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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 28/02/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati
Dott.ssa Daniela Ronzani - presidente
Dott.ssa Susanna Menegazzi - giudice rel.
Dott.ssa Alessandra Pesci - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n° 4607/2024 in data 10/10/2024, promossa da
(C.F. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. VOCATURO MARCO parte attrice
contro
(C.F. ), rappresentato e CP_1 C.F._2
difeso dall'avv. GAZZOLA LUCIANO
parte convenuta
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
***
avente per oggetto: divorzio- scioglimento matrimonio trattenuta in decisione sulle seguenti congiunte
CONCLUSIONI
1. Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalla IG.ra con il IG. Parte_1 CP_1
celebrato in data 21.03.2015 nel Comune di Teshie Nungua
(Ghana), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Casier (TV) in data 09.06.2015, ove veniva rubricato al numero 6 parte 2 serie C dell'anno 2015.
2. Assegnarsi la casa coniugale, sita a Casier (TV), Via
Brenta n. 44, alla IG.ra affinché ci Parte_1
abiti con la figlia minore.
3. Affidarsi la figlia congiuntamente ad Persona_1
entrambi i genitori, che provvederanno alla sua istruzione ed educazione, attuando ogni decisione nel suo preminente interesse.
4. Collocarsi stabilmente la figlia presso Persona_1
la madre nell'abitazione sita a Casier (TV), Via Brenta n.
44, già adibita a residenza familiare.
5. Disporsi che l'assegno unico relativo alla figlia Per_1
venga erogato e percepito unicamente a favore della IG.ra
. Parte_1
6. A titolo di concorso nel mantenimento della figlia,
disporsi a carico del IG. il pagamento di CP_1
un assegno di € 200,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi entro il
Pag. 2 di 10 giorno 20 (venti) di ogni mese mediante bonifico bancario,
oltre il 70% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Treviso.
7. Disporsi a carico del IG. il pagamento CP_1
di un assegno divorzile di € 100,00 mensili a favore della
IG.ra da corrispondersi entro il Parte_1
giorno 20 (venti) di ogni mese mediante bonifico bancario.
8. Il IG. e la IG.ra CP_1 Parte_1
accantoneranno l'indennità percepita dall'inps spettante alla figlia per le esigenze della minore. Per_1
9. Disporsi il diritto di visita a favore del IG. CP_1
, che potrà vedere e tenere con sé la figlia
[...] Per_1
nei seguenti periodi: a. il lunedì ed il giovedì di ogni settimana dalle ore 18:00 sino al giorno successivo, quando la accompagnerà a scuola alle ore 8:00; b. un week end ogni due durante il periodo scolastico dal sabato alle 9:00 alla domenica alle ore 18.00; durante le vacanze scolastiche dal venerdì alle 18:00 fino alla domenica alle 16:00, con possibilità del padre di ritardare fino alle 18:00 qualora faccia una gita con la figlia;
c. in relazione alle vacanze estive, il padre avrà diritto di tenere con sé la minore per tre settimane, di cui due continuative. Ciascun
genitore dovrà comunicare all'altro, entro e non oltre il
31 maggio di ogni anno, i periodi in cui intende trascorrere le vacanze con . d. per Natale e Pasqua i Per_1
genitori avranno diritto di tenere con sé la minore
Pag. 3 di 10 suddividendo in pari uguali (6/7 giorni a testa a Natale e
3 giorni a testa a Pasqua) il periodo e curando l'alternanza. Così pure i compleanni e le altre feste verranno alternati tra i genitori.
10. le spese legali verranno integralmente compensate tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La signora adiva l'intestato Tribunale Parte_1
esponendo di avere contratto matrimonio con il sig CP_1
in data 21.03.2015 in Ghana, matrimonio trascritto
[...]
nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Casier
(TV) in data 09.06.2015 al numero 6 parte 2 serie C
dell'anno 2015; che il 15.12.2015 nasceva a Treviso la figlia;
che la residenza famigliare veniva Persona_1
fissata a Casier in Via Brenta 44 presso un immobile di proprietà del signor;
che ella non aveva potuto CP_1
trovare un'attività lavorativa conciliabile con gli impegni quotidiani che la figlia affetta da grave handicap, Per_1
comportava; che tuttavia ella era riusciva a svolgere un piccolo impiego saltuario quale insegnante di inglese;
che i coniugi si erano separati consensualmente con decreto
2/5/2023 stabilendo l'affido condiviso della prole con collocamento prevalente presso la madre alla quale veniva affidata la casa coniugale. Il decreto poi disponeva che
Pag. 4 di 10 l'assegno unico venisse erogato a favore unicamente dalla madre, prevedeva l'obbligo del signor di versare CP_1
all'odierna ricorrente la somma di €. 200.= a titolo nel concorso del mantenimento della figlia ed ulteriori Per_1
€. 100.= per il mantenimento della ex moglie separata;
imponeva al signor di sostenere le spese CP_1
straordinarie riferite alla figlia nella misura del Per_1
90 % e l'impegno ad accantonare l'indennità spettante a
; per quanto atteneva al diritto di visita, il signor Per_2
aveva diritto di vedere e tenere con sé la figlia Parte_2
nei seguenti periodi: 1) il lunedì ed il giovedì di Per_1
ogni settimana dalle ore 18.00. alle ore 21.00. 2) un week end ogni due durante il periodo scolastico dal sabato alle
9.00 alla domenica alle ore 18.00; durante le vacanze scolastiche il periodo si ampliava dal venerdì alle 18.00
fino alla domenica alle 16.00 con possibilità del padre di ritardare fino alle 18.00 qualora faccia una gita con la figlia;
per quanto riguarda le vacanze estive per l'anno
2023 il padre aveva diritto di tenere con sé la minore per
15 giorni continuativi con facoltà della mamma di far visita alla bambina per un massimo di due/tre volte nell'intero periodo. A partire dal 2024 il padre poteva tenere la bambina durante le ferie estive una ulteriore settimana purchè non consecutiva alle restanti due con la previsione che il padre avrebbe comunicato alla madre il periodo di vacanza entro il 31 maggio di ogni anno;
in
Pag. 5 di 10 merito alle vacanze natalizie e pasquali i genitori si sarebbero alternati suddividendo in parti uguali (6//giorni a testa a Natale e 3 giorni a Pasqua) il periodo e curando l'alternanza, medesima alternanza anche per i compleanni e le altre feste.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni già stabilite in sede di separazione.
