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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 19/06/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. ROrio Murgida Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1240 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, in proprio e quale legale rapp.te p.t. e socio accomandatario Parte_1
della Società Farmacia EL della dott.ssa EL RO AN & C sas, nonché titolare della precedente ditta individuale Farmacia “EL RO AN”, con l'avv.to MUNDO
FRANCESCO appellante
E
CP_1
Appellata non costituita
Conclusioni: come da atto d'appello
FATTO E DIRITTO conveniva in giudizio (in proprio e nella qualità di titolare CP_1 Parte_1 della precedente ditta individuale “Farmacia EL RO AN”, nonché socio accomandatario e legale rappresentante della società Farmacia EL della dott.ssa EL
RO AN & C Sas successivamente costituita) deducendo di essere stata dipendente dell'appellata dal 1 febbraio 2006, assunta prima con contratto di apprendistato e poi con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con la mansione di farmacista collaboratore, inquadrata al livello 1 del CCNL farmacie private e di essere stata ingiustamente licenziata in tronco in data 08.06.2018, senza preventiva contestazione disciplinare e senza indicazione specifica degli addebiti;
che, richieste le motivazioni del licenziamento con lettera del 22 giugno 2018, rimasta senza risposta, impugnava il licenziamento con missiva del 26 luglio
2018, spedita in data 6 agosto 2018. Chiedeva l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento, la condanna della parte datoriale alla reintegra nel posto di lavoro e alla corresponsione delle dovute retribuzioni spettanti dal licenziamento fino al rientro al lavoro o, in subordine, alla corresponsione di indennità risarcitoria pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, o a diversa somma risultante come dovuta. Chiedeva, inoltre, la condanna al pagamento delle mensilità non retribuite di maggio e giugno 2018
(rispettivamente per € 1.199,28 ed € 2.704,66), del TFR per € 15.742,07 dovuto, nonché al pagamento di € 4.803,32, a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario e festivo asseritamente svolto, oltre all'indennità sostitutiva del preavviso. Chiedeva, infine, la condanna della parte datoriale al risarcimento del danno non patrimoniale derivante da stress, riconducibile ad asseriti comportamenti scorretti e vessatori subiti, nonché a condizioni insalubri del luogo di lavoro e alla continua reperibilità, quantificato in € 1.835.000,00, nonché al risarcimento del danno per la lesione all'immagine determinata dal licenziamento illegittimo avente carattere ingiurioso, quantificato in € 500.000,00, con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
La parte convenuta resisteva, eccependo che la giusta causa del licenziamento, disposto in tronco, era costituita da condotte di sottrazione di merce e denaro reiterate nel tempo dalla lavoratrice, emerse a seguito di controlli contabili avviati a partire dall'agosto del 2017 e confermate grazie all'installazione di un impianto di videosorveglianza presso la farmacia, che avevano anche condotto alla presentazione di regolare denuncia presso le competenti autorità; che la consegna a mani della comunicazione del licenziamento, in data 8 giugno
2018, era stata preceduta da una contestazione verbale dei fatti, avvenuta alla fine del mese di maggio e che alla lavoratrice erano anche state fornite motivazioni ulteriori con raccomandata
A/R del 14 agosto 2018, restituita, però, al mittente per compiuta giacenza.
Formulava, altresì, domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno derivante dalle condotte poste in essere dalla lavoratrice ricorrente, patrimoniale (per € 289.000,00), nonché morale e biologico quale conseguenza di reato (per € 60.000,00), oltre all'ulteriore danno morale e biologico (per € 80.000,00) derivante dalle affermazioni diffamatorie contenute in ricorso e relative alle condotte illecite asseritamente poste in essere nella gestione della farmacia, invocando in ogni caso la compensazione del TFR accantonato e non liquidato, pari ad € 15.373,00.
Il tribunale di Castrovillari ha dato atto dell'accertamento dell'illecito con sentenza penale n.
391/2022 passata in giudicato (segnatamente irrevocabile alla data del 16.4.2022 con
Pag. 2 di 10 condanna ad 1 anno e 8 mesi di reclusione), ma comunque ha ritenuto illegittimo il licenziamento perchè non preceduto dalla contestazione scritta dell'addebito in violazione dell'art. 7 stat.lav., con conseguente riconoscimento della c.d. tutela obbligatoria (in quanto azienda con meno di 15 dipendenti) e liquidazione di una indennità pari a tre mensilità; ha riconosciuto inoltre in favore della ricorrente la mensilità di maggio 2018, nonchè il tfr non corrisposto;
ha rigettato le ulteriori rivendicate differenze retributive per asserito lavoro straordinario, indennità per ferie non godute e l'indennità di mancato preavviso;
nonchè la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale e da licenziamento ingiurioso.
Quanto alle domande risarcitorie spiegate in via riconvenzionale, ha dato atto che, secondo quanto risulta dalla sopra citata sentenza penale irrevocabile, Parte_1
(insieme a e ), si è Controparte_2 Controparte_3
costituita parte civile nel processo penale svolto, nella data del 29 ottobre 2020, quindi successivamente alla proposizione della domanda risarcitoria in via riconvenzionale in questo giudizio, avvenuta con memoria depositata in data 22 marzo 2019; che la difesa delle resistenti non ha provveduto al deposito in atti della costituzione di parte civile richiesta all'udienza del 1 febbraio 2021, non risultando dunque comprensibile con chiarezza, dalla lettura della sola sentenza penale, se nella sede penale siano state dedotte soltanto le pretese di danno patrimoniale, o anche quelle di danno non patrimoniale;
che in sede penale è stato accertato il diritto di al risarcimento del danno, con relativa Parte_1
condanna, chiaramente riferibile al profilo patrimoniale, rinviandosi la liquidazione in separata sede. In tal senso si procede, dunque, in questo giudizio, prendendo atto del giudicato formatosi in sede penale, ai sensi dell'art. 651 c.p.p. sull'an debeatur, considerando che nella presente sede la domanda risarcitoria per il danno patrimoniale è stata articolata non solo da personalmente, ma anche dalla società FARMACIA Parte_1
LI DELLA TT.SA LI RO NA & C SA, che in quanto tale non si è costituita parte civile nel processo penale.
Ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali, in quanto ha ritenuto che parte convenuta non abbia fornito idonei parametri per la loro quantificazione, sottolineando che
“la memoria difensiva non ha indicato una cifra esatta per gli ammanchi in denaro riscontrati, attribuibili alle condotte della ricorrente, emergendo al riguardo un quadro approssimativo, che d'altronde è il medesimo del processo penale e che non ha giustificazione, atteso che un'indicazione specifica delle somme mancanti, insieme alla produzione in giudizio di un'ordinata registrazione contabile, avrebbe consentito di accertare
e dare riscontro alle discrepanze…..Analogamente per la merce, in quanto i verbali di
Pag. 3 di 10 sequestro contengono un inventario dei beni accertati come oggetto del furto con i rispettivi codici a barra, ma non ne riportano il valore di mercato, né le parti resistenti hanno prodotto in questo giudizio un listino prezzi, né hanno svolto un calcolo sulla base dell'elenco dei beni sequestrati e dei prezzi di mercato, rendendo dunque non possibile alcuna quantificazione, mancandone i presupposti in termini di allegazione e di prova. Le resistenti hanno versato in atti esclusivamente un “estratto dei beni sottratti”, in cui sono indicati anche i prezzi dei beni elencati, ma si tratta di un elenco di parte, di cui non è chiarito il rapporto con i verbali di sequestro (che hanno inventariato beni per una quantità di gran lunga superiore); la sentenza penale di condanna ha disposto il dissequestro e la restituzione alla società FARMACIA
LI DELLA TT.SA LI RO NA & C SA al passaggio in giudicato;
che la difesa delle resistenti non ha però ritenuto di dare atto dell'eventuale restituzione dei beni e dell'incidenza di questo snodo sulla quantificazione del preteso danno patrimoniale”.
Ha riconosciuto, invece, in favore di il diritto al risarcimento del danno Parte_1
morale, ai sensi degli artt. 2059 c.c. e 185 comma 2 c.p., inteso quale sofferenza soggettiva causata dall'accertato reato di furto aggravato, liquidandolo in una misura equivalente alle tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (stabilite per l'illegittimità del licenziamento) ed alla somma di € 1.199,28, dovuti alla ricorrente per la retribuzione di maggio 2018, con rivalutazione ed interessi.
Ha affermato che il pagamento sia dell'indennità per il licenziamento illegittimo, che della retribuzione di maggio 2018, è imputabile alla società convenuta quale ente datoriale al momento della cessazione del rapporto, ma che è congruo utilizzarli come base di calcolo anche per il riconosciuto danno non patrimoniale in favore di Parte_1
Ha così statuito:
1) Accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato a e, per CP_1
l'effetto, condanna la società FARMACIA LI DELLA TT.SA LI RO
NA & C SA alle conseguenze di cui all'art. 8 l. 604/1966 e quindi al pagamento in favore di di un'indennità pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di CP_1
fatto.
2) Condanna parte resistente FARMACIA LI DELLA TT.SA LI RO
NA & C SA a pagare a Euro 1.199,28 per la retribuzione di maggio CP_1
2018, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.
3) Condanna parte resistente FARMACIA LI DELLA TT.SA LI RO
NA & C SA a pagare a Euro 15.373,31 lordi per il TFR, oltre CP_1
rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.
Pag. 4 di 10 4) Condanna a pagare a una somma equivalente a CP_1 Parte_1 tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre a quanto indicato nel capo 2) per il patito danno morale da reato.
5) Rigetta il ricorso e la domanda riconvenzionale per il resto.
6) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Avverso tale decisione ha interposto gravame la datrice di lavoro ed ha lamentato:
1. la violazione del d.lgs n° 23/2015 perché il relativo giudizio di impugnazione del licenziamento era stato instaurato oltre i termini stabiliti della predetta normativa. Avendo la comunicato di voler impugnare il licenziamento con lettera del 22.06.2018, il ricorso CP_1
giudiziario avrebbe dovuto essere depositato entro il 22.12.2018, mentre di fatto il deposito era avvenuto in data 04.02.2019 e, quindi, oltre i 180 giorni dalla lettera di impugnativa con conseguente inammissibilità della domanda.
2. l'erronea declaratoria di illegittimità del recesso, poiché il reato di furto costituisce una giusta causa di licenziamento legittimante la risoluzione in tronco del rapporto lavorativo;
ha ribadito che l'appellante, nel momento in cui aveva avuto la certezza che la si era resa CP_1
responsabile del reato descritto, non solo aveva preventivamente contestato i fatti alla lavoratrice verbalmente, ma aveva anche proceduto formalmente alla contestazione del licenziamento con la lettera a mani del 08/06/2018, riscontrata dalla stessa lavoratrice con lettera di impugnativa del 22.6.2018, con la quale la stessa aveva chiesto chiarimenti in merito ai motivi del licenziamento che, con la successiva lettera del 08.08.2018 erano stati ribaditi dalla EL.
