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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 13/03/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 101/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore dott. Andrea Lama Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 101/2023 promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. DAMETTI GIUSEPPE
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. LEVITI ELISABETTA
APPELLATO
Conclusioni per l'appellante:
Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis, in via principale: accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza di I grado n.
291/2022, pubblicata in data 07/06/2022, emessa dal Tribunale di Piacenza, Sez. Civile, nella persona del
Giudice dott. A. Fazio, a definizione della causa civile di I Grado rubricata al n. 732/2015 RG, per le pagina 1 di 11 ragioni di cui all'atto di appello ed in accoglimento delle domande avanzate dall'odierna appellante in prime cure:
- revocare il decreto ingiuntivo opposto per illegittimità ed infondatezza della pretesa della impresa
[...]
di . CP_1 CP_1
- In via preliminare e pregiudiziale, accertato che le fatture azionate in via monitoria sono intestate unicamente alla Sig.ra dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell''appellante Sig. Parte_1
. Parte_2
- Nel merito, accertata e dichiarata la presenza di gravi difetti nell'esecuzione delle opere eseguite dalla nell'unità immobiliare indicata in parte narrativa, dichiarare la Controparte_2 responsabilità dell' , con condanna della medesima, anche in via Controparte_2 riconvenzionale, al risarcimento in favore della appellante Sig.ra e, in subordine Parte_1 all'eccepito difetto di legittimazione passiva, in favore del Sig. , di tutti i danni subiti che Parte_2 si quantificano in € 36.425,75, oltre Iva come per legge, ossia nella spesa sostenuta per il ripristino del buono stato dell'immobile, come da perizia tecnica di parte allegata agli atti, ovvero nella misura maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi legali dal dovuto sino al soddisfo.
- Condannare al rimborso a favore della appellante Sig.ra Controparte_2
e, in subordine all'eccepito difetto di legittimazione passiva, in favore del Sig. Parte_1 [...]
, della somma di € 83.450,00, alla stessa versati in corso d'opera e mai fatturati, con eventuale Parte_2 parziale compensazione con il minore importo che dovesse in denegata ipotesi risultare dovuto all'impresa
. Controparte_2
- Condannare l' in persona del suo titolare al Controparte_3 CP_1 risarcimento dei danni ex art. 96 cpc, da liquidarsi in via equitativa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio
Conclusioni per l'appellato:
Voglia l'adita Corte di Appello di Bologna:
- dichiarare l'appello inammissibile ex art. 348 bis c.p.c., giusta i motivi rappresentati in atti;
- nel merito, rigettare l'appello e le domande tutte in esso contenute siccome inammissibili, improcedibili, infondate e non provate e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Piacenza n. 291 pubblicata il 7.6.2022 (RG n. 732/2015) e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 6 del
5.1.2015 – RG 4113/2014, emesso dal Tribunale di Piacenza.
- Spese di entrambi i gradi del procedimento integralmente rifuse.
pagina 2 di 11 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. I sigg. e proponevano opposizione avverso il Parte_1 Parte_2
decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Piacenza, con il quale veniva loro ingiunto di pagare a favore dell'impresa la somma di € 36.840,10, oltre Controparte_2
interessi maturati e spese di procedura, chiedendo in via preliminare e pregiudiziale, accertato che le fatture azionate in via monitoria erano intestate unicamente alla Sig.ra dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'opponente Sig. Parte_1 [...]
. Parte_2
2. Nel merito, gli opponenti allegavano la presenza di gravi difetti nell'esecuzione delle opere eseguite dalla società opposta nell'unità immobiliare e ne chiedevano la condanna al risarcimento dei danni subiti quantificati in € 36.425,75, oltre Iva, ossia nella spesa sostenuta per il ripristino del buono stato dell'immobile, come da perizia tecnica di parte allegata agli atti, nonché al rimborso della somma di € 83.450,00, alla stessa versati in corso d'opera e mai fatturati, con eventuale parziale compensazione con il minore importo che, in denegata ipotesi, fosse risultato dovuto all'impresa . Parte_3
3. Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto delle domande degli CP_1
opponenti e la causa, istruita mediante CTU, veniva decisa con la sentenza oggi impugnata con la quale il Tribunale rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo e condannava gli opponenti al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta.
4. A fondamento della sua decisione il giudice di primo grado poneva il principio della ragione più liquida rilevando che parte opponente, debitrice sostanziale, era onerata della prova del fatto modificativo, impeditivo, estintivo della pretesa creditoria e che tale prova non era stata in alcun modo raggiunta.
In particolare osservava il Tribunale che le risultanze delle indagini peritali, da un lato, avevano escluso la sussistenza di taluni dei vizi lamentati (es. della pavimentazione), dall'altro, avevano consentito di escludere il nesso causale tra le infiltrazioni e le condotte attive od omissive della impresa convenuta, avendo il perito evidenziato che le infiltrazioni di acque meteoriche, così intense e copiose, erano incompatibili con meri errori di posa della guaina impermeabilizzante, presupponendo, al contrario, la sua rimozione in alcuni pagina 3 di 11 punti;
ed era pacifico, perché documentato, che su quei punti fosse intervenuta altra impresa – non subappaltatrice della convenuta ma incaricata direttamente dalla committenza – che aveva installato i condizionatori d'aria, dovendo pertanto procedere alle perforazioni necessarie per il passaggio dei tubi;
così come era pacifico che mentre, pur in presenza di intense precipitazioni, prima di quell'intervento di installazione non si erano verificate infiltrazioni d'acqua, le stesse si erano verificate dopo, il che dimostrava la non riconducibilità delle stesse, sul piano eziologico, alla posa della guaina impermeabilizzante da parte della convenuta.
