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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/01/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.11988/2021 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Immacolata Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 13/12/2023 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da:
nato a [...] il [...], residente ad Aradeo Parte_1
(LE), rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avvocato Giovanni
Gabellone
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, Controparte_1 dall'Avvocato dello Stato Maria Grazia Invitto
Resistente
Oggetto: Riconoscimento diritto “status” Vittima del dovere e diritto ai conseguenti benefici assistenziali
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 16/11/2021 il ricorrente di cui in epigrafe - premesso di essersi arruolato nell'Esercito in ferma volontaria annuale in data 24/5/2000, di essere stato destinato all'11° Reggimento Bersaglieri in
Orcenigo (PN) e di aver prestato servizio con qualifica di Bersagliere
Missilista TOW, di aver svolto attività addestrativa in Italia e all'estero,, in particolare nel 2000 in Romania ove veniva addestrato ai sistemi di puntamento ed esplosione di missili anticarro TOW, e di essere stato collocato in congedo per fine ferma in data 23/5/2001, lamenta di essere stato esposto durante la attività lavorativa a notevole sforzo fisico e a stress psicologico, nonché ai fumi nocivi prodotti dall'esplosione degli ordigni e alle sostanze venefiche frutto delle deflagrazioni, rappresenta che nel 2007 gli è stato diagnosticato “Linfoma di GK varietà scleronodulare”, deduce che la patologia sia conseguente alla attività svolta durante il servizio militare, afferma di aver presentato in data 18/11/2009 domanda di riconoscimento dello status di Vittima del Dovere ex art.
1. comma 564,
Legge 266/2005 e che con Decreto n.140 del 22/10/2012 ha respinto l'istanza, assume l'erroneità del provvedimento assunto dalla
Amministrazione e chiede: “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
1) per le causali esposte in premessa, accertare e dichiarare in capo al
Sig. la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento Parte_1 della qualifica di “vittima del dovere” ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 546 L. 266/2005 e dell'art. 1 lett. c) del D.P.R. 243/2006;
2) accertare e dichiarare che la patologia da cui il Sig. è Parte_1 risultato affetto comporta ina invalidità pari o superiore al 25%;
3) per l'effetto, condannare il , in persona del Controparte_1
Ministro pro-tempore, alla corresponsione di tutti i conseguenti benefici economici (speciale elargizione, assegno vitalizio mensile di € 500,00 e speciale assegno vitalizio mensile di € 1.033,00), ivi compresi quelli previsti dall'art. 34, c. 1, D.L. 159/07, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
3) con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore del sottoscritto Procuratore antistatario.
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Con ricorso depositato il 25/11/2021, iscritto al n.12354/2021 e riunito al presente procedimento in data 16/6/2023 dopo aver Parte_1 dedotto di aver contratto la patologia “Linfoma di GK varietà scleronodulare” durante il servizio militare, ha chiesto:
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1) per le causali esposte in premessa, accertare e dichiarare che la infermità da cui è risultato affetto il Sig. è riconducibile Parte_1 causalmente all'esposizione ed utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e alla dispersione nell'ambiente di nano particelle di minerali pesanti prodotte dalla esplosione di materiale bellico;
2) per l'effetto, condannare il , in persona del Controparte_1
pro tempore, alla corresponsione dei benefici economici CP_2 previsti dall'art.1079, comma 1, D.P.R. 90/2010;
3) con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
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Si è costituito in entrambi i giudizi il , con memorie Controparte_1 nelle quali contesta nel merito la fondatezza del ricorso, rilevando che il ricorrente non ha partecipato a missioni operative ma soltanto ad una esercitazione in Romania dal 29/9/2000 al 22/10/2000, non risulta essere mai stato in contatto con uranio impoverito ed è stato più volte valutato dal
Comitato di Verifica che sulla base dei rapporti informativi ha ritenuto l'infermità non dipendente da causa di servizio o da particolari fattori di rischio.
Tali risultando le richieste attoree, la domanda è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte.
Per quanto riguarda la nozione di “Vittima del dovere” si osserva che la
Legge n.466/1980 intitolata “Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche”, all'art.1 prevede che: “Per vittime del dovere ai sensi del precedente comma s'intendono i soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge deceduti nelle circostanze ivi indicate nonché quelli deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso" e all'art.3 recita “Ai magistrati ordinari, ai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del
Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, al personale civile della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attività di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d'impiego,
è concessa un'elargizione nella misura di lire 100 milioni”.
Inoltre, la legge 266/2005, legge finanziaria per l'anno 2006, all'art.1, commi 562, 563 e 564, recita: “562. Al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, è
3 autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006. 563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità. 564.
Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative. 565. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti”.
Per quanto riguarda le prestazioni economiche spettanti ai soggetti ai quali viene riconosciuto lo status di Vittima del Dovere si osserva che l'art.1 legge
302/1990, intitolata “Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”, prevede che: “
1. A chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, è corrisposta una elargizione fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale. (11) 1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nei casi in cui l'elargizione sia stata già richiesta o corrisposta da altro Stato.
2. L'elargizione di cui al comma 1 è altresì corrisposta a chiunque
4 subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale, a condizione che: a) il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;
b) il soggetto leso risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava.
3. La medesima elargizione è corrisposta anche a chiunque subisca un'invalidità permanente
, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi di cui ai commi 1 e 2, a condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle attività criminose oggetto delle operazioni medesime. 4.
L'elargizione di cui al presente articolo è inoltre corrisposta a chiunque, fuori dai casi di cui al comma 3, subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dell'assistenza prestata, e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di azioni od operazioni di cui al presente articolo, svoltesi nel territorio dello Stato.
5. Ai fini del presente articolo, l'invalidità permanente che comporti la cessazione dell'attività lavorativa o del rapporto di impiego è equiparata all'invalidità permanente pari a quattro quinti della capacità lavorativa”.
La Legge n.407/98 ha previsto all'art.2, commi 1 e 1 bis, che “
1. A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificati dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata è concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del
1990, un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500 mila mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.993 milioni per l'anno 1998, di lire 2.092 milioni per l'anno 1999, di lire 2.193 milioni per l'anno 2000 e di
5 lire 2.293 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. 1-bis. L'assegno vitalizio di cui al comma 1 è corrisposto ai soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 luglio 1999, n. 510, anche in assenza di sentenza, qualora i presupposti per la concessione siano di chiara evidenza risultando univocamente e concordemente dalle informazioni acquisite e dalle indagini eseguite la natura terroristica o eversiva dell'azione, ovvero la sua connotazione di fatto ascrivibile alla criminalità organizzata, nonché il nesso di causalità tra
l'azione stessa e l'evento invalidante o mortale”.
Questa norma ha dunque introdotto un ulteriore beneficio, oltre la speciale elargizione, in favore delle vittime del terrorismo e cioè un assegno vitalizio per colui che subisca una invalidità non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa
Il DPR 243/2006, intitolato “Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266” all'art.1 ha previsto che
“1. Ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto
1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
Il Decreto legge n.159/2007 convertito in Legge 222/2007 ha previsto al primo comma dell'art.34, rubricato “Estensione dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3 agosto 2004, n.
206, alle vittime del dovere a causa di azioni criminose e alle vittime della criminalità organizzata, nonché ai loro familiari superstiti”, che: “Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi
563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n.
302, ed ai loro familiari superstiti sono corrisposte le elargizioni di cui
6 all'articolo 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206. Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite. L'onere recato dal presente comma e' valutato in 173 milioni di euro per l'anno 2007, 2,72 milioni di euro per l'anno 2008 e 3,2 milioni di euro a decorrere dal 2009”.
Questa norma ha pertanto esteso alle Vittime del Dovere i benefici economici già previsti per le vittime del terrorismo e in particolare le elargizioni previste dall'art.5, primo e quinto comma, Legge 206/2004.
L'art.5 Legge 206/2004 infatti prevede che “1. L'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle elargizioni già erogate prima della data di entrata in vigore della presente legge, considerando nel computo anche la rivalutazione di cui all'articolo 6. A tale fine
è autorizzata la spesa di 12.070.000 euro per l'anno 2004. 3. A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, e successive modificazioni. Per le medesime finalità è autorizzata la spesa di 8.268.132 euro per l'anno 2004, di 8.474.834 euro per l'anno 2005 e di 8.686.694 euro a decorrere dall'anno 2006. Ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico, è altresì attribuito, a decorrere dal 26 agosto 2004, l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni. ((3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, al coniuge e ai figli dell'invalido portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50 per cento a causa dell'atto terroristico subito, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico e i figli siano nati successivamente allo stesso, è riconosciuto il diritto a uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo
11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.
3-ter. Il diritto all'assegno vitalizio di cui al comma 3-bis non spetta qualora i benefici di cui alla presente legge siano stati riconosciuti al coniuge poi deceduto o all'ex coniuge divorziato o ai figli nati da precedente matrimonio e viventi al
7 momento dell'evento. L'assegno vitalizio non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014. 3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter del presente articolo si applicano anche con riferimento all'assegno vitalizio di cui all'articolo
2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni)).
4. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 3, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità sono attribuite due annualita', comprensive della tredicesima mensilità, del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico. A tale fine è autorizzata la spesa di 857.000 euro per l'anno 2004 e di 12.500 euro a decorrere dall'anno 2005. 5.
L'elargizione di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 12, comma 3, della legge
20 ottobre 1990, n. 302, come sostituito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 23 novembre 1998, n. 407, è corrisposta nella misura di 200.000 euro. Per le stesse finalità é autorizzata la spesa di 34.300.000 euro per l'anno
2004”
Questa norma pertanto ha istituito in favore delle Vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del Dovere, oltre alla speciale elargizione e all'assegno vitalizio, uno speciale assegno vitalizio.