3. la contraddittorietà della sentenza, laddove per un verso dichiara illegittimo il licenziamento, ma poi riconosce il danno morale da furto, che è il presupposto del licenziamento;
4. l'erroneo rigetto della domanda riconvenzionale per danni patrimoniali. In particolare, sulla ritenuta carenza di allegazioni, che avrebbe determinato l'impossibilità di quantificare il valore di quanto sottratto dalla lavoratrice, e sul valore probatorio negato dal primo giudice all'estratto dei beni sottratti, versato in atti, ha evidenziato che la merce sottratta veniva rinvenuta nelle abitazioni di Cerchiara e di a seguito della querela sporta Persona_1 dall'appellante, versata in atti unitamente ai decreto di sequestro e alla sentenza penale, che davano contezza e prova del valore della refurtiva;
che l'estratto dei beni versato in atti costituisce estratto del verbale di sequestro contenente l'elenco dei beni ivi rinvenuti. Ad ogni buon conto, il giudice di prime cure, anche qualora non avesse voluto dar credito all'estratto prodotto dalla EL, avrebbe dovuto considerare e dare il giusto valore ai verbali di
Pag. 5 di 10 sequestro prodotti. Per altro verso, il corrispettivo di tali beni è anche riportato sulle scatole dei prodotti rubati (medicinali e altri beni ) e ammonta ad € 11.026,10, cui andrebbe aggiunto il ricarico del 30% quale utile minimo di impresa.
Ha rammentato, poi, che “nella querela e nella comparsa è stato riportato un calcolo di €
130.000,00 di prodotti rubati, cui bisogna aggiungere i prodotti non rinvenuti, oltre le somme di denaro determinate in circa € 40,00 al giorno che escluso la domenica, sono circa 300 giorni all'anno che moltiplicati € 40,00 ammontano ad € 12.000,00 annui, che moltiplicano per anni dieci danno un totale di € 120.000.00,oltre il 30% di utile e quindi pari ad €
289.000,00. Quindi il primo giudice ha errato nel non considerare provato il danno per il furto di merce subito, peraltro confermato dai testi dott. ,dott. dott Tes_1 Tes_2 [...]
e (cfr.udienza del 9.12.2019 e del 27.10.2020 )e indirettamente CP_2 Controparte_3 anche dall'assenza della dott.ssa a rendere il deferito interrogatorio formale. In CP_1
particolare, i testi e , hanno confermato la corrispondenza della merce CP_2 CP_3 rubata con quella ritrovata nell'abitazione della dott.ssa di cui all'allegato prospetto, CP_1
che di fatto è la duplicazione del verbale di sequestro in atti prodotto ed allegato alla comparsa costitutiva in primo grado…… il prezzo riportato nell'elenco dei beni rubati è stato riscontrato direttamente dai Carabinieri e riportato nell'allegato elenco, dalle scatole dei medicinali e degli altri beni, che costituiscono di fatto le prove tangibili ed oggettive del valore della merce rubata”.
Ha, infine, lamentato che, anche ritenendo non provata la somma risarcitoria richiesta, il primo giudice avrebbe dovuto liquidarla e riconoscerla, secondo giustizia ed equità, almeno pari alla somma determinata dai Carabinieri e risultante dal prospetto contabile dei costi della merce, per come richiesto nelle conclusioni di cui alla comparsa costitutiva di primo grado lett.d).
Sulla considerazione del giudice di prime cure, secondo cui la quantificazione effettuata dalla
EL non darebbe conto del dissequestro e restituzione dei beni sottratti, ha evidenziato che gli stessi risultavano quasi tutti scaduti e, dunque, non rivendibili.
5. la non congruità della liquidazione del danno morale, che non tiene conto della durata del rapporto che avrebbe avuto significative ricadute sul danno morale subito e che andrebbe quantificato almeno nella misura pari a n. 13 mensilità della retribuzione (una per ogni anno di lavoro) quindi pari ad € 15.587,00 (€ 1.199 x13= € 15.587,00) e/o da riconoscersi pari ad almeno il TFR e/o da liquidare in via equitativa ex art. 1226 c.c..
Ha rassegnato le seguenti conclusioni:
Pag. 6 di 10 1) rigettare integralmente, per le motivazioni esposte, il ricorso della dott.ssa con CP_1 dichiarazione di legittimità del licenziamento in tronco per giusta causa e per l'effetto dichiarare, compensato l'accertato e riconosciuto TFR con il maggior danno subito dall'appellante per risarcimento danni materiali per almeno € 14.333,90 ( € 11.026,10 di beni sottratti come da costo oltre il ricarico del 30% per danno emergente e lucro cessante)
e/o per come sarà equitativamente liquidato ex art. 1226 c.c.e/o secondo giustizia, nonché al risarcimento danni morali per € 15.587,00 (€ 1.199,00x 13) come specificato in premessa e/o da riconoscersi pari ad almeno il TFR e/o secondo la somma maggiore o minore secondo giustizia sempre ex art 1226 c.c.;
2) in via del tutto subordinata e nella denegata ipotesi di conferma del licenziamento illegittimo, condannare sempre la ricorrente al pagamento in via riconvenzionale per risarcimento danni materiali per danno emergente e lucro cessante per almeno € 14.333,90 (
€ 11.026,10 di beni sottratti come da costo oltre il ricarico del 30% per danno emergente e lucro cessante) e/o per come sarà equitativamente liquidato ex art. 1226 c.c.e/o secondo giustizia, nonché al risarcimento danni morali per € 15.587,00 (€ 1.199,00x13) come specificato in premessa e/o per come sarà equitativamente liquidato ex art. 1226 c.c.e/o secondo giustizia.
3)Condannare l'appellata al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarre al costituito procuratore ex art. 93 cpc, anche della fase di primo grado”.
La parte appellata non si è costituita in giudizio.
Allo scadere del termine fissato con decreto del 1.4.2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., la Corte decide nei termini che seguono.
1. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della parte appellata, che non si è costituita in giudizio, nonostante rituale notifica del ricorso in appello al domicilio digitale del difensore di primo grado.
2.Inammissibile è la prima censura, in quanto la questione della decadenza dall'impugnativa del recesso viene proposta per la prima volta in questa sede in violazione dell'art. 437 c.p.c.