In sintesi, il giudice di prime cure riteneva che la perforazione della guaina e la sua rimozione in alcuni punti da parte di altra impresa costituivano la causa “più probabile che non” del danno lamentato, che era dunque conseguenza di quel novus actus interveniens che costituiva la causa sopravvenuta ed efficiente di per sé idonea a determinare l'evento.
5. Avverso alla sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2
chiedendone la riforma e si è costituita in giudizio l'appellata chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dell'appello, anche per nullità della procura alle liti, e comunque di rigettarlo.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.06.2024, tenutasi con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Con il primo motivo si lamenta la nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'eccepito difetto di legittimazione passiva dell'opponente , nonché la Parte_2
violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc., deducendo che l'applicazione del principio della ragione più liquida non avrebbe dovuto portare il giudice ad omettere la doverosa decisione sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva del quale fatto Pt_2
estintivo od impeditivo della pretesa fatta valere dall'appellata.
8. Si deduce che, se l'eccezione fosse stata esaminata, certamente il Giudice di primo grado avrebbe riconosciuto il difetto di legittimazione passiva dell'opponente Parte_2
pagina 4 di 11 e conseguentemente avrebbe revocato il decreto ingiuntivo emesso anche nei suoi confronti, rigettando nel merito la domanda di pagamento azionata dalla controparte.
A tale conclusione il giudice di prime cure sarebbe dovuto arrivare in considerazione del fatto che le quattro fatture azionate in via monitoria erano state intestate esclusivamente alla
Sig.ra in qualità di unica committente, essendo infatti rimasta priva di Parte_1
riscontro la circostanza dedotta da controparte che le opere eseguite siano state commissionate anche dal e che le fatture siano state intestate solo alla sig.ra Pt_2 [...]
per esplicita richiesta di quest'ultima. Parte_1
9. Deduce l'appellante che non coglie nel segno l'affermazione della controparte secondo cui il sarebbe corresponsabile in solido con la sig.ra in quanto Pt_2 Pt_1
comproprietario dell'immobile sul quale sono state eseguite le opere, in quanto a norma dell'art. 1102 cod. civ. ciascun partecipante alla comunione ha il diritto di modificare la cosa comune sostenendo i relativi costi al fine di realizzare un godimento migliore della cosa stessa. Gli altri comunisti, se non richiedono la rimozione dell'opera, hanno diritto di acquisirla, rimanendo obbligati al rimborso soltanto nei confronti del comunista che ha commissionato l'innovazione, ma non nei confronti del terzo che ha eseguito i lavori.
10. Con il secondo motivo si deduce il difetto di motivazione della sentenza, lamentando che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto pronunciarsi sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva del in quanto il suo accoglimento non sarebbe stato inutile o Pt_2
privo di effetti, ma avrebbe comportato la revoca del decreto ingiuntivo;
la sentenza, per omettere di decidere sull'eccezione, avrebbe dovuto almeno specificarne le ragioni ma secondo l'appellante sul punto la sentenza è priva di motivazione.
11. Con il terzo motivo si deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale tesa ad ottenere il rimborso a favore degli appellanti della somma di € 83.450,00, versati in corso d'opera all'appellata e da questa mai fatturati, con eventuale parziale compensazione con il minore importo che dovesse in ipotesi risultare dovuto all'impresa . Controparte_2
Si deduce che il pagamento di tale importo risulterebbe documentato da n.12 ricevute sottoscritte personalmente dal Sig. e allegate dagli appellanti (docc. 11-22), CP_2
pagina 5 di 11 e che anche in ordine alla domanda riconvenzionale il Giudice di prime cure avrebbe omesso di decidere, mentre la disamina su tale punto sarebbe stata necessaria costituendo la riconvenzionale il fatto estintivo o impeditivo della pretesa avversaria di pagamento della somma di € 36.840,10 portata dalle quattro fatture oggetto di ingiunzione.
12. Con il quarto motivo si deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente ed incomprensibile in merito al mancato accoglimento della domanda riconvenzionale.
Deduce parte appellante che, se anche si volesse ritenere che il giudice ha motivato implicitamente il rigetto della domanda riconvenzionale affermando in sentenza che: “Parte opponente, debitrice sostanziale, era dunque onerata della prova del fatto modificativo, impeditivo, estintivo della pretesa creditoria;
e tale prova non è stata in alcun modo raggiunta”, la sentenza sarebbe comunque nulla per motivazione meramente apparente ed incomprensibile, non avendo il
Giudice esposto le ragioni per cui ha ritenuto non provato il fatto estintivo dell'obbligazione, avendo parte appellata pagato somme ben maggiori rispetto a quelle ancora asseritamente dovute.
13. Con il quinto motivo si censura la sentenza nella parte in cui il Giudice avrebbe acriticamente accolto le incerte risultanze della CTU, senza valutare le considerazioni critiche e le richieste di chiarimenti formulate dal CTP degli odierni appellanti.
Si lamenta a tale riguardo che il giudice avrebbe erroneamente ritenuto non provati i fatti estintivi della pretesa creditoria e, facendo appello al principio civilistico del “più probabile che non”, avrebbe escluso erroneamente il nesso causale tra le copiose infiltrazioni verificatesi nell'immobile degli appellanti e le condotte attive od omissive della impresa convenuta, allineandosi in tal modo alle soggettive valutazioni del CTU.
