Versione
1 marzo 1967
1 marzo 1967
Art. 43. (Entrata in vigore della legge)
La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Con pari decorrenza sono abrogate:
la legge 24 ottobre 1955, n. 990 , e le tabelle ad essa allegate, fatta eccezione per gli articoli 1, 16, 17, lettere a), b), d), e) e 37 e fatta eccezione per l'articolo 18 nel testo modificato dall' articolo 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 152 , tenuto conto della diversa misura del contributo personale indicato nel primo comma di tale articolo e disposto in conformita' dell'articolo 26 della presente legge;
l' articolo 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 152 .
La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Con pari decorrenza sono abrogate:
la legge 24 ottobre 1955, n. 990 , e le tabelle ad essa allegate, fatta eccezione per gli articoli 1, 16, 17, lettere a), b), d), e) e 37 e fatta eccezione per l'articolo 18 nel testo modificato dall' articolo 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 152 , tenuto conto della diversa misura del contributo personale indicato nel primo comma di tale articolo e disposto in conformita' dell'articolo 26 della presente legge;
l' articolo 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 152 .
Giurisprudenza • 9
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/04/1986, n. 2835Provvedimento: Dalla disposizione dell'art. 1 della legge 4 febbraio 1967 n. 37 (sul riordinamento della cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei Geometri) - la quale, a differenza dell'art. 2 della legge 24 ottobre 1955 n. 990 (abrogato dall'art. 43 della stessa legge n. 37 del 1967), prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione alla cassa predetta dei Geometri iscritti nell'albo professionale, indipendentemente dal requisito dell'Esercizio continuativo della professione - non può trarsi la conseguenza che la cancellazione dall'albo comporti anche la cessazione dall'iscrizione alla cassa, essendo tale conseguenza esclusa anche alla stregua dell'art. 20 della citata legge n. 37 del 1967, […]Leggi di più...
- geometri·
- casse di previdenza·
- casse di mutualità e fondi previdenziali·
- condizioni·
- esercizio continuativo della professione·
- irrilevanza·
- previdenza (assicurazioni sociali)·
- iscrizione alla cassa nazionale di previdenza ed assistenza·
- obbligatorietà·
- previdenza·
- iscrizione all'albo·
- esclusione·
- duplice previsione ex art. 1, ultimo comma, della legge n. 583 del 1977·
- conseguente cessazione della iscrizione in caso di cancellazione dall'albo·
- professionisti