CASS
Sentenza 2 maggio 2023
Sentenza 2 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/05/2023, n. 11338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11338 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso N. 27765/2020 R.G. proposto da: RI RO IA NT, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. GI TE come da procura in calce al ricorso
- ricorrente -
contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 96/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 20.1.2020; Civile Sent. Sez. 5 Num. 11338 Anno 2023 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: SAIJA SALVATORE Data pubblicazione: 02/05/2023 N. 27765/20 R.G. 2 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza “cameralizzata” del 8.11.2022 dal Consigliere relatore dr. Salvatore Saija;
lette le conclusioni scritte rassegnate dal Sostituto Procuratore Generale dr. UR IE, che ha chiesto rigettarsi sia il ricorso principale, che l’incidentale. FATTI DI CAUSA TT IL ON IA impugnò dinanzi alla C.T.P. di Milano l’intimazione di pagamento notificatale il 17.1.2017, nonché due cartelle di pagamento ivi richiamate, concernenti tributi per gli anni 2003 e 2004, oltre sanzioni ed interessi, perché mai notificate, conseguentemente eccependo l’intervenuta prescrizione. La C.T.P. di Milano rigettò il ricorso con sentenza n. 510/2019, ritenendo utilizzabile la documentazione prodotta in copia da AdER, benché formalmente disconosciuta dalla contribuente, e comunque perché quest’ultima aveva avanzato due istanze di rateizzazione del debito, idonee ad interrompere il termine di prescrizione, costituendo atto ricognitivo. La C.T.R. della Lombardia rigettò l’appello della contribuente con sentenza del 20.1.2020, osservando in particolare che, in relazione alle suddette due cartelle, la IA aveva avanzato due istanze di rateizzazione in data 14.5.2010 e in data 3.7.2015, sicché – a prescindere dalla regolarità o meno delle notifiche – ella ne era comunque a conoscenza e non poteva quindi impugnarle (a cagione della loro pretesa mancata notifica) solo all’esito della notifica dell’intimazione, avvenuta nel 2017, con conseguente inammissibilità della doglianza e inoppugnabilità del credito erariale. Ha poi aggiunto, quanto alla prescrizione successiva, che il termine di prescrizione quinquennale (non vertendosi in tema di actio iudicati) decorre dall’ultimo atto interruttivo con il quale l’Ufficio ha attivato la pretesa, ossia con N. 27765/20 R.G. 3 il provvedimento del 8.10.2015, con cui venne accolta la seconda istanza di rateizzazione del 3.7.2015, con la conseguenza che, all’atto della notifica dell’intimazione in data 17.1.2017, il termine di prescrizione non poteva dirsi maturato. TT IL ON IA ricorre ora per cassazione, affidandosi a sei motivi, cui resiste con controricorso AdER, che ha pure proposto ricorso incidentale condizionato, fondato su due motivi, resistito con proprio controricorso dalla ricorrente principale. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Il P.G. ha depositato requisitoria scritta, con cui ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi. RAGIONI DELLA DECISIONE RICORSO PRINCIPALE 1.1 – Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 214, 215 e 216 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Sostiene la ricorrente che la C.T.R. abbia erroneamente ritenuto irrilevante il disconoscimento della documentazione prodotta in copia da AdER, relativa alla notifica della due cartelle di pagamento in questione ed in particolare alla sottoscrizione, giacché l’agente non ne aveva prodotto gli originali, né aveva chiesto la verificazione, in tal guisa la sottoscrizione non potendo acquisire valore legale, né potendo verificarsi alcuna sanatoria per raggiungimento dello scopo. 1.2 – Con il secondo motivo si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per aver la C.T.R. omesso di pronunciarsi sul procedimento di verificazione. N. 27765/20 R.G. 4 1.3 – Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per non essersi la C.T.R. pronunciata sulla eccezione di mancata produzione da parte di AdER del referto di notifica di una cartella di pagamento, mancando così di rilevare l’inesistenza della notifica. 1.4 – Con il quarto motivo si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per aver la C.T.R. omesso di pronunciarsi sulla mancata produzione del referto di notifica della stessa cartella. 1.5 – Con il quinto motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2944 c.c. e dell’art. 156 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la C.T.R.
