Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1082.
(Forma della bocca e dell'edificio derivatore).
Quando, per la derivazione di una data e costante quantita' di acqua corrente, e' stata determinata la forma della bocca e dell'edificio derivatore, le parti non possono chiederne la modificazione per eccedenza deficienza d'acqua, salvo che l'eccedenza o la deficienza provenga da variazioni seguite nel canale dispensatore o nel corso delle acque in esso correnti.
Se la forma non e' stata determinata, ma la bocca e l'edificio derivatore sono stati costruiti e posseduti per cinque anni, non e' neppure ammesso dopo tale tempo alcun reclamo delle parti per eccedenza o deficienza d'acqua, salvo nel caso di variazione seguita nel canale o nel corso delle acque.
In mancanza di titolo o di possesso, la forma e' determinata dall'autorita' giudiziaria.
(Forma della bocca e dell'edificio derivatore).
Quando, per la derivazione di una data e costante quantita' di acqua corrente, e' stata determinata la forma della bocca e dell'edificio derivatore, le parti non possono chiederne la modificazione per eccedenza deficienza d'acqua, salvo che l'eccedenza o la deficienza provenga da variazioni seguite nel canale dispensatore o nel corso delle acque in esso correnti.
Se la forma non e' stata determinata, ma la bocca e l'edificio derivatore sono stati costruiti e posseduti per cinque anni, non e' neppure ammesso dopo tale tempo alcun reclamo delle parti per eccedenza o deficienza d'acqua, salvo nel caso di variazione seguita nel canale o nel corso delle acque.
In mancanza di titolo o di possesso, la forma e' determinata dall'autorita' giudiziaria.
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- 1. Blog ilCaso.ithttps://www.ilcaso.it/ · 1
Il divieto di licenziamento per unione civile protegge la libertà di costituire la «comunità familiare» Pubblicato il 27/03/21 02:00 [Articolo 1082]
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Giurisprudenza • 161
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- usucapione·
- prova possesso·
- interclusione fondo·
- servitù di passaggio·
- art. 1051 c.c.·
- art. 1082 c.c.·
- servitù coattiva·
- servitù apparente·
- possesso ventennale·
- art. 1079 c.c.