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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/05/2025, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 4104/2023 R.G. LAVORO, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' Avv. Raffaele Daniele;
Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Gioiello;
Controparte_1
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.7.2023, deduceva di aver lavorato Parte_1
alle dipendenze di -titolare della omonima ditta individuale e, Controparte_1
di seguito, della ditta di dall'1.11.2019 Controparte_2 Controparte_1
al 7.1.2022 senza formale assunzione e poi dal 8.1.2022 al 31.1.2023 con contratto a tempo determinato;
che, assunto con la formale qualifica di
“assistente domiciliare”, era stato addetto all'accompagnamento, mediante guida di automobile, delle addette al servizio domiciliare, alla corresponsione a queste ultime degli stipendi, alla stipula di contratti con clienti esterni, allo smistamento corrispondenza, ad attività pubblicitaria e di volantinaggio;
di aver lavorato dal lunedì al venerdì per 8/10 ore al giorno e il sabato per 5 ore, sebbene il contratto di assunzione avesse previsto una prestazione di 5 ore giornaliere per 5 giorni alla settimana;
che aveva ricevuto la retribuzione mensile di euro 1.000,00, in contanti, nel periodo di lavoro “a nero” e, successivamente, gli importi di cui alle buste paga pagati con bonifico, tranne che nel mese di gennaio 2023 in cui, a fronte dell'importo di euro 1.500,00 indicato in busta paga, gli era stata corrisposta la inferiore somma di euro 1.050,00.
Tanto premesso, chiedeva la condanna della parte convenuta al pagamento di euro 37.213,66 (o a quella diversamente accertata in corso di causa) a titolo di differenze retributive, retribuzione per lavoro straordinario, ratei maturati e trattamento di fine rapporto, vinte le spese di lite, da distrarsi.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva il convenuto CP_1
che in via preliminare eccepiva la genericità delle allegazioni del ricorso
[...]
specie in punto di luogo e modalità di svolgimento della prestazione e per non essere stata specificata la data di cessazione del dedotto rapporto di lavoro;
evidenziava che, nel periodo dall'1.11.2019 al 7.1.2022, il ricorrente, beneficiario di indennità di disoccupazione, aveva reso prestazioni sporadiche ed occasionali e senza vincolo di subordinazione per le quali aveva percepito quanto pattuito;
deduceva che l'unico rapporto di lavoro intercorso tra le parti era stato quello svoltosi dall'8.1.2022 al 31.12.2022 con contratto a termine part time e che, durante detto periodo, il ricorrente aveva prestato servizio solo per il numero di ore e di giorni indicati nelle buste paga, ricevendo il relativo compenso.
Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Verificata la mancata adesione della parte ricorrente alla proposta transattiva di
€ 2.000,00 formulata dal Giudice alla udienza del 5.6.2024 - cui viceversa risulta aver aderito la parte resistente- e ritenuta la superfluità della prova orale, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza a seguito del deposito di note scritte disposte, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 30.5.2025.
Il ricorso è fondato nei -ristretti- limiti e per le ragioni di cui alla seguente motivazione.
Innanzitutto la domanda attorea va esaminata tenendo distinti i due periodi di lavoro dedotti in ricorso ovvero quello che si sarebbe svolto “a nero” dall'1.11.2019 al 7.1.2022 e quello formalizzato e decorrente dalla assunzione dell'8.1.2022.
Per quanto concerne il primo dei suddetti prospettati rapporti di lavoro, si evidenzia che con riferimento ad esso il mancato assolvimento da parte del ricorrente dell'onere di specifica allegazione dei fatti costitutivi del diritto azionato -stante la contestazione della parte convenuta in merito alla sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata per il periodo anteriore alla assunzione- impone una pronuncia di rigetto per infondatezza in fatto della domanda giudiziale.
Ed invero l'idea, generalmente condivisa, che qualsiasi attività economicamente rilevante si presta ad essere resa, indifferentemente, in forma autonoma o con vincolo di subordinazione (cfr. ex multis Cass. nn. 7966/2006, 7171/2003,
14664/2001, 4036/2000, 14248/1999, 326/1996) e l'inesistenza all'interno dell'ordinamento di una presunzione generale di subordinazione fondano l'affermazione, coerente con i principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), che spetta al lavoratore, il quale agisca chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare, in primo luogo, la natura subordinata della collaborazione dedotta in giudizio, che dei diritti retributivi vantati costituisce imprescindibile presupposto, unitamente alla quantità e qualità dell'attività lavorativa prestata.
