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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/10/2025, n. 6196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6196 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. IV° CIVILE – II° Collegio
così composta:
dott.ssa Antonella Izzo Presidente
dott. Giuseppe Staglianò Consigliere rel.
dott. Marco Emilio Luigi Cirillo Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
nella causa civile di II grado iscritta al n. 869 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2020, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 24-10-2025, vertente tra
(C.F. , elettivamente domiciliato a Portici (NA), Via Parte_1 C.F._1
della Salute n. 19, presso lo studio dall'Avv. Fabiola Messinese, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Appellante -
e (già (C.F. e P.IVA ), in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante “pro tempore”, elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale di
Porta Pia n. 116, presso lo studio dell'Avv. Giancarlo Longo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-Appellata –
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'Avv. proponeva opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 26797/2016, con il quale il Tribunale di Roma gli aveva ingiunto il pagamento, in favore di (ora E- Distribuzione S.p.a.), della somma di Controparte_2
€.64.176,91, oltre interessi legali e spese del monitorio, a titolo di restituzione delle spese processuali complessivamente versategli da quest'ultima per la pregressa attività di patrocinio esperita per ottenere il risarcimento dei danni patiti da 94 utenti di a causa Controparte_1 del “blackout” elettrico verificatosi in Italia nel mese di settembre 2003.
L'opponente evidenziava che tali procedimenti erano stati incardinati innanzi al Giudice di Pace di
Barra che, all'esito della loro istruzione, aveva sempre condannato la al Controparte_1 risarcimento dei danni patiti dagli attori, nonché al pagamento delle spese e dei compensi professionali in favore dello stesso Avv. dichiaratosi antistatario;
pertanto, la E- Parte_1
Distribuzione S.p.a., in esecuzione di ognuna di dette sentenze (e, quindi, in riferimento ad ognuna delle posizioni da esse contemplate), aveva provveduto a versare all'avv. Parte_1 distinguendole, le somme versate a titolo di risarcimento del danno e le somme versate a titolo di spese legali, riservandosi l'eventuale ripetizione delle stesse.
Successivamente, all'esito dei giudizi di impugnazione (appello e cassazione), le sentenze di primo grado erano state tutte riformate, sicché, essendo risultata vana ogni bonaria richiesta di restituzione delle somme versate a titolo di spese legali, aveva ottenuto dal Controparte_1 Tribunale di Roma l'emissione del decreto ingiuntivo in questione, cui l'Avv. si era Parte_1 opposto, eccependo, “in primis”, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma e, nel merito, deducendone l'infondatezza in ragione della mancata dimostrazione, da parte dell'ingiungente, del preteso credito posto a fondamento;
pertanto l'opponente aveva concluso chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, la revoca del decreto, con condanna dell alla Controparte_1 rifusione delle spese processuali.
Costituitasi in giudizio, la contestava le eccezioni sollevate dall'opponente, Controparte_1 sostenendo la competenza territoriale del Tribunale di Roma ad emettere il provvedimento e chiedendo il rigetto della dispiegata opposizione, con condanna dell'opponente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. e alla rifusione delle spese processuali.
All'esito dell'istruttoria, meramente documentale, il Tribunale, con sentenza n. 14991/19, in parziale accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo, condannando l'opponente al pagamento della minor somma di Euro 63.476,02, oltre interessi legali e spese processuali, e rigettando la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c..
Sostanzialmente, il Tribunale, dopo aver rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale, alla luce della documentazione prodotta da accertava che le sentenze di primo grado Controparte_1 erano state effettivamente tutte riformate in sede di impugnazione, e che a Controparte_1 seguito di ciò, aveva regolarmente chiesto all'Avv. -che in ciascuno dei procedimenti si Parte_1 era dichiarato antistatario- la restituzione delle spese processuali liquidategli in via diretta;
quindi, il Tribunale, dopo aver rilevato che vi era un'unica posizione (relativa al sig. che era CP_3 rimasta estranea ai procedimenti posti a base del decreto monitorio, procedeva alla revoca di esso, condannando l'Avv. a restituire all'opposta la minor somma di Euro 63.476,02. Parte_1
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'avv. proponeva appello avverso tale Parte_1 decisione, assumendone l'erroneità e l'ingiustizia.
Con un primo motivo di impugnazione, l'Avv. censurava la sentenza di primo grado Parte_1 laddove il Tribunale aveva ritenuto dimostrata l'esistenza del credito benché non Controparte_1 avesse prodotto le sentenze rese del Giudice di Pace di Barra, non potendosi ritenere sufficiente, ai fini della prova dell'esistenza del credito (costituito dall'ammontare dei compensi liquidati in suo favore) e della relativa sua quantificazione, l'avvenuto deposito delle sole sentenze pronunziate all'esito dei rispettivi giudizi di impugnazione.
