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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 19/03/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 306/2024
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 19/03/2025, svoltasi a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F./P.I.: ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Simona Baldi e Nicola Favati, presso il cui studio sito in Pisa, alla Piazza del
Pozzetto n. 9, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
RO
(C.F./P.I.: ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 contumace
RESISTENTE
OGGETTO: Retribuzione
Conclusioni: come da note di trattazione per l'udienza del 19.3.2025
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 15.02.2024, il ricorrente, docente in servizio, premesso di avere svolto supplenze brevi presso l'Istituto Tecnico Commerciale Carlo Cattaneo San
Miniato (PI) con le seguenti decorrenze: dal 12/2/2022 al 14/2/2022, dal 15/2/2022 al
15/2/2022, dal 16/2/2022 al 28/2/2022, dal 1/3/2022 al 7/3/2022e dal 8/3/2022 al
14/3/2022 presso I.C. Carducci Santa Maria a Monte (PI); dal 15/3/2022 al 29/3/2022 presso Ist. Tec. dal 5/4/2022 al Controparte_2
11/4/2022 presso I.C. Settesoldi VE (PI); dal 20/4/2022 al 1/5/2022, dal
2/5/2022 al 27/5/2022 e dal 28/5/2022 al 1/6/2022. Evidenziò, in particolare, la violazione del principio di non discriminazione tra personale docente in ruolo e quello precario con supplenze temporanee e, richiamando a sostegno precedenti favorevoli di
Pag. 1 di 4 legittimità, chiese l'accertamento del diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti e la condanna del convenuto al pagamento delle somme CP_1 determinate secondo gli importi mensili previsti dai CCNL di settore moltiplicati per i periodi di effettivo servizio.
2. Il resistente, malgrado la rituale notificazione del ricorso e del decreto di CP_1 fissazione di udienza non si è costituito in giudizio, onde deve esserne dichiarata la contumacia.
3. Il ricorso è fondato e deve, dunque, essere accolto nei limiti e per quanto di seguito esposto.
3.1. Quanto ai profili di merito, deve evidenziarsi come l'art. 7 del CCNL del 15.3.2001 disponga “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL
26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
3.2. Premesso che è documentato lo svolgimento da parte del ricorrente delle supplenze brevi indicate in ricorso (cfr. all. fasc. ricorrente e resistente), la questione oggetto del presente giudizio, rappresentata dal riconoscimento, in caso di supplenze brevi (o servizi brevi), del diritto alla retribuzione professionale docenti ex art. 7 CCNL 2001, è stata affrontata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la
"retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere
Pag. 2 di 4 nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (così, Cass. civ., n.
20015/2018).
Secondo l'opzione ermeneutica in esame, alle cui argomentazioni deve in tale sede farsi rinvio ex art. 118 disp. att. c.p.c., “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle
«modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo CP_1 cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»”.
4. Sulla base di tale indirizzo interpretativo, la domanda deve quindi essere accolta con la declaratoria del diritto di parte ricorrente al riconoscimento della retribuzione professionale docenti ex art. 7 CCNL 2001 per le supplenze brevi svolte come documentate in questa sede (cfr. stato matricolare allegato da parte resistente) ed il essere condannato al pagamento di euro 510,12, oltre interessi RO dal dovuto al saldo.
La quantificazione di tale somma non è stata oggetto di contestazione specifica da parte del resistente, onde la stessa può essere ritenuta corretta ed immune da vizi di CP_1 calcolo.
5. Le spes e di lit e, compensate per m et à in ragione dell a serialit à dell a controvers ia, s ono liquidat e in disposi tivo tenendo cont o dei nuovi paramet ri per l a det erminazione dei compensi per la professione forense
Pag. 3 di 4 di cui al decret o minist e rial e D.M. n. 147 del 13/08/2022 , ed i n parti col are, dei valori medi previ sti per l o scagl ione di ri ferim ent o.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art 7 Ccnl del 15/3/01 in relazione al servizio prestato con i contratti a tempo determinato meglio indicati in parte motiva;
2) condanna il RO
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in
[...]
favore della ricorrente della somma di euro 510,12, oltre interessi dal dovuto al saldo;
3) condann a il RO
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al
[...]
pagam ent o i n favore della part e ri corrent e dell e spese processual i, liquidate in € 250,00 per compensi ed € 21,50 per esborsi, oltre spese forfett arie al 15%, IVA e CPA com e per legge, da dist rarsi ex art. 93
c.p.c. i n favore dei procuratori costi tuiti .