ritenuto che
la domanda di rateizzazione del carico fiscale sia atto idoneo ad interrompere la prescrizione quale atto di ricognizione del debito. 1.6 – Con il sesto motivo, infine, si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472/1997 e dell’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., per non aver la C.T.R. rilevato la prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi portati dalle due cartelle in questione. RICORSO INCIDENTALE CONDIZIONATO 1.7 – Con il primo motivo AdER deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2946 c.c. e dell’art. 2948, n. 4, c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la C.T.R. applicato agli interessi da ritardato pagamento di tributi erariali il termine di prescrizione quinquennale in luogo del termine ordinario decennale previsto per i tributi erariali a cui accedono. 1.8 – Con il secondo motivo, AdER deduce infine la violazione dell’art. 2946 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non aver la C.T.R. rilevato N. 27765/20 R.G. 5 che i crediti erariali e le sanzioni ad essi afferenti si prescrivono nel termine ordinario decennale. 2.1 – I primi quattro motivi del ricorso principale possono esaminarsi congiuntamente, perché inerenti alla medesima questione ed intrinsecamente collegati. Essi sono inammissibili – pur a prescindere da ulteriori profili specifici per ciascun mezzo - per difetto di specificità e perché non è stata colta la ratio decidendi dell’impugnata sentenza. Infatti, la ricorrente non si confronta minimamente, in proposito, con la decisione d’appello, che ha esplicitamente ritenuto superata la questione concernente la pretesa mancata notifica delle cartelle, giacché la proposizione di ben due istanze di rateizzazione da parte della IA non può che implicare la necessaria previa conoscenza delle stesse cartelle, quantomeno, dalla stessa data di presentazione delle istanze. Ne discende, secondo il corretto incedere argomentativo della C.T.R., l’inammissibilità di ogni doglianza avanzata dalla stessa IA avverso le cartelle, perché tardiva ex art. 19 d.lgs. n. 546/1992. Pertanto, con i motivi in esame, la ricorrente finisce con l’insistere sterilmente su questioni chiaramente superate dalla ratio decidendi della sentenza d’appello, perché, quand’anche fosse vero che le cartelle non erano state notificate, la IA avrebbe dovuto dolersene al più tardi entro sessanta giorni dal 14.5.2010, data della prima istanza di rateizzazione (o al limite dal 3.7.2015, data della seconda istanza), ossia dal momento in cui – in ipotesi – essa ha mostrato di averne avuto piena conoscenza. 3.1 – Il quinto motivo del ricorso principale è inammissibile e comunque palesemente infondato. N. 27765/20 R.G. 6 Con riferimento al riconoscimento dell’altrui diritto, al quale l’art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, è assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il convincimento per cui lo stesso non ha natura negoziale, ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, solo occorrendo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (così, ex multis, Cass. n. 18904/2007). Ne discende che il riconoscimento del diritto può anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. In applicazione del suddetto principio e con specifico riferimento all'istanza di rateizzazione del debito tributario, questa Corte ha ulteriormente chiarito (v. Cass. n. 27672/2020) che, pur vero essendo che la relativa domanda non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, in ordine all’an della pretesa tributaria, nondimeno la stessa richiesta a) integra un riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione, ex art. 2944 c.c., e b) è incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento. D’altra parte, come pure evidenziato dalla recentissima Cass. n. 19401/2022, non si pongono in contrasto con la prima conclusione le pronunce di Cass., n. 12735/2020, né di Cass. n. 5549/2021: 1) non la prima, che (in motivazione) chiarisce che “in materia tributaria, non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, l'aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna riserva, la rateizzazione N. 27765/20 R.G. 7 degli importi indicati nella cartella di pagamento, atteso che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento d'essere tenuto al pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateazione o di altri benefici), l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario (Cass. n. 3347 del 2017)” e, dunque, semplicemente conferma che la presentazione di istanza di rateizzazione