Nella fattispecie di causa, la parte attrice ha genericamente dedotto di aver lavorato alle dipendenze del resistente nel periodo (non formalmente risultante) decorrente dall'1.11.2019 al 7.1.2022 ed è di immediata evidenza che siffatta generica ed esclusiva allegazione degli elementi di fatto a fondamento della domanda appare del tutto inidonea, a fronte delle specifiche contestazioni sul punto formulate dalla parte resistente, a fondare l'accertamento della natura subordinata della collaborazione eventualmente intercorsa tra le parti nel predetto periodo, mancando nell'atto introduttivo qualsiasi indicazione in ordine alle specifiche modalità di esecuzione della prestazione, ovvero in ordine a circostanze che avrebbero determinato la soggezione dell'istante al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro che, com'è noto, della subordinazione costituisce il tratto essenziale e qualificante.
Il semplice richiamo ad un concetto di “dipendenza” e “subordinazione” non può ritenersi sufficiente esprimendo le nozioni in esame la qualificazione giuridica operata dall'ordinamento in relazione ad un rapporto che presenti determinate caratteristiche che devono essere puntualmente allegate, e successivamente provate, da chi di tale qualificazione intenda avvalersi in sede giudiziaria: affermare genericamente di aver lavorato alle dipendenze di altri significa incorrere in una evidente petizione di principio ponendo la parte a fondamento della domanda quella che, viceversa, è una valutazione giuridica riservata al giudicante all'esito dell'attività istruttoria.
Le affermazioni riportate in ricorso, invero, appaiono sotto tale profilo, tautologiche ed apodittiche, non essendo concretizzate da alcun elemento fattuale utilizzabile.
Viceversa, parte ricorrente avrebbe dovuto indicare, per il dedotto periodo di lavoro “a nero” dati rilevanti, quali: obbligo di osservanza di precisi orari di lavoro e relativo controllo datoriale, sottoposizione al sindacato del datore di lavoro, alle sue direttive ed istruzioni sul contenuto della prestazione, assoggettamento a poteri disciplinari, utilizzazione di materiali forniti dal datore di lavoro, assenza di rischio, necessità di giustificare le assenze.
Gli unici elementi di fatto allegati in ricorso con sufficiente specificità sono i giorni di lavoro e le mansioni (non invece l'orario di lavoro che, come in seguito si vedrà, è stato genericamente dedotto): trattasi, evidentemente, di circostanze che, così come dedotte, si configurano quali elementi “neutri”, del tutto insufficienti –a fronte delle specifiche contestazioni della parte convenuta e della documentazione prodotta- a fondare l'accertamento richiesto ed una eventuale qualificazione in termini di subordinazione del dedotto rapporto lavorativo per il periodo in questione.
La genericità delle allegazioni contenute in ricorso in ordine alle concrete modalità della dedotta collaborazione lavorativa si è riverberata sui capitoli della prova testimoniale che non è stata ammessa in quanto, rimandando alla narrativa dell'atto introduttivo, non avrebbe evidentemente consentito, per le ragioni finora esposte, di fornire la prova dei, non dedotti, elementi costitutivi di un rapporto di lavoro di natura subordinata.
Il difetto di specifiche allegazioni in ordine all'essenziale elemento della subordinazione conduce quindi, in coerente applicazione delle premesse di diritto prima sviluppate, al rigetto della domanda proposta in relazione al periodo decorrente dall'1.11.2019 al 7.1.2022.
Per quanto concerne il periodo successivo, rispetto al quale risulta la formalizzazione di un rapporto di lavoro di natura subordinata con decorrenza dall'8.1.2022, si osserva preliminarmente in punto di diritto che, secondo i principi generali dettati in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697
c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio per ottenere il pagamento di somme a titolo di retribuzione, provare i fatti costitutivi del diritto di cui chiede il riconoscimento, e, quindi, non solo la esistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata ma anche la quantità (orario e giorni di lavoro) e qualità
(mansioni) dell'attività lavorativa prestata.
