Articolo 43 della Legge 4 febbraio 1967, n. 37
Articolo 42
Versione
1 marzo 1967
Art. 43. (Entrata in vigore della legge)

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Con pari decorrenza sono abrogate:
la legge 24 ottobre 1955, n. 990 , e le tabelle ad essa allegate, fatta eccezione per gli articoli 1, 16, 17, lettere a), b), d), e) e 37 e fatta eccezione per l'articolo 18 nel testo modificato dall' articolo 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 152 , tenuto conto della diversa misura del contributo personale indicato nel primo comma di tale articolo e disposto in conformita' dell'articolo 26 della presente legge;
l' articolo 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 152 .

Entrata in vigore il 1 marzo 1967
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