Infine, si osserva che il D.P.R. 15 MARZO 2010 n. 90 (“Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare”) all'art.1079 prevede che “1.Ai soggetti di cui all'articolo 603 del codice è corrisposta
l'elargizione di cui agli articoli 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, l e 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, l della legge 23 novembre 1998, n. 407, e 5, commi
1, 2 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206, quando le condizioni di cui all'articolo
1078, comma l, lettere d) ed e), ivi comprese l'esposizione e l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e la dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico, hanno costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante delle infermità o patologie tumorali permanentemente invalidanti o da cui è conseguito il decesso
2. I soggetti di cui al comma 1 sono:
a) il personale militare e civile italiano impiegato nelle missioni di qualunque natura;
b) il personale militare e civile italiano impiegato nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti;
c) il personale militare e civile italiano impiegato nei teatri operativi all'estero e nelle aree di cui alle lettere a) e b);
8 d) i cittadini italiani operanti nei settori della cooperazione ovvero impiegati da organizzazioni non governative nell'ambito di programmi aventi luogo nei teatri operativi all'estero e nelle aree di cui alle lettere a) e b);
e) i cittadini italiani residenti nelle zone adiacenti alle basi militari sul territorio nazionale presso le quali è conservato munizionamento pesante o esplosivo e alle aree di cui alla lettera b). Per zone adiacenti si intendono quelle rientranti nella fascia di territorio della larghezza di 1,5 chilometri circostante il perimetro delle basi militari o delle aree di cui alla lettera b);
f) il coniuge, il convivente e i figli superstiti dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), i genitori ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, in caso di decesso a seguito delle patologie di cui all'articolo 603 del codice.
3. L'elargizione di cui al comma 1 è corrisposta ai beneficiari secondo i termini e le modalità di cui agli articoli 1080, 1082 e 1084, con riferimento ad eventi verificatisi dal 1° gennaio 1961 ed entro i termini di cui all'articolo 1080, comma 2, sul territorio nazionale e all'estero.”.
Orbene, così ricostruito il quadro normativo che disciplina le provvidenze previste per le vittime del dovere e per le vittime della criminalità organizzata e del terrorismo, si osserva che nel caso in esame il ricorrente assume di avere diritto al riconoscimento dello stato di Vittima del Dovere e ai relativi benefici economici per aver riportato una invalidità permanente, pari o superiore al 25%.
Si osserva inoltre che sono pacifici tra le parti lo svolgimento delle mansioni e l'esistenza della patologia tumorale, mentre è controverso che possa essere riconosciuto all'istante lo status di “Vittima del Dovere” in quanto contestato dal il nesso causale tra le mansioni e la suddetta patologia. CP_1
Pertanto è stata disposta Consulenza Tecnica medica d'Ufficio per accertare la eventuale sussistenza di un rapporto di causalità o, quanto meno, di
“concausalità” tra il lavoro svolto e la patologia riportata dal ricorrente.
Orbene, il CTU nominato, Dott. P. , nella relazione peritale depositata in Per_1 data 30/11/2024 ha concluso che: “Sulla base di quanto sin qui esposto si conclude per riconoscere al ricorrente il nesso causale tra la Patologia : “Linfoma di
GK variante scleronodulare ” ed il servizio prestato negli anni dal 2000 al
2001 in forza all'esercito. In considerazione dello stato di remissione clinica ma con follow up continui per la concreta possibilità di recidive la menomazione può essere ascritta alla 8^ categoria della tabella A in riferimento alla causalità di servizio. Circa la valutazione della invalidità si conclude per una valutazione della invalidità complessiva del 25% valore frutto dalle applicazione della formula
IC=DB+DM+(IP-DB).”
9 Ritiene il Giudicante di dover aderire alle conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, nonché attraverso la considerazione delle mansioni espletate del ricorrente, considerata anche la valutazione da parte del C.T.U. delle osservazioni del Consulente di parte del . CP_1
Pertanto, disattesa ogni altra eccezione, in accoglimento del ricorso, deve essere dichiara la sussistenza dei requisiti integranti il diritto di al Parte_1 riconoscimento dello status di Vittima del Dovere in relazione alla patologia
“Linfoma di GK varietà scleronodulare”, con il grado di invalidità del 25% e, per l'effetto, il resistente deve essere condannato al pagamento dei CP_1 conseguenti benefici economici (speciale elargizione, assegno vitalizio mensile di
€ 500,00 e speciale assegno vitalizio mensile di € 1.033,00), ivi compresi quelli previsti dall'art. 34, c. 1, D.L. 159/07, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria come per legge, dalla maturazione del diritto al soddisfo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e, avuto riguardo alla attività difensiva svolta, vanno liquidate come in dispositivo con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente per dichiarato anticipo
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
In accoglimento del ricorso, dichiara la sussistenza dei requisiti integranti il diritto di al riconoscimento dello status di Vittima del Dovere Parte_1 in relazione alla patologia “linfoma di GK varietà scleronodulare”, con il grado di invalidità del 25% e, per l'effetto, condanna il al Controparte_1 pagamento dei conseguenti benefici economici (speciale elargizione, assegno vitalizio mensile di € 500,00 e speciale assegno vitalizio mensile di € 1.033,00), ivi compresi quelli previsti dall'art. 34, c. 1, D.L. 159/07), con accessori di legge.
Condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali liquidate in €
2.000,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Lecce, li 13/12/2024 – 10/1/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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