Una volta che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, grava sulla controparte dedurre e provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei diritti dedotti in giudizio.
Ebbene nel caso di specie dalla documentazione in atti risulta la instaurazione tra le parti di un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo determinato con decorrenza dal 8.1.2022 al 7.4.2022, poi prorogato;
risulta altresì
l'inquadramento del ricorrente nel livello 6 del CCNL Commercio con la qualifica di “assistente domiciliare”; risulta infine che il rapporto è cessato il
31.1.2023 per scadenza del termine (v. contratto di lavoro, modelli UNILAV, buste paga).
Ciò posto, con riferimento a tale rapporto, la parte ricorrente ha chiesto differenze per retribuzione ordinaria e retribuzione per lavoro straordinario connesse al dedotto svolgimento di un orario di lavoro superiore rispetto a quello formalmente risultante dalle buste paga (per il quale è pacifico, oltre che documentalmente provato dalle buste paga quietanziate, che il ricorrente è stato conformemente retribuito). Ebbene anche sotto tale profilo vi è da rilevare che la genericità delle allegazioni contenute in ricorso proprio in ordine all'orario di lavoro non ha consentito di accertare la predetta dedotta circostanza. Nel ricorso invero il ricorrente ha genericamente dedotto e chiesto di provare di aver lavorato per “8/10” ore dal lunedì al venerdì e per “5” ore il sabato senza tuttavia la necessaria specificazione della effettiva articolazione oraria della prestazione lavorativa. Ne è derivata la non ammissione, per superfluità, della prova testimoniale proprio in quanto non articolata su un capitolo avente ad oggetto circostanza specifica in ordine all'orario di lavoro da eventualmente confermare da parte dei testimoni.
Ed invero, come ribadito anche di recente dalla Corte di Cassazione,
l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 244 c.p.c. con riferimento sia alla genericità delle circostanze dedotte nei capitoli di prova sia alla indicazione delle persone indicate come testimoni, determina l'inammissibilità del mezzo istruttorio che, ove erroneamente ammesso ed espletato, non può essere tenuto in considerazione dal giudice (Cass. 3708/2019, Cass. 2201/2007).
Né a tale genericità si sarebbe potuto sopperire con mezzi istruttori disposti d'ufficio dal giudicante dal momento che l'uso di tali poteri non può tradursi in un'inammissibile sanatoria della genericità e delle lacune dell'articolazione probatoria.
Con specifico riferimento al lavoro straordinario, occorre poi rammentare, sempre in punto di diritto e sul piano propriamente processuale, che il lavoratore che chiede in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale e, quindi, di fornire la prova puntuale delle ore di lavoro svolte. Tale onere probatorio investe, dunque, sia la prova dello svolgimento della prestazione lavorativa nell'orario normale, sia quella dell'espletamento della prestazione lavorativa oltre tale orario, sia, infine, quella dell'articolazione di detta prestazione, con riferimento ad eventuali pause godute al fine di poter puntualmente ricostruire la prestazione resa.
Secondo l'orientamento della Suprema Corte, infatti, il lavoratore-attore deve fornire non già genericamente la prova dell'an, di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero non solo del quanto, ma anche del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati, senza che il giudice possa ovviare a carenze probatorie facendo ricorso a valutazioni equitative (cfr. Cass. 16150/2018, 4076/2018 1389/2003,
8006/1998).
Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice.
(Cass. 16150/2018)
Ancora la Ancora la Corte di Cassazione ha affermato che il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova. (Cass. 3714/2009)
Nella specie, come detto, del tutto carente è l'allegazione in ordine alla articolazione oraria della prestazione lavorativa dovendosi altresì considerare che la domanda relativa alla corresponsione della retribuzione per il lavoro straordinario appare priva di riferimenti normativi e contrattuali (non sono state prodotte né tabelle paga né il CCNL di riferimento) sulla base dei quali è stata formulata, nonché dei criteri, normativi o contrattuali, sulla cui base è stata operata la quantificazione della somma rivendicata, con evidente lesione del diritto di difesa della controparte, che, in tal modo, non è stata posta in grado di verificare la correttezza o meno della quantificazione operata.
