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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 01/04/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Udine,
Seconda Sezione Civile, in persona del Presidente Istruttore, in funzione di Giudice unico,
dott.ssa Anna FASAN
ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n°2723/2023 R.G. promossa con ricorso ex art. 281-decies e ss. c.p.c. dd.
4.09.2023 e notificato a mezzo pec in data
29.09.2023 da:
, C. F. , res. in Udine, via Parte_1 C.F._1
Alessandria n. 32, rappr. e difeso dal proc. e dom. avv. Federico Carnelutti,
giusta procura alle liti allegata al ricorso,
ricorrente;
contro
(P. IVA ), con sede in Rho (MI), rappr. e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dal proc. e dom. avv. Gianfilippo Cau, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
resistente;
avente ad oggetto: contratti e obbligazioni varie – altri contratti atipici.
Causa iscritta a ruolo il 20.09.2023, e trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c. all'udienza del 25.03.2025, sulle
1 seguenti
CONCLUSIONI:
per parte ricorrente: “Preliminarmente: previo eventuale mutamento di rito, disporre se ritenuto necessario l'assunzione delle prove testimoniali specificamente indicate nel ricorso introduttivo nonché l'ammissione dei documenti come richiesta all'udienza del 12/6/2024;
nel merito: accertato l'inadempimento contrattuale della resistente ed in particolare che la stessa, durante la migrazione del numero in uso al
340-4185716, è stata responsabile della sua disattivazione, T_
condannare al pagamento a favore del ricorrente sig. Controparte_1
della somma di € 20.000,00 anche sulla scorta di Parte_1
valutazione equitativa del danno, oltre interessi di legge dal presente ricorso al saldo, ovvero del diverso minore importo ritenuto di giustizia;
nonché condannare la resistente alla corresponsione dell'indennizzo per il ritardo nell'attuare la portabilità del numero in uso al nel nuovo T_
contratto, e ciò per la misura massima stabilita nella normativa AGCOM
come citata nel ricorso introduttivo.
Spese di lite interamente rifuse”.
per parte resistente: “In via principale, rigettare tutte le domande formulate da controparte in quanto infondate, sia in fatto che in diritto, e comunque non provate per i motivi meglio articolati in narrativa;
in via subordinata, contenere l'eventuale pagamento di somme in favore di controparte entro il limite previsto dall'art.
3.6 delle Condizioni Generali di
Contratto Wind Tre, ovverosia nella misura massima di € 100,00
(cento/00);
2 in via ulteriormente subordinata, rideterminare le somme eventualmente dovute a controparte nella misura gradata da accertarsi all'esito del presente giudizio;
in ogni caso, con vittoria di spese, compensi ed onorari del presente giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario come per legge.
Si chiede sin d'ora all'Ill.mo Giudice di disporre, ai sensi dell'art. 52, D.Lgs.
30 giugno 2013 n° 196, che all'atto del deposito della sentenza la cancelleria apponga e sottoscriva l'annotazione: "In caso di diffusione
omettere le generalità e gli altri dati identificativi di . Controparte_1
RAGIONI DELLA DECISIONE.
Con ricorso ex art. 281-decies e ss. c.p.c. , Parte_1
lamentando che si era resa inadempiente al contratto Controparte_1
stipulato il 24.08.2022 presso il punto vendita “Wind Store Handy Store”,
sito all'interno del Centro Commerciale Città Fiera di Torreano di
Martignacco, avente ad oggetto il servizio di telefonia mobile e la c.d.
“portabilità” del suo numero di utenza cellulare 340-4185716, già in uso al ricorrente con l'operatore Fastweb, in quanto non solo la portabilità non era stata attuata nei tempi, anche contrattualmente, dovuti, ma, per di più, la predetta utenza aveva subito l'improvvisa disattivazione sino al 21.09.2022,
ha convenuto al giudizio del Tribunale di Udine per ivi sentir Controparte_1
accogliere le conclusioni che sono state trascritte in epigrafe.
