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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/01/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 8040/2023
TRA
Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in
[...] atti, dagli avvocati Veronica Perrone e Pasquale Galassi unitamente ai quali elett. dom. in Curti alla via Fosse Ardeatine n. 1
OPPONENTE
E
rappr. e dif., giusta mandato in atti, dall'avv. Rosa Iannelli presso il cui Controparte_1 studio elett. dom. in alla via D'Errico n. 47 Pt_1
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a precetto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.12.2023 e ritualmente notificato, il
[...]
proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificato in Parte_1 data 24.11.2023 con il quale intimava il pagamento della complessiva somma Controparte_1 pari ad euro 26635,30 in virtù del decreto ingiuntivo n. 272/2015 emesso dal Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere il 22.02.2015.
A fondamento della spiegata opposizione parte ricorrente deduceva che l'atto di precetto notificato doveva ritenersi illegittimo ed inefficace per intervenuto pagamento del debito ivi sotteso in favore del lavoratore.
Tanto esposto, concludeva chiedendo, previa sospensiva dell'esecutorietà del titolo, di dichiarare la nullità e\o illegittimità ed inefficacia dell'atto di precetto opposto. Vinte le spese, con attribuzione.
Si costituiva ritualmente la parte opposta resistendo con varie argomentazioni al ricorso di cui chiedeva il rigetto. Con ordinanza del 19.03.2024 il Tribunale rigettava la richiesta di sospensiva della efficacia esecutiva del titolo.
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
***********
L'opposizione non è fondata e, pertanto, va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
I fatti di causa devono ritenersi pacifici in quanto non contestati oltre che emergenti dalla documentazione in atti.
ha attivato la procedura esecutiva notificando apposito atto di precetto nei Controparte_1 confronti del opponente, cui allegava, quale titolo esecutivo, il decreto ingiuntivo n. Parte_1
272/2015 con il quale il veniva condannato al pagamento della somma ivi indicata a Parte_1 titolo di retribuzioni concernenti il periodo gennaio – giugno 2014.
Il si oppone al precetto adducendo l'intervenuto pagamento delle somme riferite al Parte_1 predetto decreto ingiuntivo, titolo esecutivo presupposto.
L'eccezione è infondata.
Dall'esame della documentazione depositata in atti dalla parte opponente non emerge alcuna idonea prova dell'effettivo pagamento, in favore del lavoratore opposto, delle somme oggetto del decreto ingiuntivo.
Al riguardo, si rileva che la certificazione emessa dall'Ufficio Ragioneria del C.U.B. opponente non possiede alcun valore sul piano legale nonché su quello probatorio, tenuto conto anche della sua estrema genericità, atteso che nel documento in questione, pur contenendo lo stesso un riferimento all'atto di precetto opposto ed al decreto ingiuntivo ad esso sotteso, si legge unicamente “- che il sig. per l'anno 2013 risulta totalmente liquidato;
per l'anno 2014 risulta Controparte_1 totalmente liquidato”, senza alcuno specifico ed univoco riferimento alle somme oggetto del decreto ingiuntivo risalente al 2015, non essendo in alcun modo evincibili i periodi lavorativi per i quali sarebbe avvenuta la liquidazione in favore dell'opponente.
Nulla provano, poi, i mandati di pagamento richiamati nella predetta certificazione – a sostegno di quanto ivi dichiarato – ed alla medesima allegati.
Ed, infatti, dalla lettura delle causali indicate nei bonifici versati in atti si evince chiaramente che i pagamenti effettuati si riferiscono a spettanze retributive concernenti l'annualità 2013 e non, quindi, alle mensilità di cui al decreto ingiuntivo azionato.
Dunque, dalla disamina della documentazione prodotta dall'opponente, emerge che il C.U.B. provvedeva, nel tempo, a liquidare una serie di somme in favore del si tratta, tuttavia, di CP_1 pagamenti avvenuti in un periodo persino anteriore alla notifica del decreto ingiuntivo del 2015, essendo tutti risalenti al 2013.
Ancora, priva di rilievo probatorio deve ritenersi la documentazione versata in atti unitamente alle note di trattazione depositate dal in data 28.01.2025. Parte_1 In disparte ogni rilievo sulla relativa tardività, trattandosi di prove precostituite, va evidenziato che si tratta, da un lato, di disposizioni di pagamento concernenti, ancora una volta, per quanto indicato nella causale, competenze relative all'anno 2013.
