Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 16/04/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5151/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei IGnori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 5151/2024 promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Carlotta Zausa Parte_1 C.F._1
ATTRICE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Roberto Controparte_1 C.F._2
Imparato e Vania Cunial
CONVENUTO
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio
Per_ Conclusioni comuni delle parti: “1) Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la potestà genitoriale separatamente.
Le decisioni di maggior interesse riguardanti il figlio minore relativamente all'istruzione, educazione, pagina 1 di 4
Per_ 2) Il figlio è collocato in via principale e prevalente presso la madre e stabilirà la propria residenza abituale presso l'abitazione materna, attualmente sita a Bassano del Grappa in Strada
Rolandi 93.
3) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio a weekend alternati dal venerdì alle ore 18:00 quando andrà a prenderlo all'asilo fino alla domenica sera alle 20:00 quando egli avrà cura di riaccompagnarlo presso l'abitazione della madre. Per_ Tali tempi e modalità sono determinati tenendo conto della tenera età del piccolo e potranno essere incrementati, anche prevedendo il pernotto infrasettimanale presso il padre, quando questi reperirà una soluzione abitativa indipendente, avendo sempre a mente l'esclusivo interesse del benessere e delle eSIenze del figlio.
Il padre potrà inoltre trascorrere: ulteriori due settimane, anche non consecutive, con il figlio durante il periodo estivo, da individuarsi in quello delle vacanze scolastiche estive, da concordarsi previamente tra i genitori possibilmente entro il
30 giugno di ogni anno, ovvero non appena il datore di lavoro comunicherà il piano delle ferie relativo al periodo estivo;
· in merito al periodo Natalizio e alle vacanze Pasquali, la IG.ra e il SI. divideranno Pt_1 CP_1
a metà i giorni di vacanza concessi al figlio, facendo in modo che ad ognuno dei genitori spetti, ad anni alterni, il giorno di Natale e il giorno di Pasqua.
Per le altre festività e in caso di c.d. “ponte festivo”, i genitori si accorderanno di volta in volta sulla permanenza del figlio con l'uno o con l'altro, avuto riguardo all'organizzazione della festività prevista dai rispettivi datori di lavoro e dando, in ogni caso, tendenziale preferenza ad un'alternanza tra i due genitori rispetto all'organizzazione adottata per il “ponte” precedente.
La Festa del Papà ed il suo compleanno saranno trascorse con il SI. viceversa la Festa CP_1
della Mamma ed il suo compleanno saranno trascorse con la SI.ra . Pt_1
I genitori potranno in ogni caso concordare eventuali variazioni di calendario.
4) I genitori si obbligano reciprocamente a comunicarsi eventuali spostamenti fuori regione con il figlio.
5) Il SI. corrisponderà alla SI.ra a titolo di contributo al mantenimento ordinario del CP_1 Pt_1
figlio minore la somma di Euro 500,00 (cinquecento/00) mensili, intendendosi ricompresa in essa il contributo per tutte le spese ordinarie e ricorrenti relative a: vitto e abbigliamento ordinario, contributo per le spese dell'abitazione (comprese le utenze), baby-sitter, materiale scolastico di pagina 2 di 4 cancelleria (ad es. quaderni, matite, penne, etc.), eccezion fatta per il corredo di inizio anno scolastico.
Detta somma, da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese, a partire dal mese di marzo 2025, verrà rivalutata annualmente in base alla variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. A tal fine, si prenderà a riferimento l'indice
Istat relativo al mese in cui è intervenuto il provvedimento del Tribunale in ordine alle presenti condizioni.
6) Le parti concordano che siano ripartite tra gli stessi, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie da erogare per il figlio per le quali ci si richiama al Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza.
7) Le parti concordano che l'Assegno Unico erogato dall'INPS, compresi gli arretrati, o i benefici, le erogazioni o provvidenze equipollenti che eventualmente saranno introdotte in futuro in sostituzione o integrazione dell'Assegno Unico, vengano percepiti per intero dalla SInora . Pt_1
8) Il SI. provvederà per intero ed autonomamente alle ordinarie eSIenze di mantenimento CP_1
Per_ del figlio nei periodi in cui si troverà presso di lui.
9) Le parti si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e/o di altro documento Per_ valido per l'espatrio per il figlio minore .
10) Spese legali compensate tra le parti.”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 5.12.2024 la ha adito l'intestato ufficio chiedendo la regolamentazione del Pt_1
regime di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore nato (il Persona_2
21.6.2022) dalla relazione con Controparte_1
Veniva fissata l'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. al 4.3.2025.
Con comparsa in data 31.1.2025 si è costituito in giudizio il contrastando le richieste attoree. CP_1
All'udienza del 4.3.2025, avanti il Giudice Relatore, dopo ampia discussione, le parti chiedevano due settimane di tempo per coltivare delle trattative;
all'udienza del 19.3.2025, sussistendo ancora dei profili di contrasto, e le parti chiedevano ulteriori due settimane per addivenire ad una soluzione conciliativa. La causa veniva rinviata all'8.4.2025; a seguito di note congiunte delle parti, che davano atto del raggiungimento di un accordo e chiedevano trattarsi l'udienza dell'8.4.2025 ex art. 127ter
c.p.c., presentando contestualmente conclusioni congiunte, si disponeva trattarsi l'udienza ai sensi di detta disposizione. Con ordinanza resa il 9.4.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni presentate congiuntamente e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha pagina 3 di 4 espresso parere favorevole.
Le richieste concordemente formulate dalle parti sono meritevoli di accoglimento. Invero, nulla osta all'affidamento condiviso del figlio minore, alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre e alle altre condizioni concordate.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle eSIenze della minore.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero,
i) dispone che il regime di affidamento/mantenimento del minore sia regolamentato in Persona_2
conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
ii) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di ConSIlio del 15 aprile 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Elena Sollazzo
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