In virtù di quanto finora affermato, deve ritenersi esclusivamente provato il rapporto di lavoro con le modalità formalmente emergenti dalla documentazione in atti e pertanto un rapporto di lavoro intercorso dall'
8.1.2022 al 31.1.2023 con inquadramento del ricorrente nel livello 6 del CCNL
Commercio ed orario a tempo parziale (62,50%) così come risultante dalle buste paga quietanziate in atti.
Riguardo a tale rapporto e nei limiti in cui esso risulta documentalmente provato, esclusa la fondatezza delle domande fondate sullo svolgimento di un orario di lavoro superiore rispetto a quello formalmente risultante, può quindi riconoscersi in favore del ricorrente esclusivamente il credito derivante dalla differenza tra l'importo netto di euro 1.500,00 (comprensivo di spettanze di fine rapporto e TFR) di cui alla ultima busta paga di gennaio 2023 (che, a differenza delle altre prodotte in atti, non risulta sottoscritta per quietanza) e quello di euro
1.050,00 che il ricorrente ha dichiarato di aver effettivamente ricevuto in pagamento. La parte resistente, a tanto onerata, non ha nè dedotto né provato di avere corrisposto tale residuo importo, né, in alternativa, eccepito e provato fatti modificativi o impeditivi di tale pretesa attorea.
Alla luce delle considerazioni finora esposte, il ricorso va parzialmente accolto con condanna della parte resistente al pagamento in favore di Parte_1
della somma netta di euro 450,00 quale differenza residua sulla busta paga di gennaio 2023, comprensiva del trattamento di fine rapporto (parametrato al rapporto di lavoro per come documentalmente provato).
Sulla predetta somma, annualmente rivalutata, sono dovuti, ex art. 429, comma
3, c.p.c., interessi al saggio legale dalla maturazione del credito al saldo.
Le spese di lite tenuto conto dell'esito della controversia, del parziale accoglimento della domanda e della mancata adesione di parte ricorrente a proposta transattiva di importo superiore a quello riconosciuto con la presente pronuncia (proposta cui parte resistente aveva aderito), vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Francesca
D'Antonio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna CP_1
al pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di €
[...]
450,00, al netto delle ritenute di legge, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla maturazione del credito al soddisfo;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Salerno, lì 30.5.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 4104/2023 R.G. LAVORO, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' Avv. Raffaele Daniele;
Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Gioiello;
Controparte_1
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.7.2023, deduceva di aver lavorato Parte_1
alle dipendenze di -titolare della omonima ditta individuale e, Controparte_1
di seguito, della ditta di dall'1.11.2019 Controparte_2 Controparte_1
al 7.1.2022 senza formale assunzione e poi dal 8.1.2022 al 31.1.2023 con contratto a tempo determinato;
che, assunto con la formale qualifica di
“assistente domiciliare”, era stato addetto all'accompagnamento, mediante guida di automobile, delle addette al servizio domiciliare, alla corresponsione a queste ultime degli stipendi, alla stipula di contratti con clienti esterni, allo smistamento corrispondenza, ad attività pubblicitaria e di volantinaggio;
di aver lavorato dal lunedì al venerdì per 8/10 ore al giorno e il sabato per 5 ore, sebbene il contratto di assunzione avesse previsto una prestazione di 5 ore giornaliere per 5 giorni alla settimana;
che aveva ricevuto la retribuzione mensile di euro 1.000,00, in contanti, nel periodo di lavoro “a nero” e, successivamente, gli importi di cui alle buste paga pagati con bonifico, tranne che nel mese di gennaio 2023 in cui, a fronte dell'importo di euro 1.500,00 indicato in busta paga, gli era stata corrisposta la inferiore somma di euro 1.050,00.
Tanto premesso, chiedeva la condanna della parte convenuta al pagamento di euro 37.213,66 (o a quella diversamente accertata in corso di causa) a titolo di differenze retributive, retribuzione per lavoro straordinario, ratei maturati e trattamento di fine rapporto, vinte le spese di lite, da distrarsi.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva il convenuto CP_1
che in via preliminare eccepiva la genericità delle allegazioni del ricorso
[...]
specie in punto di luogo e modalità di svolgimento della prestazione e per non essere stata specificata la data di cessazione del dedotto rapporto di lavoro;
evidenziava che, nel periodo dall'1.11.2019 al 7.1.2022, il ricorrente, beneficiario di indennità di disoccupazione, aveva reso prestazioni sporadiche ed occasionali e senza vincolo di subordinazione per le quali aveva percepito quanto pattuito;
deduceva che l'unico rapporto di lavoro intercorso tra le parti era stato quello svoltosi dall'8.1.2022 al 31.12.2022 con contratto a termine part time e che, durante detto periodo, il ricorrente aveva prestato servizio solo per il numero di ore e di giorni indicati nelle buste paga, ricevendo il relativo compenso.
Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Verificata la mancata adesione della parte ricorrente alla proposta transattiva di
€ 2.000,00 formulata dal Giudice alla udienza del 5.6.2024 - cui viceversa risulta aver aderito la parte resistente- e ritenuta la superfluità della prova orale, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza a seguito del deposito di note scritte disposte, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 30.5.2025.
Il ricorso è fondato nei -ristretti- limiti e per le ragioni di cui alla seguente motivazione.
Innanzitutto la domanda attorea va esaminata tenendo distinti i due periodi di lavoro dedotti in ricorso ovvero quello che si sarebbe svolto “a nero” dall'1.11.2019 al 7.1.2022 e quello formalizzato e decorrente dalla assunzione dell'8.1.2022.
Per quanto concerne il primo dei suddetti prospettati rapporti di lavoro, si evidenzia che con riferimento ad esso il mancato assolvimento da parte del ricorrente dell'onere di specifica allegazione dei fatti costitutivi del diritto azionato -stante la contestazione della parte convenuta in merito alla sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata per il periodo anteriore alla assunzione- impone una pronuncia di rigetto per infondatezza in fatto della domanda giudiziale.
Ed invero l'idea, generalmente condivisa, che qualsiasi attività economicamente rilevante si presta ad essere resa, indifferentemente, in forma autonoma o con vincolo di subordinazione (cfr. ex multis Cass. nn. 7966/2006, 7171/2003,
14664/2001, 4036/2000, 14248/1999, 326/1996) e l'inesistenza all'interno dell'ordinamento di una presunzione generale di subordinazione fondano l'affermazione, coerente con i principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), che spetta al lavoratore, il quale agisca chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare, in primo luogo, la natura subordinata della collaborazione dedotta in giudizio, che dei diritti retributivi vantati costituisce imprescindibile presupposto, unitamente alla quantità e qualità dell'attività lavorativa prestata.
Nella fattispecie di causa, la parte attrice ha genericamente dedotto di aver lavorato alle dipendenze del resistente nel periodo (non formalmente risultante) decorrente dall'1.11.2019 al 7.1.2022 ed è di immediata evidenza che siffatta generica ed esclusiva allegazione degli elementi di fatto a fondamento della domanda appare del tutto inidonea, a fronte delle specifiche contestazioni sul punto formulate dalla parte resistente, a fondare l'accertamento della natura subordinata della collaborazione eventualmente intercorsa tra le parti nel predetto periodo, mancando nell'atto introduttivo qualsiasi indicazione in ordine alle specifiche modalità di esecuzione della prestazione, ovvero in ordine a circostanze che avrebbero determinato la soggezione dell'istante al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro che, com'è noto, della subordinazione costituisce il tratto essenziale e qualificante.
Il semplice richiamo ad un concetto di “dipendenza” e “subordinazione” non può ritenersi sufficiente esprimendo le nozioni in esame la qualificazione giuridica operata dall'ordinamento in relazione ad un rapporto che presenti determinate caratteristiche che devono essere puntualmente allegate, e successivamente provate, da chi di tale qualificazione intenda avvalersi in sede giudiziaria: affermare genericamente di aver lavorato alle dipendenze di altri significa incorrere in una evidente petizione di principio ponendo la parte a fondamento della domanda quella che, viceversa, è una valutazione giuridica riservata al giudicante all'esito dell'attività istruttoria.
Le affermazioni riportate in ricorso, invero, appaiono sotto tale profilo, tautologiche ed apodittiche, non essendo concretizzate da alcun elemento fattuale utilizzabile.