Peraltro, quanto alla ulteriore documentazione, trattasi di meri elenchi, privi di timbro e firma, che, del pari nulla provano in ordine all'effettivo pagamento degli specifici importi azionati con il decreto ingiuntivo in questione, posto che non è possibile rivenire, da tale documentazione, alcuna indicazione probante in relazione alla imputazione dei pagamenti.
In ogni caso, nessuna prova di quietanza liberatoria, sottoscritta dall'odierno opposto, è stata prodotta in giudizio dal opponente. Parte_1
Sul punto, invero, va ricordato che la prova rigorosa dei relativi pagamenti eseguiti in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore non può che essere rappresentata, normalmente, dai prospetti paga sottoscritti per quietanza (cfr. Tribunale Milano sez. lav., 21 luglio 2011, n. 3806).
Ciò detto, tenuto conto delle ragioni di doglianza del presente giudizio, non va dimenticato che, salvo le ipotesi in cui l'atto di precetto non sia stato notificato unitamente al decreto ingiuntivo, in sede di opposizione a precetto non è possibile far valere i motivi che potrebbero essere addotti in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
Invero, nell'opposizione a decreto ingiuntivo si contesta, in sede di cognizione, la sussistenza del credito azionato in via monitoria, mentre con l'opposizione al precetto intimato in virtù dello stesso titolo si può contestare solo il diritto della controparte a procedere ad esecuzione forzata.
Così, il giudice dell'esecuzione può occuparsi unicamente di eventuali fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo, ovvero concernenti la interpretazione del medesimo, oltre che dei vizi propri dell'azione esecutiva.
Il principio, esposto in questi termini, deve intendersi, altresì, applicabile in caso di opposizione a precetto intimato sulla base di un decreto ingiuntivo, poiché i fatti estintivi ed impeditivi del credito sopravvenuti alla emanazione del provvedimento monitorio possono essere dall'ingiunto, assoggettato all'esecuzione, dedotti solo nel processo di opposizione all'ingiunzione e non anche in sede esecutiva nel processo di esecuzione ex art. 615 c.p.c.; in sede di opposizione a precetto, pertanto, sono, invece, esclusi motivi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione.
Ne consegue che, alla luce delle considerazioni che precedono, nonché di quanto emerso in sede istruttoria all'esito di un quadro probatorio incerto e lacunoso, l'opposizione deve essere rigettata.
Va, poi, respinta la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
La previsione dell'art 96 comma 1 c.p.c è considerata una fattispecie risarcitoria con funzione compensativa del danno cagionato dal c.d. illecito processuale, derivante dalla proposizione di una lite temeraria. Presuppone la soccombenza nel grado di giudizio in cui è disposta e si configura come una species riconducibile al genus della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cc. (così
Cass. n. 9080 del 15/04/2013). Condizione per il riconoscimento dei danni ai sensi del 1° comma dell'art. 96 - a differenza di quanto previsto per la condanna disciplinata dal 3° comma, introdotto dall'art. 45 comma 12° della
L. n. 49 del 2009 - è l'istanza della parte, che deve altresì assolvere all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass. Sez. U, Ord.
n. 7583 del 20/04/2004, Sez. U, Ord., n. 1140 del 19/01/2007).
In particolare, l'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96, comma 1, cod. proc. civ. presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo (mala fede o colpa grave) sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto).
Nel caso di specie, tuttavia, la parte opposta non ha dedotto né dimostrato la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale del : né, invero, Parte_1 danni non patrimoniali risultano desumibili dagli atti di causa. Di qui il rigetto di tale domanda.
Con riferimento all'ipotesi "sanzionatoria" del comma 3, si deve invece osservare che l'applicazione della sanzione processuale, indipendente da ogni istanza e allegazione di parte, è rimessa alla piena discrezionalità del giudice e non corrisponde ad un diritto della parte azionabile in giudizio in quanto l'applicazione della sanzione è collegata ad una iniziativa officiosa del giudice indipendente dalla richiesta della parte.