14. Deduce l'appellante che se è pacifico e documentato l'intervento di altra impresa per il montaggio dei condizionatori, non sarebbe altrettanto pacifico e tanto meno documentato che l'intervento sia stato eseguito proprio “su quei punti” ove si sono verificate le infiltrazioni d'acqua, così come non sarebbe altrettanto pacifico e documentato che prima di quell'intervento di installazione non si fossero verificate infiltrazioni d'acqua. La circostanza non risponderebbe al vero, tant'è che è lo stesso CTU a concludere che “...non è possibile
pagina 6 di 11 affermare con assoluta certezza quanto asserito”, ovvero la imputabilità delle infiltrazioni a cause esterne all'attività della ditta opposta.
Il Giudice ha dunque ritenuto di escludere la responsabilità dell'appellata, attribuendola a terzi sulla base del principio del “più probabile che non”, mentre è proprio in applicazione di detto principio che avrebbe dovuto accogliere le più verosimili deduzioni difensive degli appellanti e le osservazioni critiche del loro CTP che non sono state invece in alcun modo considerate e valutate dal Giudice.
15. Così riassunti i motivi di appello, i primi due possono essere trattati congiuntamente stante la loro stretta correlazione, e sono infondati.
Occorre innanzitutto precisare che nel caso di specie il principio della ragione più liquida non può trovare applicazione, in quanto la decisione sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva del sig. riveste carattere preliminare ed è rilevante ai fini Pt_2
della decisione, anche nel caso in cui la domanda azionata dall'odierna appellata dovesse ritenersi fondata sulla base delle risultanze della CTU, come in effetti è avvenuto.
Vi è differenza, infatti, se a dover rispondere dell'obbligazione dovrà essere chiamata solo la sig.ra come preteso dagli odierni appellanti, o anche il sig. in solido con la Pt_1 Pt_2
prima come richiesto dalla CP_1
16. Ciò posto, ritiene la Corte che anche il sig. debba rispondere solidalmente con Pt_2
la sig.ra dell'obbligazione assunta nei confronti dell'impresa in quanto dall'istruttoria Pt_1
documentale è risultato evidente che lo stesso, oltre ad essere comproprietario dell'immobile insieme alla moglie, era al corrente dell'esecuzione dei lavori, che ha personalmente seguito, ha tratto vantaggio dalle opere eseguite, non ha mai manifestato alcun dissenso rispetto alla loro esecuzione, si è interfacciato con la ditta insieme alla moglie
(cfr. doc. 41 appellata) e con l'assistenza di due legali entrambi i coniugi hanno contestato all'impresa l'esistenza di vizi relativi ai lavori. Dunque, la circostanza che le fatture siano state intestate solo alla sig.ra non è dirimente per individuare il soggetto obbligato, Pt_1
mentre ciò che rileva è che i lavori siano stati eseguiti sull'immobile in comproprietà dei due coniugi con l'assenso di entrambi.
pagina 7 di 11 17. Anche il terzo e il quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati.
Pur dovendosi rilevare che il giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare sulla domanda riconvenzionale proposta dagli appellanti in quanto la decisione sulla stessa, se favorevole, avrebbe potuto modificare l'esito della causa, ciò nondimeno la domanda è infondata per quanto di seguito verrà osservato.
18. Parte appellante ha prodotto una serie di ricevute per un ammontare complessivo di €
83.450,00 che assume di aver versato alla ditta in corso Controparte_2
d'opera e di cui ha richiesto la restituzione o, in ipotesi, la parziale compensazione con il minore importo che dovesse risultare dovuto all'impresa.
Osserva però la Corte che le ricevute, disconosciute dall'appaltatrice, non sono contestualizzate e risultano emesse senza alcun riferimento temporale e senza l'indicazione dei lavori cui dovrebbero riferirsi. Dalle dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza dal sig.
(docc. 45-46 appellata) le ricevute sembrerebbero collocarsi in un arco temporale Pt_2
che va dal luglio 2008, o febbraio 2009, fino a settembre 2009.
19. Orbene, se effettivamente gli appellanti avessero versato somme così ingenti alla ditta appaltatrice in conto delle lavorazioni di cui alle fatture azionate, come vorrebbero sostenere a fondamento della domanda riconvenzionale, non si comprende come mai con email del 04.12.2009 (doc. 34) la sig.ra si riconosceva debitrice della Pt_1 CP_1
affermando testualmente “ciao ancora non sono riuscita a fare il bonifico per mancanza CP_2
disponibilità porta pazienza qualche giorno grazie ” (doc. n.34 appellata), e come mai con Parte_1
successiva email del 15.12.2009 la sig.ra comunicava al titolare della ditta appaltatrice Pt_1
di aver effettuato un bonifico di € 3.500,00 e che al più presto avrebbe provveduto al saldo
(doc. 35). Dal carteggio intercorso tra le parti si può quindi desumere che nessuna somma in eccesso fosse stata versata alla ditta e che le ricevute di pagamento, se effettivamente rilasciate dal sig. non potevano che riferirsi a lavori eseguiti in precedenza rispetto a CP_2
quelli di cui al decreto ingiuntivo, posto che alle richieste di saldo avanzate dalla ditta appaltatrice nel dicembre 2011 non è seguita alcuna eccezione di pagamento, ma solo la contestazione dei difetti di cui si dirà. pagina 8 di 11 20. Anche il quinto motivo di appello è infondato.
La CTU redatta dall'arch. è esaustiva, ben argomentata e soprattutto redatta in Per_1
contraddittorio con il CTP di parte attrice che ha formulato le proprie osservazioni critiche, allegate all'elaborato peritale, che sono state disattese dal CTU il quale si è esaurientemente soffermato sulle proprie asserzioni con argomentazioni logiche e convincenti che il Giudice di prime cure ha ritenuto di condividere.
Sulla base della documentazione in atti e delle allegazioni delle parti il CTU ha infatti collocato l'esecuzione dei lavori eseguiti dalla convenuta tra il 2007 e il gennaio 2009, mentre le copiose infiltrazioni si sono verificate non immediatamente, ma tra il novembre e dicembre 2010 (dati assunti dal CTU dalla perizia dell'arch. del 17/12/2010 Persona_2
agli atti).
21. Dopo vari sopralluoghi, perizie di parte e piccoli interventi di ripristino, nel settembre
2013 la ditta CO OS srl eseguiva, su incarico degli attori, il rifacimento della pavimentazione del lastrico solare e dello strato impermeabilizzante, alterando lo stato di fatto. Partendo da tali dati e, assodato che non è ormai possibile determinare con assoluta certezza la causa delle infiltrazioni a seguito dell'alterazione dello stato dei luoghi, è del tutto verosimile quanto affermato dal CTU, ovvero che “riscontrato che la copertura era ultimata al gennaio del 2009, che non si sono lamentate infiltrazioni fino al Novembre 2010, che l'infiltrazione è stata di portata considerevole, la causa più probabile è da ritenersi quella indicata da parte convenuta, ovverosia
l'intervento dell'installatore dell'impianto di condizionamento”. Tale ipotesi basata sugli elementi a diposizione del CTU e su un dato oggettivo, ovvero la realizzazione dell'impianto di condizionamento con posizionamento delle unità esterne sul lastrico solare e rimozione di parte della guaina in più punti per il passaggio dei tubi, è sicuramente la più probabile tra quelle ipotizzabili.
22. Correttamente il Tribunale ha quindi ritenuto di accogliere le deduzioni del CTU fondate su un giudizio di probabilità prevalente, elaborato sulla base delle informazioni assunte durante il sopralluogo, sulla documentazione in atti e sulla sua esperienza professionale in quanto “qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della “probabilità prevalente” e del “più probabile che non”; pertanto, il giudice di merito pagina 9 di 11 è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente” (Cass. 25885/2022).
23. Anche relativamente ai difetti minori lamentati dagli attori la CTU è logica, coerente, convincente e ben argomentata. Dalla lettura dell'elaborato emerge infatti che il perito ha preso nota delle osservazioni del CTP redigendo la stesura definitiva della perizia tenendo conto di tali rilievi critici: “La presente versione è quindi stata redatta in seguito all'accurato esame delle osservazioni prodotte, procedendo con una revisione più completa ed articolata della bozza iniziale cercando di esporre, ove possibile, in modo più dettagliato le motivazioni alla base delle determinazioni in essa contenute”.(pag. 2 CTU). Pertanto, quanto al lamentato vizio della sentenza, che si sarebbe limitata a richiamare acriticamente le conclusioni della CTU, deve osservarsi che è principio consolidato in sede di legittimità che “ove il giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto a esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, in quanto l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate” (Cfr.
Cass. n. 4352/19; Cass. n. 21504/18; Cass. n. 15147/18)
24. Osserva inoltre la Corte che non incorre nel vizio di motivazione neppure la sentenza che recepisca per relationem le conclusioni e i passi salienti della relazione peritale della quale il giudice dichiari di condividerne il merito, “ancorché il giudice si limiti a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini esperite e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione”.
E peraltro, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice del merito, aderendo alle conclusioni del consulente tecnico che abbia a sua volta replicato ai rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione “con l'indicazione delle fonti del suo convincimento”,
e costituisce consolidato principio di diritto che, affinché la sentenza possa considerarsi adeguatamente motivata, non è necessario che il giudice prenda in esame anche le diverse conclusioni offerte dai consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, pagina 10 di 11 dovranno considerarsi implicitamente disattese in quanto incompatibili con le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio. Infine, si deve ricordare che le critiche dei consulenti tecnici di parte, che tendano al riesame di elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico d'ufficio, si risolvono in mere argomentazioni difensive il cui mancato esame non può mai integrare né il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 n. 5 c.p.c. né la violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. (Cass. Civ., 2 febbraio 2015, n. 1815; Cass. 7 luglio
2009, n. 15904; Cass. 30 aprile 2009, n. 10123; Cass. Civ., 3 aprile 2007, n. 8355).
La sentenza impugnata, pertanto, merita integrale conferma.
25. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con esclusione della fase istruttoria non tenutasi nel giudizio di appello.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato nei confronti di parte appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1
– bis.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva:
- rigetta l'appello;
- condanna e in solido, a rifondere a Parte_1 Parte_2 Controparte_2
le spese di lite del grado di appello liquidate in € 9.991,00 per compensi,
[...]
oltre 15% rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA se dovuta.
Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n. 115/2002
(T.U. Spese di Giustizia) per il raddoppio del C.U. a carico di parte appellante.
Così deciso in Bologna, il 03.03.2025.
Il Presidente
dott. Manuela Velotti
Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore dott. Andrea Lama Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 101/2023 promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. DAMETTI GIUSEPPE
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. LEVITI ELISABETTA
APPELLATO
Conclusioni per l'appellante:
Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis, in via principale: accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza di I grado n.
291/2022, pubblicata in data 07/06/2022, emessa dal Tribunale di Piacenza, Sez. Civile, nella persona del
Giudice dott. A. Fazio, a definizione della causa civile di I Grado rubricata al n. 732/2015 RG, per le pagina 1 di 11 ragioni di cui all'atto di appello ed in accoglimento delle domande avanzate dall'odierna appellante in prime cure:
- revocare il decreto ingiuntivo opposto per illegittimità ed infondatezza della pretesa della impresa
[...]
di . CP_1 CP_1
- In via preliminare e pregiudiziale, accertato che le fatture azionate in via monitoria sono intestate unicamente alla Sig.ra dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell''appellante Sig. Parte_1
. Parte_2
- Nel merito, accertata e dichiarata la presenza di gravi difetti nell'esecuzione delle opere eseguite dalla nell'unità immobiliare indicata in parte narrativa, dichiarare la Controparte_2 responsabilità dell' , con condanna della medesima, anche in via Controparte_2 riconvenzionale, al risarcimento in favore della appellante Sig.ra e, in subordine Parte_1 all'eccepito difetto di legittimazione passiva, in favore del Sig. , di tutti i danni subiti che Parte_2 si quantificano in € 36.425,75, oltre Iva come per legge, ossia nella spesa sostenuta per il ripristino del buono stato dell'immobile, come da perizia tecnica di parte allegata agli atti, ovvero nella misura maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi legali dal dovuto sino al soddisfo.
- Condannare al rimborso a favore della appellante Sig.ra Controparte_2
e, in subordine all'eccepito difetto di legittimazione passiva, in favore del Sig. Parte_1 [...]
, della somma di € 83.450,00, alla stessa versati in corso d'opera e mai fatturati, con eventuale Parte_2 parziale compensazione con il minore importo che dovesse in denegata ipotesi risultare dovuto all'impresa
. Controparte_2
- Condannare l' in persona del suo titolare al Controparte_3 CP_1 risarcimento dei danni ex art. 96 cpc, da liquidarsi in via equitativa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio
Conclusioni per l'appellato:
Voglia l'adita Corte di Appello di Bologna:
- dichiarare l'appello inammissibile ex art. 348 bis c.p.c., giusta i motivi rappresentati in atti;
- nel merito, rigettare l'appello e le domande tutte in esso contenute siccome inammissibili, improcedibili, infondate e non provate e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Piacenza n. 291 pubblicata il 7.6.2022 (RG n. 732/2015) e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 6 del
5.1.2015 – RG 4113/2014, emesso dal Tribunale di Piacenza.
- Spese di entrambi i gradi del procedimento integralmente rifuse.
pagina 2 di 11 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. I sigg. e proponevano opposizione avverso il Parte_1 Parte_2
decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Piacenza, con il quale veniva loro ingiunto di pagare a favore dell'impresa la somma di € 36.840,10, oltre Controparte_2
interessi maturati e spese di procedura, chiedendo in via preliminare e pregiudiziale, accertato che le fatture azionate in via monitoria erano intestate unicamente alla Sig.ra dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'opponente Sig. Parte_1 [...]
. Parte_2
2. Nel merito, gli opponenti allegavano la presenza di gravi difetti nell'esecuzione delle opere eseguite dalla società opposta nell'unità immobiliare e ne chiedevano la condanna al risarcimento dei danni subiti quantificati in € 36.425,75, oltre Iva, ossia nella spesa sostenuta per il ripristino del buono stato dell'immobile, come da perizia tecnica di parte allegata agli atti, nonché al rimborso della somma di € 83.450,00, alla stessa versati in corso d'opera e mai fatturati, con eventuale parziale compensazione con il minore importo che, in denegata ipotesi, fosse risultato dovuto all'impresa . Parte_3
3. Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto delle domande degli CP_1
opponenti e la causa, istruita mediante CTU, veniva decisa con la sentenza oggi impugnata con la quale il Tribunale rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo e condannava gli opponenti al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta.
4. A fondamento della sua decisione il giudice di primo grado poneva il principio della ragione più liquida rilevando che parte opponente, debitrice sostanziale, era onerata della prova del fatto modificativo, impeditivo, estintivo della pretesa creditoria e che tale prova non era stata in alcun modo raggiunta.
In particolare osservava il Tribunale che le risultanze delle indagini peritali, da un lato, avevano escluso la sussistenza di taluni dei vizi lamentati (es. della pavimentazione), dall'altro, avevano consentito di escludere il nesso causale tra le infiltrazioni e le condotte attive od omissive della impresa convenuta, avendo il perito evidenziato che le infiltrazioni di acque meteoriche, così intense e copiose, erano incompatibili con meri errori di posa della guaina impermeabilizzante, presupponendo, al contrario, la sua rimozione in alcuni pagina 3 di 11 punti;
ed era pacifico, perché documentato, che su quei punti fosse intervenuta altra impresa – non subappaltatrice della convenuta ma incaricata direttamente dalla committenza – che aveva installato i condizionatori d'aria, dovendo pertanto procedere alle perforazioni necessarie per il passaggio dei tubi;
così come era pacifico che mentre, pur in presenza di intense precipitazioni, prima di quell'intervento di installazione non si erano verificate infiltrazioni d'acqua, le stesse si erano verificate dopo, il che dimostrava la non riconducibilità delle stesse, sul piano eziologico, alla posa della guaina impermeabilizzante da parte della convenuta.
