Ordinanza cautelare 6 febbraio 2016
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 23/06/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 00529/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00012/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12 del 2016, proposto da
TT RE, Titolare dell’Azienda Agricola Eden Plantae, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Chioini, domiciliato presso la , Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;
contro
Regione Marche, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella Rota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, piazza Cavour 23;
nei confronti
ND OR, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto n.308/ITE del 28/09/2015 del Dirigente del Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia e della nota di trasmissione 0704215 del 07/10/2015 pervenuta il 22 ottobre 2015 con il quale ha decretato di dichiarare non ammissibili a contributo i progetti presentati dall'Azienda Agricola Eden Plantae di TT RE per il ripristino delle scorte e delle strutture aziendali, a seguito delle piogge alluvionali del periodo 1-3-2011;
del decreto n.295/ITE del 17/9/2015 del Dirigente del Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia e della nota di trasmissione 0173464;
- di tutti gli atti preordinati, coordinati, presupposti, connessi o conseguenti ai predetti provvedimenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Marche;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2025 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 11 agosto 2011, la signora RE TT presentava domanda per accedere ai contributi di cui alla delibera della Giunta Regionale 27 giugno 2011 numero 918, a seguito degli eventi calamitosi costituiti da violente piogge alluvionali che hanno colpito la Regione Marche nei giorni 1-3 marzo 2011 e danneggiavano la sua azienda.
Espone che i progetti per la concessione dei contributi riguardavano le “strutture”, gli “impianti anche d'irrigazione”, i “mezzi e attrezzi” le “scorte”;
Di questi, con i provvedimenti impugnati, sono stati dichiarati ammissibili i progetti di ripristino degli “impianti” e dei “mezzi e degli attrezzi”, mentre sono stati dichiarati non ammissibili quelli relativi al ripristino delle “scorte” e delle “strutture”.
Con il presente ricorso è contestata la decisione di inammissibilità relativa ai danni alle strutture e alle scorte, nonché la misura del contributo relativo a mezzi e attrezzi.
Con il primo motivo si deduce eccesso di potere per carenza di motivazione e travisamento dei fatti e la violazione ed errata applicazione della deliberazione della giunta regionale 918/2011.
Si contesta la mancata ammissione del progetto di ripristino delle “scorte” - costituite dalle piante presenti in vivaio al momento dell'allagamento e delle “strutture”. In particolare si contestano i motivi della non ammissibilità, basati su una valorizzazione delle scorte illegittimamente ricavata da un atto di donazione a favore della ricorrente, sulla presunta abusività delle serre dove tali scorte erano custodite e sulla tardiva presentazione della documentazione.
Con riguardo al primo profilo, la ricorrente precisa di avere proceduto, con atto del 26 febbraio 2014, a rettificare il valore delle giacenze florovivaistiche, sempre con riferimento all'anno 2011, e che nel corso dell’istruttoria la Regione aveva sostanzialmente riconosciuto un valore pari all’'applicazione del prezzo medio unitario su base ISMEA per la stima del “vivaio tipo”, per un valore di € 740.000 e un contributo del 444.000,00 (60%).
Con riguardo alla presunta abusività delle serre, parte ricorrente, oltre a contestare la rilevanza del presunto abuso, nota che il Consiglio di Stato Sezione VI, con sentenza n. 1912/2017, riformando questo Tribunale, ha annullato le ordinanze di demolizione adottate dal comune di Cupra Marittima nei confronti delle serre di proprietà dell’azienda e che comunque la gran parte delle piante si trovava fuori da quest’ultime.
Con riguardo al mancato rispetto dei termini di presentazione dei documenti richiesti dall'Ufficio in sede di istruzione della pratica, si afferma la natura non perentoria dei termini.
Con specifico riferimento, poi, al ripristino “delle strutture”, a fronte di una richiesta da progetto di 150.000,00 contesta la mancata erogazione per l'assenza della documentazione di fine lavori, a detta della ricorrente prevista solo per il saldo del contributo dalla citata dgr 918/11.
