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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/03/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 60/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nata a [...] l'[...] (con l'avv. Augugliaro Rosaria); Parte_1
E
, nato a [...] il [...] (con l'avv. Calabrò Antonino); Controparte_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: vedi ricorso e note di trattazione scritta per l'udienza del
25/03/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Palermo il 07/09/1996 alle condizioni indicate nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Palermo, con decreto del 16/11/2018;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto e ciascuno di loro sarà libero di fissare dove preferisce la propria residenza.
L'immobile di via Zini, 7 condotto in locazione dal SI , continuerà a Controparte_1 rimanere nella disponibilità dello stesso.
2. essendo il figlio economicamente indipendente, nessun importo è dovuto per il Per_1 mantenimento dello stesso.
3. i ricorrenti dichiarano reciprocamente di rinunciare ad ogni e qualsiasi forma di mantenimento essendo entrambi indipendenti economicamente.
4. i ricorrenti dichiarano con non sussistono altre questioni connesse alla divisione dei beni caduti in comunione in quanto non vi sono beni mobili da dividere” (cfr. ricorso congiunto).
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo, in data 07/09/1996, da nata a Parte_1
Palermo (PA) l'1/08/1974, e da , nato a [...] il [...], Controparte_1
trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 86, parte II, serie A, dell'anno 1996, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369. Così deciso in Palermo, il 25/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 60/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nata a [...] l'[...] (con l'avv. Augugliaro Rosaria); Parte_1
E
, nato a [...] il [...] (con l'avv. Calabrò Antonino); Controparte_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: vedi ricorso e note di trattazione scritta per l'udienza del
25/03/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Palermo il 07/09/1996 alle condizioni indicate nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Palermo, con decreto del 16/11/2018;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto e ciascuno di loro sarà libero di fissare dove preferisce la propria residenza.
L'immobile di via Zini, 7 condotto in locazione dal SI , continuerà a Controparte_1 rimanere nella disponibilità dello stesso.
2. essendo il figlio economicamente indipendente, nessun importo è dovuto per il Per_1 mantenimento dello stesso.
3. i ricorrenti dichiarano reciprocamente di rinunciare ad ogni e qualsiasi forma di mantenimento essendo entrambi indipendenti economicamente.
4. i ricorrenti dichiarano con non sussistono altre questioni connesse alla divisione dei beni caduti in comunione in quanto non vi sono beni mobili da dividere” (cfr. ricorso congiunto).
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo, in data 07/09/1996, da nata a Parte_1
Palermo (PA) l'1/08/1974, e da , nato a [...] il [...], Controparte_1
trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 86, parte II, serie A, dell'anno 1996, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369. Così deciso in Palermo, il 25/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.