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 306/2024
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 19/03/2025, svoltasi a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F./P.I.: ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Simona Baldi e Nicola Favati, presso il cui studio sito in Pisa, alla Piazza del
Pozzetto n. 9, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
RO
(C.F./P.I.: ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 contumace
RESISTENTE
OGGETTO: Retribuzione
Conclusioni: come da note di trattazione per l'udienza del 19.3.2025
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 15.02.2024, il ricorrente, docente in servizio, premesso di avere svolto supplenze brevi presso l'Istituto Tecnico Commerciale Carlo Cattaneo San
Miniato (PI) con le seguenti decorrenze: dal 12/2/2022 al 14/2/2022, dal 15/2/2022 al
15/2/2022, dal 16/2/2022 al 28/2/2022, dal 1/3/2022 al 7/3/2022e dal 8/3/2022 al
14/3/2022 presso I.C. Carducci Santa Maria a Monte (PI); dal 15/3/2022 al 29/3/2022 presso Ist. Tec. dal 5/4/2022 al Controparte_2
11/4/2022 presso I.C. Settesoldi VE (PI); dal 20/4/2022 al 1/5/2022, dal
2/5/2022 al 27/5/2022 e dal 28/5/2022 al 1/6/2022. Evidenziò, in particolare, la violazione del principio di non discriminazione tra personale docente in ruolo e quello precario con supplenze temporanee e, richiamando a sostegno precedenti favorevoli di
Pag. 1 di 4 legittimità, chiese l'accertamento del diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti e la condanna del convenuto al pagamento delle somme CP_1 determinate secondo gli importi mensili previsti dai CCNL di settore moltiplicati per i periodi di effettivo servizio.
2. Il resistente, malgrado la rituale notificazione del ricorso e del decreto di CP_1 fissazione di udienza non si è costituito in giudizio, onde deve esserne dichiarata la contumacia.
3. Il ricorso è fondato e deve, dunque, essere accolto nei limiti e per quanto di seguito esposto.
3.1. Quanto ai profili di merito, deve evidenziarsi come l'art. 7 del CCNL del 15.3.2001 disponga “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL
26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
3.2. Premesso che è documentato lo svolgimento da parte del ricorrente delle supplenze brevi indicate in ricorso (cfr. all. fasc. ricorrente e resistente), la questione oggetto del presente giudizio, rappresentata dal riconoscimento, in caso di supplenze brevi (o servizi brevi), del diritto alla retribuzione professionale docenti ex art. 7 CCNL 2001, è stata affrontata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la
"retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere
Pag. 2 di 4 nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (così, Cass. civ., n.
20015/2018).
Secondo l'opzione ermeneutica in esame, alle cui argomentazioni deve in tale sede farsi rinvio ex art. 118 disp. att. c.p.c., “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle
«modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo CP_1 cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»”.
4. Sulla base di tale indirizzo interpretativo, la domanda deve quindi essere accolta con la declaratoria del diritto di parte ricorrente al riconoscimento della retribuzione professionale docenti ex art. 7 CCNL 2001 per le supplenze brevi svolte come documentate in questa sede (cfr. stato matricolare allegato da parte resistente) ed il essere condannato al pagamento di euro 510,12, oltre interessi RO dal dovuto al saldo.
La quantificazione di tale somma non è stata oggetto di contestazione specifica da parte del resistente, onde la stessa può essere ritenuta corretta ed immune da vizi di CP_1 calcolo.
5. Le spes e di lit e, compensate per m et à in ragione dell a serialit à dell a controvers ia, s ono liquidat e in disposi tivo tenendo cont o dei nuovi paramet ri per l a det erminazione dei compensi per la professione forense
Pag. 3 di 4 di cui al decret o minist e rial e D.M. n. 147 del 13/08/2022 , ed i n parti col are, dei valori medi previ sti per l o scagl ione di ri ferim ent o.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art 7 Ccnl del 15/3/01 in relazione al servizio prestato con i contratti a tempo determinato meglio indicati in parte motiva;
2) condanna il RO
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in
[...]
favore della ricorrente della somma di euro 510,12, oltre interessi dal dovuto al saldo;
3) condann a il RO
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al
[...]
pagam ent o i n favore della part e ri corrent e dell e spese processual i, liquidate in € 250,00 per compensi ed € 21,50 per esborsi, oltre spese forfett arie al 15%, IVA e CPA com e per legge, da dist rarsi ex art. 93
c.p.c. i n favore dei procuratori costi tuiti .
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
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