Con il secondo motivo si deduce eccesso di potere per carenza di motivazione e travisamento dei fatti, violazione ed errata applicazione di deliberazione della DGR 918/2011, con riguardo alla non ammissibilità (parziale) del progetto relativo al ripristino dei “mezzi e degli attrezzi”.
Parte ricorrente lamenta l’illegittimo storno della fattura emessa dalle Officine Meccanica Cerra numero 35 del 6 aprile 2012 pari a € 16.335 (per un contributo, pari al 60% esclusa Iva, di € 8.100).
La ricorrente quindi afferma di avere diritto a un contributo per le “scorte” pari a € € 444.000,00 ovvero, in subordine, € 76.353,00; per le “strutture” € 90.000,00 (in ragione del riconoscimento di un contributo pari al 60%) o, in subordine, € 45.000,00; per “mezzi ed attrezzi” € 8.100,00.
Con ordinanza 508/2016, questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo che a un sommario esame e salvo i necessari approfondimenti in sede di merito, le motivazioni del provvedimento regionale relative alla parziale non ammissibilità e alla misura del contributo siano convincenti e resistano alle deduzioni di parte ricorrente.
Si è costituita la Regione Marche, resistendo al ricorso.
Alla pubblica udienza del 9 gennaio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione,
1 Il ricorso è infondato. Si premette innanzitutto che i contributi previsti dall’art. 5 comma 3 del d.lgs 102/2004 rispondono non ad una logica risarcitoria ma ad una logica indennitaria, per cui la Regione Marche, previo il riconoscimento ministeriale del carattere eccezionale dell’evento atmosferico (DM 12541/2011), ha ravvisato la necessità di intervenire, anche economicamente, a sostegno delle popolazioni colpite e delle attività ivi insediate, secondo determinate finalità di intervento e sulla base di specifici criteri di selezione e quantificazione (si veda Cons. Stato III 28 ottobre 2022 n. 9317).
1.1 Primariamente va analizzata la motivazione alla base della decisione regionale relativa ai progetti per le “strutture” e le “scorte”, adottata a seguito di numerosi scambi documentali con la ricorrente. L’impugnato decreto 308/ITE del 28 settembre 2015 determina che gli interventi di ripristino proposti dalla azienda agricola Eden Plantae rispettivamente per le strutture e le scorte “...non risultano liquidabili, relativi ai progetti proposti in data 13 gennaio 2012, con i quali la ricorrente, da ultimo, con nota assunta al prot. n. 0074778 del 02/02/2015, aveva stimato danni per € 740.000 per il ripristino delle scorte e € 150.000 per il ripristino delle strutture. L’Amministrazione, prende in considerazione, ai fini istruttori, l'atto di donazione dell'azienda all'attuale proprietà: l'atto, datato 16 novembre 2010, è di poco antecedente all'evento calamitoso che ha danneggiato l'azienda (1-3 marzo 2011). Da tale atto si evincerebbe che il valore dell'azienda, ai fini fiscali, come desunto da apposita situazione patrimoniale ben conosciuta dalle parti, all'epoca dei fatti era pari ad € 127.254,50 comprensivo dell'avviamento valutato in € 8.000,00. Nello stesso atto le parti stabiliscono che l'importo delle scorte presenti in azienda a tale data è quantificato in € 50.595,00...”.
1.1 Detto ordine di grandezza sarebbe confermato dalle vendite segnalate nelle dichiarazioni IVA, riportate nel provvedimento, che negli anni precedenti gli eventi metereologici sarebbero stati modesti, andando dagli 82.805 Euro del 2006 ai 29.716 Euro del 2010.