In sintesi, il giudice di prime cure riteneva che la perforazione della guaina e la sua rimozione in alcuni punti da parte di altra impresa costituivano la causa “più probabile che non” del danno lamentato, che era dunque conseguenza di quel novus actus interveniens che costituiva la causa sopravvenuta ed efficiente di per sé idonea a determinare l'evento.
5. Avverso alla sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2
chiedendone la riforma e si è costituita in giudizio l'appellata chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dell'appello, anche per nullità della procura alle liti, e comunque di rigettarlo.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.06.2024, tenutasi con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Con il primo motivo si lamenta la nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'eccepito difetto di legittimazione passiva dell'opponente , nonché la Parte_2
violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc., deducendo che l'applicazione del principio della ragione più liquida non avrebbe dovuto portare il giudice ad omettere la doverosa decisione sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva del quale fatto Pt_2
estintivo od impeditivo della pretesa fatta valere dall'appellata.
8. Si deduce che, se l'eccezione fosse stata esaminata, certamente il Giudice di primo grado avrebbe riconosciuto il difetto di legittimazione passiva dell'opponente Parte_2
pagina 4 di 11 e conseguentemente avrebbe revocato il decreto ingiuntivo emesso anche nei suoi confronti, rigettando nel merito la domanda di pagamento azionata dalla controparte.
A tale conclusione il giudice di prime cure sarebbe dovuto arrivare in considerazione del fatto che le quattro fatture azionate in via monitoria erano state intestate esclusivamente alla
Sig.ra in qualità di unica committente, essendo infatti rimasta priva di Parte_1
riscontro la circostanza dedotta da controparte che le opere eseguite siano state commissionate anche dal e che le fatture siano state intestate solo alla sig.ra Pt_2 [...]
per esplicita richiesta di quest'ultima. Parte_1
9. Deduce l'appellante che non coglie nel segno l'affermazione della controparte secondo cui il sarebbe corresponsabile in solido con la sig.ra in quanto Pt_2 Pt_1
comproprietario dell'immobile sul quale sono state eseguite le opere, in quanto a norma dell'art. 1102 cod. civ. ciascun partecipante alla comunione ha il diritto di modificare la cosa comune sostenendo i relativi costi al fine di realizzare un godimento migliore della cosa stessa. Gli altri comunisti, se non richiedono la rimozione dell'opera, hanno diritto di acquisirla, rimanendo obbligati al rimborso soltanto nei confronti del comunista che ha commissionato l'innovazione, ma non nei confronti del terzo che ha eseguito i lavori.
10. Con il secondo motivo si deduce il difetto di motivazione della sentenza, lamentando che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto pronunciarsi sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva del in quanto il suo accoglimento non sarebbe stato inutile o Pt_2
privo di effetti, ma avrebbe comportato la revoca del decreto ingiuntivo;
la sentenza, per omettere di decidere sull'eccezione, avrebbe dovuto almeno specificarne le ragioni ma secondo l'appellante sul punto la sentenza è priva di motivazione.
11. Con il terzo motivo si deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale tesa ad ottenere il rimborso a favore degli appellanti della somma di € 83.450,00, versati in corso d'opera all'appellata e da questa mai fatturati, con eventuale parziale compensazione con il minore importo che dovesse in ipotesi risultare dovuto all'impresa . Controparte_2
Si deduce che il pagamento di tale importo risulterebbe documentato da n.12 ricevute sottoscritte personalmente dal Sig. e allegate dagli appellanti (docc. 11-22), CP_2
pagina 5 di 11 e che anche in ordine alla domanda riconvenzionale il Giudice di prime cure avrebbe omesso di decidere, mentre la disamina su tale punto sarebbe stata necessaria costituendo la riconvenzionale il fatto estintivo o impeditivo della pretesa avversaria di pagamento della somma di € 36.840,10 portata dalle quattro fatture oggetto di ingiunzione.
12. Con il quarto motivo si deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente ed incomprensibile in merito al mancato accoglimento della domanda riconvenzionale.
Deduce parte appellante che, se anche si volesse ritenere che il giudice ha motivato implicitamente il rigetto della domanda riconvenzionale affermando in sentenza che: “Parte opponente, debitrice sostanziale, era dunque onerata della prova del fatto modificativo, impeditivo, estintivo della pretesa creditoria;
e tale prova non è stata in alcun modo raggiunta”, la sentenza sarebbe comunque nulla per motivazione meramente apparente ed incomprensibile, non avendo il
Giudice esposto le ragioni per cui ha ritenuto non provato il fatto estintivo dell'obbligazione, avendo parte appellata pagato somme ben maggiori rispetto a quelle ancora asseritamente dovute.
13. Con il quinto motivo si censura la sentenza nella parte in cui il Giudice avrebbe acriticamente accolto le incerte risultanze della CTU, senza valutare le considerazioni critiche e le richieste di chiarimenti formulate dal CTP degli odierni appellanti.
Si lamenta a tale riguardo che il giudice avrebbe erroneamente ritenuto non provati i fatti estintivi della pretesa creditoria e, facendo appello al principio civilistico del “più probabile che non”, avrebbe escluso erroneamente il nesso causale tra le copiose infiltrazioni verificatesi nell'immobile degli appellanti e le condotte attive od omissive della impresa convenuta, allineandosi in tal modo alle soggettive valutazioni del CTU.
14. Deduce l'appellante che se è pacifico e documentato l'intervento di altra impresa per il montaggio dei condizionatori, non sarebbe altrettanto pacifico e tanto meno documentato che l'intervento sia stato eseguito proprio “su quei punti” ove si sono verificate le infiltrazioni d'acqua, così come non sarebbe altrettanto pacifico e documentato che prima di quell'intervento di installazione non si fossero verificate infiltrazioni d'acqua. La circostanza non risponderebbe al vero, tant'è che è lo stesso CTU a concludere che “...non è possibile
pagina 6 di 11 affermare con assoluta certezza quanto asserito”, ovvero la imputabilità delle infiltrazioni a cause esterne all'attività della ditta opposta.
Il Giudice ha dunque ritenuto di escludere la responsabilità dell'appellata, attribuendola a terzi sulla base del principio del “più probabile che non”, mentre è proprio in applicazione di detto principio che avrebbe dovuto accogliere le più verosimili deduzioni difensive degli appellanti e le osservazioni critiche del loro CTP che non sono state invece in alcun modo considerate e valutate dal Giudice.
15. Così riassunti i motivi di appello, i primi due possono essere trattati congiuntamente stante la loro stretta correlazione, e sono infondati.
Occorre innanzitutto precisare che nel caso di specie il principio della ragione più liquida non può trovare applicazione, in quanto la decisione sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva del sig. riveste carattere preliminare ed è rilevante ai fini Pt_2
della decisione, anche nel caso in cui la domanda azionata dall'odierna appellata dovesse ritenersi fondata sulla base delle risultanze della CTU, come in effetti è avvenuto.
Vi è differenza, infatti, se a dover rispondere dell'obbligazione dovrà essere chiamata solo la sig.ra come preteso dagli odierni appellanti, o anche il sig. in solido con la Pt_1 Pt_2
prima come richiesto dalla CP_1
16. Ciò posto, ritiene la Corte che anche il sig. debba rispondere solidalmente con Pt_2
la sig.ra dell'obbligazione assunta nei confronti dell'impresa in quanto dall'istruttoria Pt_1
documentale è risultato evidente che lo stesso, oltre ad essere comproprietario dell'immobile insieme alla moglie, era al corrente dell'esecuzione dei lavori, che ha personalmente seguito, ha tratto vantaggio dalle opere eseguite, non ha mai manifestato alcun dissenso rispetto alla loro esecuzione, si è interfacciato con la ditta insieme alla moglie
(cfr. doc. 41 appellata) e con l'assistenza di due legali entrambi i coniugi hanno contestato all'impresa l'esistenza di vizi relativi ai lavori. Dunque, la circostanza che le fatture siano state intestate solo alla sig.ra non è dirimente per individuare il soggetto obbligato, Pt_1
mentre ciò che rileva è che i lavori siano stati eseguiti sull'immobile in comproprietà dei due coniugi con l'assenso di entrambi.
pagina 7 di 11 17. Anche il terzo e il quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati.
Pur dovendosi rilevare che il giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare sulla domanda riconvenzionale proposta dagli appellanti in quanto la decisione sulla stessa, se favorevole, avrebbe potuto modificare l'esito della causa, ciò nondimeno la domanda è infondata per quanto di seguito verrà osservato.
18. Parte appellante ha prodotto una serie di ricevute per un ammontare complessivo di €
83.450,00 che assume di aver versato alla ditta in corso Controparte_2
d'opera e di cui ha richiesto la restituzione o, in ipotesi, la parziale compensazione con il minore importo che dovesse risultare dovuto all'impresa.
Osserva però la Corte che le ricevute, disconosciute dall'appaltatrice, non sono contestualizzate e risultano emesse senza alcun riferimento temporale e senza l'indicazione dei lavori cui dovrebbero riferirsi. Dalle dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza dal sig.
(docc. 45-46 appellata) le ricevute sembrerebbero collocarsi in un arco temporale Pt_2
che va dal luglio 2008, o febbraio 2009, fino a settembre 2009.
19. Orbene, se effettivamente gli appellanti avessero versato somme così ingenti alla ditta appaltatrice in conto delle lavorazioni di cui alle fatture azionate, come vorrebbero sostenere a fondamento della domanda riconvenzionale, non si comprende come mai con email del 04.12.2009 (doc. 34) la sig.ra si riconosceva debitrice della Pt_1 CP_1
affermando testualmente “ciao ancora non sono riuscita a fare il bonifico per mancanza CP_2
disponibilità porta pazienza qualche giorno grazie ” (doc. n.34 appellata), e come mai con Parte_1
successiva email del 15.12.2009 la sig.ra comunicava al titolare della ditta appaltatrice Pt_1
di aver effettuato un bonifico di € 3.500,00 e che al più presto avrebbe provveduto al saldo
(doc. 35). Dal carteggio intercorso tra le parti si può quindi desumere che nessuna somma in eccesso fosse stata versata alla ditta e che le ricevute di pagamento, se effettivamente rilasciate dal sig. non potevano che riferirsi a lavori eseguiti in precedenza rispetto a CP_2
quelli di cui al decreto ingiuntivo, posto che alle richieste di saldo avanzate dalla ditta appaltatrice nel dicembre 2011 non è seguita alcuna eccezione di pagamento, ma solo la contestazione dei difetti di cui si dirà. pagina 8 di 11 20. Anche il quinto motivo di appello è infondato.