non costituisce acquiescenza, non escludendo affatto - salvo quanto si dirà infra - che essa implichi riconoscimento di debito (con conseguente effetto interruttivo della prescrizione); 2) non la seconda, che (ancora in motivazione) si limita a precisare che “il riconoscimento di debito, quale atto interruttivo della prescrizione, pur non avendo natura negoziale, né carattere recettizio e costituendo un atto giuridico in senso stretto, non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto, ma richiede altresì in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la dichiarazione possa avere finalità diverse [come, ad esempio ‘(evitare di subire un'esecuzione o misure cautelari) che non presuppongono il riconoscimento del debito’: così la già citata Cass. n. 12735/2020] o che lo stesso riconoscimento resti condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore”; esso “dunque può (Cass. 24555/2010) anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore”, ulteriormente precisandosi che “l'indagine diretta a stabilire se una dichiarazione costituisca N. 27765/20 R.G. 8 riconoscimento, ai sensi dell'articolo 2944 cod. civ., rientra nei poteri del giudice di merito, il cui accertamento non è sindacabile in cassazione se sorretto da corretta motivazione”. 3.2 – Ora, va anzitutto rilevato che la ricorrente, ancora una volta, non ha colto la ratio decidendi della decisione impugnata, che non ha attribuito esplicitamente alle due istanze di rateizzazione la natura di atto interruttivo della prescrizione, ma le ha valorizzate nel senso già illustrato nel par. 2.1 (ossia, al fine di rilevare la tardività dell’impugnazione delle cartelle), e ciò peraltro del tutto correttamente (si veda anche, sul punto, la recente Cass. n. 5160/2022). L’effetto di cui all’art. 2944 c.c. è stato invece ricondotto dalla C.T.R., “all’ultimo atto interruttivo con il quale l’Ufficio ha attivato la pretesa, identificabile con il provvedimento del 8/10/2015, con il quale è stata accolta la seconda istanza di rateazione della contribuente presentata il 3/7/2015 prot. 343258 e viene stabilito il piano di ammortamento del debito”. Da qui l’inammissibilità della censura in esame. 3.3 – Essa è però anche palesemente infondata, perché la ricorrente principale mostra all’evidenza di travisare, da un lato, quell’insegnamento prima richiamato (si invoca, in particolare, la già citata Cass. n. 3347/2017), laddove erroneamente fa discendere dalla impregiudicata possibilità di contestare l’an della pretesa erariale l’automatica inidoneità dell’istanza di rateizzazione ad integrare la ricognizione del debito ex art. 2944 c.c.; dall’altro, omette pure di allegare che la chiesta (e duplice) rateizzazione avesse una mera finalità (lato sensu) cautelare, nulla risultando, in tal senso, dal testo di entrambe le istanze, riprodotte nel corpo del mezzo in esame, ed emergendo anzi che la prima istanza N. 27765/20 R.G. 9 venne giustificata dal fatto che la contribuente “si trova(va) in temporanea situazione di obiettiva difficoltà”. 4.1 – Il sesto motivo è inammissibile. Va anzitutto premesso che, non essendo intervenuto sulla debenza delle somme – prima dell’avvio del presente giudizio, ovviamente - alcun provvedimento giurisdizionale, non può trovare applicazione il termine decennale ex art. 2953 c.c. (Cass., Sez. Un., n. 23397/2016); pertanto, il credito per sanzioni ed interessi si prescrive in cinque anni, ai sensi, rispettivamente, dell’art. 20 d.lgs. n. 472/1997 e dell’art. 2948, n. 4, c.c. (v. da ultimo Cass. n. 7486/2022). Ebbene, emerge dagli atti che la prima istanza di rateizzazione del 14.5.2010 della contribuente venne accolta dall’agente della riscossione con atto del 5.8.2010 (v. ricorso, p. 29) e che la seconda istanza di rateizzazione del 3.7.2015 venne accolta con atto del 8.10.2015, come pure accertato dalla C.T.R. Da ciò discende, dunque, che nessuna prescrizione può dirsi maturata per l’epoca successiva al 14.5.2010, avuto riguardo alla data di notifica dell’intimazione di pagamento oggetto di questo giudizio (17.1.2017). Assume però la ricorrente che le cartelle di pagamento non furono notificate e che “in ogni caso, alla data della richiesta di rateazione il termine prescrizionale per sanzioni e interessi quinquennale era già ampiamente spirato”. 4.2 - Ora, il motivo si palesa inammissibile ancora per deficit espositivo, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. Infatti, premesso che si discute di sanzioni ed interessi afferenti ad IRPEF per gli anni 2003 e 2004, risulta evidente che - a non voler considerare la notifica delle cartelle stesse - l’istanza del 14.5.2010 non potrebbe di per sé ritenersi quale N. 27765/20 R.G. 10 atto idoneo ad interrompere la prescrizione, perché l’evento interruttivo può verificarsi solo se essa non sia già maturata;