1.2 Inoltre si argomenta che “…Il valore dell'Azienda agricola dichiarato nell'atto di donazione, di gran lunga minore rispetto all'ammontare dei danni richiesti dall'istante, è congruente con le domande presentate dalla stessa Azienda per accedere ai contributi di cui al PSR 2007-2013 per l'ammodernamento delle aziende agricole. Il valore dell'azienda sarebbe altresì congruente con le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IVA. Poiché l'Azienda Agricola Eden Plantae ha presentato il progetto per il ripristino delle scorte il cui valore ( 740.000) supera abbondantemente il valore effettivo dell'intera azienda (€127.254,50) e poiché la DGR 918/11 annovera tra gli interventi non ammissibili a contributo gli interventi il cui valore eccede l'effettivo danno subito dall'agricoltore per l'evento riconosciuto eccezionale, le richieste dell'Azienda Agricola Eden Plantae per il ripristino delle scorte non possono essere accolte. Con riguardo alle serre, il provvedimento espone che “…con nota prot. 2004 del 21/2014 il Comune di Cupra Marittima ha comunicato che le serre incluse nel progetto di ripristino della Eden Plantae sono state realizzate in assenza di permesso di costruire e in assenza di autorizzazione paesaggistica. Alla luce di ciò le scorte presenti nelle serre realizzate in assenza di idonei titoli abilitativi non possono essere ammesse a contributo anche per questa ulteriore ragione, essendo evidente il contrasto con quanto al riguardo stabilito dal punto 4 della dgr. 918/2011. Si rileva inoltre che, dalla disamina della documentazione versata agli atti, le serre di cui si chiede il ripristino, non rispettano le distanze di cui all'art. 96 del Regio decreto 25 luglio 1904 n. 523 per il deflusso delle acque…”
1.3 In primo luogo, la motivazione con riguardo alle scorte è del tutto convincente. La Regione si è ragionevolmente basata su un valore delle scorte contenuto in un documento (la donazione) antecedente di poco più di tre mesi all’evento alluvionale. Non rilevano le argomentazioni di parte ricorrente per cui le scorte sarebbero state valutate solo ai fini fiscali, dato che nell’atto di donazione c’è una specifica valutazione delle scorte. Parte ricorrente di fatto non fornisce alcun dato oggettivo sulla consistenza delle scorte di cui chiede il ristoro e non si vede come un atto stipulato 3 anni dopo gli eventi “ora per allora” il 26 febbraio 2014, con atto notarile di ricognizione del valore dell’azienda, possa essere messo a base della richiesta di contributo. Non c’è stato inoltre, da parte della Regione, alcuna “sorta di accordo”, come riportato nel ricorso relativo al “valore pari all’applicazione del prezzo medio unitario su base ISMEA, procedimento riconosciuto in casi simili e/o per la stima del “vivaio tipo, per un valore di € 740.00”. Tale contributo parziale è stato richiesto in subordine nell’integrazione-computo metrico del metrico 26 gennaio 2015, in atti. Però la nota regionale dell’11 aprile 2014, ivi citata (“seguendo una linea coerente con i sistemi espressi dalla SV nella missiva prot. 263247 dell’11/04/2014”) non contiene alcun riconoscimento di tale valore.
1.4 Il provvedimento di rigetto sul punto, come già ritenuto in cautelare, è quindi correttamente motivato nel respingere la domanda relativa al riconoscimento nella misura di € 740.000 (per un ammontare del contributo di euro 440.000, per la quale non risulta in atti, si ripete, alcun riconoscimento della Regione). Infine, con riguardo all’ulteriore richiesta, contenuta nel ricorso di riconoscimento del contributo nei limiti delle scorte riportate sull’atto di donazione, in disparte la prevista esclusione del finanziamento di aiuti per interventi che eccedono l’effettivo danno subito dall’agricoltore per l’evento riconosciuto eccezionale, parte ricorrente non ha mai chiesto, durante il procedimento (neanche in subordine) la liquidazione dei danni per tale ammontare.
2 Con riguardo alle serre, il Consiglio di Stato, ha effettivamente, con la sentenza 24 aprile 2017 n.1912, riformando la decisione di primo grado di questo Tribunale, annullato l’ordinanza n. 39 del 28 luglio 2014 del Comune di Cupra Marittima. Con detto provvedimento era stato ordinato, tra l’altro, il ripristino dello stato dei luoghi previa demolizione di alcuni manufatti realizzati in assenza di permesso di costruire, costituiti da tre serre di diverse dimensioni (24 m x 20 m; 24 m x 30 m; 30 m x 10 m) e da altri manufatti. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che “applicando le evidenziate coordinate ermeneutiche, normative e giurisprudenziali, alla fattispecie sub iudice, deve pervenirsi alla conclusione che le serre realizzate sul fondo dell’odierno appellante siano sussumibili nella tipologia delineata dagli artt. art. 10, comma 2, lettera a), l.reg. n. 13/1990 e, rispettivamente, 6, comma 1, lettera e), d.P.R. n. 380/2001, e non necessitavano dunque di un permesso di costruire, in ragione della loro natura temporanea e stagionale”.