3.Infondato è il secondo motivo di gravame, in quanto il licenziamento per giusta causa è ontologicamente disciplinare e dunque è assoggettato alle garanzie dettate in favore del lavoratore dal secondo e terzo comma dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970 circa la contestazione dell'addebito - che evidentemente deve essere formulata per iscritto - e il diritto di difesa con concessione di un termine all'uopo fissato (cfr Cass. n. 17652/2007 : nella specie, la S.C. ha affermato il principio ritenendo illegittimo il licenziamento intimato senza
Pag. 7 di 10 le garanzie prescritte benché in relazione ad un fatto qualificato come reato con sentenza passata in giudicato).
Nel caso di specie il documento richiamato dalla parte appellante del 8.6.2018 è la lettera contenente l'atto espulsivo e non già la contestazione disciplinare;
né può ritenersi che tenga luogo alla contestazione degli addebiti la successiva risposta della datrice di lavoro alla richiesta di motivi formulati dalla lavoratrice, allorquando il rapporto di lavoro era stato già risolto per effetto del recesso datoriale in evidente violazione del procedimento approntato dall'art. 7 stat.lav..
3.Infondata ancora è la terza censura: la sentenza, contrariamente agli assunti dell'appellante, non si appalesa contraddittoria perché la illegittimità è stata accertata sotto il profilo di una violazione procedurale ovvero per un vizio di forma, pur dandosi atto dell'accertamento del fatto illecito, che costituisce il presupposto del danno morale liquidato.
4.Fondata, invece, per quanto di ragione è la quarta censura relativa al mancato riconoscimento del danno patrimoniale.
Occorre premettere che l'appellante - benchè richiami il contenuto della querela nella quale si riporta un valore dei prodotti rubati approssimativamente pari ad € 130.000,00, cui andrebbero aggiunti i prodotti non rinvenuti (peraltro non individuati), oltre la somma di denaro sottratta (anch'essa espressa in termini probabilistici) - ha chiaramente circoscritto la domanda di condanna a tale titolo all'importo di € 14.333,90, sostenendo che il costo dei beni sottratti riportati nell'estratto prodotto è pari ad € 11.026,10, importo che deve essere maggiorato del 30% quale utile di impresa.
Ciò posto, si rileva che 1. nella sentenza penale è stato affermato, sulla base del materiale probatorio raccolto, che tutta la merce rinvenuta nelle due abitazioni (una in Cerchiara e l'altra in ) della in forza delle due perquisizioni disposte dal Pubblico Ministero Per_1 CP_1
del 30 luglio 2018 e del 13 dicembre 2018, ed oggetto dei due sequestri rispettivamente eseguiti in data 8 agosto 2018 e 17 dicembre 2018 (i cui verbali contengono l'inventario con la descrizione dei prodotti), è da considerarsi oggetto delle condotte di furto perpetrato dalla in quanto tutti riferibili alla farmacia EL;
2. è vero che nell'inventario di cui ai CP_1
verbali di sequestro è indicato il codice a barra e non il valore di mercato dei singoli prodotti rinvenuti, ma è plausibile che il documento denominato “estratto dei beni sottratti” contenga l'elenco di una parte dei prodotti rinvenuti nelle abitazioni per coincidenza di descrizione: in esso è indicato il prezzo di vendita (non il costo), che non è stato oggetto di contestazione da parte della ricorrente in primo grado;
3. la circostanza che sia stato disposto il dissequestro e la restituzione di tutta la merce rinvenuta - al passaggio in giudicato della sentenza penale –
Pag. 8 di 10 non esclude che i prodotti abbiano subito un deterioramento, considerata la natura deperibile della maggior parte degli stessi (appartenenti alla categoria dei farmaci, parafarmaci ed alimenti) e comunque il deprezzamento sul mercato anche degli altri (giocattoli, profumi), atteso il lungo tempo trascorso dal loro rinvenimento (tra agosto e dicembre 2018) e fino all'esecuzione del dissequestro e della restituzione non eseguibile prima di aprile del 2022.
Il danno subito può essere liquidato in complessivi € 954,82, pari alla somma di tutti gli importi riportati nel predetto estratto (unico documento richiamato a supporto della pretesa) accanto ai prodotti, che vengono denominati quali prezzi (quindi al pubblico e non il costo degli stessi), sicchè non spetta la maggiorazione del guadagno rivendicata nella percentuale del 30%, senza che peraltro ne siano stati chiariti i parametri di individuazione.
Sulla somma spettano interessi e rivalutazione monetaria come per legge
5. Fondata, altresì, è l'ultima censura relativa alla liquidazione del danno morale, che non appare congrua, considerata la durata prolungata del rapporto di lavoro ed il conseguente grave trauma psicologico, subito dalla EL in seguito alla lesione del vincolo fiduciario con la propria dipendente.
Appare equo liquidare – per come richiesto - tenuto conto delle suddette circostanze la somma di € 15.587,00 pari a n. 13 mensilità della retribuzione della (una per ogni anno di CP_1
lavoro: € 1.199 x13= € 15.587,00) corrispondente al TFR dovuto alla stessa.
Per i motivi suesposti, la sentenza va riformata nei termini di cui in dispositivo.
6. Considerato l'esito complessivo del giudizio con soccombenza reciproca parziale, le spese del doppio grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, vengono compensate nella misura di un terzo, ponendosi i restanti due terzi a carico della parte appellata con distrazione a favore del difensore antistatario di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla parte appellante in epigrafe indicata, con ricorso depositato in data 20.12.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 1199/2023, così provvede:
1.accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto in riforma parziale della gravata sentenza,
a) condanna a corrispondere a parte appellante la somma di € 954,82, a titolo di CP_1
danno patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
b) ridetermina in € 15.587,00 l'importo dovuto dall'appellata a titolo di danno morale CP_1
in favore di EL RO AN, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
Pag. 9 di 10 2. liquida le spese del doppio grado del giudizio in € 2700 per il primo ed in € 3.000 per il secondo grado, compensandole per un terzo e ponendo i restante due terzi a carico dell'appellata con distrazione;
3. conferma nel resto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, in data 29.4.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott. Emilio Sirianni
Pag. 10 di 10
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. ROrio Murgida Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1240 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, in proprio e quale legale rapp.te p.t. e socio accomandatario Parte_1
della Società Farmacia EL della dott.ssa EL RO AN & C sas, nonché titolare della precedente ditta individuale Farmacia “EL RO AN”, con l'avv.to MUNDO
FRANCESCO appellante
E
CP_1
Appellata non costituita
Conclusioni: come da atto d'appello
FATTO E DIRITTO conveniva in giudizio (in proprio e nella qualità di titolare CP_1 Parte_1 della precedente ditta individuale “Farmacia EL RO AN”, nonché socio accomandatario e legale rappresentante della società Farmacia EL della dott.ssa EL
RO AN & C Sas successivamente costituita) deducendo di essere stata dipendente dell'appellata dal 1 febbraio 2006, assunta prima con contratto di apprendistato e poi con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con la mansione di farmacista collaboratore, inquadrata al livello 1 del CCNL farmacie private e di essere stata ingiustamente licenziata in tronco in data 08.06.2018, senza preventiva contestazione disciplinare e senza indicazione specifica degli addebiti;
che, richieste le motivazioni del licenziamento con lettera del 22 giugno 2018, rimasta senza risposta, impugnava il licenziamento con missiva del 26 luglio
2018, spedita in data 6 agosto 2018. Chiedeva l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento, la condanna della parte datoriale alla reintegra nel posto di lavoro e alla corresponsione delle dovute retribuzioni spettanti dal licenziamento fino al rientro al lavoro o, in subordine, alla corresponsione di indennità risarcitoria pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, o a diversa somma risultante come dovuta. Chiedeva, inoltre, la condanna al pagamento delle mensilità non retribuite di maggio e giugno 2018
(rispettivamente per € 1.199,28 ed € 2.704,66), del TFR per € 15.742,07 dovuto, nonché al pagamento di € 4.803,32, a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario e festivo asseritamente svolto, oltre all'indennità sostitutiva del preavviso. Chiedeva, infine, la condanna della parte datoriale al risarcimento del danno non patrimoniale derivante da stress, riconducibile ad asseriti comportamenti scorretti e vessatori subiti, nonché a condizioni insalubri del luogo di lavoro e alla continua reperibilità, quantificato in € 1.835.000,00, nonché al risarcimento del danno per la lesione all'immagine determinata dal licenziamento illegittimo avente carattere ingiurioso, quantificato in € 500.000,00, con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
La parte convenuta resisteva, eccependo che la giusta causa del licenziamento, disposto in tronco, era costituita da condotte di sottrazione di merce e denaro reiterate nel tempo dalla lavoratrice, emerse a seguito di controlli contabili avviati a partire dall'agosto del 2017 e confermate grazie all'installazione di un impianto di videosorveglianza presso la farmacia, che avevano anche condotto alla presentazione di regolare denuncia presso le competenti autorità; che la consegna a mani della comunicazione del licenziamento, in data 8 giugno
2018, era stata preceduta da una contestazione verbale dei fatti, avvenuta alla fine del mese di maggio e che alla lavoratrice erano anche state fornite motivazioni ulteriori con raccomandata
A/R del 14 agosto 2018, restituita, però, al mittente per compiuta giacenza.
Formulava, altresì, domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno derivante dalle condotte poste in essere dalla lavoratrice ricorrente, patrimoniale (per € 289.000,00), nonché morale e biologico quale conseguenza di reato (per € 60.000,00), oltre all'ulteriore danno morale e biologico (per € 80.000,00) derivante dalle affermazioni diffamatorie contenute in ricorso e relative alle condotte illecite asseritamente poste in essere nella gestione della farmacia, invocando in ogni caso la compensazione del TFR accantonato e non liquidato, pari ad € 15.373,00.
Il tribunale di Castrovillari ha dato atto dell'accertamento dell'illecito con sentenza penale n.
391/2022 passata in giudicato (segnatamente irrevocabile alla data del 16.4.2022 con
Pag. 2 di 10 condanna ad 1 anno e 8 mesi di reclusione), ma comunque ha ritenuto illegittimo il licenziamento perchè non preceduto dalla contestazione scritta dell'addebito in violazione dell'art. 7 stat.lav., con conseguente riconoscimento della c.d. tutela obbligatoria (in quanto azienda con meno di 15 dipendenti) e liquidazione di una indennità pari a tre mensilità; ha riconosciuto inoltre in favore della ricorrente la mensilità di maggio 2018, nonchè il tfr non corrisposto;
ha rigettato le ulteriori rivendicate differenze retributive per asserito lavoro straordinario, indennità per ferie non godute e l'indennità di mancato preavviso;
nonchè la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale e da licenziamento ingiurioso.
Quanto alle domande risarcitorie spiegate in via riconvenzionale, ha dato atto che, secondo quanto risulta dalla sopra citata sentenza penale irrevocabile, Parte_1
(insieme a e ), si è Controparte_2 Controparte_3
costituita parte civile nel processo penale svolto, nella data del 29 ottobre 2020, quindi successivamente alla proposizione della domanda risarcitoria in via riconvenzionale in questo giudizio, avvenuta con memoria depositata in data 22 marzo 2019; che la difesa delle resistenti non ha provveduto al deposito in atti della costituzione di parte civile richiesta all'udienza del 1 febbraio 2021, non risultando dunque comprensibile con chiarezza, dalla lettura della sola sentenza penale, se nella sede penale siano state dedotte soltanto le pretese di danno patrimoniale, o anche quelle di danno non patrimoniale;
che in sede penale è stato accertato il diritto di al risarcimento del danno, con relativa Parte_1
condanna, chiaramente riferibile al profilo patrimoniale, rinviandosi la liquidazione in separata sede. In tal senso si procede, dunque, in questo giudizio, prendendo atto del giudicato formatosi in sede penale, ai sensi dell'art. 651 c.p.p. sull'an debeatur, considerando che nella presente sede la domanda risarcitoria per il danno patrimoniale è stata articolata non solo da personalmente, ma anche dalla società FARMACIA Parte_1
LI DELLA TT.SA LI RO NA & C SA, che in quanto tale non si è costituita parte civile nel processo penale.
Ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali, in quanto ha ritenuto che parte convenuta non abbia fornito idonei parametri per la loro quantificazione, sottolineando che
“la memoria difensiva non ha indicato una cifra esatta per gli ammanchi in denaro riscontrati, attribuibili alle condotte della ricorrente, emergendo al riguardo un quadro approssimativo, che d'altronde è il medesimo del processo penale e che non ha giustificazione, atteso che un'indicazione specifica delle somme mancanti, insieme alla produzione in giudizio di un'ordinata registrazione contabile, avrebbe consentito di accertare
e dare riscontro alle discrepanze…..Analogamente per la merce, in quanto i verbali di
Pag. 3 di 10 sequestro contengono un inventario dei beni accertati come oggetto del furto con i rispettivi codici a barra, ma non ne riportano il valore di mercato, né le parti resistenti hanno prodotto in questo giudizio un listino prezzi, né hanno svolto un calcolo sulla base dell'elenco dei beni sequestrati e dei prezzi di mercato, rendendo dunque non possibile alcuna quantificazione, mancandone i presupposti in termini di allegazione e di prova. Le resistenti hanno versato in atti esclusivamente un “estratto dei beni sottratti”, in cui sono indicati anche i prezzi dei beni elencati, ma si tratta di un elenco di parte, di cui non è chiarito il rapporto con i verbali di sequestro (che hanno inventariato beni per una quantità di gran lunga superiore); la sentenza penale di condanna ha disposto il dissequestro e la restituzione alla società FARMACIA
LI DELLA TT.SA LI RO NA & C SA al passaggio in giudicato;
che la difesa delle resistenti non ha però ritenuto di dare atto dell'eventuale restituzione dei beni e dell'incidenza di questo snodo sulla quantificazione del preteso danno patrimoniale”.
Ha riconosciuto, invece, in favore di il diritto al risarcimento del danno Parte_1
morale, ai sensi degli artt. 2059 c.c. e 185 comma 2 c.p., inteso quale sofferenza soggettiva causata dall'accertato reato di furto aggravato, liquidandolo in una misura equivalente alle tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (stabilite per l'illegittimità del licenziamento) ed alla somma di € 1.199,28, dovuti alla ricorrente per la retribuzione di maggio 2018, con rivalutazione ed interessi.
Ha affermato che il pagamento sia dell'indennità per il licenziamento illegittimo, che della retribuzione di maggio 2018, è imputabile alla società convenuta quale ente datoriale al momento della cessazione del rapporto, ma che è congruo utilizzarli come base di calcolo anche per il riconosciuto danno non patrimoniale in favore di Parte_1
Ha così statuito:
1) Accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato a e, per CP_1
l'effetto, condanna la società FARMACIA LI DELLA TT.SA LI RO
NA & C SA alle conseguenze di cui all'art. 8 l. 604/1966 e quindi al pagamento in favore di di un'indennità pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di CP_1
fatto.
2) Condanna parte resistente FARMACIA LI DELLA TT.SA LI RO
NA & C SA a pagare a Euro 1.199,28 per la retribuzione di maggio CP_1
2018, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.
3) Condanna parte resistente FARMACIA LI DELLA TT.SA LI RO
NA & C SA a pagare a Euro 15.373,31 lordi per il TFR, oltre CP_1
rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.
Pag. 4 di 10 4) Condanna a pagare a una somma equivalente a CP_1 Parte_1 tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre a quanto indicato nel capo 2) per il patito danno morale da reato.
5) Rigetta il ricorso e la domanda riconvenzionale per il resto.
6) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Avverso tale decisione ha interposto gravame la datrice di lavoro ed ha lamentato:
1. la violazione del d.lgs n° 23/2015 perché il relativo giudizio di impugnazione del licenziamento era stato instaurato oltre i termini stabiliti della predetta normativa. Avendo la comunicato di voler impugnare il licenziamento con lettera del 22.06.2018, il ricorso CP_1
giudiziario avrebbe dovuto essere depositato entro il 22.12.2018, mentre di fatto il deposito era avvenuto in data 04.02.2019 e, quindi, oltre i 180 giorni dalla lettera di impugnativa con conseguente inammissibilità della domanda.
2. l'erronea declaratoria di illegittimità del recesso, poiché il reato di furto costituisce una giusta causa di licenziamento legittimante la risoluzione in tronco del rapporto lavorativo;
ha ribadito che l'appellante, nel momento in cui aveva avuto la certezza che la si era resa CP_1
responsabile del reato descritto, non solo aveva preventivamente contestato i fatti alla lavoratrice verbalmente, ma aveva anche proceduto formalmente alla contestazione del licenziamento con la lettera a mani del 08/06/2018, riscontrata dalla stessa lavoratrice con lettera di impugnativa del 22.6.2018, con la quale la stessa aveva chiesto chiarimenti in merito ai motivi del licenziamento che, con la successiva lettera del 08.08.2018 erano stati ribaditi dalla EL.
3. la contraddittorietà della sentenza, laddove per un verso dichiara illegittimo il licenziamento, ma poi riconosce il danno morale da furto, che è il presupposto del licenziamento;
4. l'erroneo rigetto della domanda riconvenzionale per danni patrimoniali. In particolare, sulla ritenuta carenza di allegazioni, che avrebbe determinato l'impossibilità di quantificare il valore di quanto sottratto dalla lavoratrice, e sul valore probatorio negato dal primo giudice all'estratto dei beni sottratti, versato in atti, ha evidenziato che la merce sottratta veniva rinvenuta nelle abitazioni di Cerchiara e di a seguito della querela sporta Persona_1 dall'appellante, versata in atti unitamente ai decreto di sequestro e alla sentenza penale, che davano contezza e prova del valore della refurtiva;
che l'estratto dei beni versato in atti costituisce estratto del verbale di sequestro contenente l'elenco dei beni ivi rinvenuti. Ad ogni buon conto, il giudice di prime cure, anche qualora non avesse voluto dar credito all'estratto prodotto dalla EL, avrebbe dovuto considerare e dare il giusto valore ai verbali di
Pag. 5 di 10 sequestro prodotti. Per altro verso, il corrispettivo di tali beni è anche riportato sulle scatole dei prodotti rubati (medicinali e altri beni ) e ammonta ad € 11.026,10, cui andrebbe aggiunto il ricarico del 30% quale utile minimo di impresa.
Ha rammentato, poi, che “nella querela e nella comparsa è stato riportato un calcolo di €
130.000,00 di prodotti rubati, cui bisogna aggiungere i prodotti non rinvenuti, oltre le somme di denaro determinate in circa € 40,00 al giorno che escluso la domenica, sono circa 300 giorni all'anno che moltiplicati € 40,00 ammontano ad € 12.000,00 annui, che moltiplicano per anni dieci danno un totale di € 120.000.00,oltre il 30% di utile e quindi pari ad €
289.000,00. Quindi il primo giudice ha errato nel non considerare provato il danno per il furto di merce subito, peraltro confermato dai testi dott. ,dott. dott Tes_1 Tes_2 [...]
e (cfr.udienza del 9.12.2019 e del 27.10.2020 )e indirettamente CP_2 Controparte_3 anche dall'assenza della dott.ssa a rendere il deferito interrogatorio formale. In CP_1
particolare, i testi e , hanno confermato la corrispondenza della merce CP_2 CP_3 rubata con quella ritrovata nell'abitazione della dott.ssa di cui all'allegato prospetto, CP_1
che di fatto è la duplicazione del verbale di sequestro in atti prodotto ed allegato alla comparsa costitutiva in primo grado…… il prezzo riportato nell'elenco dei beni rubati è stato riscontrato direttamente dai Carabinieri e riportato nell'allegato elenco, dalle scatole dei medicinali e degli altri beni, che costituiscono di fatto le prove tangibili ed oggettive del valore della merce rubata”.
Ha, infine, lamentato che, anche ritenendo non provata la somma risarcitoria richiesta, il primo giudice avrebbe dovuto liquidarla e riconoscerla, secondo giustizia ed equità, almeno pari alla somma determinata dai Carabinieri e risultante dal prospetto contabile dei costi della merce, per come richiesto nelle conclusioni di cui alla comparsa costitutiva di primo grado lett.d).
Sulla considerazione del giudice di prime cure, secondo cui la quantificazione effettuata dalla
EL non darebbe conto del dissequestro e restituzione dei beni sottratti, ha evidenziato che gli stessi risultavano quasi tutti scaduti e, dunque, non rivendibili.
5. la non congruità della liquidazione del danno morale, che non tiene conto della durata del rapporto che avrebbe avuto significative ricadute sul danno morale subito e che andrebbe quantificato almeno nella misura pari a n. 13 mensilità della retribuzione (una per ogni anno di lavoro) quindi pari ad € 15.587,00 (€ 1.199 x13= € 15.587,00) e/o da riconoscersi pari ad almeno il TFR e/o da liquidare in via equitativa ex art. 1226 c.c..
Ha rassegnato le seguenti conclusioni:
Pag. 6 di 10 1) rigettare integralmente, per le motivazioni esposte, il ricorso della dott.ssa con CP_1 dichiarazione di legittimità del licenziamento in tronco per giusta causa e per l'effetto dichiarare, compensato l'accertato e riconosciuto TFR con il maggior danno subito dall'appellante per risarcimento danni materiali per almeno € 14.333,90 ( € 11.026,10 di beni sottratti come da costo oltre il ricarico del 30% per danno emergente e lucro cessante)
e/o per come sarà equitativamente liquidato ex art. 1226 c.c.e/o secondo giustizia, nonché al risarcimento danni morali per € 15.587,00 (€ 1.199,00x 13) come specificato in premessa e/o da riconoscersi pari ad almeno il TFR e/o secondo la somma maggiore o minore secondo giustizia sempre ex art 1226 c.c.;
2) in via del tutto subordinata e nella denegata ipotesi di conferma del licenziamento illegittimo, condannare sempre la ricorrente al pagamento in via riconvenzionale per risarcimento danni materiali per danno emergente e lucro cessante per almeno € 14.333,90 (
€ 11.026,10 di beni sottratti come da costo oltre il ricarico del 30% per danno emergente e lucro cessante) e/o per come sarà equitativamente liquidato ex art. 1226 c.c.e/o secondo giustizia, nonché al risarcimento danni morali per € 15.587,00 (€ 1.199,00x13) come specificato in premessa e/o per come sarà equitativamente liquidato ex art. 1226 c.c.e/o secondo giustizia.
3)Condannare l'appellata al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarre al costituito procuratore ex art. 93 cpc, anche della fase di primo grado”.
La parte appellata non si è costituita in giudizio.
Allo scadere del termine fissato con decreto del 1.4.2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., la Corte decide nei termini che seguono.
1. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della parte appellata, che non si è costituita in giudizio, nonostante rituale notifica del ricorso in appello al domicilio digitale del difensore di primo grado.
2.Inammissibile è la prima censura, in quanto la questione della decadenza dall'impugnativa del recesso viene proposta per la prima volta in questa sede in violazione dell'art. 437 c.p.c.