è però altrettanto evidente che la stessa contribuente avanzò ben due istanze di rateizzazione, senza avvalersi – da quanto risulta - della prescrizione già (in ipotesi) al tempo maturata. Pertanto, pur volendo ipotizzarsi che, alla data della prima istanza del 14.5.2010, il credito erariale per sanzioni ed interessi fosse già prescritto, la ricorrente non ha tuttavia mai neppure allegato (da quanto risulta) che la rateizzazione richiesta per ben due volte non implicava rinuncia a far valere la prescrizione stessa, nulla anzi risultando in tal senso dal testo di entrambe le richieste, il cui contenuto è stato riprodotto in ricorso: in altre parole, emerge ex actis un comportamento della debitrice che è di regola incompatibile, secondo l’id quod plerumque accidit, con la volontà di avvalersi della prescrizione estintiva del credito (si veda, in particolare, Cass. n. 12407/2016). D’altra parte, è noto che la rinuncia alla prescrizione costituisce eccezione in senso lato (v. Cass. n. 24113/2015), e che essa è quindi rilevabile d’ufficio dal giudice del merito, ove appunto emerga dagli atti, come nella specie (v. ex multis Cass., Sez. Un., n. 10531/2013; Cass. n. 18602/2013). Ne discende che la ricorrente avrebbe dovuto quantomeno allegare non solo in questa sede di legittimità, ma anche nel giudizio di merito, che la presentazione delle istanze di rateizzazione in discorso non implicava rinuncia tacita ad avvalersi della prescrizione ai sensi dell’art. 2937, comma 3, c.c., donde l’inammissibilità della censura in esame, in quanto priva di una simile allegazione, per non essere stata messa in condizione questa Corte di valutare la potenziale decisività del motivo dalla mera lettura del ricorso. N. 27765/20 R.G. 11 5.1 – Il ricorso incidentale condizionato resta conseguentemente assorbito. 6.1 – In definitiva, il ricorso principale è rigettato, mentre quello incidentale condizionato è assorbito. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. In relazione alla data di proposizione del ricorso principale (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale;
condanna la ricorrente principale alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 2.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno
- ricorrente -
contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 96/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 20.1.2020; Civile Sent. Sez. 5 Num. 11338 Anno 2023 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: SAIJA SALVATORE Data pubblicazione: 02/05/2023 N. 27765/20 R.G. 2 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza “cameralizzata” del 8.11.2022 dal Consigliere relatore dr. Salvatore Saija;
lette le conclusioni scritte rassegnate dal Sostituto Procuratore Generale dr. UR IE, che ha chiesto rigettarsi sia il ricorso principale, che l’incidentale. FATTI DI CAUSA TT IL ON IA impugnò dinanzi alla C.T.P. di Milano l’intimazione di pagamento notificatale il 17.1.2017, nonché due cartelle di pagamento ivi richiamate, concernenti tributi per gli anni 2003 e 2004, oltre sanzioni ed interessi, perché mai notificate, conseguentemente eccependo l’intervenuta prescrizione. La C.T.P. di Milano rigettò il ricorso con sentenza n. 510/2019, ritenendo utilizzabile la documentazione prodotta in copia da AdER, benché formalmente disconosciuta dalla contribuente, e comunque perché quest’ultima aveva avanzato due istanze di rateizzazione del debito, idonee ad interrompere il termine di prescrizione, costituendo atto ricognitivo. La C.T.R. della Lombardia rigettò l’appello della contribuente con sentenza del 20.1.2020, osservando in particolare che, in relazione alle suddette due cartelle, la IA aveva avanzato due istanze di rateizzazione in data 14.5.2010 e in data 3.7.2015, sicché – a prescindere dalla regolarità o meno delle notifiche – ella ne era comunque a conoscenza e non poteva quindi impugnarle (a cagione della loro pretesa mancata notifica) solo all’esito della notifica dell’intimazione, avvenuta nel 2017, con conseguente inammissibilità della doglianza e inoppugnabilità del credito erariale. Ha poi aggiunto, quanto alla prescrizione successiva, che il termine di prescrizione quinquennale (non vertendosi in tema di actio iudicati) decorre dall’ultimo atto interruttivo con il quale l’Ufficio ha attivato la pretesa, ossia con N. 27765/20 R.G. 3 il provvedimento del 8.10.2015, con cui venne accolta la seconda istanza di rateizzazione del 3.7.2015, con la conseguenza che, all’atto della notifica dell’intimazione in data 17.1.2017, il termine di prescrizione non poteva dirsi maturato. TT IL ON IA ricorre ora per cassazione, affidandosi a sei motivi, cui resiste con controricorso AdER, che ha pure proposto ricorso incidentale condizionato, fondato su due motivi, resistito con proprio controricorso dalla ricorrente principale. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Il P.G. ha depositato requisitoria scritta, con cui ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi. RAGIONI DELLA DECISIONE RICORSO PRINCIPALE 1.1 – Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 214, 215 e 216 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Sostiene la ricorrente che la C.T.R. abbia erroneamente ritenuto irrilevante il disconoscimento della documentazione prodotta in copia da AdER, relativa alla notifica della due cartelle di pagamento in questione ed in particolare alla sottoscrizione, giacché l’agente non ne aveva prodotto gli originali, né aveva chiesto la verificazione, in tal guisa la sottoscrizione non potendo acquisire valore legale, né potendo verificarsi alcuna sanatoria per raggiungimento dello scopo. 1.2 – Con il secondo motivo si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per aver la C.T.R. omesso di pronunciarsi sul procedimento di verificazione. N. 27765/20 R.G. 4 1.3 – Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per non essersi la C.T.R. pronunciata sulla eccezione di mancata produzione da parte di AdER del referto di notifica di una cartella di pagamento, mancando così di rilevare l’inesistenza della notifica. 1.4 – Con il quarto motivo si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per aver la C.T.R. omesso di pronunciarsi sulla mancata produzione del referto di notifica della stessa cartella. 1.5 – Con il quinto motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2944 c.c. e dell’art. 156 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la C.T.R.
ritenuto che
la domanda di rateizzazione del carico fiscale sia atto idoneo ad interrompere la prescrizione quale atto di ricognizione del debito. 1.6 – Con il sesto motivo, infine, si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472/1997 e dell’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., per non aver la C.T.R. rilevato la prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi portati dalle due cartelle in questione. RICORSO INCIDENTALE CONDIZIONATO 1.7 – Con il primo motivo AdER deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2946 c.c. e dell’art. 2948, n. 4, c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la C.T.R. applicato agli interessi da ritardato pagamento di tributi erariali il termine di prescrizione quinquennale in luogo del termine ordinario decennale previsto per i tributi erariali a cui accedono. 1.8 – Con il secondo motivo, AdER deduce infine la violazione dell’art. 2946 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non aver la C.T.R. rilevato N. 27765/20 R.G. 5 che i crediti erariali e le sanzioni ad essi afferenti si prescrivono nel termine ordinario decennale. 2.1 – I primi quattro motivi del ricorso principale possono esaminarsi congiuntamente, perché inerenti alla medesima questione ed intrinsecamente collegati. Essi sono inammissibili – pur a prescindere da ulteriori profili specifici per ciascun mezzo - per difetto di specificità e perché non è stata colta la ratio decidendi dell’impugnata sentenza. Infatti, la ricorrente non si confronta minimamente, in proposito, con la decisione d’appello, che ha esplicitamente ritenuto superata la questione concernente la pretesa mancata notifica delle cartelle, giacché la proposizione di ben due istanze di rateizzazione da parte della IA non può che implicare la necessaria previa conoscenza delle stesse cartelle, quantomeno, dalla stessa data di presentazione delle istanze. Ne discende, secondo il corretto incedere argomentativo della C.T.R., l’inammissibilità di ogni doglianza avanzata dalla stessa IA avverso le cartelle, perché tardiva ex art. 19 d.lgs. n. 546/1992. Pertanto, con i motivi in esame, la ricorrente finisce con l’insistere sterilmente su questioni chiaramente superate dalla ratio decidendi della sentenza d’appello, perché, quand’anche fosse vero che le cartelle non erano state notificate, la IA avrebbe dovuto dolersene al più tardi entro sessanta giorni dal 14.5.2010, data della prima istanza di rateizzazione (o al limite dal 3.7.2015, data della seconda istanza), ossia dal momento in cui – in ipotesi – essa ha mostrato di averne avuto piena conoscenza. 3.1 – Il quinto motivo del ricorso principale è inammissibile e comunque palesemente infondato. N. 27765/20 R.G. 6 Con riferimento al riconoscimento dell’altrui diritto, al quale l’art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, è assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il convincimento per cui lo stesso non ha natura negoziale, ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, solo occorrendo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (così, ex multis, Cass. n. 18904/2007). Ne discende che il riconoscimento del diritto può anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. In applicazione del suddetto principio e con specifico riferimento all'istanza di rateizzazione del debito tributario, questa Corte ha ulteriormente chiarito (v. Cass. n. 27672/2020) che, pur vero essendo che la relativa domanda non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, in ordine all’an della pretesa tributaria, nondimeno la stessa richiesta a) integra un riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione, ex art. 2944 c.c., e b) è incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento. D’altra parte, come pure evidenziato dalla recentissima Cass. n. 19401/2022, non si pongono in contrasto con la prima conclusione le pronunce di Cass., n. 12735/2020, né di Cass. n. 5549/2021: 1) non la prima, che (in motivazione) chiarisce che “in materia tributaria, non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, l'aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna riserva, la rateizzazione N. 27765/20 R.G. 7 degli importi indicati nella cartella di pagamento, atteso che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento d'essere tenuto al pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateazione o di altri benefici), l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario (Cass. n. 3347 del 2017)” e, dunque, semplicemente conferma che la presentazione di istanza di rateizzazione non costituisce acquiescenza, non escludendo affatto - salvo quanto si dirà infra - che essa implichi riconoscimento di debito (con conseguente effetto interruttivo della prescrizione); 2) non la seconda, che (ancora in motivazione) si limita a precisare che “il riconoscimento di debito, quale atto interruttivo della prescrizione, pur non avendo natura negoziale, né carattere recettizio e costituendo un atto giuridico in senso stretto, non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto, ma richiede altresì in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la dichiarazione possa avere finalità diverse [come, ad esempio ‘(evitare di subire un'esecuzione o misure cautelari) che non presuppongono il riconoscimento del debito’: così la già citata Cass. n. 12735/2020] o che lo stesso riconoscimento resti condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore”; esso “dunque può (Cass. 24555/2010) anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore”, ulteriormente precisandosi che “l'indagine diretta a stabilire se una dichiarazione costituisca N. 27765/20 R.G. 8 riconoscimento, ai sensi dell'articolo 2944 cod. civ., rientra nei poteri del giudice di merito, il cui accertamento non è sindacabile in cassazione se sorretto da corretta motivazione”. 3.2 – Ora, va anzitutto rilevato che la ricorrente, ancora una volta, non ha colto la ratio decidendi della decisione impugnata, che non ha attribuito esplicitamente alle due istanze di rateizzazione la natura di atto interruttivo della prescrizione, ma le ha valorizzate nel senso già illustrato nel par. 2.1 (ossia, al fine di rilevare la tardività dell’impugnazione delle cartelle), e ciò peraltro del tutto correttamente (si veda anche, sul punto, la recente Cass. n. 5160/2022). L’effetto di cui all’art. 2944 c.c. è stato invece ricondotto dalla C.T.R., “all’ultimo atto interruttivo con il quale l’Ufficio ha attivato la pretesa, identificabile con il provvedimento del 8/10/2015, con il quale è stata accolta la seconda istanza di rateazione della contribuente presentata il 3/7/2015 prot. 343258 e viene stabilito il piano di ammortamento del debito”. Da qui l’inammissibilità della censura in esame. 