Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 09/04/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3539 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA
nato [...] elettivamente domiciliato\a in Parte_1
Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv.PASQUALE BIONDI e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
Controparte_1
, rappresentato\a e difeso\a dall'avv.ta Emilia Conrotto
[...]
( ), ), in virtù di procura generale alle liti a C.F._1 rogito notaio n. Rep. 37875/7313 del 22/03/2024, ed Persona_1 elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini, 1, presso l'Avvocatura dell'Ente
Resistente CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il conveniva in giudizio Parte_1
Controparte_1 esponendo di essere dipendente della società Controparte_2 azienda operante nel settore del trasporto aereo e aeroportuale presso l'aeroporto di NAPOLI/CAPODICHINO; che, con ricorso collettivo proprosto innanzi al Tribunale di Napoli e rubricato al n. R.G. 11530/2021, in quanto collocato in C.I.G. in deroga dal 25 marzo al 31 ottobre 2020, chiedeva la condanna dell' , quale gestore del CP_1
Fondo di solidarietà il pagamento della prestazione integrativa
1
che la controversia veniva definita con sentenza n. 4891/2023 depositata il 18/07/2023 passata in giudicato, con la quale il Tribunale adito dichiarava parzialmente cessata la materia del contendere e, per il resto, accoglieva la domanda e condannava l' ad erogare le prestazioni relative ai periodi per i quali nessuna CP_1 erogazione era avvenuta;
che l' non aveva provveduto a tale CP_1 pagamento;
che la sentenza, in quanto di condanna generica, non era azionabile e, pertanto, si era reso necessario promuovere altro giudizio per la quantificazione del credito vantato;
che parte datrice aveva trasmesso all i dati necessari al pagamento della prestazione per CP_1 tutti i periodi di cassa integrazione fruiti nel corso dell'anno 2020; che, sulla scorta di tali dati e dal calcolo effettuato emergeva un credito complessivo pari ad € 2.301,86.
Concludeva chiedendo “Condannare la convenuta in persona CP_1 del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di parte istante della somma di € 2.301,86, o al pagamento della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre accessori come per legge, dalla data di maturazione delle singole poste attive del credito e sino al soddisfo;
2) Condannare l' in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, al pagamento di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto Avvocato, che ne è creditore e con la maggiorazione del 30% disposta dall'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/14 in virtù dei collegamenti ipertestuali inseriti nell'atto”.
Tardivamente costituito, Controparte_1
rielvava di aver validato tutti i pagamenti e
[...] che a breve sarebbero stati anche visibili nel cassetto previdenziale del cittadino. Concludeva chiedendo “dichiarare la cessazione della materia del contendere respingendo ogni altra diversa ed ulteriore domanda avversaria ed assolvendo l' da ogni ulteriore domanda. Con CP_1 riserva di integrare, modificare, ampliare e formulare ulteriori richieste in sede di discussione della causa. Spese come per legge”. Sulle conclusioni delle parti la causa, di natura documentale, veniva decisa con sentenza depositata telematicamente.
2 L' nel costituirsi in giudizio, ha documentato di aver validato i CP_1 pagamenti in oggetto in data 26.03.2025, con data regolamento 01.04.2025.
Parte ricorrente, con le note d'udienza, pur sottolineando un errore nell'individuaizone dei periodi validati contneuto in memoria, riconosce il pagamento integrale delle somme oggetto del ricorso e aderisce alla richeista di cessata materia del contendere.
Pertanto deve dichairarsi cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese, deve valutarsi la soccombenza virtuale.
Nel caso in esame siano in presenza di una sentenza, n.4891\2023 del 18.07.2023, con la quale il Tribunale di Napoli condannava l' a CP_1 pagare gli importi relativi ai periodi dal 01/05/2020 al 24/05/2020, dal 31/05/2020 al 28/06/2020, dal 01/07/2020 al 26/07/2020, dal 01/08/2020 al 02/08/2020, dal 31/08/2020 al 31/08/2020, dal 13/09/2020 al 13/09/2020 della prestazione integrativa spettante ai lavoratori di settore, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 40- ter della L. 23 luglio 2021, n.106.
Dispone testualmente l'art. 40-ter “(Riconoscimento dei trattamenti integrativi arretrati del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale per l'anno 2020). - 1. Al fine di mitigare gli effetti economici sui lavoratori del settore aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed eliminare la disparità di trattamento dei lavoratori dei servizi aeroportuali di terra esclusi dall'operatività del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nel limite massimo di spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2021, le disposizioni dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016, si applicano anche in relazione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga destinati ai lavoratori di cui al presente comma, con il riconoscimento delle spettanze arretrate non erogate per i mesi dal 1° marzo al 31 dicembre 2020”.
Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016 dispone all'art.1 co.a) “1. Il può erogare le CP_3 seguenti prestazioni: a) prestazioni integrative della misura dell'indennità di mobilità, di ASpI/NASpI e del trattamento di cassa
3 integrazione guadagni straordinaria anche a seguito della stipula di un contratto di solidarietà. La durata massima delle prestazioni integrative è pari alla durata dell'ammortizzatore sociale di cui ciascun lavoratore è beneficiario;
….. 2. In relazione alle prestazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), il Fondo eroga una prestazione integrativa tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari all'80% della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dall'interessato nei 12 mesi precedenti la richiesta, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario.
3. La predetta retribuzione lorda complessiva dovrà essere rapportata al numero di ore (o di giornate, per il personale navigante) retribuite nei dodici mesi di riferimento, al fine di evitare, nei casi di mancata prestazione di lavoro per qualsiasi ragione durante il periodo preso a base di calcolo, che il lavoratore interessato subisca una decurtazione del beneficio previsto. Tale retribuzione media deve essere moltiplicata per il numero di ore o giornate che l'interessato avrebbe prestato se non fossero intervenuti gli eventi che hanno determinato la mancata prestazione di lavoro…..”.
Nella specie la trasmetteva all' la tabella Controparte_2 CP_1 all.6 di produzione parte ricorrente, e l' erogava il trattamento CP_1 integrativo per alcuni periodi (quelli per i quali veniva dichiarata cessata la materia del contendere in sentenza) ma non per gli altri.
Pertanto non vi è dubbio circa la debenza degli importi “Rifiutati”, relativi ai periodi 01/05/2020 al 24/05/2020, dal 01/06/2020 al 28/06/2020, dal 01/07/2020 al 26/07/2020, per un importo complessivo spettante pari ad € 2.301,86. In presenza, dunque, di un pagamento intervenuto quasi due anni dopo la pubblicazione della sentenza e a seguito di instaurazione del presente giudizio e notifica di ricorso e decreto, vi è indiscutibilmente soccombenza virtuale dell'Ente. Ne consegue, stante la soccombenza virtuale, che
[...] dev'essere Controparte_1 condannato al pagamento delle spese di lite che si liquidano in dispositivo nella misura minima attesa la minima attività processuale.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di Controparte_4 , ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
[...] così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna Controparte_1
al pagamento in favore di
[...]
delle spese processuali che liquida in Parte_1 complessivi €1.312 oltre rimb.forf. 15%, rimb. cont. unif.
€43,00 IVA e CPA, con distrazione. Benevento 09.04.2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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