2.1 Il fatto che non fosse necessario il permesso di costruire però non significa la finanziabilità ai fini della DGR 918/2011. Il Consiglio di Stato si è infatti limitato a stabilire l’illegittimità dell’ordine di rimessione in pristino per la non necessità del permesso di costruire e per il difetto di motivazione sui profili paesaggistici. La citata delibera 918/2011 richiede che “gli interventi devono essere conformi alla normativa vigente in materia edilizia, urbanistico ambientale e difesa del suolo”. Il successivo punto 4 prevede che non possono essere finanziati interventi su edifici, manufatti rurali e accessori esistenti realizzati in assenza di provvedimenti autorizzativi. Il Comune in primo luogo ha rilevato l’assenza di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica. La necessità di quest’ultima, notificata dal Comune alla regione Marche. non è stata peraltro esclusa dalla citata sentenza1912/2017, che si è limitata a riscontrare il difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento ripristinatorio. Ma assume carattere decisivo, come affermato dalla regione e sostanzialmente non contestato da parte ricorrente, almeno nel ricorso introduttivo, che “dalla disamina della documentazione versata agli atti, le serre di cui si chiede il ripristino, non rispettano le distanze di cui all'art. 96 del Regio decreto 25 luglio 1904 n. 523 per il deflusso delle acque”. Quanto sopra sarebbe sufficiente per il diniego del contributo.
2.2 Non è conferente il richiamo alla sentenza n. 32 del 2018 di questo Tribunale, nel quale non è citata la violazione dell’art. 96. Peraltro, detta violazione, come già detto, non è oggetto di efficace contestazione nel ricorso introduttivo, mentre nelle memorie parte ricorrente afferma che le serre e le piante ivi contenute non rientrerebbero nelle “piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori….” (art. 96 lett.f Regio decreto 523/2004). Tale tesi non risulta convincente, dato che le serre contenevano le scorte (piante) della ricorrente ed erano destinate alla loro protezione.
2.3 Peraltro è la stessa parte ricorrente che, nel ricorso introduttivo, specifica che il contributo “è finalizzato ripristino non delle serre ma delle scorte”, per cui è sufficiente motivazione sul valore delle scorte fatta propria dall’amministrazione.
2.4 Con riguardo al contributo destinato per le strutture, con nota del 17 novembre 2024 è stato “determinato in € 73.713,92 l'importo dei lavori ammissibili a contributo a cui può essere aggiunta una somma pari al 10% per le spese tecniche ed è stato chiesto il deposito entro 30 giorni della dichiarazione di fine lavori relativa al progetto”. In effetti la richiesta regionale, sia pure motivata con la necessità di erogare il contributo entro i quattro anni prevista dal bando e del regolamento CE 157/2006 non appare a prima vista coerente con quanto previsto dal bando, che prevede tale documentazione solo per il saldo del contributo.