In conclusione, nel caso di specie, non essendo stato allegato alcun elemento in fatto utile all'accertamento, non può essere accolta la domanda di condanna.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico del e Parte_1 liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2350,00 oltre
IVA, CPA e spese generali, come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 29 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 8040/2023
TRA
Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in
[...] atti, dagli avvocati Veronica Perrone e Pasquale Galassi unitamente ai quali elett. dom. in Curti alla via Fosse Ardeatine n. 1
OPPONENTE
E
rappr. e dif., giusta mandato in atti, dall'avv. Rosa Iannelli presso il cui Controparte_1 studio elett. dom. in alla via D'Errico n. 47 Pt_1
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a precetto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.12.2023 e ritualmente notificato, il
[...]
proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificato in Parte_1 data 24.11.2023 con il quale intimava il pagamento della complessiva somma Controparte_1 pari ad euro 26635,30 in virtù del decreto ingiuntivo n. 272/2015 emesso dal Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere il 22.02.2015.
A fondamento della spiegata opposizione parte ricorrente deduceva che l'atto di precetto notificato doveva ritenersi illegittimo ed inefficace per intervenuto pagamento del debito ivi sotteso in favore del lavoratore.
Tanto esposto, concludeva chiedendo, previa sospensiva dell'esecutorietà del titolo, di dichiarare la nullità e\o illegittimità ed inefficacia dell'atto di precetto opposto. Vinte le spese, con attribuzione.
Si costituiva ritualmente la parte opposta resistendo con varie argomentazioni al ricorso di cui chiedeva il rigetto. Con ordinanza del 19.03.2024 il Tribunale rigettava la richiesta di sospensiva della efficacia esecutiva del titolo.
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
***********
L'opposizione non è fondata e, pertanto, va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
I fatti di causa devono ritenersi pacifici in quanto non contestati oltre che emergenti dalla documentazione in atti.
ha attivato la procedura esecutiva notificando apposito atto di precetto nei Controparte_1 confronti del opponente, cui allegava, quale titolo esecutivo, il decreto ingiuntivo n. Parte_1
272/2015 con il quale il veniva condannato al pagamento della somma ivi indicata a Parte_1 titolo di retribuzioni concernenti il periodo gennaio – giugno 2014.
Il si oppone al precetto adducendo l'intervenuto pagamento delle somme riferite al Parte_1 predetto decreto ingiuntivo, titolo esecutivo presupposto.
L'eccezione è infondata.
Dall'esame della documentazione depositata in atti dalla parte opponente non emerge alcuna idonea prova dell'effettivo pagamento, in favore del lavoratore opposto, delle somme oggetto del decreto ingiuntivo.
Al riguardo, si rileva che la certificazione emessa dall'Ufficio Ragioneria del C.U.B. opponente non possiede alcun valore sul piano legale nonché su quello probatorio, tenuto conto anche della sua estrema genericità, atteso che nel documento in questione, pur contenendo lo stesso un riferimento all'atto di precetto opposto ed al decreto ingiuntivo ad esso sotteso, si legge unicamente “- che il sig. per l'anno 2013 risulta totalmente liquidato;
per l'anno 2014 risulta Controparte_1 totalmente liquidato”, senza alcuno specifico ed univoco riferimento alle somme oggetto del decreto ingiuntivo risalente al 2015, non essendo in alcun modo evincibili i periodi lavorativi per i quali sarebbe avvenuta la liquidazione in favore dell'opponente.
Nulla provano, poi, i mandati di pagamento richiamati nella predetta certificazione – a sostegno di quanto ivi dichiarato – ed alla medesima allegati.
Ed, infatti, dalla lettura delle causali indicate nei bonifici versati in atti si evince chiaramente che i pagamenti effettuati si riferiscono a spettanze retributive concernenti l'annualità 2013 e non, quindi, alle mensilità di cui al decreto ingiuntivo azionato.
Dunque, dalla disamina della documentazione prodotta dall'opponente, emerge che il C.U.B. provvedeva, nel tempo, a liquidare una serie di somme in favore del si tratta, tuttavia, di CP_1 pagamenti avvenuti in un periodo persino anteriore alla notifica del decreto ingiuntivo del 2015, essendo tutti risalenti al 2013.
Ancora, priva di rilievo probatorio deve ritenersi la documentazione versata in atti unitamente alle note di trattazione depositate dal in data 28.01.2025. Parte_1 In disparte ogni rilievo sulla relativa tardività, trattandosi di prove precostituite, va evidenziato che si tratta, da un lato, di disposizioni di pagamento concernenti, ancora una volta, per quanto indicato nella causale, competenze relative all'anno 2013.
Peraltro, quanto alla ulteriore documentazione, trattasi di meri elenchi, privi di timbro e firma, che, del pari nulla provano in ordine all'effettivo pagamento degli specifici importi azionati con il decreto ingiuntivo in questione, posto che non è possibile rivenire, da tale documentazione, alcuna indicazione probante in relazione alla imputazione dei pagamenti.
In ogni caso, nessuna prova di quietanza liberatoria, sottoscritta dall'odierno opposto, è stata prodotta in giudizio dal opponente. Parte_1
Sul punto, invero, va ricordato che la prova rigorosa dei relativi pagamenti eseguiti in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore non può che essere rappresentata, normalmente, dai prospetti paga sottoscritti per quietanza (cfr. Tribunale Milano sez. lav., 21 luglio 2011, n. 3806).
Ciò detto, tenuto conto delle ragioni di doglianza del presente giudizio, non va dimenticato che, salvo le ipotesi in cui l'atto di precetto non sia stato notificato unitamente al decreto ingiuntivo, in sede di opposizione a precetto non è possibile far valere i motivi che potrebbero essere addotti in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
Invero, nell'opposizione a decreto ingiuntivo si contesta, in sede di cognizione, la sussistenza del credito azionato in via monitoria, mentre con l'opposizione al precetto intimato in virtù dello stesso titolo si può contestare solo il diritto della controparte a procedere ad esecuzione forzata.
Così, il giudice dell'esecuzione può occuparsi unicamente di eventuali fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo, ovvero concernenti la interpretazione del medesimo, oltre che dei vizi propri dell'azione esecutiva.
Il principio, esposto in questi termini, deve intendersi, altresì, applicabile in caso di opposizione a precetto intimato sulla base di un decreto ingiuntivo, poiché i fatti estintivi ed impeditivi del credito sopravvenuti alla emanazione del provvedimento monitorio possono essere dall'ingiunto, assoggettato all'esecuzione, dedotti solo nel processo di opposizione all'ingiunzione e non anche in sede esecutiva nel processo di esecuzione ex art. 615 c.p.c.; in sede di opposizione a precetto, pertanto, sono, invece, esclusi motivi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione.
Ne consegue che, alla luce delle considerazioni che precedono, nonché di quanto emerso in sede istruttoria all'esito di un quadro probatorio incerto e lacunoso, l'opposizione deve essere rigettata.
Va, poi, respinta la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
La previsione dell'art 96 comma 1 c.p.c è considerata una fattispecie risarcitoria con funzione compensativa del danno cagionato dal c.d. illecito processuale, derivante dalla proposizione di una lite temeraria. Presuppone la soccombenza nel grado di giudizio in cui è disposta e si configura come una species riconducibile al genus della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cc. (così
Cass. n. 9080 del 15/04/2013). Condizione per il riconoscimento dei danni ai sensi del 1° comma dell'art. 96 - a differenza di quanto previsto per la condanna disciplinata dal 3° comma, introdotto dall'art. 45 comma 12° della
L. n. 49 del 2009 - è l'istanza della parte, che deve altresì assolvere all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass. Sez. U, Ord.
n. 7583 del 20/04/2004, Sez. U, Ord., n. 1140 del 19/01/2007).
In particolare, l'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96, comma 1, cod. proc. civ. presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo (mala fede o colpa grave) sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto).
Nel caso di specie, tuttavia, la parte opposta non ha dedotto né dimostrato la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale del : né, invero, Parte_1 danni non patrimoniali risultano desumibili dagli atti di causa. Di qui il rigetto di tale domanda.
Con riferimento all'ipotesi "sanzionatoria" del comma 3, si deve invece osservare che l'applicazione della sanzione processuale, indipendente da ogni istanza e allegazione di parte, è rimessa alla piena discrezionalità del giudice e non corrisponde ad un diritto della parte azionabile in giudizio in quanto l'applicazione della sanzione è collegata ad una iniziativa officiosa del giudice indipendente dalla richiesta della parte.
In conclusione, nel caso di specie, non essendo stato allegato alcun elemento in fatto utile all'accertamento, non può essere accolta la domanda di condanna.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico del e Parte_1 liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2350,00 oltre
IVA, CPA e spese generali, come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 29 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni