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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/04/2025, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo
in esito all'udienza del 15 aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 58/2024 R.G. e vertente
TRA
, c.f. nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente, rappresentato e difeso dagli avv.ti Natale e Stefania Previti, giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
, c.f. , n.q. di titolare della Ditta Controparte_1 CodiceFiscale_2
Individuale “PIZZA'S WORLD” con sede in Messina via A. Martino n. 32, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Parisi, Diego Pace e Domenico Arizzi, giusta procure in atti.
RESISTENTE
E NEI CONFRONTI DI
, c.f. Controparte_2
, con sede in Roma via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Michela Foti, giusta procura generale alle liti in notaio rep. 37875 racc. 7313 del 22 marzo 2024. RESISTENTE Persona_1
1 OGGETTO: crediti di lavoro e versamento contributivo
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 4.1.2024 premetteva di aver prestato Parte_1 attività lavorativa, non regolarizzata, alle dipendenze della ditta “PIZZA'S WORLD” con qualifica di cuoco pizzaiolo, dal 16.10.2016 al 12.10.2018.
Deduceva di aver lavorato, durante il suddetto periodo, tutti i giorni della settimana dalle ore
17,00 alle ore 6,00 della mattina del giorno successivo, ricevendo, nel primo anno, uno stipendio mensile di € 600,00 e negli altri due anni € 900,00 mensili.
Lamentava di non aver mai percepito il T.F.R., la tredicesima e la quattordicesima mensilità, il compenso per il lavoro straordinario, le spettanze per ferie non godute e quant'altro previsto dal CCNL applicabile alla fattispecie, per un totale complessivo di € 116.579,28.
Tanto premesso, chiedeva che il Tribunale volesse ritenere e dichiarare che egli avesse prestato attività lavorativa non regolarizzata alle dipendenze di , n.q. di titolare della Persona_2
Ditta Individuale “PIZZA'S WORLD” con la qualifica di cuoco/pizzaiolo dal 16 ottobre 2016 al 12 ottobre 2018 e, per l'effetto, condannare controparte al pagamento in suo favore della somma di € 116.579,28, per differenze retributive dovute a titolo di giusta retribuzione, tredicesima e quattordicesima mensilità, lavoro straordinario, ferie non godute, malattia, t.f.r. e quant'altro previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria, nonché condannarlo alla regolarizzazione della propria posizione contributiva, instando per la rifusione delle spese di lite.
2.- Con memoria depositata in data 31.3.2024 si costituiva in giudizio . Controparte_1
Contestava l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra egli ed il ricorrente, riferendo che, per l'intero periodo dedotto in ricorso, il aveva svolto presso il locale “Pizza's Parte_1
World”, esclusivamente attività di “stagista”, per la quale non aveva mai ricevuto uno stipendio bensì una “sorta di rimborso”.
Assumeva che il ricorrente si recava in pizzeria in qualità di stagista, di propria sponte e solo ed esclusivamente in base alla propria disponibilità, non tutte le notti, bensì una o due la settimana, in modo alternato e non in modo continuativo.
2 Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso per mancanza degli elementi probatori atti a dimostrare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, con vittoria di spese e compensi difensivi.
Con memoria depositata in data 10.9.2024 si costituiva in giudizio l'avv. Domenico Arizzi, quale nuovo procuratore del resistente, in aggiunta agli avv.ti Giovanni Parisi e Diego Pace.
La causa veniva quindi istruita a mezzo prova testimoniale.
3.- Disposta l'integrazione del contraddittorio, con memoria depositata in data si costituiva in giudizio l' , evidenziando che ai sensi del citato art. 3 comma 9 e 10 della legge n. 335/1995 CP_2
sussiste il divieto di ricevere e pretendere contributi che siano ormai prescritti e considerato che il periodo di cui si controverte è compreso tra il 2017 ed il 2018, in assenza di atti interruttivi della prescrizione del diritto di credito che fa capo all' – che come noto è Parte_2
quinquennale - doveva ritenersi che detti eventuali contributi fossero attinti dalla prescrizione, essendo stato il ricorso introduttivo notificato all' il 21.11.2024. CP_2
4.- Depositata la relazione di consulenza tecnica, l'udienza del 15.4.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, viene disattesa la richiesta di interrogatorio formale del ricorrente, avanzata dl ricorrente solo con le note di udienza (perché inammissibile essendo stata tardivamente formulata in violazione dell'art. 416
c.p.c.) e la causa viene decisa.
5.- Parte ricorrente assume di aver lavorato, quale “cuoco pizzaiolo”, alle dipendenze di
, titolare della ditta “PIZZA'S WORLD”, nel periodo compreso dal Controparte_1
16.10.2016 al 12.10.2018, senza soluzione di continuità, tutti i giorni della settimana, dalle ore
17,00 alle ore 6,00 della mattina del giorno successivo.
Al fine di valutare la fondatezza delle domande attoree, occorre dare conto dell'attività istruttoria svolta in corso di causa.
Tutti i testi escussi hanno confermato che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze di CP
, titolare della ditta “PIZZA'S WORLD”, con qualifica di cuoco pizzaiolo, dal
[...]
16.10.2016 al 12.10.2018.
Ed invero, il teste ha dichiarato di essere a conoscenza della superiore Testimone_1 circostanza, precisando: “frequentavo per due o tre volte a settimana la pizzeria dove il mio amico lavorava”. Parte_1
3 Sul punto, la teste : “Vera la prima circostanza lettami, andavo a mangiare Testimone_2 abitualmente la pizza, oppure a fare compagnia al ”. Parte_1
Per_ Da ultimo, il teste : “ la prima circostanza lettami, posso con Testimone_3 precisione confermare anche le date”.
Tutti i testi escussi hanno poi confermato gli orari di lavoro dedotti in ricorso, riferendo che il ricorrente ha prestato attività lavorativa tutti i giorni della settimana dalle ore 17,00 alle ore
6,00 della mattina del giorno successivo.
In particolare, il teste ha precisato: “Andavo a fargli compagnia sia di pomeriggio che Tes_1 di notte;
nel pomeriggio lo vedevo fare l'impasto per la pizza e dopo preparare le pizze”.
Sul punto, la teste : “Vera la seconda circostanza lettami;
qualche volta l'ho aspettato Tes_2
fino al mattino;
nel pomeriggio lo vedevo impastare la pizza e preparare i condimenti;
faceva la preparazione;
lavorava anche la notte di natale e di capodanno”.
Per_ Conforme la deposizione del teste , il quale ha dichiarato: “ la seconda Tes_4
circostanza lettami;
passavo dalla pizzeria almeno una volta la settimana;
di pomeriggio lo vedevo preparare l'impasto della pizza e poi gli ingredienti;
lo vedevo anche infornare le pizze;
a volte era presente il sig. che gli dava ordini;
frequentavo la pizzeria anche nei CP
giorni festivi;
ricordo cha a capodanno aprivano verso la mezzanotte e lavoravano per tutta la notte, fino al mattino”.
Le deposizioni testimoniali comprovano, dunque, la fondatezza degli assunti attorei. E sull'attendibilità dei testimoni non vi è ragione di dubitare, avendo essi dimostrato di avere conoscenza piena e diretta dei fatti di causa ed avendo reso dichiarazioni precise, puntuali e concordanti tra loro.
Tra l'altro, la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti ha parimente trovato riscontro nelle dichiarazioni dei testi i quali, non si sono limitati a confermare l'osservanza da parte del ricorrente di un orario di lavoro predeterminato e la continuità della prestazione da questi eseguita, bensì hanno anche riferito di essere a conoscenza della soggezione del al potere direttivo del esercitato, anche in loro presenza, Parte_1 CP tramite “ordini” o “comande”.
Ed invero, il teste ha dichiarato: “Preciso che qualche volta il sig. ha dato in Tes_1 CP mia presenza ordini o comande al ”. Parte_1
4 Concordanti sul punto le deposizioni del teste , il quale ha affermato: “a volte era Tes_4 presente il sig. che gli dava ordini”, e della teste , la quale ha dichiarato: CP Tes_2
“Conosco il sig. e lo vedevo dare ordini di servizio al ”. CP Parte_1
Inoltre, i testi hanno riferito di essere a conoscenza del fatto che il ricorrente percepiva nel primo anno di lavoro uno stipendio mensile di € 600,00 e per gli altri due anni uno stipendio di
€ 900,00 mensili.
A tal proposito, si rammenta che, sul piano generale, è il lavoratore che rivendica crediti retributivi a dover provare la natura subordinata del rapporto gravando sullo stesso l'onere di dimostrare l'eterodirezione e il potere disciplinare e di controllo del datore nei suoi confronti
(Cass. Lavoro, n. 18943/2021). Ed ancora: “sul lavoratore che intenda rivendicare in giudizio
l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato grava l'onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata, specie se si tratta di rapporto di lavoro non regolarizzato” (cfr., tra le molte, Cass. n. 11937/2009).
Nel caso di specie, il ricorrente ha provato la presenza di indici di subordinazione (quali, ad esempio, l'osservanza di un orario di lavoro predeterminato, la continuità della prestazione in funzione di collegamento tecnico organizzativo e produttivo con le esigenze del datore di lavoro, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito), fatti propri dalla stessa Corte di Cassazione con sentenza n. 7024/2015 al fine di rivelare la natura subordinata del rapporto lavorativo.
A ciò si aggiunga che, a fronte delle univoche dichiarazioni testimoniali, ulteriore elemento di riscontro a sostegno della prospettazione attorea si rinviene nella mancata presentazione del resistente a rendere l'interrogatorio formale (art. 232 c.p.c.).
Orbene, il ricorrente ha provato di aver lavorato, quale “cuoco pizzaiolo” alle dipendenze della ditta “PIZZA'S WORLD” nei termini dedotti in ricorso, dal 16 ottobre 2016 al 12 ottobre 2018, senza soluzione di continuità, tutti i giorni della settimana dalle ore 17,00 alle ore 6,00 della mattina del giorno successivo.
L'inquadramento nel livello IV del CCNL “per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo”, prodotto in giudizio e applicabile alla fattispecie, appare corretto.
6.- Non può ritenersi provato il mancato godimento delle ferie, in quanto le allegazioni del ricorrente risultano generiche in ordine al denunciato mancato godimento delle ferie.
5 Al riguardo, giova rammentare che la giurisprudenza richiede una prova rigorosa gravante, secondo le ordinarie regole probatorie, sul lavoratore che abbia richiesto l'indennità sostitutiva delle ferie.
E' stato in particolare precisato che “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare
l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che
l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” Cass. nn. 8521/2015,
26985/2009, 12311/2003).
7.- Non può nemmeno riconoscersi il diritto del ricorrente al conseguimento della quattordicesima mensilità, in mancanza di prova circa l'adesione spontanea del datore di lavoro al C.C.N.L. che la prevede. Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, cui si aderisce, tale voce retributiva, è legata soltanto all'applicazione dei contratti collettivi che la prevedono. Ciò in quanto, nell'adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., la disciplina collettiva
è adottata quale parametro di riferimento della retribuzione proporzionata e sufficiente e non può trovare applicazione automatica, soprattutto per quanto riguarda speciali istituti retributivi legati all'autonomia contrattuale, come la quattordicesima mensilità.
7.- In ordine al quantum debeautur, la quantificazione delle spettanze retributive e del t.f.r. dovuti al ricorrente è stata demandata ad apposita c.t.u. tecnico contabile. Il c.t.u. ha calcolato come dovute le seguenti somme: € 85.915,82 per differenze retributive ed € 7.389,86 per t.f.r, per un totale di € 93.305,68.
Le conclusioni cui è giunto il predetto consulente, con procedimenti immuni da vizi logico- giuridici e adeguatamente illustrati da tabelle riepilogative facilmente verificabili, sono rimaste prive di censure specifiche e sono sostanzialmente condivise da questo decidente, che ritiene conseguentemente di utilizzare la relazione dallo stesso redatta quale fondamento della presente sentenza.
8.- Quanto alle reclamate differenze contributive, secondo un principio costantemente affermato in materia previdenziale, il regime della prescrizione già maturata è differente rispetto alla materia civile, in quanto è sottratto alla disponibilità delle parti, sicché la prescrizione opera di diritto e può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, mentre l'ente previdenziale non può
6 rinunciare alla "irricevibilità" dei contributi prescritti (cfr. Cass. civ. n. 23116/2004, richiamato anche da Cass. civ., SS.UU., n. 7514/2022).
Tenuto conto che il ricorso è stato notificato al datore di lavoro in data 9.1.2024 e all' in CP_2
data 21.11.2024 e che il rapporto di lavoro è cessato nel 2018, devono ritenersi prescritti i contributi previdenziali. Va quindi rigettata la domanda attorea diretta al versamento delle differenze contributive maturate, essendosi perfezionata la fattispecie estintiva.
9.- Sulla base delle considerazioni che precedono, in parziale accoglimento delle domande, compete a la complessiva somma di € 93.305,68 a titolo di spettanze Parte_1 retributive e t.f.r., sicché , n.q. di titolare della Ditta Individuale “PIZZA'S Controparte_1
WORLD”, va condannato al pagamento in suo favore del suindicato importo, da maggiorarsi con rivalutazione monetaria ed interessi legali ai sensi dell'art. 429 comma III c.p.c. dalle singole scadenze e fino al soddisfo.
10. - Nei rapporti tra il ricorrente e , il limitato accoglimento delle domande Controparte_1
nei termini che precedono giustifica la compensazione di un sesto delle spese del giudizio. La restante quota segue la soccombenza principale e si liquida a favore del ricorrente, come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n.147/2022, tenuto conto della natura e del valore della causa ed applicando i valori tariffari minimi in considerazione della semplicità delle questioni trattate e della durata infratriennale del giudizio.
Nei rapporti con l' l'esito della lite e le ragioni della decisione giustificano l'integrale CP_2
compensazione delle spese di giudizio.
Le spese di c.t.u., separatamente liquidate, si pongono definitivamente a carico di CP
.
[...]
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1
depositato in data 4.1.2024 contro n.q. di titolare della Ditta Individuale Controparte_1
“PIZZA'S WORLD”, e nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro CP_2
tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento delle domande, accerta e dichiara che tra e Parte_1
è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 16.10.2016 al Controparte_1
12.10.2018 e, per l'effetto, condanna a corrispondere al ricorrente la Controparte_1
7 somma di € 93.305,68 a titolo di spettanze retributive e t.f.r., da maggiorarsi con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- rigetta per il resto;
- condanna altresì alla rifusione di cinque sesti delle spese giudiziali in Controparte_1
favore del ricorrente, che liquida – già ridotte - in € 316,25 per rimborso contributo unificato ed in € 5.581,25 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali;
- compensa le spese giudiziali nei rapporti con l' CP_2
- pone gli esborsi relativi alla c.t.u. definitivamente a carico di Controparte_1
Manda alla Cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, lì 16 aprile 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo
in esito all'udienza del 15 aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 58/2024 R.G. e vertente
TRA
, c.f. nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente, rappresentato e difeso dagli avv.ti Natale e Stefania Previti, giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
, c.f. , n.q. di titolare della Ditta Controparte_1 CodiceFiscale_2
Individuale “PIZZA'S WORLD” con sede in Messina via A. Martino n. 32, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Parisi, Diego Pace e Domenico Arizzi, giusta procure in atti.
RESISTENTE
E NEI CONFRONTI DI
, c.f. Controparte_2
, con sede in Roma via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Michela Foti, giusta procura generale alle liti in notaio rep. 37875 racc. 7313 del 22 marzo 2024. RESISTENTE Persona_1
1 OGGETTO: crediti di lavoro e versamento contributivo
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 4.1.2024 premetteva di aver prestato Parte_1 attività lavorativa, non regolarizzata, alle dipendenze della ditta “PIZZA'S WORLD” con qualifica di cuoco pizzaiolo, dal 16.10.2016 al 12.10.2018.
Deduceva di aver lavorato, durante il suddetto periodo, tutti i giorni della settimana dalle ore
17,00 alle ore 6,00 della mattina del giorno successivo, ricevendo, nel primo anno, uno stipendio mensile di € 600,00 e negli altri due anni € 900,00 mensili.
Lamentava di non aver mai percepito il T.F.R., la tredicesima e la quattordicesima mensilità, il compenso per il lavoro straordinario, le spettanze per ferie non godute e quant'altro previsto dal CCNL applicabile alla fattispecie, per un totale complessivo di € 116.579,28.
Tanto premesso, chiedeva che il Tribunale volesse ritenere e dichiarare che egli avesse prestato attività lavorativa non regolarizzata alle dipendenze di , n.q. di titolare della Persona_2
Ditta Individuale “PIZZA'S WORLD” con la qualifica di cuoco/pizzaiolo dal 16 ottobre 2016 al 12 ottobre 2018 e, per l'effetto, condannare controparte al pagamento in suo favore della somma di € 116.579,28, per differenze retributive dovute a titolo di giusta retribuzione, tredicesima e quattordicesima mensilità, lavoro straordinario, ferie non godute, malattia, t.f.r. e quant'altro previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria, nonché condannarlo alla regolarizzazione della propria posizione contributiva, instando per la rifusione delle spese di lite.
