Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 11/02/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
1
n. 682/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE composto dai sig.ri Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 682/2024 R.G.A.C., posta in deliberazione all'udienza del giorno 11 febbraio
2025 e promossa da:
– C.F. nata il [...] a [...]_1 C.F._1
(RC), residente in [...] di Lamezia Terme ed ivi elettivamente domiciliata alla via Oslavia,
n. 28, presso e nello Studio dell'Avv. Maria ZAFFINA - C.F. - che la rappresenta e C.F._2 difende giusta procura in calce al ricorso;
-parte ricorrente- contro
- CF - nato il [...] a [...] - ora Lamezia Controparte_1 C.F._3
Terme – ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
PASQUALE FRANCESCO - C.F – dal quale è rappresentato Controparte_2 C.F._4
e difeso giusta procura alle liti in atti;
-parte resistente- con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: divorzio – scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza dell'11 febbraio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15 giugno 2024, la sig.ra esponeva che: Parte_1
• La Ricorrente ha contratto matrimonio civile con il Sig. c.f. , Controparte_1 C.F._3 nato il [...] a [...], ora Lamezia, ivi residente a[...], optando per la comunione legale dei beni, in Buscate (MI), il giorno 06.10.2001, con atto iscritto al N. 1, P. 1, come risulta dall'estratto per sunto dell'atto di matrimonio che si allega;
• l'unione è stata allietata dalla nascita di tre figli: (Busto Arsizio, 10.04.2002), Persona_1 Per_2
(Lamezia Terme, 14.02.2008) e (Lamezia Terme, 21.06.2009); Per_3
• il rapporto di coniugio, pur nato sotto i migliori auspici, si è, tuttavia, rivelato infelice a causa di una insanabile incompatibilità caratteriale e di un crescendo di incomprensioni che hanno irrimediabilmente intaccato, sino ad esaurirla, l'unione affettiva e sentimentale;
• essendo, pertanto, venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, si sono determinati a separarsi consensualmente giusto decreto di omologa del 03.03.2022 reso a conclusione del giudizio iscritto al n.
1789/2021 RGAC Tribunale di Lamezia Terme, ponendo a base dell'accordo le seguenti pattuizioni: La casa coniugale, di tipo alloggio popolare di cui è intestatario lo stesso Sig. sita in Lamezia Terme, alla CP_1
Via G. Matteotti, 5, rimane assegnata in via esclusiva alla moglie, affinché la coabiti unitamente ai figli,
(nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il Persona_1 Controparte_3
21 giugno 2009); i figli minori rimangono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente di presso la madre e di (nata a Lamezia Terme in [...]_3 Persona_4
14 febbraio 2008), presso il padre e presso la sua abitazione sita in Lamezia Terme, S. Eufemia Vetere, alla via Cappelli, n. 145; il diritto di visita del genitore non collocatario potrà essere esercitato liberamente, previo congruo avviso con la madre e, comunque, in misura non inferiore a: due giorni infrasettimanali;
due fine settimana alternati con pernotto;
vacanze natalizie e pasquali ad anni alterni e 15 giorni, anche non consecutivi, durante quelle estive;
le parti si autorizzano reciprocamente a trasferirsi fuori Regione per motivi lavorativi, obbligandosi a ripartire in misura pari al 50% le spese di viaggio per consentire il corretto espletamento del diritto di visita;
il padre sig. si obbliga al mantenimento esclusivo Controparte_1 della FI collocataria, già sopra generalizzata;
si obbliga altresì a versare la somma Persona_4 mensile di € 100,00 (cento,00) in ragione di € 50,00 cadauno, in favore degli altri figli, ovvero sia del maggiorenne che del minorenne a titolo di concorso nel loro Persona_1 Controparte_3 mantenimento, somma da ritenersi comunque comprensiva delle spese straordinarie che i coniugi si impegnano a concordare preventivamente;
in coincidenza del miglioramento economico reddituale del soggetto obbligato, il contributo al mantenimento, così come attualmente quantificato, verrà aumentato automaticamente e d'intesa fra i coniugi, senza necessità di ricorrere al procedimento di modifica delle condizioni di separazione;
Nulla in punto di vicendevole mantenimento del coniuge, in quanto i Ricorrenti sono entrambi impossidenti e inoccupati;
• Dal momento della comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale non è più ripresa la convivenza e non vi è alcuna possibilità né reciproca volontà di riconciliazione. Appare, pertanto, manifesta l'impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale dei coniugi. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della L. 898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile come sopra contratto.
• Tuttavia, non permanendo accordo in ordine alle condizioni già omologate in sede di separazione, la
Ricorrente è costretta a percorrere la via contenziosa e, all'uopo, significa che la FI minore , dopo Per_2 un periodo di convivenza con il genitore, ha manifestato il desiderio e la volontà di essere collocata presso la madre, la quale condivide la determinazione e si dichiara disponibile ad accoglierla presso di sé; 3
• dal punto che precede, sorge la necessità che il Sig. genitore non più collocatario, Controparte_1 concorra al mantenimento della FI presso la madre nella stessa misura già prevista con riguardo agli altri due figli, e sebbene, fin dall'epoca della separazione, non adempia all'onere volontariamente Per_1 Per_3 assunto;
• da ultimo, alla data della presente, il Sig. sta ostacolando la procedura per il rilascio del CP_1 documento di identità in favore della FI , rifiutando di recarsi presso i competenti Uffici Comunali Per_2 per la sottoscrizione della necessaria documentazione.
• Per completezza, si precisa che: - non sussistono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande oggetto del presente giudizio o ad esse connesse;
- la Sig.ra non è titolare Parte_1 di diritti su immobili o beni mobili registrati, né di quote sociali;
- nell'ultimo triennio non ha presentato dichiarazioni reddituali non svolgendo attività lavorativa.
• quanto al piano genitoriale, può riferirsi che i figli minori dei coniugi – in Parte_1 CP_1 considerazione delle contenute disponibilità economiche, non attendono con sistematicità ad attività extrascolastiche che possano essere elencate e descritte e le loro frequentazioni abituali si esauriscono nell'ambito di quelle scolastiche e familiari.
Tanto premesso, chiedeva: che l'Ill.mo Tribunale adito voglia: a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett.
b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra e il Sig. ordinando all'Ufficiale dello stato civile Parte_1 Controparte_1 competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) porre a base dell'emananda sentenza le condizioni omologate in sede di separazione, ad eccezione di quelle contemplanti la collocazione e il mantenimento della FI minore , disponendo che venga collocata presso la madre, al pari dei germani Per_2
(maggiore non economicamente autosufficiente) e e ponendo a carico del Sig. Per_1 Per_3 CP_1
un contributo al mantenimento pari ad euro 150,00 mensili, in misura di euro 50,00 per ciascun
[...] figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate. In via istruttoria - e nel caso di opposizione ad opera del Resistente - si chiede disporsi l'ascolto della minore in ordine Persona_4 alle sue preferenze di collocazione.
Si costituiva in giudizio la parte resistente, sig. , il quale aderiva alla richiesta di Controparte_1 scioglimento del matrimonio, ma si opponeva alla modifica dell'accordo raggiunto in sede di separazione circa la collocazione ed il mantenimento della FI minore . Per_2
Specificatamente, sosteneva: Il sig. si oppone tuttavia alla modifica dell'accordo Controparte_1 raggiunto in sede di separazione consensuale, chiedendo l'integrale conferma delle condizioni riportate nel
Decreto di omologa del 3.3.2022, ivi comprese le pattuizioni relative alla collocazione della FI minore presso il padre, nel rispetto della espressa volontà reiteratamente manifestata in tal senso dalla stessa Per_2 minore, verificabile attraverso l'audizione di quest'ultima. In ragione della collocazione della minore presso il padre e del conseguente obbligo esclusivo di quest'ultimo al mantenimento della Persona_4 predetta minore, il sig. si oppone altresì alla modifica delle pattuizioni relative all'assegno di CP_1 mantenimento dei figli, chiedendo la conferma di quanto concordato, sul punto, in sede omologa, ovvero 4
dell'obbligo del sig. al versamento della somma di € 50,00 mensili per ciascun figlio collocato CP_1 presso la madre, importo da intendersi comprensivo delle spese straordinarie da concordare preventivamente.
Circa i requisiti reddituali, il sig. dichiara di essere disoccupato e di non avere Controparte_1 conseguentemente presentato negli ultimi tre anni dichiarazione reddituale. Dichiara altresì di non possedere beni immobili, né quote sociali. Con riferimento al piano genitoriale, il sig. onferma, infine, che CP_1
i figli minori non svolgono attività extrascolastiche e che le loro frequentazioni si esauriscono nell'ambito scolastico-familiare.
Tutto ciò premesso, il Presidente del Tribunale, nella persona del dott. Giovanni GAROFALO, con decreto emesso in data 20 giugno 2024, nominava relatore della controversia in esame sé medesimo, alla luce del disposto di cui all'art. 473- bis.21 c.p.c., anche al fine della pronuncia dei provvedimenti provvisori ed urgenti di cui al successivo art. 473-bis.22 c.p.c., con delega espressa per la trattazione del presente procedimento, fatta salva la pronuncia in merito ad eventuali richieste istruttorie, la predisposizione di un calendario processuale per l'assunzione di eventuali mezzi di prova, nonché l'attivazione dei poteri decisionali – eventualmente in tema di status – di cui all'art. 473-bis.22, ult. comma, c.p.c. e fissava l'udienza del 15 ottobre
2024 per la comparizione delle parti IN PRESENZA dinanzi al medesimo Giudice Istruttore, individuato nella sua stessa persona, con la precisazione che tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza non dovevano intercorrere più di novanta giorni, ed assegnando alla ricorrente termine fino al 10 luglio 2024 per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza a controparte;
precisava – altresì - che tra la notifica del ricorso e la data dell'udienza doveva comunque trascorrere un termine non inferiore a
[...]
o il termine superiore previsto dall'art. 473 bis.14, comma 6°, c.p.c., concedendo termine CP_4 per la costituzione del convenuto almeno TRENTA GIORNI PRIMA DELL'UDIENZA come sopra indicata, restando salve le prerogative in termini di “ulteriori difese”, previste – per la parte attrice come per la parte convenuta - dal disposto di cui all'art. 473-bis.17, c.p.c., da intendersi in questa sede integralmente riportato e trascritto;
informava il convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implicava – in ogni caso - le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c.; che la difesa tecnica mediante avvocato era nella specie obbligatoria e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, poteva comunque presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, informando le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare;
avvertiva le parti, che, ai sensi dell'art. 473 bis.48, c.p.c., rubricato “produzioni documentali”, al ricorso ed alla comparsa di costituzione e risposta o degli atti similari comunque denominati dalle parti, doveva sempre essere allegata la documentazione prevista dall'art. 473 bis, 12, comma 3° e comma
4°, c.p.c., che così recitava: “in caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, al ricorso (ed alla comparsa di costituzione, sono allegati: A) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni:
B) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
C) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni. Nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso è allegato un piano genitoriale, che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relativi alla scuola al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali dalle vacanze normalmente godute”; invitava le parti – inoltre - a produrre, già in sede di udienza 5
presidenziale, le dichiarazioni dei redditi eventualmente presentate successivamente al deposito degli atti introduttivi e ad aggiornare periodicamente tale produzione sino all'udienza di precisazione delle conclusioni, precisando che, ai sensi del disposto di cui all'art. 473-bis.12, comma 4°, c.p.c. e 473-bis,16, c.p.c., nei procedimenti relativi a MINORI – come sopra già precisato - entrambe le parti sono tenute ad allegare al ricorso ed alla memoria costitutiva un piano genitoriale, che deve contenere ed indicare “gli impegni e le attività quotidiane dei figli relativi alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali ed alle vacanze normalmente godute”, disponendo – infine – la comunicazione del provvedimento all'Ufficio del P.M./sede, per ogni successiva conseguenza di legge, sia in termini di comunicazione della pendenza del procedimento (sostitutivo della notifica nei suoi riguardi), che in relazione alla possibilità di esprimere sin da subito il relativo parere o visto, entro e non oltre il termine di giorni tre antecedenti la data di fissazione della prima udienza di comparizione.
Per effetto di ciò, all'udienza del 15 ottobre 2024, si costituiva in giudizio il resistente come sopra generalizzato;
le parti, personalmente e per mezzo dei propri procuratori, rappresentavano al Presidente del
Tribunale – nella sua qualità di G.I – che erano pendenti trattative di bonario componimento mirate alla sostanziale trasformazione del rito - da divorzio contenzioso a divorzio congiunto;
il Presidente differiva - pertanto - alla successiva udienza dell'11 febbraio 2025, allo stato ancora in presenza, disponendo che l'udienza stessa – nell'ipotesi di raggiungimento dell'accordo – venisse trasformata in cartolare, avvisando le parti che, unitamente alle note sostitutive dell'udienza in oggetto, avrebbero in tal caso dovuto necessariamente depositare rinuncia alla comparizione personale e dichiarazione espressa di indisponibilità alla reciproca conciliazione.
Le parti provvedevano effettivamente in tal senso, depositando - in data 5 febbraio 2025 - istanza congiunta di mutamento del rito, essendo intervenuto un accordo sulle condizioni di divorzio alle seguenti condizioni:
1. La casa coniugale, di tipo alloggio popolare, sita in Lamezia Terme, Via G. Matteotti n.5, rimane assegnata in via esclusiva alla moglie affinché la coabiti unitamente ai figli e Persona_1 Controparte_3
2. i figli minori rimangono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente di presso la madre e di presso il padre;
Controparte_3 Persona_4
3. il diritto di visita del genitore non collocatario potrà essere esercitato liberamente, previo congruo avviso con l'altro e – comunque - in misura non inferiore a: due giorni infrasettimanali;
due fine settimana alternati con pernotto;
vacanze natalizie e pasquali ad anni alterni e 15 giorni, anche non consecutivi, durante quelle estive;
4. Le parti si autorizzano reciprocamente a trasferirsi fuori regione per motivi lavorativi, obbligandosi a ripartire in misura pari al 50%le spese di viaggio per consentire il corretto espletamento del diritto di visita;
5. il padre, sig. si obbliga al mantenimento esclusivo della FI collocataria Controparte_1
si obbliga - altresì - a versare la somma mensile di € 100,00 in ragione di € 50,00 Persona_4 cadauno, in favore degli altri figli, ovvero sia del maggiorenne che del minorenne Persona_1
a titolo di concorso nel loro mantenimento, somma da ritenersi comunque comprensiva Controparte_3 delle spese straordinarie che i coniugi si impegnano a concordare preventivamente;
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6. in coincidenza del miglioramento economico reddituale del soggetto obbligato, il contributo al mantenimento, così come attualmente quantificato, verrà aumentato automaticamente e d'intesa fra i coniugi, senza necessità di ricorrere al procedimento di modifica delle condizioni di divorzio;
7. Nulla in punto di vicendevole mantenimento del coniuge, in quanto i Ricorrenti sono entrambi impossidenti ed inoccupati;
8. Al di là di quanto qui convenuto, le Parti dichiarano di non aver null'altro a pretendere reciprocamente e di aver definito ogni altra pendenza.
Veniva contestualmente depositata dichiarazione di rinuncia alla comparizione in udienza, con espressa volontà di non volersi riconciliare, come espressamente richiesto dal Giudice e – dunque – alla stessa udienza, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, sulla base delle note di trattazione scritta conclusive, separatamente depositate in cancelleria ma entrambe in data 7 febbraio 2025.
Il PM - sin dalla data del 25 giugno 2024 - aveva espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione.
Dall'estratto dell'atto di matrimonio allegato in atti, risulta che le parti avevano contratto matrimonio civile in
Buscate (MI) ed in data 6 ottobre 2001, il cui atto risulta trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del relativo Comune, come risulta dall'estratto già allegato in atti.