3.Infondato è il secondo motivo di gravame, in quanto il licenziamento per giusta causa è ontologicamente disciplinare e dunque è assoggettato alle garanzie dettate in favore del lavoratore dal secondo e terzo comma dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970 circa la contestazione dell'addebito - che evidentemente deve essere formulata per iscritto - e il diritto di difesa con concessione di un termine all'uopo fissato (cfr Cass. n. 17652/2007 : nella specie, la S.C. ha affermato il principio ritenendo illegittimo il licenziamento intimato senza
Pag. 7 di 10 le garanzie prescritte benché in relazione ad un fatto qualificato come reato con sentenza passata in giudicato).
Nel caso di specie il documento richiamato dalla parte appellante del 8.6.2018 è la lettera contenente l'atto espulsivo e non già la contestazione disciplinare;
né può ritenersi che tenga luogo alla contestazione degli addebiti la successiva risposta della datrice di lavoro alla richiesta di motivi formulati dalla lavoratrice, allorquando il rapporto di lavoro era stato già risolto per effetto del recesso datoriale in evidente violazione del procedimento approntato dall'art. 7 stat.lav..
3.Infondata ancora è la terza censura: la sentenza, contrariamente agli assunti dell'appellante, non si appalesa contraddittoria perché la illegittimità è stata accertata sotto il profilo di una violazione procedurale ovvero per un vizio di forma, pur dandosi atto dell'accertamento del fatto illecito, che costituisce il presupposto del danno morale liquidato.
4.Fondata, invece, per quanto di ragione è la quarta censura relativa al mancato riconoscimento del danno patrimoniale.
Occorre premettere che l'appellante - benchè richiami il contenuto della querela nella quale si riporta un valore dei prodotti rubati approssimativamente pari ad € 130.000,00, cui andrebbero aggiunti i prodotti non rinvenuti (peraltro non individuati), oltre la somma di denaro sottratta (anch'essa espressa in termini probabilistici) - ha chiaramente circoscritto la domanda di condanna a tale titolo all'importo di € 14.333,90, sostenendo che il costo dei beni sottratti riportati nell'estratto prodotto è pari ad € 11.026,10, importo che deve essere maggiorato del 30% quale utile di impresa.
Ciò posto, si rileva che 1. nella sentenza penale è stato affermato, sulla base del materiale probatorio raccolto, che tutta la merce rinvenuta nelle due abitazioni (una in Cerchiara e l'altra in ) della in forza delle due perquisizioni disposte dal Pubblico Ministero Per_1 CP_1
del 30 luglio 2018 e del 13 dicembre 2018, ed oggetto dei due sequestri rispettivamente eseguiti in data 8 agosto 2018 e 17 dicembre 2018 (i cui verbali contengono l'inventario con la descrizione dei prodotti), è da considerarsi oggetto delle condotte di furto perpetrato dalla in quanto tutti riferibili alla farmacia EL;
2. è vero che nell'inventario di cui ai CP_1
verbali di sequestro è indicato il codice a barra e non il valore di mercato dei singoli prodotti rinvenuti, ma è plausibile che il documento denominato “estratto dei beni sottratti” contenga l'elenco di una parte dei prodotti rinvenuti nelle abitazioni per coincidenza di descrizione: in esso è indicato il prezzo di vendita (non il costo), che non è stato oggetto di contestazione da parte della ricorrente in primo grado;
3. la circostanza che sia stato disposto il dissequestro e la restituzione di tutta la merce rinvenuta - al passaggio in giudicato della sentenza penale –
Pag. 8 di 10 non esclude che i prodotti abbiano subito un deterioramento, considerata la natura deperibile della maggior parte degli stessi (appartenenti alla categoria dei farmaci, parafarmaci ed alimenti) e comunque il deprezzamento sul mercato anche degli altri (giocattoli, profumi), atteso il lungo tempo trascorso dal loro rinvenimento (tra agosto e dicembre 2018) e fino all'esecuzione del dissequestro e della restituzione non eseguibile prima di aprile del 2022.
Il danno subito può essere liquidato in complessivi € 954,82, pari alla somma di tutti gli importi riportati nel predetto estratto (unico documento richiamato a supporto della pretesa) accanto ai prodotti, che vengono denominati quali prezzi (quindi al pubblico e non il costo degli stessi), sicchè non spetta la maggiorazione del guadagno rivendicata nella percentuale del 30%, senza che peraltro ne siano stati chiariti i parametri di individuazione.
Sulla somma spettano interessi e rivalutazione monetaria come per legge
5. Fondata, altresì, è l'ultima censura relativa alla liquidazione del danno morale, che non appare congrua, considerata la durata prolungata del rapporto di lavoro ed il conseguente grave trauma psicologico, subito dalla EL in seguito alla lesione del vincolo fiduciario con la propria dipendente.
Appare equo liquidare – per come richiesto - tenuto conto delle suddette circostanze la somma di € 15.587,00 pari a n. 13 mensilità della retribuzione della (una per ogni anno di CP_1
lavoro: € 1.199 x13= € 15.587,00) corrispondente al TFR dovuto alla stessa.
Per i motivi suesposti, la sentenza va riformata nei termini di cui in dispositivo.
6. Considerato l'esito complessivo del giudizio con soccombenza reciproca parziale, le spese del doppio grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, vengono compensate nella misura di un terzo, ponendosi i restanti due terzi a carico della parte appellata con distrazione a favore del difensore antistatario di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla parte appellante in epigrafe indicata, con ricorso depositato in data 20.12.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 1199/2023, così provvede:
1.accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto in riforma parziale della gravata sentenza,
a) condanna a corrispondere a parte appellante la somma di € 954,82, a titolo di CP_1
danno patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
b) ridetermina in € 15.587,00 l'importo dovuto dall'appellata a titolo di danno morale CP_1
in favore di EL RO AN, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
Pag. 9 di 10 2. liquida le spese del doppio grado del giudizio in € 2700 per il primo ed in € 3.000 per il secondo grado, compensandole per un terzo e ponendo i restante due terzi a carico dell'appellata con distrazione;
3. conferma nel resto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, in data 29.4.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott. Emilio Sirianni
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