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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 22/05/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1508/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 ivi residente rappresentato e difeso dall'Avv. Lovato Fiorella del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e ivi residente rappresentata e difesa dall'Avv. Lovato Fiorella del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 30/04/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Borgosesia (VC) il 20/09/2008, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 18, Parte II - Serie A, Anno 2008.
pagina 1 di 5 Dall'unione sono nate le figlie e , rispettivamente in data 01/12/2010 e Per_1 Per_2
24/05/2014, entrambe ancora minori.
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con accordo di separazione personale dei coniugi ex art. 6 D.L. 132/2014 n. 47/2023 sottoscritto in data 16/11/2023 e autorizzato dalla Procura della repubblica di Vercelli in data 29/11/2023; non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire ai figli minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire ai figli minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta dei figli minori (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Pt_1
e in Borgosesia (VC) il 20/09/2008, trascritto nei Registri dello Stato
[...] Parte_2
Civile di detto Comune all'Atto n. 18, Parte II - Serie A, Anno 2008 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
Pa 1. DISPONE che la casa coniugale, della quale la signora è proprietaria per Parte_2 quota pari al 50% sia, come da accordi, assegnata alla moglie, con tutti gli arredi e i corredi,
pagina 2 di 5 la quale si accollerà interamente le spese di gestione relative alla stessa. Le spese di proprietà resteranno a carico dei signori di e nella misura del 50% ciascuno. Pt_2 Pt_1
Il Sig. , proprietario dell'immobile per quota pari al 50%, dichiara di aver già Pt_1 provveduto al ritiro dei propri effetti personali dall'immobile.
2. DÀ ATTO che il pagamento delle residue rate del mutuo stipulato in relazione all'acquisto del predetto immobile, con contratto 28.02.2011 n. 12440/4941 Banca Nazionale del
Lavoro, e successivo contratto di mutuo e surrogazione 11.02.2021 n. 0E53011283001
sarà posto a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno dal Parte_3 mese di marzo 2025;
3. DISPONE che le figlie minori e siano affidate ad entrambi i genitori secondo Per_1 Per_2 il principio dell'affidamento condiviso, con residenza anagrafica presso la madre e collocazione paritaria.
I genitori terranno le figlie con sé, nella propria abitazione o altrove, in luogo idoneo, in base ad accordi presi di volta in volta o, in mancanza di diverso accordo, con le modalità seguenti:
- A settimane alterne, dal venerdì sera al venerdì sera successivo;
- due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
- metà delle vacanze natalizie, tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali;
ad anni alterni, il pranzo o la cena di Natale, così come il Capodanno ed il pranzo o la cena di
Pasqua;
- le altre festività infra-annuali, il giorno del compleanno ed i Ponti secondo il principio dell'alternanza.
I genitori eserciteranno la potestà separatamente quando avranno con sé le figlie, limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggiore interesse per la figlia saranno assunte di comune accordo ai sensi degli artt. 155 e 337 ter comma 3 c.c.
4. DISPONE che entrambi i coniugi contribuiscano direttamente al mantenimento, alla cura e all'educazione delle figlie e nei periodi di permanenza delle figlie presso di Per_1 Per_2 loro;
5. AUTORIZZA la signora a percepire interamente l'assegno unico mentre saranno Pt_2 poste al 50% tra i genitori le detrazioni per i figli a carico;
6. DISPONE che coniugi contribuiscano nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie sostenute in favore delle figlie, senza necessità di preventivo accordo relativamente alle spese ut infra indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- spese medico sanitarie connotate dai caratteri della necessarietà e/o urgenza, trattamenti sanitari, esami e visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche in quanto prescritte;
- spese scolastiche: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico, riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
- spese extrascolastiche: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno secondo le attitudini e le abitudini pregresse del minore e relativi accessori;
b)
pagina 3 di 5 prescuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente.
I coniugi contribuiranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie sostenute in favore delle figlie, con obbligo di preventivo accordo relativamente alle spese ut infra indicate con elencazione da ritenersi tassativa:
- spese scolastiche: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private ed università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazioni e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) spese per esami facoltativi (es. lingue straniere) e relative certificazioni;
g) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dalle figlie;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
spese per l'acquisto di mezzi di locomozione.
