Ordinanza cautelare 10 ottobre 2019
Decreto presidenziale 13 novembre 2019
Ordinanza cautelare 25 giugno 2020
Dispositivo di sentenza 16 novembre 2020
Sentenza 9 dicembre 2020
Decreto presidenziale 23 marzo 2021
Ordinanza cautelare 31 marzo 2021
Accoglimento
Sentenza 7 marzo 2022
Accoglimento
Sentenza 28 marzo 2023
Parere definitivo 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 10/03/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Numero 00167/2025 e data 10/03/2025 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 29 gennaio 2025
NUMERO AFFARE 01648/2021
OGGETTO:
Ministero dell'interno.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla -OMISSIS- contro il Ministero dell'interno, per l’annullamento del provvedimento k10/631354 del 29.3.2021 di rigetto della istanza di concessione cittadinanza italiana.
LA SEZIONE
Visto il ricorso;
Vista la relazione firmata il 27.6.24 con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Antonella De Miro;
Premesso in fatto:
1.-La ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento k10/631354 del 29.3.2021 di rigetto della istanza di concessione cittadinanza italiana.
2.-La-OMISSIS-, in data 9.9.2016, ha presentato istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f) della legge 5 febbraio 1992, n. 9.
3.-Con provvedimento emesso in data 29.3.2021 e comunicato alla richiedente in data 24.6.2021, il Ministero dell’interno comunicava -tramite la Prefettura di -OMISSIS- - alla interessata il respingimento della domanda di cittadinanza.
4.-La ricorrente deduce l’illegittimità dell’atto impugnato per manifesta infondatezza della motivazione, precisando che:
- non vi è alcun precedente penale riguardante la signora -OMISSIS- perché il fatto a cui fa riferimento il provvedimento impugnato non ha più alcuna rilevanza giuridica, posto che lo stesso è stato dichiarato estinto con ordinanza n. gip 655/08 del Tribunale di -OMISSIS- in data 20 luglio 2021 e la estinzione del reato determina la cessazione di ogni effetto penale conseguente.
-In ordine alle dichiarazioni dei redditi precisa di essere coniugata con il signor-OMISSIS- che “ha attualmente un contratto di lavoro che garantisce un reddito oscillante tra le 800,00 e le 1.375,00 euro mensili, reddito più che sufficiente per garantire che i redditi minimi previsti dalla legge sulla cittadinanza siano sussistenti allo stato attuale. Si produce certificazione unica 2020 del marito della ricorrente.” Dichiara pure che nell’anno 2019 il reddito familiare è stato inferiore solo a causa di un licenziamento.
5.-Il Ministero dichiara il ricorso infondato.
Considerato:
1.-Il provvedimento avversato è stato adottato sul presupposto che nel Certificato del Casellario Giudiziale della ricorrente era annotata una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa in data 30.4.2008 dal Gup del Tribunale di -OMISSIS-, divenuta irrevocabile il 24.6.2008, con la quale la -OMISSIS- risultava condannata per il reato di cui all’art. 591 comma 1 c.p. (abbandono di minori) alla reclusione di mesi 4.
2.- L’Amministrazione considera, altresì, che a carico dell’interessata era emersa una insufficienza reddituale per le annualità dal 2017 al 2019.
In particolare per l’anno 2017 la ricorrente ha percepito un reddito pari ad euro 204,68 mentre per gli anni 2018 e 2019 non ha presentato alcuna dichiarazione. Tenuto, altresì, conto che il coniuge convivente per l’anno 2017 ha prodotto un reddito pari ad euro 11.027,36, ad euro 8742,24 per l’anno 2018, e ad euro 4.405,04 per il 2019, il reddito complessivo del nucleo familiare è stato comunque inferiore ai parametri determinati per la concessione della cittadinanza italiana pari a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 di reddito complessivo in presenza del coniuge a carico.
3.- Da quanto precede si ricava che non è fondato il primo motivo di ricorso in quanto la dichiarata estinzione della sentenza penale (ordinanza n gip 655/08 del Tribunale di -OMISSIS- in data 20 luglio 2021.) è successiva all’adozione del provvedimento avversato datato 29.3.21 e notificato in data 24.6.2021. E non è fondato neanche il secondo motivo di ricorso perché la capienza reddituale deve essere provata nei tre anni antecedenti l’adozione del provvedimento e nel caso di specie la stessa ricorrente conferma il minor reddito percepito nel 2019.
4.- Pertanto, il ricorso è infondato e deve essere respinto con assorbimento dell’istanza cautelare.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto con assorbimento dell’istanza cautelare.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarla.
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonella De Miro | Roberto Garofoli |
IL SEGRETARIO
Elisabetta Argiolas
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.