Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 20/06/2025, n. 12196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12196 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 12196/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03876/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3876 del 2025, proposto da ED AL, IA US, LV ZA, IN ZA, SS AR, AN D'SS, AB SI, rappresentati e difesi dall'avvocato Quirino Mescia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati SS Di Meglio, Andrea Botta, Gianna Fiore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 11180/2024 depositata in data 06/11/2024 nel giudizio avente numero di R.G. 4344/2024, notificata in forma esecutiva ex art. 475 c.p.c. come novellato dal D. L.vo n. 150/2022 in data 08.11.2024 presso la sede legale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, divenuta cosa giudicata, con la quale il Tribunale di Roma ha accolto la domanda dei ricorrenti accertando il loro diritto ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici di cui alla domanda per l'importo di euro 500,00 an-nui, con conseguente condanna del Ministero convenuto a mettere a disposizione la carta stessa per il complessivo valore di Euro 500,00 per ED AN, per il complessivo valore di Euro 1.500,00 per IA LA, per il complessivo valore di Euro 2.000,00 per SS RE, per il complessivo valore di Euro 1.000,00 per LV ZZ, per il complessivo valore di Euro 500,00 per IN ZZ, disponendo altresì la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento a titolo di risarcimento della somma di Euro 500,00 ciascuna in favore di AB SI e AN D’LE, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Inps;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 il dott. Ciro Daniele Piro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso proposta in forma collettiva, i ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione della sentenza definitiva indicata in epigrafe, con cui è stato accertato il loro diritto di ottenere la carta docente per gli anni scolastici di cui alle rispettive domande, per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna del Ministero convenuto a mettere a disposizione la carta stessa per il complessivo valore di: - Euro 500,00 per ED AN; Euro 1.500,00 per IA LA; - Euro 2.000,00 per SS RE; - Euro 1.000,00 per LV ZZ; - Euro 500,00 per IN ZZ. Il giudice ha altresì formulato condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento a titolo di risarcimento della somma di Euro 500,00 ciascuna in favore di AB SI e AN D’LE, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (doc. 1).
2. Con il ricorso in ottemperanza odierno, parte ricorrente lamenta, dunque, la mancata esecuzione del giudicato, che si è protratta anche dopo la notificazione della sentenza in forma esecutiva (cfr. docc. 2-3).
3. L’Amministrazione resistente si è costituita con atto di stile depositato dalla difesa erariale.
4. Alla camera di consiglio del giorno 17.6.2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
5. A fronte del giudicato promanante dalla sentenza del giudice del lavoro di cui si chiede esecuzione, l’Amministrazione non ha eccepito in giudizio l’avvenuto adempimento delle obbligazioni scaturite dal predetto titolo giudiziale, né ha fornito alcuna giustificazione in merito all’inerzia serbata.
6. Deve pertanto essere dichiarato l'obbligo dell’amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe, nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza.
7. Si nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, senza facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza de qua nel termine di 120 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, previa richiesta di parte ricorrente.
8. Va invece respinta la domanda di condanna dell’amministrazione al pagamento delle c.d. astreintes non ritenendosi equa l’applicazione di detta misura nel caso di specie, anche tenuto conto del tempo trascorso dal definitivo passaggio in giudicato della sentenza.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con il dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto lo accoglie e, per l’effetto:
1) ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;
2) nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, senza facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza in parola nel termine di 120 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, previa richiesta di parte ricorrente.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese dell’odierno giudizio in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
SS Tomassetti, Presidente
Maria Rosaria Oliva, Referendario
Ciro Daniele Piro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ciro Daniele Piro | SS Tomassetti |
IL SEGRETARIO