I coniugi si impegnano a rendicontare le spese effettuate con cadenza mensile e l'altro genitore dovrà rimborsare la quota di sua spettanza entro 15 giorni dalla richiesta documentata.
In difetto di corresponsione (da parte del genitore che non le ha sostenute) delle spese da corrispondersi senza necessità di preventivo accordo, come elencate nella parte del ricorso che precede, i coniugi si danno reciprocamente atto di essere a conoscenza della possibilità di procedere al recupero in forza del titolo esecutivo e mediante atto di precetto;
7. DÀ ATTO che le Parti si riconoscono piena libertà di recarsi all'estero; all'uopo, nel darsi vicendevole assenso all'espatrio, dichiarano sin d'ora di nulla avere in contrario ai fini del rilascio dei rispettivi documenti autorizzativi (carta d'identità, passaporto, ecc.) per sé e per le figlie;
8. DÀ ATTO che il veicolo tg. FK675YL intestato alla moglie rimane di esclusiva proprietà di quest'ultima, a cui carico sono le spese di manutenzione, assicurazione e tassa di proprietà. Il signor esprime sin d'ora consenso alla vendita. Il veicolo tg. EM164EG Pt_1 intestato al marito rimane di sua esclusiva proprietà di quest'ultimo, a cui carico sono le spese di manutenzione, assicurazione e tassa di proprietà. La signora esprime sin Pt_2
d'ora consenso alla vendita.
9. DÀ ATTO che le Parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, rinunciando reciprocamente a qualsiasi pretesa di mantenimento. I coniugi dichiarano altresì di aver già definito di comune accordo ogni altro aspetto patrimoniale e, pertanto, dichiarano di null'altro aver a che pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo e/o ragione;
10. DISPONE che la signora perda il cognome acquisito con il matrimonio. Pt_2 Pt_1
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
pagina 4 di 5 Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 20/05/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Andrea Padalino
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1508/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 ivi residente rappresentato e difeso dall'Avv. Lovato Fiorella del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e ivi residente rappresentata e difesa dall'Avv. Lovato Fiorella del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 30/04/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Borgosesia (VC) il 20/09/2008, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 18, Parte II - Serie A, Anno 2008.
pagina 1 di 5 Dall'unione sono nate le figlie e , rispettivamente in data 01/12/2010 e Per_1 Per_2
24/05/2014, entrambe ancora minori.
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con accordo di separazione personale dei coniugi ex art. 6 D.L. 132/2014 n. 47/2023 sottoscritto in data 16/11/2023 e autorizzato dalla Procura della repubblica di Vercelli in data 29/11/2023; non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire ai figli minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire ai figli minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta dei figli minori (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Pt_1
e in Borgosesia (VC) il 20/09/2008, trascritto nei Registri dello Stato
[...] Parte_2
Civile di detto Comune all'Atto n. 18, Parte II - Serie A, Anno 2008 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
Pa 1. DISPONE che la casa coniugale, della quale la signora è proprietaria per Parte_2 quota pari al 50% sia, come da accordi, assegnata alla moglie, con tutti gli arredi e i corredi,
pagina 2 di 5 la quale si accollerà interamente le spese di gestione relative alla stessa. Le spese di proprietà resteranno a carico dei signori di e nella misura del 50% ciascuno. Pt_2 Pt_1
Il Sig. , proprietario dell'immobile per quota pari al 50%, dichiara di aver già Pt_1 provveduto al ritiro dei propri effetti personali dall'immobile.
2. DÀ ATTO che il pagamento delle residue rate del mutuo stipulato in relazione all'acquisto del predetto immobile, con contratto 28.02.2011 n. 12440/4941 Banca Nazionale del
Lavoro, e successivo contratto di mutuo e surrogazione 11.02.2021 n. 0E53011283001
sarà posto a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno dal Parte_3 mese di marzo 2025;
3. DISPONE che le figlie minori e siano affidate ad entrambi i genitori secondo Per_1 Per_2 il principio dell'affidamento condiviso, con residenza anagrafica presso la madre e collocazione paritaria.
I genitori terranno le figlie con sé, nella propria abitazione o altrove, in luogo idoneo, in base ad accordi presi di volta in volta o, in mancanza di diverso accordo, con le modalità seguenti:
- A settimane alterne, dal venerdì sera al venerdì sera successivo;
- due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
- metà delle vacanze natalizie, tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali;
ad anni alterni, il pranzo o la cena di Natale, così come il Capodanno ed il pranzo o la cena di
Pasqua;
- le altre festività infra-annuali, il giorno del compleanno ed i Ponti secondo il principio dell'alternanza.
I genitori eserciteranno la potestà separatamente quando avranno con sé le figlie, limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggiore interesse per la figlia saranno assunte di comune accordo ai sensi degli artt. 155 e 337 ter comma 3 c.c.
4. DISPONE che entrambi i coniugi contribuiscano direttamente al mantenimento, alla cura e all'educazione delle figlie e nei periodi di permanenza delle figlie presso di Per_1 Per_2 loro;
5. AUTORIZZA la signora a percepire interamente l'assegno unico mentre saranno Pt_2 poste al 50% tra i genitori le detrazioni per i figli a carico;
6. DISPONE che coniugi contribuiscano nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie sostenute in favore delle figlie, senza necessità di preventivo accordo relativamente alle spese ut infra indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- spese medico sanitarie connotate dai caratteri della necessarietà e/o urgenza, trattamenti sanitari, esami e visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche in quanto prescritte;
- spese scolastiche: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico, riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
- spese extrascolastiche: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno secondo le attitudini e le abitudini pregresse del minore e relativi accessori;
b)
pagina 3 di 5 prescuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente.
I coniugi contribuiranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie sostenute in favore delle figlie, con obbligo di preventivo accordo relativamente alle spese ut infra indicate con elencazione da ritenersi tassativa:
- spese scolastiche: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private ed università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazioni e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) spese per esami facoltativi (es. lingue straniere) e relative certificazioni;
g) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dalle figlie;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
spese per l'acquisto di mezzi di locomozione.
I coniugi si impegnano a rendicontare le spese effettuate con cadenza mensile e l'altro genitore dovrà rimborsare la quota di sua spettanza entro 15 giorni dalla richiesta documentata.
In difetto di corresponsione (da parte del genitore che non le ha sostenute) delle spese da corrispondersi senza necessità di preventivo accordo, come elencate nella parte del ricorso che precede, i coniugi si danno reciprocamente atto di essere a conoscenza della possibilità di procedere al recupero in forza del titolo esecutivo e mediante atto di precetto;
7. DÀ ATTO che le Parti si riconoscono piena libertà di recarsi all'estero; all'uopo, nel darsi vicendevole assenso all'espatrio, dichiarano sin d'ora di nulla avere in contrario ai fini del rilascio dei rispettivi documenti autorizzativi (carta d'identità, passaporto, ecc.) per sé e per le figlie;
8. DÀ ATTO che il veicolo tg. FK675YL intestato alla moglie rimane di esclusiva proprietà di quest'ultima, a cui carico sono le spese di manutenzione, assicurazione e tassa di proprietà. Il signor esprime sin d'ora consenso alla vendita. Il veicolo tg. EM164EG Pt_1 intestato al marito rimane di sua esclusiva proprietà di quest'ultimo, a cui carico sono le spese di manutenzione, assicurazione e tassa di proprietà. La signora esprime sin Pt_2
d'ora consenso alla vendita.
9. DÀ ATTO che le Parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, rinunciando reciprocamente a qualsiasi pretesa di mantenimento. I coniugi dichiarano altresì di aver già definito di comune accordo ogni altro aspetto patrimoniale e, pertanto, dichiarano di null'altro aver a che pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo e/o ragione;
10. DISPONE che la signora perda il cognome acquisito con il matrimonio. Pt_2 Pt_1
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
pagina 4 di 5 Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 20/05/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Andrea Padalino
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