3.3 – Essa è però anche palesemente infondata, perché la ricorrente principale mostra all’evidenza di travisare, da un lato, quell’insegnamento prima richiamato (si invoca, in particolare, la già citata Cass. n. 3347/2017), laddove erroneamente fa discendere dalla impregiudicata possibilità di contestare l’an della pretesa erariale l’automatica inidoneità dell’istanza di rateizzazione ad integrare la ricognizione del debito ex art. 2944 c.c.; dall’altro, omette pure di allegare che la chiesta (e duplice) rateizzazione avesse una mera finalità (lato sensu) cautelare, nulla risultando, in tal senso, dal testo di entrambe le istanze, riprodotte nel corpo del mezzo in esame, ed emergendo anzi che la prima istanza N. 27765/20 R.G. 9 venne giustificata dal fatto che la contribuente “si trova(va) in temporanea situazione di obiettiva difficoltà”. 4.1 – Il sesto motivo è inammissibile. Va anzitutto premesso che, non essendo intervenuto sulla debenza delle somme – prima dell’avvio del presente giudizio, ovviamente - alcun provvedimento giurisdizionale, non può trovare applicazione il termine decennale ex art. 2953 c.c. (Cass., Sez. Un., n. 23397/2016); pertanto, il credito per sanzioni ed interessi si prescrive in cinque anni, ai sensi, rispettivamente, dell’art. 20 d.lgs. n. 472/1997 e dell’art. 2948, n. 4, c.c. (v. da ultimo Cass. n. 7486/2022). Ebbene, emerge dagli atti che la prima istanza di rateizzazione del 14.5.2010 della contribuente venne accolta dall’agente della riscossione con atto del 5.8.2010 (v. ricorso, p. 29) e che la seconda istanza di rateizzazione del 3.7.2015 venne accolta con atto del 8.10.2015, come pure accertato dalla C.T.R. Da ciò discende, dunque, che nessuna prescrizione può dirsi maturata per l’epoca successiva al 14.5.2010, avuto riguardo alla data di notifica dell’intimazione di pagamento oggetto di questo giudizio (17.1.2017). Assume però la ricorrente che le cartelle di pagamento non furono notificate e che “in ogni caso, alla data della richiesta di rateazione il termine prescrizionale per sanzioni e interessi quinquennale era già ampiamente spirato”. 4.2 - Ora, il motivo si palesa inammissibile ancora per deficit espositivo, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. Infatti, premesso che si discute di sanzioni ed interessi afferenti ad IRPEF per gli anni 2003 e 2004, risulta evidente che - a non voler considerare la notifica delle cartelle stesse - l’istanza del 14.5.2010 non potrebbe di per sé ritenersi quale N. 27765/20 R.G. 10 atto idoneo ad interrompere la prescrizione, perché l’evento interruttivo può verificarsi solo se essa non sia già maturata;
è però altrettanto evidente che la stessa contribuente avanzò ben due istanze di rateizzazione, senza avvalersi – da quanto risulta - della prescrizione già (in ipotesi) al tempo maturata. Pertanto, pur volendo ipotizzarsi che, alla data della prima istanza del 14.5.2010, il credito erariale per sanzioni ed interessi fosse già prescritto, la ricorrente non ha tuttavia mai neppure allegato (da quanto risulta) che la rateizzazione richiesta per ben due volte non implicava rinuncia a far valere la prescrizione stessa, nulla anzi risultando in tal senso dal testo di entrambe le richieste, il cui contenuto è stato riprodotto in ricorso: in altre parole, emerge ex actis un comportamento della debitrice che è di regola incompatibile, secondo l’id quod plerumque accidit, con la volontà di avvalersi della prescrizione estintiva del credito (si veda, in particolare, Cass. n. 12407/2016). D’altra parte, è noto che la rinuncia alla prescrizione costituisce eccezione in senso lato (v. Cass. n. 24113/2015), e che essa è quindi rilevabile d’ufficio dal giudice del merito, ove appunto emerga dagli atti, come nella specie (v. ex multis Cass., Sez. Un., n. 10531/2013; Cass. n. 18602/2013). Ne discende che la ricorrente avrebbe dovuto quantomeno allegare non solo in questa sede di legittimità, ma anche nel giudizio di merito, che la presentazione delle istanze di rateizzazione in discorso non implicava rinuncia tacita ad avvalersi della prescrizione ai sensi dell’art. 2937, comma 3, c.c., donde l’inammissibilità della censura in esame, in quanto priva di una simile allegazione, per non essere stata messa in condizione questa Corte di valutare la potenziale decisività del motivo dalla mera lettura del ricorso. N. 27765/20 R.G. 11 5.1 – Il ricorso incidentale condizionato resta conseguentemente assorbito. 6.1 – In definitiva, il ricorso principale è rigettato, mentre quello incidentale condizionato è assorbito. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. In relazione alla data di proposizione del ricorso principale (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale;
condanna la ricorrente principale alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 2.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno