Articolo 6 della Legge 13 agosto 1980, n. 466
Articolo 5Articolo 7
Versione
6 settembre 1980
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Versione
25 dicembre 1981
Art. 6. ((La speciale elargizione di cui alla presente legge ed alle altre in essa richiamate, nei casi in cui compete alle famiglie, e' corrisposta secondo il seguente ordine:
1) coniuge superstite e figli se a carico;
2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;
2) genitori;
3) fratelli e sorelle se conviventi a carico.
Fermo restando l'ordine sopraindicato per le categorie di cui ai numeri 2), 3) e 4), nell'ambito di ciascuna di esse, si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile))
Entrata in vigore il 25 dicembre 1981
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