Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/03/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 17169/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Michele Posio Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 17169/2024 R.G. promosso da
( ) (avv. GIRELLI SARA) Parte_1 C.F._1
e
) (avv. GIRELLI SARA) CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 20/1/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1. Obbligo di vita separata e di mutuo rispetto.
2. Il IG. si CP_1 Per_ impegna a versare alla IG.ra , ogni primo del mese, a titolo di mantenimento dei figli e , non Parte_1 Per_1 economicamente autosufficienti, la somma di € 500,00 mensili, oltre al 50% dell'assegno unico totale percepito mensilmente. Le predette somme potranno essere versate sul conto corrente intestato alla IG.ra . La Parte_1 somma mensile di € 500,00 versata dal IG. a titolo di mantenimento dei figli è da considerarsi somma da CP_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alle spese mediche, scolastiche e spese straordinarie concordate. Specificando che le spese non comprese nel mantenimento ordinario e che non richiedono il preventivo accordo tra le parti sono le seguenti: spese mediche (visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari non erogati dal servizio S.S.N. ma prescritti dal medico curante e comunque oggetto di sperimentazione scientifica, tickets sanitari), spese scolastiche (tasse scolastiche e universitarie imposte da Istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasposto pubblico) ed extrascolastiche (tempo prolungato pre scuola e/o dopo scuola), spese per la custodia (baby sitter, se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite,
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3. I ricorrenti dichiarano che l'autovettura Peugeot 205 targata
EB612MY intestata alla IG.ra resterà in utilizzo al IG. .
4. La IG.ra concede Parte_1 CP_1 Parte_1 in uso al IG. la cantina ed il garage, pertinenze dell'abitazione di Via Monte Novegno n. 5, impegnandosi CP_1 quest'ultimo, a svuotare i predetti locali qualora i figli o la moglie dovessero aver necessità di posteggiare un nuovo veicolo. Lo sgombero dei suddetti locali dovrà avvenire entro un mese dalla comunicazione che la sig.ra Parte_1 farà al sig.
5. I ricorrenti convengono che l'abitazione famigliare, sita in Brescia, Via Monte Novegno n. CP_1
5, intestata ad entrambi i coniugi nella quota del 50% ciascuno, verrà assegnata alla IG.ra , che la abiterà Parte_1 Per_ unitamente ai due figli, e .
6. I ricorrenti dichiarano di non avere ulteriori pretese economiche l'uno Per_1 con l'altro e di essersi attivati per regolarizzare ogni altro aspetto economico in merito ad eventuali debiti contratti in costanza di matrimonio e ad oggi non ancora saldati.
7. I ricorrenti si riconoscono piena libertà di fissare nel territorio nazionale la propria residenza e s'impegnano sin da ora a prestare il proprio assenso, qualora questo fosse necessario, per il rilascio dei rispettivi passaporti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 05/08/1998, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Frigento (AV) (atto n. 10, parte II, serie A, anno 1998).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13/02/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Michele Posio Andrea Marchesi
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