Viceversa, parte ricorrente avrebbe dovuto indicare, per il dedotto periodo di lavoro “a nero” dati rilevanti, quali: obbligo di osservanza di precisi orari di lavoro e relativo controllo datoriale, sottoposizione al sindacato del datore di lavoro, alle sue direttive ed istruzioni sul contenuto della prestazione, assoggettamento a poteri disciplinari, utilizzazione di materiali forniti dal datore di lavoro, assenza di rischio, necessità di giustificare le assenze.
Gli unici elementi di fatto allegati in ricorso con sufficiente specificità sono i giorni di lavoro e le mansioni (non invece l'orario di lavoro che, come in seguito si vedrà, è stato genericamente dedotto): trattasi, evidentemente, di circostanze che, così come dedotte, si configurano quali elementi “neutri”, del tutto insufficienti –a fronte delle specifiche contestazioni della parte convenuta e della documentazione prodotta- a fondare l'accertamento richiesto ed una eventuale qualificazione in termini di subordinazione del dedotto rapporto lavorativo per il periodo in questione.
La genericità delle allegazioni contenute in ricorso in ordine alle concrete modalità della dedotta collaborazione lavorativa si è riverberata sui capitoli della prova testimoniale che non è stata ammessa in quanto, rimandando alla narrativa dell'atto introduttivo, non avrebbe evidentemente consentito, per le ragioni finora esposte, di fornire la prova dei, non dedotti, elementi costitutivi di un rapporto di lavoro di natura subordinata.
Il difetto di specifiche allegazioni in ordine all'essenziale elemento della subordinazione conduce quindi, in coerente applicazione delle premesse di diritto prima sviluppate, al rigetto della domanda proposta in relazione al periodo decorrente dall'1.11.2019 al 7.1.2022.
Per quanto concerne il periodo successivo, rispetto al quale risulta la formalizzazione di un rapporto di lavoro di natura subordinata con decorrenza dall'8.1.2022, si osserva preliminarmente in punto di diritto che, secondo i principi generali dettati in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697
c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio per ottenere il pagamento di somme a titolo di retribuzione, provare i fatti costitutivi del diritto di cui chiede il riconoscimento, e, quindi, non solo la esistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata ma anche la quantità (orario e giorni di lavoro) e qualità
(mansioni) dell'attività lavorativa prestata.
Una volta che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, grava sulla controparte dedurre e provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei diritti dedotti in giudizio.
Ebbene nel caso di specie dalla documentazione in atti risulta la instaurazione tra le parti di un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo determinato con decorrenza dal 8.1.2022 al 7.4.2022, poi prorogato;
risulta altresì
l'inquadramento del ricorrente nel livello 6 del CCNL Commercio con la qualifica di “assistente domiciliare”; risulta infine che il rapporto è cessato il
31.1.2023 per scadenza del termine (v. contratto di lavoro, modelli UNILAV, buste paga).
Ciò posto, con riferimento a tale rapporto, la parte ricorrente ha chiesto differenze per retribuzione ordinaria e retribuzione per lavoro straordinario connesse al dedotto svolgimento di un orario di lavoro superiore rispetto a quello formalmente risultante dalle buste paga (per il quale è pacifico, oltre che documentalmente provato dalle buste paga quietanziate, che il ricorrente è stato conformemente retribuito). Ebbene anche sotto tale profilo vi è da rilevare che la genericità delle allegazioni contenute in ricorso proprio in ordine all'orario di lavoro non ha consentito di accertare la predetta dedotta circostanza. Nel ricorso invero il ricorrente ha genericamente dedotto e chiesto di provare di aver lavorato per “8/10” ore dal lunedì al venerdì e per “5” ore il sabato senza tuttavia la necessaria specificazione della effettiva articolazione oraria della prestazione lavorativa. Ne è derivata la non ammissione, per superfluità, della prova testimoniale proprio in quanto non articolata su un capitolo avente ad oggetto circostanza specifica in ordine all'orario di lavoro da eventualmente confermare da parte dei testimoni.
Ed invero, come ribadito anche di recente dalla Corte di Cassazione,
l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 244 c.p.c. con riferimento sia alla genericità delle circostanze dedotte nei capitoli di prova sia alla indicazione delle persone indicate come testimoni, determina l'inammissibilità del mezzo istruttorio che, ove erroneamente ammesso ed espletato, non può essere tenuto in considerazione dal giudice (Cass. 3708/2019, Cass. 2201/2007).