2.5 Allo stesso tempo, l’Amministrazione già nel 3 giugno 2014, ritenendo non provato l’ammontare dei danni dichiarato dalla ricorrente, ha richiesto integrazioni documentali, non soddisfatte da parte ricorrente. In particolare, con la nota appena citata è stata richiesta ai fini della determinazione del contributo “un’approfondita analisi dello Stato aziendale precedente l’evento eccezionale del 2011, comprensivo di tutti i documenti contabili che possono aiutare alla determinazione delle scorte presenti in azienda e del valore della struttura”. Detta nota ha altresì sostanzialmente respinto le osservazioni di parte ricorrente, datate 30 aprile 2014, alla precedente nota dell’11 aprile 2014 della Regione Marche, con la quale si sono evidenziate le criticità dei progetti relativi alle scorte e alle strutture. Con nota del 17 novembre 2014, l’Amministrazione, prendendo atto che non sono stati presentati ulteriori elementi e documenti rispetto alle informazioni già in possesso del servizio, procedeva quindi alla determinazione del contributo, richiedendo entro 30 giorni dal ricevimento della nota l’invio della documentazione di fine lavori .Il termine è espressamente qualificato di natura perentoria, chiarendo che in mancanza di invio della documentazione nei termini predetti non sarebbe stato possibile provvedere alla liquidazione del contributo. Con nota del 23 novembre 2015, in mancanza di ricezione della documentazione, l’amministrazione ha comunicato che per l’assenza dei documenti comprovanti la fine lavori non è stato possibile stabilire la quota spettante all’azienda agricola per il completamento intervento di ripristino.
2.6 Parte ricorrente non ha presentato alcuna documentazione sullo stato dei lavori tranne il nuovo progetto di ripristino di strutture per 150.000 euro, assunto al protocollo regionale il 6 febbraio 2015 come riportato nel provvedimento conclusivo 308/ita del 28 settembre 2015 (documento istruttorio)
2.7 Nota il Collegio che, in disparte le altre ragioni di inammissibilità, non può essere condivisa le tesi della ricorrente che afferma una sostanziale assenza di termini perentori all’interno della procedura. Alla luce delle considerazioni fatte in precedenza, non appare censurabile (e di fatto la cifra decisa “d’ufficio” il 17 novembre 2014 non è sottoposta a specifiche censure nel ricorso) la decisione dell’Amministrazione, in mancanza della documentazione richiesta, di procedere d’ufficio alla determinazione del contributo. Se anche la richiesta della dichiarazione di fine lavori può risultare ultronea rispetto al bando, parte ricorrente, pur contestando come la dichiarazione dei lavori sia prevista solo per il saldo del contributo, non ha però provato di avere alcun requisito per ottenere la liquidazione neanche dell’avanzamento (50%) e del relativo acconto. Infatti, qualsiasi versamento richiede specifica documentazione ai sensi dell’articolo 8 del bando, come previsto anche per la liquidazione dell’acconto.
2.8 Nota quindi il Collegio sul punto che, a prescindere dalla richiesta della “fine lavori”, il contributo in esame prevede la liquidazione dell’acconto e del saldo a lavori iniziati, non in via preventiva. Non risulta in atti, e neanche nel ricorso, alcuna documentazione della ricorrente relativa ai lavori di ripristino di scorte e strutture tale da giustificare l’erogazione del contributo determinato autonomamente dall’amministrazione. La ricorrente non ha quindi documentato alcuno dei requisiti per la liquidazione contributo, sia in acconto sia in saldo, neanche con i depositi contemporanei e successivi al ricorso, limitandosi ad affermare la natura non perentoria dei termini, sia pure qualificati specificamente come tali dall’amministrazione. Per quanto sopra è corretta la decisione dell’amministrazione di dichiarare l’inammissibilità del contributo sotto questo profilo e ciò indipendentemente dalla perentorietà dei termini, dato che la ricorrente non ha documentato, neanche fuori termine o con il presente ricorso, la presenza dei requisiti per una liquidazione, anche parziale, del contributo.
3 Con riguardo ai mezzi, parte ricorrente contesta l’esclusione dal totale delle fatture di € 43.545,73 la fattura prodotta da Officine Cerra, riguardante le vasche in polistirene, per i seguenti motivi: A) non sono state fornite le fatture di acquisto del materiale danneggiato prima dell'evento, B) non è stata fornita la documentazione di un loro danneggiamento, C) non è stata fornita alcuna documentazione che le vasche fossero situate ed utilizzate all'esterno delle serre.
3.1 In primo luogo va chiarito che la ricorrente ha richiesto il contributo relativamente alla fattura del 6 aprile 2012 della ditta Cerra, mentre la fattura della ditta Gome del 24 marzo 2011, presentata solo con il presente ricorso, è apparentemente a prova dell’acquisto delle vasche andate distrutte per l’alluvione.
3.2 Si utilizza “ apparentemente” in quanto parte ricorrente afferma nel ricorso che le vasche andate distrutte sono state acquistata con fattura del 24 marzo 2011 (che corrisponde, in atti, alla data di detta fattura della ditta Gome allegata al ricorso), mentre le memorie conclusive sembrano sostenere la non inerenza al procedimento di detta fattura. In ogni caso parte ricorrente afferma che le vasche andate distrutte sono stata fatturate il 24 marzo 2011 e acquistate in precedenza. Non è allegata alcuna ulteriore prova dell’acquisto delle vasche, tranne alcune foto che asseritamente raffigurano le vasche distrutte dopo l’alluvione.
3.3 Con riguardo alle foto, il ricorso afferma altresì che tali foto erano già in possesso dell’Amministrazione durante il procedimento. La Regione Marche nega tale circostanza e, nelle memorie finali, parte ricorrente afferma che le foto sono state consegnate brevi manu ai funzionari incaricati della Regione durante il lungo procedimento ispettivo, con conseguente mancanza di prova della loro consegna alla Regione.
3.4 Le censure dedotte da parte ricorrente sono infondate. In primo luogo, sarebbe stato indubbiamente onere della ricorrente, nel presentare domanda di contributo, allegare documentazione a prova della propria richiesta di finanziamento. Inoltre, in assenza (nella documentazione presentata durante il procedimento che ha portato all’erogazione del contributo per mezzi e attrezzature con decreto n. 295/2015) di prove relative all’esistenza delle vasche, può essere ritenuta sufficiente la successiva allegazione una fattura posteriore agli eventi alluvionali e di alcune foto che proverebbero, a detta della ricorrente l’esistenza delle vasche e il danno subito. La precedente consegna informale delle foto o della fattura a incaricati della Regione è infatti, come già detto, del tutto sfornita di prove.
3.5 Non appare conferente la sentenza 32/2018 di questo Tribunale citata dalla ricorrente. Nel caso trattato dalla sentenza, infatti, il contributo era stato revocato e il provvedimento era stato sospeso da questo Tar al fine del completamento dell’istruttoria, conclusa con l’adozione di un ulteriore provvedimento, per mancanza di fatture quietanzate e dell’abilitazione delle imprese esecutrici dei lavori.
3.6 Nel caso in esame, al contrario, la fattura è stata esclusa per l’assenza di qualsiasi prova dell’esistenza e del danneggiamento delle vasche, mentre solo con il ricorso è stata depositata (apparentemente, come si è detto) una fattura posteriore agli eventi, unitamente ad alcune foto. Va quindi ritenuta corretta l’esclusione della fattura, vista l’assenza di qualsiasi principio di prova relativo all’esistenza delle vasche fornita nel corso del procedimento.
2.4 Infatti, il punto 7 del bando prevede “..la descrizione puntuale dello stato dei luoghi e del danneggiamento subito supportata da esaustiva documentazione fotografica”. Mentre il punto 4 prevede l’esclusione dal finanziamento degli interventi “…per i quali non sia comprovato il nesso di casualità tra evento atmosferico eccezionale riconosciuto con decreto ministeriale da parte del Mipaf e danno provocato”. Del resto, per costante giurisprudenza, il soccorso istruttorio riguarda unicamente l'integrazione o il completamento della documentazione presentata e non può estendersi sino a consentire una rielaborazione del progetto, al fine di integrare un requisito di ammissibilità mancante (Tar Lazio Roma 2 aprile 2024 n. 6346).
3.7 Infine, con riguardo alla richiesta di perizia tecnica formulata con il ricorso introduttivo, la stessa risulta inammissibile per la sua genericità.
4 Per quanto sopra il ricorso è infondato e deve essere respinto.
4.1 In considerazione della complessità del procedimento di erogazione del contributo e delle questioni ad esso sottese le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Renata Emma Ianigro, Presidente
Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore
Simona De Mattia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Ruiu | Renata Emma Ianigro |
IL SEGRETARIO