Il sig si costituiva in giudizio e chiedeva CP_1
anch'egli che rimasse inalterato quanto previsto con la separazione.
All'udienza del 25/2/2025 avanti al giudice designato comparivano entrambi i coniugi, i quali confermavano la volontà di ottenere lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui sopra.
Il giudice si riservava di riferire al collegio.
***
Il Tribunale, viste le richieste delle parti, dichiara innanzitutto lo scioglimento del matrimonio: da anni è
venuta meno ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi e questi non hanno più ripreso la convivenza;
è
decorso il tempo previsto dalla legge a far data dalla separazione;
il contegno dei coniugi nel corso del giudizio denota l'assenza di un interesse alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Pag. 6 di 10 Quanto alle condizioni di divorzio, non v'è ragione per discostarsi dalle condizioni proposte concordemente dai coniugi, che non appaiono di pregiudizio alla prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
definitivamente decidendo nella causa RG nr. 4607/2024 ,
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalla
IG.ra con il IG. Parte_1 CP_1
celebrato in data 21.03.2015 nel Comune di Teshie Nungua
(Ghana) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Casier (TV) in data 09.06.2015, al numero 6
parte 2 serie C dell'anno 2015; alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
- Assegna la casa coniugale, sita a Casier (TV), Via Brenta
n. 44, alla IG.ra affinché ci abiti Parte_1
con la figlia minore.
- Affida la figlia in via condivisa ad Persona_1
entrambi i genitori, che provvederanno alla sua istruzione ed educazione, attuando ogni decisione nel suo preminente interesse;
la figlia ha residenza prevalente Persona_1
presso la madre nell'abitazione sita a Casier (TV), Via
Brenta n. 44, già adibita a residenza familiare.
Pag. 7 di 10 - L'assegno unico relativo alla figlia va erogato e Per_1
percepito unicamente a favore della IG.ra Parte_1
.
[...]
- A titolo di concorso nel mantenimento della figlia,
dispone a carico del IG. il pagamento di un CP_1
assegno di € 200,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi entro il giorno 20 (venti) di ogni mese mediante bonifico bancario,
oltre il 70% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Treviso.
- Dispone a carico del IG. il pagamento di CP_1
un assegno divorzile di € 100,00 mensili a favore della
IG.ra da corrispondersi entro il Parte_1
giorno 20 (venti) di ogni mese mediante bonifico bancario.
- Il IG. e la IG.ra CP_1 Parte_1
accantoneranno l'indennità percepita dall'inps spettante alla figlia per le esigenze della minore. Per_1
- Regolamenta il diritto di visita a favore del IG.
come segue: il padre potrà vedere e tenere CP_1
con sé la figlia nei seguenti periodi: a. il lunedì Per_1
ed il giovedì di ogni settimana dalle ore 18:00 sino al giorno successivo, quando la accompagnerà a scuola alle ore
8:00; b. un week end ogni due durante il periodo scolastico dal sabato alle 9:00 alla domenica alle ore 18.00; durante le vacanze scolastiche dal venerdì alle 18:00 fino alla domenica alle 16:00, con possibilità del padre di ritardare
Pag. 8 di 10 fino alle 18:00 qualora faccia una gita con la figlia;
c.
in relazione alle vacanze estive, il padre avrà diritto di tenere con sé la minore per tre settimane, di cui due continuative. Ciascun genitore dovrà comunicare all'altro,
entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, i periodi in cui intende trascorrere le vacanze con d. per Per_1
Natale e Pasqua i genitori avranno diritto di tenere con sé
la minore suddividendo in pari uguali (6/7 giorni a testa a
Natale e 3 giorni a testa a Pasqua) il periodo e curando l'alternanza. Così pure i compleanni e le altre feste verranno alternati tra i genitori.
- Le spese legali vengono integralmente compensate tra le parti.
2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Casier di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso a Treviso nella camera di consiglio del
25/02/2025
Il presidente il giudice estensore dr Daniela Ronzani dr Susanna Menegazzi
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