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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 01/04/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona della giudice dr.ssa Chiara Fiamingo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1860 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2023 vertente:
TRA
, nata il [...] a RO OB (Stato di San Paolo in [...]) Parte_1 residente in [...]9 de Julho, n. 34, SA OS DO AM;
, nata il [...] a [...] in Controparte_1
Brasile) residente in [...], n. 2225 Fazenda Park, Parnamirim;
, nata il [...] a SA OS DO AM (Stato di San Paolo in [...]) Persona_1 in proprio e, congiuntamente a , nato il [...] a [...], nella qualità di genitori Controparte_2
esercenti la responsabilità genitoriale nonché rappresentanti legali del figlio minorenne, con loro convivente,
nato il [...] a SA OS DO AM (Stato di San Paolo in [...]); Persona_2
, nata il [...] a [...] in Persona_3
Brasile) in proprio, congiuntamente a , nato il [...] a [...] Controparte_3 in Brasile), nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale nonché rappresentanti legali della figlia minorenne, con loro convivente, nata il [...] a [...] Persona_4
OS DO AM;
nato il [...] a [...] in Controparte_4
Brasile) residente in [...], n. 621, Centro, SA OS DO AM;
tutti rappresentati e difesi – giusta procura notarile in calce al ricorso - dall'Avv. Antonio Lorito del Foro di
Catania (c.f. ), presso cui sono elettivamente domiciliati;
C.F._1
- RICORRENTI -
E
(c.f. in persona del in carica legale rappresentante p.t., Controparte_5 P.IVA_1 CP_6 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, 34, indirizzo p.e.c.
Email_1
-RESISTENTE -
1 Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti hanno convenuto davanti l'intestato
Tribunale il chiedendo che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in quanto Controparte_5 discendenti in linea retta da cittadino italiano, esponendo che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
I ricorrenti deducevano di essere discendenti diretti di (figlio di e Persona_5 Persona_6 Per_7
nato a [...] il [...], il quale, una volta emigrato in Brasile, si sposò a Itu (Stato di
[...]
San Paolo) il 06.05.1893 con (all. 2). Persona_8
non fu mai naturalizzato brasiliano come da certificato negativo di naturalizzazione tradotto e Persona_5 apostillato (all.3). Dal matrimonio di e nacque a Itu (Stato di San Persona_5 Persona_8 Per_9
Paolo in Brasile) il 13.08.1896 il quale sposò a SA OS DO AM il 09.09.1916 (all.4). Persona_10
Dal suddetto matrimonio, nacque a Buquira il 04.10.1921, il quale sposò a SA OS DO Persona_11
AM il 06.09.1946 (all.5). Persona_12
Dal matrimonio di e è nata a SA OS DO Persona_11 Persona_13 Parte_1
AM il 18.06.1947; quest'ultima si è sposata a SA OS DO AM il 11.01.1969 con Persona_14
(che ha assunto il nome di ). La stessa si è poi risposata a SA OS
[...] Persona_15 DO AM il 04.06.1976 con (all.6). Persona_16
Dal matrimonio di e è nata la ricorrente Persona_15 Persona_14 [...]
a SA OS DO AM il 19.07.1970. Quest'ultima si è sposata a SA OS DO Controparte_1
AM il 09.08.2022 con (che ha assunto il nome di Controparte_7 Persona_17
(all.7).
[...]
Dal matrimonio di e è nata la ricorrente Persona_15 Persona_14 [...]
a SA OS DO AM il 16.01.1973. Quest'ultima si è sposata a SA OS DO Persona_1
AM il 14.02.1997 con e, dopo essersi sposata, ha assunto il nome Persona_18 [...]
(all. 8). Dall'unione di e è Persona_19 Persona_1 Controparte_2 nato il figlio a SA OS DO AM il 06.12.2016 (all. 9). Dal matrimonio di Per_1 Persona_2
e è nato il ricorrente Persona_19 Parte_2 Controparte_4
a SA OS DO AM il 29.01.1999 (all.10). Dal matrimonio di
[...] Parte_1
e è nata la ricorrente a SA OS DO AM il
[...] Persona_16 Persona_3
16.03.1977 la quale si è sposata a SA OS DO AM il 21.09.2007 con ( da sposata Controparte_3
) (all.11) e da detta unione è nata Persona_3 Persona_4
a SA OS DO AM il 17.10.2008 (all.12).
[...]
2 Conseguentemente, i ricorrenti hanno inteso far valere il proprio diritto trasmesso dal loro avo, e ciò anche in considerazione del fatto che l'avo non ha mai rinunciato alla propria cittadinanza italiana, così Persona_5 come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Dipartimento stranieri del Ministero della Giustizia della Repubblica Brasiliana.
Rappresentavano i ricorrenti di aver presentato richiesta di convocazione presso il Consolato d'Italia di San
Paolo e al Consolato Generale d'Italia di Recife Stato del Pernambuco seguendo le istruzioni reperibili sul sito web istituzionale del Consolato al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis senza ricevere alcun fattivo riscontro.
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di cittadinanza, Controparte_5 rimettenDOi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 19 dicembre 2024, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
Per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca precostituzione, occorre analizzare la posizione costante della giurisprudenza rispetto al c.d. “Decreto della Grande Naturalizzazione brasiliana” del 1889 il quale stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in
Brasile alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di cassazione di Napoli del 05.10.1907 la quale sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti.
La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera (art. 11, comma 1, c.c. del
1865).
La legge n. 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, pone in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza debba sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana iure loci, indicata del decreto richiamato, non comportò mai la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo.
3 Nel caso di specie, non risulta agli atti alcuna rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avo, prova, peraltro, di cui era onerata l'amministrazione, ma di contro rileva il certificato negativo di naturalizzazione depositato che attesta l'assenza di atto di naturalizzazione in nome dello stesso.
In merito al riconoscimento dello status richiesto la sentenza Cass. Civ. S.U., n. 4466/2009 precisa che “tale riconoscimento non può negarsi neppure in caso di morte degli ascendenti della ricorrente, salvo che vi sia stata, da costoro, rinuncia alla cittadinanza sempre consentita dalle leggi succedutesi nel tempo, rinuncia di cui deve dare prova in questa sede chi si oppone alla ricognizione del diritto”.
La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata: in particolare, né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane e apostillati.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del Consolato.
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei Parte_3 siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Considerata la difficoltà di prenotare una data per la presentazione dei documenti tramite il Consolato in ragione dell'impossibilità di entrare in contatto con tale Autorità, essendo stati bloccati, a monte, dallo stesso sistema di prenotazione, a causa della mancanza di date disponibili, tanto giustifica l'accesso alla via giurisdizionale.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattanDOi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008).
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del Consolato.
4 L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei Parte_3 siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Considerata la difficoltà di prenotare una data per la presentazione dei documenti tramite il Consolato in ragione dell'impossibilità di entrare in contatto con tale Autorità, essendo stati bloccati, a monte, dallo stesso sistema di prenotazione, a causa della mancanza di date disponibili, tanto giustifica l'accesso alla via giurisdizionale.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattanDOi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008).
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata e dell'applicazione di principi di natura giurisprudenziale, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di procedere alle Controparte_5 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 5/3/2025.
La Giudice
dott.ssa Chiara Fiamingo
5