ha resistito alle richieste risarcitorie avversarie e - Controparte_1
pur confermando che in data 24.08.2022 il veva sottoscritto con la T_
convenuta, tramite il dealer Handy Store s.r.l., un contratto per la fornitura di servizi di telefonia sull'utenza mobile n. 340-4185716 al medesimo intestata e sino ad allora gestita dall'operatore per attivare Parte_2
3 la quale si rendeva necessaria la preventiva portabilità verso il nuovo operatore - ha respinto ogni addebito sostenendo: - che la procedura di portabilità (MNP) si era conclusa con esito negativo il 25.08.2022 a causa dell'incongruenza tra il codice ICCID ed il codice MSISDN relativi alla linea intestata all'utente; - che i predetti codici, unitamente agli ulteriori dati necessari per il regolare avvio ed il completamento della portabilità,
venivano forniti direttamente dal cliente all'operatore recipient (nel caso il quale li inoltrava, a sua volta, all'operatore donating o Controparte_1
cedente ( ; - che quest'ultimo, all'esito delle opportune Parte_2
verifiche, aveva scartato la richiesta di portabilità per mancata corrispondenza tra il numero seriale della scheda sim (ICCID) ed il numero
MSISDN; - che la procedura era stata reiterata il 3.09.2022 e di nuovo si era conclusa con esito negativo per la stessa problematica;
- che solo in data 7.09.2022 il cliente aveva finalmente fornito i dati corretti, il che aveva consentito di concludere positivamente la procedura di portabilità in data
9.09.2022; - che, a quel punto, era stato il dealer a commettere un errore indicando a sistema, quale linea provvisoria su cui trasferire l'utenza oggetto di causa, non il numero 3245932488 come contrattualmente previsto, ma una seconda linea mobile avente numero CP_1
3247946467, completamente estranea alla procedura di portabilità e già da tempo intestata al Il 13.09.2022 il dealer aveva segnalato T_
l'inconveniente alla convenuta e quest'ultima aveva provveduto a ripristinare le due numerazioni intestate al ricorrente sulle corrette SIM di appoggio cosicchè il procedimento si era concluso il 20.09.2022, ossia in soli sette giorni.
Affermava, dunque, la resistente che nessun inadempimento era a lei imputabile, in quanto era stata la negligenza del cliente a determinare
4 l'esito negativo delle procedure di portabilità mentre l'erroneo trasferimento della linea 3404185716 sulla numerazione 3247946467, anziché su quella provvisoria 3245932488 contrattualmente prevista, era dipeso dalla negligenza e/o imperizia del dealer Handy Store s.r.l.. In ogni caso, andava evidenziato che l'utenza oggetto di causa non aveva subito alcun disservizio dal 24.08.2022 al 9.09.2022 (data dell'effettivo passaggio a in quanto durante l'espletamento della portabilità l'utenza Controparte_1
rimane pienamente attiva e continua ad essere gestita unicamente dall'operatore donating al quale dovrebbero perciò imputarsi gli eventuali malfunzionamenti. La convenuta ha contestato anche la quantificazione in complessivi €. 20.000,00 dell'asserito danno, patrimoniale e non, di cui il ha chiesto il risarcimento, assumendo che era privo di validi T_
riscontri probatori sia in relazione al dedotto lucro cessante (posto che risultava documentalmente che l'impresa G. Project, di cui il ricorrente era titolare, disponeva di una casella di posta elettronica senz'altro nota ai clienti ed ai professionisti con cui aveva rapporti di collaborazione ed il aveva anche una seconda linea mobile pienamente utilizzabile, la T_
cui esistenza era stata pacificamente ammessa nel ricorso avversario) e sia in relazione al danno alla vita di relazione.
In subordine, ha insistito affinchè tutti i danni Controparte_1
patrimoniali e non patrimoniali, eventualmente riconosciuti a controparte siano liquidati nei limiti previsti dall'art.
3.6 delle Condizioni Generali di
Contratto , ossia nella misura massima di €. 100,00. CP_1
All'esito dell'udienza del 12.06.2024 in cui parte ricorrente ha chiesto di produrre il bilancio d'esercizio dell'impresa individuale del per l'anno 2023 ed altri documenti, richiesta cui si è opposta T_
controparte in quanto ritenuta tardiva ed inammissibile, il Tribunale con
5 ordinanza del 18.06.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione ex art. 281sexies c.p.c., all'udienza del 25.03.2025, concedendo termine fino al 25.02.2025 per il deposito di eventuali note conclusive. A quest'ultima udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni come sopra trascritte e, all'esito della discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281sexies, comma 3, c.p.c.