Né a tale genericità si sarebbe potuto sopperire con mezzi istruttori disposti d'ufficio dal giudicante dal momento che l'uso di tali poteri non può tradursi in un'inammissibile sanatoria della genericità e delle lacune dell'articolazione probatoria.
Con specifico riferimento al lavoro straordinario, occorre poi rammentare, sempre in punto di diritto e sul piano propriamente processuale, che il lavoratore che chiede in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale e, quindi, di fornire la prova puntuale delle ore di lavoro svolte. Tale onere probatorio investe, dunque, sia la prova dello svolgimento della prestazione lavorativa nell'orario normale, sia quella dell'espletamento della prestazione lavorativa oltre tale orario, sia, infine, quella dell'articolazione di detta prestazione, con riferimento ad eventuali pause godute al fine di poter puntualmente ricostruire la prestazione resa.
Secondo l'orientamento della Suprema Corte, infatti, il lavoratore-attore deve fornire non già genericamente la prova dell'an, di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero non solo del quanto, ma anche del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati, senza che il giudice possa ovviare a carenze probatorie facendo ricorso a valutazioni equitative (cfr. Cass. 16150/2018, 4076/2018 1389/2003,
8006/1998).
Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice.
(Cass. 16150/2018)
Ancora la Ancora la Corte di Cassazione ha affermato che il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova. (Cass. 3714/2009)
Nella specie, come detto, del tutto carente è l'allegazione in ordine alla articolazione oraria della prestazione lavorativa dovendosi altresì considerare che la domanda relativa alla corresponsione della retribuzione per il lavoro straordinario appare priva di riferimenti normativi e contrattuali (non sono state prodotte né tabelle paga né il CCNL di riferimento) sulla base dei quali è stata formulata, nonché dei criteri, normativi o contrattuali, sulla cui base è stata operata la quantificazione della somma rivendicata, con evidente lesione del diritto di difesa della controparte, che, in tal modo, non è stata posta in grado di verificare la correttezza o meno della quantificazione operata.
In virtù di quanto finora affermato, deve ritenersi esclusivamente provato il rapporto di lavoro con le modalità formalmente emergenti dalla documentazione in atti e pertanto un rapporto di lavoro intercorso dall'
8.1.2022 al 31.1.2023 con inquadramento del ricorrente nel livello 6 del CCNL
Commercio ed orario a tempo parziale (62,50%) così come risultante dalle buste paga quietanziate in atti.
Riguardo a tale rapporto e nei limiti in cui esso risulta documentalmente provato, esclusa la fondatezza delle domande fondate sullo svolgimento di un orario di lavoro superiore rispetto a quello formalmente risultante, può quindi riconoscersi in favore del ricorrente esclusivamente il credito derivante dalla differenza tra l'importo netto di euro 1.500,00 (comprensivo di spettanze di fine rapporto e TFR) di cui alla ultima busta paga di gennaio 2023 (che, a differenza delle altre prodotte in atti, non risulta sottoscritta per quietanza) e quello di euro
1.050,00 che il ricorrente ha dichiarato di aver effettivamente ricevuto in pagamento. La parte resistente, a tanto onerata, non ha nè dedotto né provato di avere corrisposto tale residuo importo, né, in alternativa, eccepito e provato fatti modificativi o impeditivi di tale pretesa attorea.
Alla luce delle considerazioni finora esposte, il ricorso va parzialmente accolto con condanna della parte resistente al pagamento in favore di Parte_1
della somma netta di euro 450,00 quale differenza residua sulla busta paga di gennaio 2023, comprensiva del trattamento di fine rapporto (parametrato al rapporto di lavoro per come documentalmente provato).
Sulla predetta somma, annualmente rivalutata, sono dovuti, ex art. 429, comma
3, c.p.c., interessi al saggio legale dalla maturazione del credito al saldo.
Le spese di lite tenuto conto dell'esito della controversia, del parziale accoglimento della domanda e della mancata adesione di parte ricorrente a proposta transattiva di importo superiore a quello riconosciuto con la presente pronuncia (proposta cui parte resistente aveva aderito), vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Francesca
D'Antonio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna CP_1
al pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di €
[...]
450,00, al netto delle ritenute di legge, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla maturazione del credito al soddisfo;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Salerno, lì 30.5.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca D'Antonio