Con un secondo motivo di doglianza, poi, l'appellante lamentava che la non avesse Controparte_1 documentato alcuni pagamenti asseritamente effettuati in suo favore, per un importo complessivo di Euro 17.966,64, essendosi limitata a depositare soltanto le matrici degli assegni –che l'Avv.
Sosteneva di non aver mai ricevuto- prive del relativo documento attestante il ricevuto pagamento. Inoltre, con un terzo motivo di impugnazione, l'Avv. eccepiva la mancata produzione, da Parte_1 parte della società opposta, delle sentenze di primo e secondo grado relative ai crediti di sedici posizioni, puntualmente indicate.
Con un quarto motivo di censura, poi, l'appellante sosteneva che il calcolo posto a base del decreto ingiuntivo recasse un errore, essendo stata conteggiata per ben due volte -e con differenti importi- anche la posizione del sig. che, invece, avrebbe dovuto essere esclusa. Persona_1
Con un quinto motivo di doglianza, l'appellante sosteneva che l'impugnata sentenza fosse erronea anche nella parte in cui aveva ritenuto che non avesse “azionato la Controparte_1 controversia” nei confronti della sig.ra che, invece, con apposita lettera A/R del Controparte_4
2009, aveva chiesto in restituzione uno specifico importo.
Da ultimo, con un sesto motivo di impugnazione, l'Avv. censurava la decisione di primo Parte_1 grado laddove il Tribunale, disattendendo quanto già rilevato da altro giudice che si era occupato della vicenda (nedi il verbal di causa del 19/9/2017), aveva omesso di decurtare dalla somma ingiunta gli importi relativi alle posizioni dei sigg. e , che erano stati Parte_2 Per_2 sommati a quello concernente il sig. e che, comunque, erano stati versati in favore di CP_3 altro Avvocato.
Pertanto, l'appellante concludeva chiedendo l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado: in via principale, che fosse dichiarato che nessun importo era dovuto ad E- Distribuzione;
in via subordinata, che dall'importo di cui all'impugnata sentenza fossero sottratte le seguenti somme: Euro 17.996,64, concernenti i pagamenti “privi di alcun assegno documentato in favore dell'appellante Avv. ; l'importo di Euro 8.867,39 Parte_1
“per le ragioni richiamate al punto III”; l'importo di € 1.649,38 “per le ragioni di cui punto VI”;
l'importo di € 445,50 “per le ragioni di cui al punto IV”; l'importo di Euro 3.447,43 “per le ragioni richiamate al punto 3 infra 1”. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, “in primis”, eccepiva l'inammissibilità dell'appello Controparte_1 per asserita novità delle questioni poste a fondamento dei singoli motivi di gravame, con particolare riferimento alla mancata documentazione dei pagamenti per Euro 17.966,64, nonché riguardo all'asserito erroneo coinvolgimento della posizione del sig. ; Persona_1 inoltre, nel merito, l'appellata si limitava a resistere, chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese del grado.
All'udienza del 24/10/2025, dopo la precisazione delle conclusioni e all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione dalla Corte ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
Motivi della decisione Preliminarmente si rileva che l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da E-
Distribuzione s.p.a. può essere accolta solo in relazione al secondo e al quarto motivo di impugnazione (concernenti, rispettivamente, l'asserita mancata documentazione di alcuni pagamenti -per i quali sarebbero state depositate solo le matrici dei relativi assegni- e l'erronea considerazione, nell'ambito del credito complessivo, della posizione del sig. ), Persona_1 avendo essi ad oggetto eccezioni del tutto nuove (perché mai sollevate in primo grado) e, come tali, vietate ai sensi dell'art. 345 c.p.c..
Nel merito, il primo motivo di doglianza è infondato.
Infatti, sin dall'opposizione al decreto ingiuntivo, l'Avv. non solo dichiarò Parte_1 spontaneamente di aver patrocinato in numerose cause introdotte dinanzi al Giudice di pace di
Barra, volte ad ottenere il risarcimento del danno che ciascuno dei suoi patrocinati aveva asserito di aver subito in ragione del blackout elettrico verificatosi in Italia nell'anno 2003, ma ammise anche che tutte le sentenze di primo grado, favorevoli ai propri assistiti, erano state poi riformate nei successivi gradi di giudizio, ad eccezione di alcune mai impugnate, tra cui non figuravano quelle oggetto della presente vertenza.