La CTU redatta dall'arch. è esaustiva, ben argomentata e soprattutto redatta in Per_1
contraddittorio con il CTP di parte attrice che ha formulato le proprie osservazioni critiche, allegate all'elaborato peritale, che sono state disattese dal CTU il quale si è esaurientemente soffermato sulle proprie asserzioni con argomentazioni logiche e convincenti che il Giudice di prime cure ha ritenuto di condividere.
Sulla base della documentazione in atti e delle allegazioni delle parti il CTU ha infatti collocato l'esecuzione dei lavori eseguiti dalla convenuta tra il 2007 e il gennaio 2009, mentre le copiose infiltrazioni si sono verificate non immediatamente, ma tra il novembre e dicembre 2010 (dati assunti dal CTU dalla perizia dell'arch. del 17/12/2010 Persona_2
agli atti).
21. Dopo vari sopralluoghi, perizie di parte e piccoli interventi di ripristino, nel settembre
2013 la ditta CO OS srl eseguiva, su incarico degli attori, il rifacimento della pavimentazione del lastrico solare e dello strato impermeabilizzante, alterando lo stato di fatto. Partendo da tali dati e, assodato che non è ormai possibile determinare con assoluta certezza la causa delle infiltrazioni a seguito dell'alterazione dello stato dei luoghi, è del tutto verosimile quanto affermato dal CTU, ovvero che “riscontrato che la copertura era ultimata al gennaio del 2009, che non si sono lamentate infiltrazioni fino al Novembre 2010, che l'infiltrazione è stata di portata considerevole, la causa più probabile è da ritenersi quella indicata da parte convenuta, ovverosia
l'intervento dell'installatore dell'impianto di condizionamento”. Tale ipotesi basata sugli elementi a diposizione del CTU e su un dato oggettivo, ovvero la realizzazione dell'impianto di condizionamento con posizionamento delle unità esterne sul lastrico solare e rimozione di parte della guaina in più punti per il passaggio dei tubi, è sicuramente la più probabile tra quelle ipotizzabili.
22. Correttamente il Tribunale ha quindi ritenuto di accogliere le deduzioni del CTU fondate su un giudizio di probabilità prevalente, elaborato sulla base delle informazioni assunte durante il sopralluogo, sulla documentazione in atti e sulla sua esperienza professionale in quanto “qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della “probabilità prevalente” e del “più probabile che non”; pertanto, il giudice di merito pagina 9 di 11 è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente” (Cass. 25885/2022).
23. Anche relativamente ai difetti minori lamentati dagli attori la CTU è logica, coerente, convincente e ben argomentata. Dalla lettura dell'elaborato emerge infatti che il perito ha preso nota delle osservazioni del CTP redigendo la stesura definitiva della perizia tenendo conto di tali rilievi critici: “La presente versione è quindi stata redatta in seguito all'accurato esame delle osservazioni prodotte, procedendo con una revisione più completa ed articolata della bozza iniziale cercando di esporre, ove possibile, in modo più dettagliato le motivazioni alla base delle determinazioni in essa contenute”.(pag. 2 CTU). Pertanto, quanto al lamentato vizio della sentenza, che si sarebbe limitata a richiamare acriticamente le conclusioni della CTU, deve osservarsi che è principio consolidato in sede di legittimità che “ove il giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto a esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, in quanto l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate” (Cfr.
Cass. n. 4352/19; Cass. n. 21504/18; Cass. n. 15147/18)
24. Osserva inoltre la Corte che non incorre nel vizio di motivazione neppure la sentenza che recepisca per relationem le conclusioni e i passi salienti della relazione peritale della quale il giudice dichiari di condividerne il merito, “ancorché il giudice si limiti a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini esperite e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione”.
E peraltro, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice del merito, aderendo alle conclusioni del consulente tecnico che abbia a sua volta replicato ai rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione “con l'indicazione delle fonti del suo convincimento”,
e costituisce consolidato principio di diritto che, affinché la sentenza possa considerarsi adeguatamente motivata, non è necessario che il giudice prenda in esame anche le diverse conclusioni offerte dai consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, pagina 10 di 11 dovranno considerarsi implicitamente disattese in quanto incompatibili con le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio. Infine, si deve ricordare che le critiche dei consulenti tecnici di parte, che tendano al riesame di elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico d'ufficio, si risolvono in mere argomentazioni difensive il cui mancato esame non può mai integrare né il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 n. 5 c.p.c. né la violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. (Cass. Civ., 2 febbraio 2015, n. 1815; Cass. 7 luglio
2009, n. 15904; Cass. 30 aprile 2009, n. 10123; Cass. Civ., 3 aprile 2007, n. 8355).
La sentenza impugnata, pertanto, merita integrale conferma.
25. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con esclusione della fase istruttoria non tenutasi nel giudizio di appello.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato nei confronti di parte appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1
– bis.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva:
- rigetta l'appello;
- condanna e in solido, a rifondere a Parte_1 Parte_2 Controparte_2
le spese di lite del grado di appello liquidate in € 9.991,00 per compensi,
[...]
oltre 15% rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA se dovuta.
Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n. 115/2002
(T.U. Spese di Giustizia) per il raddoppio del C.U. a carico di parte appellante.
Così deciso in Bologna, il 03.03.2025.
Il Presidente
dott. Manuela Velotti
Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
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