresì, lo stato di insolvenza della debitrice (da intendersi – in base alla definizione di cui all'art. 2, co. 1, lett. b, CCII, identica a quella già contenuta nell'art. 5 l.f. – come situazione di impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, sussistente al momento dell'emissione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale v. Cass., SS.UU., 115/2001,
Cass. 23993/2022), reso manifesto, oltre che dall'inadempimento delle obbligazioni tributarie sottese alle cartelle di pagamento emesse da anche considerando quelle non oggetto del Pt_2 contenzioso tributario allo stato pendente (R.G.126/2024) e pari a complessivi € 823.086,16
(cartelle nn. 09620210007281864000, 09620190004567417000, 09620190002344717000 e avviso di accertamento n. 69621017262463007000), già di per sé, per entità, particolarmente sintomatico della condizione di dissesto (cfr. Cass. 3194/2021), dalla plurima decadenza dagli strumenti di adesione agevolata e rottamazione richiesti dalla stessa debitrice, che denota l'impossibilità di adempiere regolarmente ad un'obbligazione di pagamento volontariamente assunta, nonché dalla pendenza di una procedura esecutiva individuale (v. Cass. 30209/2017) risultante da certificato rilasciato dal Tribunale di Terni in data 24.2.2025 promossa da un soggetto diverso dalla ricorrente nel 2023 (R.G.E.M. 407/2023) per un credito di € 114.948,61; precisato che non rileva, in senso contrario alla predetta configurazione dello stato di insolvenza,
l'assenza di protesti (v. Cass. 9856/06); considerato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ad oggi risultante dalla documentazione agli atti del presente procedimento è complessivamente superiore alla soglia di € 30.000,00 stabilita dall'art. 49, co. 5, CCII (si vedano, con riferimento al momento e alle fonti della verifica sull'identica soglia già fissata dall'art. 15, co., 9, l.f., Cass. 17216/2021, Cass. 16683/2018, Cass.
26926/2017, Cass. 18997/2017, Cass. 14727/2016, Cass. 5377/2016, Cass. 10952/2015, Cass.
5257/2012, Cass. 25961/2011 e Cass. 17116/2011); ritenuto che, in definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, ricorrono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_1
[...] tenuto conto, ai fini della nomina del curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
ritenuto che
non appare utile nominare, ai sensi dell'art. 49, co. 3, lett. b), CCII, uno o più esperti per l'esecuzione di compiti specifici in luogo del curatore;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 121, 125, 356 e 358 CCII,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della (C.F. Controparte_1
), con sede in Terni, Via Benucci 32L/1; P.IVA_1
NOMINA giudice delegato per la procedura la dott.ssa Claudia Tordo Caprioli;
NOMINA curatore l'avv. BORDONI MARGUTTI MARIA GRAZIA, invitandola:
a) a far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina, ai sensi dell'art. 126, co. 1, CCII, dichiarando espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 358, co. 1 e 2, CCII;
b) a procedere all'immediata ricognizione dei beni della debitrice e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni della stessa secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario, ai sensi dell'art. 193 CCII;
c) a redigere l'inventario ai sensi dell'art. 195 CCII nel più breve termine possibile secondo le norme del codice di procedura civile, presenti o avvisati la debitrice e il comitato dei creditori (se nominato), formando un processo verbale delle attività compiute con l'allegazione della documentazione fotografica dei beni inventariati, e depositando poi in cancelleria uno dei due originali dell'inventario redatto;
d) a presentare al giudice delegato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità della società debitrice ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, ai sensi dell'art. 130, co. 1, CCII;
e) ad informare senza indugio (direttamente, salvo successivo deposito dell'informativa nel fascicolo della procedura) il Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 130, co. 2, CCII, se i debitori o gli amministratori non ottemperano agli obblighi di deposito di cui all'art. 49, co. 3, lett. c), CCII, e se la debitrice non ottempera agli obblighi di cui all'art. 198, co. 2, CCII;
f) a predisporre il programma di liquidazione di cui all'art. 213 CCII entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, trasmettendolo nel predetto termine al giudice delegato ai sensi del comma
7 del summenzionato articolo;
g) a presentare al giudice delegato, entro venticinque giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, il parere di cui all'art. 138, co. 1, CCII (con l'allegazione dell'elenco dei creditori redatto ai sensi dell'art. 198, co. 1, CCII) in merito all'individuazione dei creditori potenzialmente nominabili quali membri del(i) comitato(i) dei creditori, in base alle risultanze documentali, alle disponibilità (o espresse indisponibilità) eventualmente manifestate e alle altre indicazioni raccolte,
e avuto riguardo ai criteri di cui al comma 2 del medesimo articolo;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c., in relazione alla debitrice:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal d.lgs. 127/2015;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con la debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA alla debitrice di depositare entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie
(in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
INFORMA la società debitrice che dovrà inoltre presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, ai sensi dell'art. 198, co. 2, CCII;
FISSA in data 19/06/2025, ore 09:30, l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo dinanzi al predetto giudice delegato, nel suo ufficio, nella sede di questo Tribunale;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice il termine perentorio di trenta giorni prima della predetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità indicate dall'art. 201 CCII, avvisandoli che le domande presentate oltre il suindicato termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo saranno considerate tardive ai sensi dell'art. 208 CCII, e che, decorso anche tale termine di sei mesi, le domande tardive saranno considerate ammissibili solo in presenza dei presupposti di cui al comma 3 del medesimo articolo;
SEGNALA al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo PEC relativo alla procedura;
DISPONE la prenotazione a debito delle spese di cui all'art. 146 D.P.R. 115/02, con obbligo del curatore di comunicare ogni successiva acquisizione di liquidità tale da consentirne il recupero;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione (al ricorrente, al curatore, al Pubblico Ministero) e la pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCII, richiamato dall'art. 49, co. 4, CCII.
Così deciso nella camera di consiglio del 13/03/2025.
Il giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Claudia Tordo Caprioli) (dott.ssa Emilia Fargnoli)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
- dott.ssa Emilia Fargnoli Presidente
- dott. Alessandro Nastri Giudice
- dott.ssa Claudia Tordo Caprioli Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_1
(C.F. ), con sede in Terni, Via Benucci 32L/1.
[...] P.IVA_1
Letto il ricorso ex art. 40 CCII presentato in data 18.1.2025 dal creditore
[...]
(di seguito più Parte_1 brevemente “ ), rappresentata e difesa dall'avv. Cristiana Lupi ed esaminata la Pt_2 documentazione in atti;
udita la relazione del giudice relatore, designato in data 21-23.1.2025;
dato atto della ritualità e tempestività della notificazione alla debitrice del predetto ricorso e del decreto di convocazione ex art. 41, co. 1, CCII sottoscritto dal giudice delegato all'audizione delle parti ai sensi del comma 6 del medesimo articolo;
rilevato che la debitrice si è costituita con memoria difensiva depositata in data 20.2.2025, eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del
Tribunale di ET, quale effettivo centro degli interessi principali della debitrice, e nel merito il rigetto della domanda di apertura della liquidazione giudiziale per mancata dimostrazione di uno stato di insolvenza, non reputando sufficiente l'inadempimento dell'obbligazione tributaria qui legittimante il ricorso dell' allo stato sub iudice dinanzi alla Commissione Tributaria di ET Pt_2
(R.G. n. 126/2024), e per mancato superamento della soglia dimensionale di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII, valorizzando a tal fine l'eliminazione dell'aggettivo “lordi” dal lemma “ricavi”;
letta la memoria difensiva depositata da in data 26.2.2025, la quale ha replicato alle difese Pt_2 della debitrice esponendo che: (i) come da visura camerale, in data 4.10.2022 la debitrice ha trasferito la propria sede legale da ET, Via della Meccanica n. 10, a Terni, Via Benucci 35L/1; (ii)
l'esposizione debitoria complessiva, pari a € 2.366.069,19 al 16/12/2024, appalesa uno stato insolvenza della debitrice, tanto che, pur avendo richiesto la concessione di tre piani di rateizzazione (espressamente motivati da una situazione di difficoltà) ed una definizione agevolata, non era stata poi in grado di ottemperarvi, determinandone la revoca;
(iii) la prova dell'insolvenza discendeva altresì dai due pignoramenti presso terzi infruttuosamente esperiti nel 2022 e nel 2023, conclusisi con dichiarazione negativa in cui gli istituti bancari dichiaravano di non avere rapporti contrattuali con la (iv) il credito legittimante il ricorso, che è sottoposto ad Controparte_2 un accertamento incidentale in sede pre-concorsuale, era dimostrato dagli estratti di ruolo ad esso allegati;
(v) la debitrice non aveva dimostrato il possesso congiunto dei requisiti dell'“impresa minore”, di cui, peraltro, emergeva la prova positiva dai bilanci in atti;
osservato che l'art. 27, co. 3, CCII presume, in via relativa (cfr. Trib. Santa Maria Capua Vetere del
24.4.2024), che il centro degli interessi principali del debitore persona giuridica coincida con la sede legale risultante dal registro delle imprese;
richiamata la definizione di centro degli interessi principali del debitore fornita dal Legislatore all'art. art. 2, co. 1, lett. m), CCII, inteso come il luogo in cui gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi;
ritenuto che
un disallineamento tra la sede legale in R.I. ed il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi (c.d. COMI, acronimo di «Centre Of Main
Interests of the debtor» mutuato dall'art. 3, par. 1, Reg. UE 2015/848) – che la debitrice ha dedotto essere conseguenza di un trasferimento solo fittizio della sede legale da ET a Terni - impone di offrire prove univoche idonee a superare la presunzione relativa prevista dal Legislatore, non essendo a tal fine sufficiente la mera esistenza, seppur conosciuta a terzi, di un'unità locale in un luogo diverso dalla sede legale, poiché ciò non esclude che la sede amministrativa sia ubicata altrove (cfr. Trib. Milano del 20.4.2023); considerato, ai fini dell'individuazione del centro effettivo degli interessi principali della debitrice convenuta, che la stessa ha sì mantenuto una sede secondaria nella provincia di ET (“la società ha trasferito la propria sede legale mantenendo l'attività in questa provincia data cancellazione: 4/10/2022” – visura camerale all. 2 ricorso), qualificandola come “capannone”, ma vanta contestualmente una prima unità locale in Terni, Via Aminale n. 6, qualificata come “sede amministrativa”; osservato, inoltre, che dopo il trasferimento della sede legale in Terni nelle date del 14.6.2024 e del
28.6.2024 l'assemblea dei soci si è riunita per l'approvazione rispettivamente del bilancio 2022 e
2023 nell'indirizzo indicato nel registro delle imprese (Terni, Via Benucci 32/L1); ritenuto che la debitrice non abbia superato la presunzione relativa di cui all'art. 27 CCII per cui si ritiene sussistente la competenza per materia e per territorio di questo Tribunale, trattandosi di procedimento ricompreso tra quelli indicati dall'art. 27, co. 2, CCII, ed essendo il centro degli interessi principali del debitore sito in Terni da più di un anno prima del deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
dato atto che risulta rispettato il disposto degli artt. 9, co. 2, e 40, co. 2, CCII, poiché il ricorso, presentato con il patrocinio del difensore che lo ha regolarmente sottoscritto, reca l'indicazione dell'ufficio giudiziario, dell'oggetto, delle ragioni della domanda e delle conclusioni;
premesso che la legittimazione del creditore a proporre ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del debitore non presuppone necessariamente un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale o il possesso di un titolo esecutivo, spettando in mancanza – ovvero in presenza di un titolo provvisoriamente esecutivo – al giudice del procedimento unitario compiere un accertamento incidentale sull'esistenza del credito all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante (cfr. Cass., SS.UU., 1521/2013, Cass. 26246/2021, Cass. 24650/2020, Cass.
23494/2020, Cass. 21144/2020, Cass. 12678/2020, Cass. 30827/2018, Cass. 2810/2018, Cass.
163/2016, Cass. 22855/2015, Cass. 576/2015, Cass. 11421/2014 e Cass. 3472/2011); ritenuto, allora, che sussiste la legittimazione attiva ex art. 37, co. 2, CCII in capo alla ricorrente, il cui credito può considerarsi documentato quantomeno in relazione all'importo di € 1.485.630,74 oggetto di rottamazione quater richiesta dalla stessa società debitrice in data 24.5.2023 (cfr. Cass. n.
3414/2024; Cass. n. 11338/2023 sulla valenza dell'istanza di rateizzazione come riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c.), senza che siano stati dedotti successivi fatti estintivi della pretesa creditoria;
considerato che
sussistono i presupposti dettati dagli artt. 1 e 121 CCII per l'applicazione nei confronti del debitore delle disposizioni sulla liquidazione giudiziale;
rilevato, infatti, che risulta provata la qualità di imprenditore commerciale in capo alla società debitrice (v. la visura camerale in atti, dalla quale risulta che l'impresa ha principalmente ad oggetto
“l'attività di realizzazione e gestione, in conto proprio o di soggetti terzi, di pubblici impianti che favoriscano la produzione, il risparmio e l'uso razionale dell'energia […]”; sul tema, si vedano
Cass. 6989/2019, Cass. 25730/2016, Cass. 28015/2013, Cass. 21991/2012, Cass. 8849/05, Cass.
8694/01 e Cass. 9084/94, nonché, con specifico riguardo all'onere della prova, Cass. 12382/2017 e
Cass. 6835/2014); considerato, inoltre, che la debitrice non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti dimensionali dell'impresa minore di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII (sul tema dell'onere in capo al debitore dell'allegazione e della prova dei suddetti requisiti, con riferimento all'analoga disposizione di cui all'art. 1, co. 2, l.f., v. Corte Cost. 198/09, Cass. 6991/2019), tenuto conto della situazione debitoria complessiva, per come accertata, che supera evidentemente la soglia dimensionale prevista per l'impresa minore;
ritenuto che
dalla documentazione in atti emerge, altresì, lo stato di insolvenza della debitrice (da intendersi – in base alla definizione di cui all'art. 2, co. 1, lett. b, CCII, identica a quella già contenuta nell'art. 5 l.f. – come situazione di impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, sussistente al momento dell'emissione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale v. Cass., SS.UU., 115/2001,
Cass. 23993/2022), reso manifesto, oltre che dall'inadempimento delle obbligazioni tributarie sottese alle cartelle di pagamento emesse da anche considerando quelle non oggetto del Pt_2 contenzioso tributario allo stato pendente (R.G.126/2024) e pari a complessivi € 823.086,16
(cartelle nn. 09620210007281864000, 09620190004567417000, 09620190002344717000 e avviso di accertamento n. 69621017262463007000), già di per sé, per entità, particolarmente sintomatico della condizione di dissesto (cfr. Cass. 3194/2021), dalla plurima decadenza dagli strumenti di adesione agevolata e rottamazione richiesti dalla stessa debitrice, che denota l'impossibilità di adempiere regolarmente ad un'obbligazione di pagamento volontariamente assunta, nonché dalla pendenza di una procedura esecutiva individuale (v. Cass. 30209/2017) risultante da certificato rilasciato dal Tribunale di Terni in data 24.2.2025 promossa da un soggetto diverso dalla ricorrente nel 2023 (R.G.E.M. 407/2023) per un credito di € 114.948,61; precisato che non rileva, in senso contrario alla predetta configurazione dello stato di insolvenza,
l'assenza di protesti (v. Cass. 9856/06); considerato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ad oggi risultante dalla documentazione agli atti del presente procedimento è complessivamente superiore alla soglia di € 30.000,00 stabilita dall'art. 49, co. 5, CCII (si vedano, con riferimento al momento e alle fonti della verifica sull'identica soglia già fissata dall'art. 15, co., 9, l.f., Cass. 17216/2021, Cass. 16683/2018, Cass.
26926/2017, Cass. 18997/2017, Cass. 14727/2016, Cass. 5377/2016, Cass. 10952/2015, Cass.
5257/2012, Cass. 25961/2011 e Cass. 17116/2011); ritenuto che, in definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, ricorrono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_1
[...] tenuto conto, ai fini della nomina del curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
ritenuto che
non appare utile nominare, ai sensi dell'art. 49, co. 3, lett. b), CCII, uno o più esperti per l'esecuzione di compiti specifici in luogo del curatore;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 121, 125, 356 e 358 CCII,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della (C.F. Controparte_1
), con sede in Terni, Via Benucci 32L/1; P.IVA_1
NOMINA giudice delegato per la procedura la dott.ssa Claudia Tordo Caprioli;
NOMINA curatore l'avv. BORDONI MARGUTTI MARIA GRAZIA, invitandola:
a) a far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina, ai sensi dell'art. 126, co. 1, CCII, dichiarando espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 358, co. 1 e 2, CCII;
b) a procedere all'immediata ricognizione dei beni della debitrice e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni della stessa secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario, ai sensi dell'art. 193 CCII;
c) a redigere l'inventario ai sensi dell'art. 195 CCII nel più breve termine possibile secondo le norme del codice di procedura civile, presenti o avvisati la debitrice e il comitato dei creditori (se nominato), formando un processo verbale delle attività compiute con l'allegazione della documentazione fotografica dei beni inventariati, e depositando poi in cancelleria uno dei due originali dell'inventario redatto;
d) a presentare al giudice delegato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità della società debitrice ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, ai sensi dell'art. 130, co. 1, CCII;
e) ad informare senza indugio (direttamente, salvo successivo deposito dell'informativa nel fascicolo della procedura) il Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 130, co. 2, CCII, se i debitori o gli amministratori non ottemperano agli obblighi di deposito di cui all'art. 49, co. 3, lett. c), CCII, e se la debitrice non ottempera agli obblighi di cui all'art. 198, co. 2, CCII;
f) a predisporre il programma di liquidazione di cui all'art. 213 CCII entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, trasmettendolo nel predetto termine al giudice delegato ai sensi del comma
7 del summenzionato articolo;
g) a presentare al giudice delegato, entro venticinque giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, il parere di cui all'art. 138, co. 1, CCII (con l'allegazione dell'elenco dei creditori redatto ai sensi dell'art. 198, co. 1, CCII) in merito all'individuazione dei creditori potenzialmente nominabili quali membri del(i) comitato(i) dei creditori, in base alle risultanze documentali, alle disponibilità (o espresse indisponibilità) eventualmente manifestate e alle altre indicazioni raccolte,
e avuto riguardo ai criteri di cui al comma 2 del medesimo articolo;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c., in relazione alla debitrice:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal d.lgs. 127/2015;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con la debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA alla debitrice di depositare entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie
(in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
INFORMA la società debitrice che dovrà inoltre presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, ai sensi dell'art. 198, co. 2, CCII;
FISSA in data 19/06/2025, ore 09:30, l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo dinanzi al predetto giudice delegato, nel suo ufficio, nella sede di questo Tribunale;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice il termine perentorio di trenta giorni prima della predetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità indicate dall'art. 201 CCII, avvisandoli che le domande presentate oltre il suindicato termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo saranno considerate tardive ai sensi dell'art. 208 CCII, e che, decorso anche tale termine di sei mesi, le domande tardive saranno considerate ammissibili solo in presenza dei presupposti di cui al comma 3 del medesimo articolo;
SEGNALA al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo PEC relativo alla procedura;
DISPONE la prenotazione a debito delle spese di cui all'art. 146 D.P.R. 115/02, con obbligo del curatore di comunicare ogni successiva acquisizione di liquidità tale da consentirne il recupero;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione (al ricorrente, al curatore, al Pubblico Ministero) e la pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCII, richiamato dall'art. 49, co. 4, CCII.
Così deciso nella camera di consiglio del 13/03/2025.
Il giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Claudia Tordo Caprioli) (dott.ssa Emilia Fargnoli)