Inoltre l'odierno appellante, sin dal primo grado di giudizio, ammise che le somme liquidate dai giudici di prime cure a titolo di spese legali erano state a lui versate, in qualità di difensore antistatario, e che la causa in questione aveva ad oggetto la restituzione solo di tali compensi, determinata dall'avvenuta riforma, nei successivi gradi di giudizio, delle decisioni cui esse accedevano.
Tali circostanze, oltre ad essere state oggetto di ammissione, risultano sono state anche ritualmente documentate dalla società opposta, che ha prodotto le lettere di pagamento e le schede riepilogative dei versamenti effettuati in favore dell'Avv. inoltre ognuna di dette comunicazioni Parte_1 risulta particolarmente dettagliata, recando l'espressa indicazione degli estremi della sentenza di condanna, del risarcimento accordato e, per quanto qui di interesse, dell'importo delle spese processuali di volta in volta liquidate, oltre ad essere provvista di documentazione contabile appositamente allegata.
Ne consegue che l'Avv. (che, peraltro, ha spontaneamente affermato che, nel momento in Parte_1 cui E- Distribuzione S.p.a. cominciò ad ottenere le prime riforme giudiziali, cessò di pagarlo,
“invocando la compensazione dei crediti”) fu posto a conoscenza non solo di ogni pagamento disposto in suo favore dalla società opposta, ma anche del titolo posto a base di ciascun pagamento e della relativa entità; a ciò, poi, aggiungasi che la E- Distribuzione S.p.a. ha prodotto anche la copia degli assegni circolari emessi e/o delle relative matrici, oltre alle copie delle sentenze di appello su cui poggiava la richiesta di restituzione di quanto precedentemente versato. Alla luce di quanto sopra, quindi, non era indispensabile che l'odierna appellata depositasse anche le singole sentenze riformate, tenuto conto che dalle suindicate comunicazioni emergevano tutti gli elementi necessari affinché il legale potesse individuare le specifiche sentenze -peraltro menzionate- ed i relativi importi, sicché risulta corretta l'avvenuta produzione delle sentenze di appello e/o di Cassazione, che hanno costituito i singoli titoli posti a fondamento della richiesta di restituzione delle somme.
Per quanto concerne il terzo motivo di censura, con il quale l'appellante ha eccepito la mancata produzione, da parte della società opposta, delle sentenze di primo e secondo grado relativamente a
16 posizioni creditizie, tutte puntualmente indicate, si osserva che il giudicante di prime cure, nella parte motiva dell'impugnata sentenza, ha chiaramente affermato che dall'esame della documentazione prodotta era emerso che la richiesta monitoria era stata formulata solo in relazione a 94 procedimenti di primo grado, e che la quantificazione dell'importo globale chiesto in restituzione era frutto di un conteggio che, in realtà, aveva tenuto conto solo di tali procedimenti, tra i quali non figuravano quelli relativi alle sedici posizioni di cui sopra e, tra essi, neanche quello originariamente instaurato dalla sig.ra ; tale obiettivo rilievo, che è stato anche Controparte_4 oggetto di verificazione da parte di questa Corte, comporta, quale logico corollario giuridico, non solo l'infondatezza del terzo motivo di gravame, ma anche del quinto motivo di doglianza, avente ad oggetto l'asserita errata inclusione nel conteggio globale dell'importo concernente la sig.ra
, che resta assorbito. CP_4
Da ultimo va rilevata l'infondatezza anche del sesto motivo di impugnazione.
Premesso che la lamentata mancata valutazione, da parte del giudicante di prime cure, dell'ordinanza emessa all'udienza del 19 settembre 2017 risulta priva di pregio, trattandosi di provvedimento meramente interlocutorio, adottato allo stato degli atti in occasione della delibazione dell'istanza volta ad ottenere la concessione dell'esecuzione provvisoria dell'opposto decreto, come tale rivalutabile nel momento dell'adozione della definitiva decisione di merito, si osserva che il Tribunale, con affermazione che questa Corte condivide, nel ritenere parzialmente fondata l'eccezione dell'opponente, ha chiarito che la somma di Euro 1.649,3, asseritamente corrisposta da E- Distribuzione S.p.a. all'Avv. Anna De Luca, corrispondeva all'ammontare delle spese legali versate in riferimento alla posizione di tre utenti (rispettivamente, i sigg.
