Art. 4. Elargizione ai superstiti 1. Ai componenti la famiglia di colui che perda la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi delle azioni od operazioni di cui all'articolo 1 e' corrisposta una elargizione complessiva, anche in caso di concorso di piu' soggetti, di lire 150 milioni, secondo l'ordine fissato dall' articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466 , come sostituito dall' articolo 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720 . ((11)) 2. L'elargizione di cui al comma 1 e' corrisposta altresi' a soggetti non parenti ne' affini, ne' legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento ed ai conviventi more uxorio; detti soggetti sono all'uopo posti, nell'ordine stabilito dal citato articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466 , dopo i fratelli e le sorelle conviventi a carico. (10)
--------------- AGGIORNAMENTO (10) Il D.L. 28 novembre 2003, n. 337 , convertito con modificazioni
dalla L. 24 dicembre 2003, n. 369 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che per gli eventi successivi alla data del 1° gennaio 2003, le speciali elargizioni di cui agli articoli 1 , 4 e 8 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 , e successive modificazioni, sono elevate ad euro 200.000.
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AGGIORNAMENTO (11)
La L. 3 agosto 2004, n. 206 ha disposto (con l'art. 5, comma 5) che "L'elargizione di cui all' articolo 4, comma 1 , e all' articolo 12, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302 , come sostituito dall' articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 23 novembre 1998, n. 407 , e' corrisposta nella misura di 200.000 euro."
--------------- AGGIORNAMENTO (10) Il D.L. 28 novembre 2003, n. 337 , convertito con modificazioni
dalla L. 24 dicembre 2003, n. 369 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che per gli eventi successivi alla data del 1° gennaio 2003, le speciali elargizioni di cui agli articoli 1 , 4 e 8 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 , e successive modificazioni, sono elevate ad euro 200.000.
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AGGIORNAMENTO (11)
La L. 3 agosto 2004, n. 206 ha disposto (con l'art. 5, comma 5) che "L'elargizione di cui all' articolo 4, comma 1 , e all' articolo 12, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302 , come sostituito dall' articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 23 novembre 1998, n. 407 , e' corrisposta nella misura di 200.000 euro."