Vi è prova documentale che sottoscrisse in data Parte_1
24.08.2022, presso un punto di vendita di la “Proposta di Controparte_1
contratto WINDTRE” avente ad oggetto la fornitura del servizio di telefonia mobile relativa al numero di utenza cellulare 3404185716. Sul contratto,
nella parte riservata ai “Dati per la richiesta del servizio passa a Windtre”,
venivano riportati sia l'operatore attuale (Fastweb Full) sia la “data preferita
per l'attivazione del Servizio Passa a Windtre”, indicata nel 26.08.2022. E'
pacifico, per contro, che la procedura di portabilità dell'utenza dall'operatore donating all'operatore recipient si concluse positivamente solo in data 9.09.2022, ossia con notevole ritardo rispetto alla data presunta di attivazione della prestazione e ciò per la mancata corrispondenza, riscontrata da Fastweb, tra il numero MSISDN ed il numero seriale della carta SIM del cliente.
Di questo ritardo nell'attivazione della portabilità del numero deve senz'altro rispondere quale operatore recipient e, come CP_1 CP_1
tale, unico interlocutore del cliente con cui si è interfacciata attraverso le sue reti di vendita. La delibera AGCOM n. 147/11/CIR, richiamata anche dalla convenuta, stabilisce all'art. 11, comma 4, che è l'operatore recipient
ad acquisire dal cliente la richiesta di attivazione della prestazione di portabilità del numero completa dei dati di cui all'art. 5, comma 4 per cui è
6 evidente che l'immissione dei dati nei sistemi del recipient avviene a cura degli addetti alle reti di vendita ad esso riferibili ai quali i clienti si rivolgono per concludere i contratti di telefonia e che, in tale veste, sono tenuti a fornire tutte le informazioni e l'assistenza di cui abbisogna la clientela e ad acquisire i dati necessari per il buon esito della procedura di portabilità, dati che sempre gli addetti alla vendita provvedono poi a riportare nella proposta di contratto sulla quale, una volta compilata, il cliente si limita ad apporre la firma. Ne consegue che l'addetto alla vendita è tenuto a verificare la correttezza dei dati dei clienti prima di immetterli nel sistema,
essendo nella condizione di poter rilevare agevolmente la presenza di eventuali incongruenze, e che, a sua volta, è responsabile Controparte_1
nei confronti del cliente per il fatto dei suoi ausiliari ex art. 1228 c.c.. Invero,
secondo costante giurisprudenza, “il soggetto che nell'espletamento della
propria attività, si avvale dell'opera di terzi, ancorchè non alle proprie
dipendenze, assume il rischio connaturato alla loro utilizzazione
nell'attuazione della propria obbligazione e, pertanto, risponde direttamente
di tutte le ingerenze dannose, dolose o colpose, che a costoro, sulla base
di un nesso di occasionalità necessaria, siano state rese possibili in virtù
della posizione conferita dall'adempimento dell'obbligazione medesima
rispetto al danneggiato e che integrano il 'rischio specifico' assunto dal
debitore, fondando tale responsabilità sul principio 'cuius commoda eius et
incommoda'. (Nella specie la S.C. ha riformato la sentenza di merito che, in
ipotesi di leasing avente ad oggetto un'autovettura, con clausola di
garanzia per la riparazione di eventuali non conformità, senza oneri per il
'leese' e presso officine autorizzate dal 'lessor', aveva escluso la
responsabilità di quest'ultimo per la rottura del motore, nonostante questa
fosse dipesa, quale necessario antecedente causale, dalla precedente
7 erronea riparazione, ad opera di officina rientrante tra quelle individuate dal
concedente, dei collettori di scarico, il cui malfunzionamento era
pacificamente coperto dalla garanzia)”. (Cass. n. 4298/2019).
A fortiori dovrà rispondere anche del secondo errore Parte_3
che, per sua stessa ammissione, è attribuibile ad Handy Store s.r.l. e che è
consistito nell'erronea indicazione a sistema del numero della linea provvisoria sulla quale trasferire l'utenza del cliente.