2.- Con memoria depositata in data 31.3.2024 si costituiva in giudizio . Controparte_1
Contestava l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra egli ed il ricorrente, riferendo che, per l'intero periodo dedotto in ricorso, il aveva svolto presso il locale “Pizza's Parte_1
World”, esclusivamente attività di “stagista”, per la quale non aveva mai ricevuto uno stipendio bensì una “sorta di rimborso”.
Assumeva che il ricorrente si recava in pizzeria in qualità di stagista, di propria sponte e solo ed esclusivamente in base alla propria disponibilità, non tutte le notti, bensì una o due la settimana, in modo alternato e non in modo continuativo.
2 Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso per mancanza degli elementi probatori atti a dimostrare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, con vittoria di spese e compensi difensivi.
Con memoria depositata in data 10.9.2024 si costituiva in giudizio l'avv. Domenico Arizzi, quale nuovo procuratore del resistente, in aggiunta agli avv.ti Giovanni Parisi e Diego Pace.
La causa veniva quindi istruita a mezzo prova testimoniale.
3.- Disposta l'integrazione del contraddittorio, con memoria depositata in data si costituiva in giudizio l' , evidenziando che ai sensi del citato art. 3 comma 9 e 10 della legge n. 335/1995 CP_2
sussiste il divieto di ricevere e pretendere contributi che siano ormai prescritti e considerato che il periodo di cui si controverte è compreso tra il 2017 ed il 2018, in assenza di atti interruttivi della prescrizione del diritto di credito che fa capo all' – che come noto è Parte_2
quinquennale - doveva ritenersi che detti eventuali contributi fossero attinti dalla prescrizione, essendo stato il ricorso introduttivo notificato all' il 21.11.2024. CP_2
4.- Depositata la relazione di consulenza tecnica, l'udienza del 15.4.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, viene disattesa la richiesta di interrogatorio formale del ricorrente, avanzata dl ricorrente solo con le note di udienza (perché inammissibile essendo stata tardivamente formulata in violazione dell'art. 416
c.p.c.) e la causa viene decisa.
5.- Parte ricorrente assume di aver lavorato, quale “cuoco pizzaiolo”, alle dipendenze di
, titolare della ditta “PIZZA'S WORLD”, nel periodo compreso dal Controparte_1
16.10.2016 al 12.10.2018, senza soluzione di continuità, tutti i giorni della settimana, dalle ore
17,00 alle ore 6,00 della mattina del giorno successivo.
Al fine di valutare la fondatezza delle domande attoree, occorre dare conto dell'attività istruttoria svolta in corso di causa.
Tutti i testi escussi hanno confermato che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze di CP
, titolare della ditta “PIZZA'S WORLD”, con qualifica di cuoco pizzaiolo, dal
[...]
16.10.2016 al 12.10.2018.
Ed invero, il teste ha dichiarato di essere a conoscenza della superiore Testimone_1 circostanza, precisando: “frequentavo per due o tre volte a settimana la pizzeria dove il mio amico lavorava”. Parte_1
3 Sul punto, la teste : “Vera la prima circostanza lettami, andavo a mangiare Testimone_2 abitualmente la pizza, oppure a fare compagnia al ”. Parte_1
Per_ Da ultimo, il teste : “ la prima circostanza lettami, posso con Testimone_3 precisione confermare anche le date”.
Tutti i testi escussi hanno poi confermato gli orari di lavoro dedotti in ricorso, riferendo che il ricorrente ha prestato attività lavorativa tutti i giorni della settimana dalle ore 17,00 alle ore
6,00 della mattina del giorno successivo.
In particolare, il teste ha precisato: “Andavo a fargli compagnia sia di pomeriggio che Tes_1 di notte;
nel pomeriggio lo vedevo fare l'impasto per la pizza e dopo preparare le pizze”.
Sul punto, la teste : “Vera la seconda circostanza lettami;
qualche volta l'ho aspettato Tes_2
fino al mattino;
nel pomeriggio lo vedevo impastare la pizza e preparare i condimenti;
faceva la preparazione;
lavorava anche la notte di natale e di capodanno”.
Per_ Conforme la deposizione del teste , il quale ha dichiarato: “ la seconda Tes_4
circostanza lettami;
passavo dalla pizzeria almeno una volta la settimana;
di pomeriggio lo vedevo preparare l'impasto della pizza e poi gli ingredienti;
lo vedevo anche infornare le pizze;
a volte era presente il sig. che gli dava ordini;
frequentavo la pizzeria anche nei CP
giorni festivi;
ricordo cha a capodanno aprivano verso la mezzanotte e lavoravano per tutta la notte, fino al mattino”.
Le deposizioni testimoniali comprovano, dunque, la fondatezza degli assunti attorei. E sull'attendibilità dei testimoni non vi è ragione di dubitare, avendo essi dimostrato di avere conoscenza piena e diretta dei fatti di causa ed avendo reso dichiarazioni precise, puntuali e concordanti tra loro.
Tra l'altro, la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti ha parimente trovato riscontro nelle dichiarazioni dei testi i quali, non si sono limitati a confermare l'osservanza da parte del ricorrente di un orario di lavoro predeterminato e la continuità della prestazione da questi eseguita, bensì hanno anche riferito di essere a conoscenza della soggezione del al potere direttivo del esercitato, anche in loro presenza, Parte_1 CP tramite “ordini” o “comande”.
Ed invero, il teste ha dichiarato: “Preciso che qualche volta il sig. ha dato in Tes_1 CP mia presenza ordini o comande al ”. Parte_1
4 Concordanti sul punto le deposizioni del teste , il quale ha affermato: “a volte era Tes_4 presente il sig. che gli dava ordini”, e della teste , la quale ha dichiarato: CP Tes_2
“Conosco il sig. e lo vedevo dare ordini di servizio al ”. CP Parte_1
Inoltre, i testi hanno riferito di essere a conoscenza del fatto che il ricorrente percepiva nel primo anno di lavoro uno stipendio mensile di € 600,00 e per gli altri due anni uno stipendio di
€ 900,00 mensili.
A tal proposito, si rammenta che, sul piano generale, è il lavoratore che rivendica crediti retributivi a dover provare la natura subordinata del rapporto gravando sullo stesso l'onere di dimostrare l'eterodirezione e il potere disciplinare e di controllo del datore nei suoi confronti
(Cass. Lavoro, n. 18943/2021). Ed ancora: “sul lavoratore che intenda rivendicare in giudizio
l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato grava l'onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata, specie se si tratta di rapporto di lavoro non regolarizzato” (cfr., tra le molte, Cass. n. 11937/2009).
Nel caso di specie, il ricorrente ha provato la presenza di indici di subordinazione (quali, ad esempio, l'osservanza di un orario di lavoro predeterminato, la continuità della prestazione in funzione di collegamento tecnico organizzativo e produttivo con le esigenze del datore di lavoro, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito), fatti propri dalla stessa Corte di Cassazione con sentenza n. 7024/2015 al fine di rivelare la natura subordinata del rapporto lavorativo.
A ciò si aggiunga che, a fronte delle univoche dichiarazioni testimoniali, ulteriore elemento di riscontro a sostegno della prospettazione attorea si rinviene nella mancata presentazione del resistente a rendere l'interrogatorio formale (art. 232 c.p.c.).
Orbene, il ricorrente ha provato di aver lavorato, quale “cuoco pizzaiolo” alle dipendenze della ditta “PIZZA'S WORLD” nei termini dedotti in ricorso, dal 16 ottobre 2016 al 12 ottobre 2018, senza soluzione di continuità, tutti i giorni della settimana dalle ore 17,00 alle ore 6,00 della mattina del giorno successivo.
L'inquadramento nel livello IV del CCNL “per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo”, prodotto in giudizio e applicabile alla fattispecie, appare corretto.
6.- Non può ritenersi provato il mancato godimento delle ferie, in quanto le allegazioni del ricorrente risultano generiche in ordine al denunciato mancato godimento delle ferie.
5 Al riguardo, giova rammentare che la giurisprudenza richiede una prova rigorosa gravante, secondo le ordinarie regole probatorie, sul lavoratore che abbia richiesto l'indennità sostitutiva delle ferie.
E' stato in particolare precisato che “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare
l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che
l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” Cass. nn. 8521/2015,
26985/2009, 12311/2003).
7.- Non può nemmeno riconoscersi il diritto del ricorrente al conseguimento della quattordicesima mensilità, in mancanza di prova circa l'adesione spontanea del datore di lavoro al C.C.N.L. che la prevede. Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, cui si aderisce, tale voce retributiva, è legata soltanto all'applicazione dei contratti collettivi che la prevedono. Ciò in quanto, nell'adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., la disciplina collettiva
è adottata quale parametro di riferimento della retribuzione proporzionata e sufficiente e non può trovare applicazione automatica, soprattutto per quanto riguarda speciali istituti retributivi legati all'autonomia contrattuale, come la quattordicesima mensilità.
7.- In ordine al quantum debeautur, la quantificazione delle spettanze retributive e del t.f.r. dovuti al ricorrente è stata demandata ad apposita c.t.u. tecnico contabile. Il c.t.u. ha calcolato come dovute le seguenti somme: € 85.915,82 per differenze retributive ed € 7.389,86 per t.f.r, per un totale di € 93.305,68.
Le conclusioni cui è giunto il predetto consulente, con procedimenti immuni da vizi logico- giuridici e adeguatamente illustrati da tabelle riepilogative facilmente verificabili, sono rimaste prive di censure specifiche e sono sostanzialmente condivise da questo decidente, che ritiene conseguentemente di utilizzare la relazione dallo stesso redatta quale fondamento della presente sentenza.
8.- Quanto alle reclamate differenze contributive, secondo un principio costantemente affermato in materia previdenziale, il regime della prescrizione già maturata è differente rispetto alla materia civile, in quanto è sottratto alla disponibilità delle parti, sicché la prescrizione opera di diritto e può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, mentre l'ente previdenziale non può
6 rinunciare alla "irricevibilità" dei contributi prescritti (cfr. Cass. civ. n. 23116/2004, richiamato anche da Cass. civ., SS.UU., n. 7514/2022).
Tenuto conto che il ricorso è stato notificato al datore di lavoro in data 9.1.2024 e all' in CP_2
data 21.11.2024 e che il rapporto di lavoro è cessato nel 2018, devono ritenersi prescritti i contributi previdenziali. Va quindi rigettata la domanda attorea diretta al versamento delle differenze contributive maturate, essendosi perfezionata la fattispecie estintiva.
9.- Sulla base delle considerazioni che precedono, in parziale accoglimento delle domande, compete a la complessiva somma di € 93.305,68 a titolo di spettanze Parte_1 retributive e t.f.r., sicché , n.q. di titolare della Ditta Individuale “PIZZA'S Controparte_1
WORLD”, va condannato al pagamento in suo favore del suindicato importo, da maggiorarsi con rivalutazione monetaria ed interessi legali ai sensi dell'art. 429 comma III c.p.c. dalle singole scadenze e fino al soddisfo.
10. - Nei rapporti tra il ricorrente e , il limitato accoglimento delle domande Controparte_1
nei termini che precedono giustifica la compensazione di un sesto delle spese del giudizio. La restante quota segue la soccombenza principale e si liquida a favore del ricorrente, come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n.147/2022, tenuto conto della natura e del valore della causa ed applicando i valori tariffari minimi in considerazione della semplicità delle questioni trattate e della durata infratriennale del giudizio.
Nei rapporti con l' l'esito della lite e le ragioni della decisione giustificano l'integrale CP_2
compensazione delle spese di giudizio.
Le spese di c.t.u., separatamente liquidate, si pongono definitivamente a carico di CP
.
[...]
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1
depositato in data 4.1.2024 contro n.q. di titolare della Ditta Individuale Controparte_1
“PIZZA'S WORLD”, e nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro CP_2
tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento delle domande, accerta e dichiara che tra e Parte_1
è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 16.10.2016 al Controparte_1
12.10.2018 e, per l'effetto, condanna a corrispondere al ricorrente la Controparte_1
7 somma di € 93.305,68 a titolo di spettanze retributive e t.f.r., da maggiorarsi con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- rigetta per il resto;
- condanna altresì alla rifusione di cinque sesti delle spese giudiziali in Controparte_1
favore del ricorrente, che liquida – già ridotte - in € 316,25 per rimborso contributo unificato ed in € 5.581,25 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali;
- compensa le spese giudiziali nei rapporti con l' CP_2
- pone gli esborsi relativi alla c.t.u. definitivamente a carico di Controparte_1
Manda alla Cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, lì 16 aprile 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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