Le copie degli atti relativi al procedimento di separazione, documentano altresì che i coniugi si erano presentati dinanzi al Presidente del Tribunale di Lamezia Terme in data 1° marzo 2022 nella relativa procedura di separazione iscritta al n. 1970/2022 RG e che - in data 3 marzo 2022 - il Tribunale, in composizione collegiale, aveva emesso decreto di omologa delle condizioni della separazione consensuale e che da allora la convivenza non era più ripresa.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dalla lettera b), n. 2, dell'art. 3 della legge 1.12.70 n. 898 e concorre l'ulteriore condizione dell'ininterrotta protrazione della separazione dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione personale, per il tempo previsto dalla normativa in vigore (nella specie mesi SEI;
data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione: 1 marzo 2022; data di deposito del presente ricorso: 15 giugno 2024) e tenuto conto del fatto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti costituite depositavano, in data 5 febbraio 2025, apposita istanza di mutamento del rito, ribadendo concordemente la domanda di divorzio, già per ciascuno avanzata nei rispettivi atti introduttivi, alle condizioni indicate nell'accordo divorzile, non prima che il tentativo di conciliazione obbligatoriamente avanzato desse esito negativo, dato che i coniugi medesimi confermavano la espressamente la volontà di divorziare;
dunque, la causa veniva trattenuta in decisione.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le condizioni formalizzate nel corso della presente procedura di divorzio contenzioso poi di fatto trasformata in divorzio congiunto, in quanto non contrarie a norme imperative ed alle stesse esigenze della famiglia e della prole. 7
L'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione – infine - comprova definitivamente che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Il PM – avuti gli atti – sin dalla data del 25 giugno 2024, esprimeva – infatti - parere favorevole al divorzio.
A siffatto accertamento consegue, a norma dell'art. 2 in relazione all'art. 3 n. 2, lett. b), della citata legge, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, stante la natura consensuale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 682 del 2024 del Ruolo Generale per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio concordatario, instaurata da
[...]
– C.F. - nata il [...] a [...], avverso Parte_1 C.F._1
- CF - nato il [...] a [...], ora Lamezia Controparte_1 C.F._3
Terme; con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede - interventore ex lege -
Così provvede:
A) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i coniugi sopra generalizzati in
Buscate (MI) ed in data in data 6 ottobre 2001 (atto n. 1, P. I, anno 2001), alle seguenti condizioni, successivamente ed in corso di giudizio concordate tra le parti, come da accordo depositato in data 7 febbraio 2025 e che sono del seguente tenore:
1. La casa coniugale, di tipo alloggio popolare, sita in Lamezia Terme, Via G. Matteotti n.5, rimane assegnata in via esclusiva alla moglie affinché la coabiti unitamente ai figli e Persona_1
Controparte_3
2. i figli minori rimangono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente di presso la madre e di presso il padre;
Controparte_3 Persona_4
3. il diritto di visita del genitore non collocatario potrà essere esercitato liberamente, previo congruo avviso con l'altro e, comunque, in misura non inferiore a: due giorni infrasettimanali;
due fine settimana alternati con pernotto;
vacanze natalizie e pasquali ad anni alterni e 15 giorni, anche non consecutivi, durante quelle estive;
4. Le parti si autorizzano reciprocamente a trasferirsi fuori regione per motivi lavorativi, obbligandosi a ripartire in misura pari al 50%le spese di viaggio per consentire il corretto espletamento del diritto di visita;
5. il padre sig. si obbliga al mantenimento esclusivo della FI collocataria Controparte_1
si obbliga altresì a versare la somma mensile di € 100,00 in ragione di € 50,00 Persona_4 cadauno, in favore degli altri figli, ovvero sia del maggiorenne che del minorenne Persona_1
a titolo di concorso nel loro mantenimento, somma da ritenersi comunque Controparte_3 comprensiva delle spese straordinarie che i coniugi si impegnano a concordare preventivamente;
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6. in coincidenza del miglioramento economico reddituale del soggetto obbligato, il contributo al mantenimento, così come attualmente quantificato, verrà aumentato automaticamente e d'intesa fra i coniugi, senza necessità di ricorrere al procedimento di modifica delle condizioni di divorzio;
7. Nulla in punto di vicendevole mantenimento del coniuge, in quanto i Ricorrenti sono entrambi impossidenti e inoccupati;
8. Al di là di quanto qui convenuto, le Parti dichiarano di non aver null'altro a pretendere reciprocamente e di aver definito ogni altra pendenza.
B) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente – atto n. 1, parte I, anno 2001 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett.
f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2025.
Il Presidente Estensore
(Dott. Giovanni GAROFALO)