Tutte le problematiche sopra indicate sono state definitivamente risolte il 21.09.2022, quindi a distanza di 28 giorni dalla conclusione del contratto, sicchè sarà tenuta a corrispondere al cliente Controparte_1
l'indennizzo previsto dall'art. 14 della delibera AGCOM n. 147/11/CIR per il ritardo accumulato nell'attivazione della portabilità del numero (pari ad €.
2,50 per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino ad un massimo di €. 50,00) e l'indennizzo previsto dall'art.
3.6 lett. b) per il ritardo negli interventi di assistenza a seguito del successivo irregolare funzionamento del servizio per i 12 giorni compresi tra il 9.09.2022 ed il 21.09.2022 (€. 5,00 per ogni giorno di ritardo e, comunque, un importo non superiore complessivamente ad €. 100,00). La convenuta va, pertanto, condannata a pagare al T_
l'importo complessivo massimo di €. 100,00.
Va, per contro, respinta la domanda di condanna al risarcimento del maggior danno, indicato equitativamente dal ricorrente in €. 20.000,00, a titolo di mancato guadagno e di danno non patrimoniale. Quanto al danno patrimoniale, il ricorrente lamenta di avere subito una contrazione dell'utile d'impresa a causa della disattivazione per tre settimane della sua utenza cellulare n. 340-4185716, sulla quale lo avrebbero cercato, in particolare, il geom. ed il geom. ognuno per CP_2 Controparte_3
8 segnalargli un diverso cliente che cercava un'impresa edile cui affidare dei lavori.
Precisato che il ritardo nell'attuazione della portabilità non comporta, di per sé, alcun disservizio e tantomeno la disattivazione dell'utenza, ma solo il protrarsi del contratto in atto con l'operatore donating, sicchè il periodo di effettivo disservizio imputabile a dovrebbe semmai ridursi ai Controparte_1
12 giorni che vanno dal 9 al 21.09.2022, la convenuta ha documentato che l'impresa edile G.Project, di cui il era titolare, era dotata di un T_
indirizzo e-mail sul quale ben avrebbe potuto in ogni caso essere contattata dai due professionisti con cui collaborava;
inoltre, il era intestatario T_
di un'altra utenza cellulare (circostanza questa mai specificatamente contestata dal ricorrente) sulla quale poteva essere rintracciato sia per motivi di lavoro, sia per motivi privati e personali. Il tutto senza contare che
è mancata completamente la prova di un asserito mancato guadagno,
essendo inammissibili i capitoli di prova testimoniale formulati, stante l'assoluta genericità delle circostanze dedotte, e non avendo provveduto il ricorrente a produrre adeguata documentazione contabile che consentisse un puntuale raffronto tra gli utili conseguiti nel 2022 e quelli degli anni immediatamente precedenti e successivi.
In definitiva, la domanda attorea va accolta limitatamente all'importo di €. 100,00, cui vanno aggiunti gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo applicando i parametri medi previsti dal D.M. n. 147/2022
relativamente allo scaglione del valore effettivo della causa (fino ad €.
1.100,00) per tutte e quattro le fasi processuali.
9 In conformità alla richiesta avanzata da va Controparte_1
disposto, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 196/2013, che sull'originale della sentenza venga apposta a cura della cancelleria l'annotazione: "In
caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di
[...]
. CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n°
2723/2023, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così
decide:
1. In parziale accoglimento della domanda proposta da T_
, accerta e dichiara l'inadempimento da parte di
[...] CP_1
alle obbligazioni assunte con il contratto stipulato dalle parti il
[...]
24.08.2022 e, per l'effetto, condanna la resistente a corrispondere a un indennizzo di €. 100,00, oltre interessi legali Parte_1
dalla domanda giudiziale al saldo;
2. Condanna a rifondere a controparte le spese di lite Controparte_1
che liquida in €. 662,00 per compenso, €. 264,00 per anticipazioni,
oltre rimborso spese forfettario al 15%, CNA ed IVA come per legge;
3. dispone, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 196/2013, che sull'originale della sentenza venga apposta, a cura della cancelleria,
l'annotazione: "In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri
dati identificativi di . Controparte_1
Così deciso, in Udine il 31.03.2025.
Il Presidente Istruttore
dott.ssa Anna Fasan
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