[...]
e ), e che tra esse la sola posizione del sig. (per € Parte_2 CP_3 Per_2 CP_3
700,89, comprensivi di ritenuta) era stata erroneamente conteggiata nell'ambito dei 64.176,91
Euro portati dal decreto ingiuntivo opposto (cui poi aveva fatto seguito la relativa sottrazione in sentenza), mentre il credito relativo alla posizione del sig. non risultava azionato e Per_2 quello afferente il sig. risultava essere di importo diverso (come evincibile dalla Parte_2 scheda riepilogativa prodotta dalla convenuta e affoliata sub n. 6).
Da quanto premesso deriva che l'appello, totalmente infondato, dev'essere rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei valori medi stabiliti per lo scaglione da Euro 52.001,00 ad Euro 260.000,00, con l'eccezione della voce “istruttoria/trattazione”, che viene liquidata nella misura minima.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31-1-2013, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello proposto dall'Avv. nei confronti di Parte_1 Controparte_1
(già avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 14991/2019; Controparte_2 condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del grado di appello, che vengono liquidate in Euro 12.154,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, lì 24/10/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Staglianò Dott.ssa Antonella Izzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. IV° CIVILE – II° Collegio
così composta:
dott.ssa Antonella Izzo Presidente
dott. Giuseppe Staglianò Consigliere rel.
dott. Marco Emilio Luigi Cirillo Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
nella causa civile di II grado iscritta al n. 869 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2020, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 24-10-2025, vertente tra
(C.F. , elettivamente domiciliato a Portici (NA), Via Parte_1 C.F._1
della Salute n. 19, presso lo studio dall'Avv. Fabiola Messinese, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Appellante -
e (già (C.F. e P.IVA ), in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante “pro tempore”, elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale di
Porta Pia n. 116, presso lo studio dell'Avv. Giancarlo Longo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-Appellata –
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'Avv. proponeva opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 26797/2016, con il quale il Tribunale di Roma gli aveva ingiunto il pagamento, in favore di (ora E- Distribuzione S.p.a.), della somma di Controparte_2
€.64.176,91, oltre interessi legali e spese del monitorio, a titolo di restituzione delle spese processuali complessivamente versategli da quest'ultima per la pregressa attività di patrocinio esperita per ottenere il risarcimento dei danni patiti da 94 utenti di a causa Controparte_1 del “blackout” elettrico verificatosi in Italia nel mese di settembre 2003.
L'opponente evidenziava che tali procedimenti erano stati incardinati innanzi al Giudice di Pace di
Barra che, all'esito della loro istruzione, aveva sempre condannato la al Controparte_1 risarcimento dei danni patiti dagli attori, nonché al pagamento delle spese e dei compensi professionali in favore dello stesso Avv. dichiaratosi antistatario;
pertanto, la E- Parte_1
Distribuzione S.p.a., in esecuzione di ognuna di dette sentenze (e, quindi, in riferimento ad ognuna delle posizioni da esse contemplate), aveva provveduto a versare all'avv. Parte_1 distinguendole, le somme versate a titolo di risarcimento del danno e le somme versate a titolo di spese legali, riservandosi l'eventuale ripetizione delle stesse.
Successivamente, all'esito dei giudizi di impugnazione (appello e cassazione), le sentenze di primo grado erano state tutte riformate, sicché, essendo risultata vana ogni bonaria richiesta di restituzione delle somme versate a titolo di spese legali, aveva ottenuto dal Controparte_1 Tribunale di Roma l'emissione del decreto ingiuntivo in questione, cui l'Avv. si era Parte_1 opposto, eccependo, “in primis”, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma e, nel merito, deducendone l'infondatezza in ragione della mancata dimostrazione, da parte dell'ingiungente, del preteso credito posto a fondamento;
pertanto l'opponente aveva concluso chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, la revoca del decreto, con condanna dell alla Controparte_1 rifusione delle spese processuali.
Costituitasi in giudizio, la contestava le eccezioni sollevate dall'opponente, Controparte_1 sostenendo la competenza territoriale del Tribunale di Roma ad emettere il provvedimento e chiedendo il rigetto della dispiegata opposizione, con condanna dell'opponente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. e alla rifusione delle spese processuali.
All'esito dell'istruttoria, meramente documentale, il Tribunale, con sentenza n. 14991/19, in parziale accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo, condannando l'opponente al pagamento della minor somma di Euro 63.476,02, oltre interessi legali e spese processuali, e rigettando la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c..
Sostanzialmente, il Tribunale, dopo aver rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale, alla luce della documentazione prodotta da accertava che le sentenze di primo grado Controparte_1 erano state effettivamente tutte riformate in sede di impugnazione, e che a Controparte_1 seguito di ciò, aveva regolarmente chiesto all'Avv. -che in ciascuno dei procedimenti si Parte_1 era dichiarato antistatario- la restituzione delle spese processuali liquidategli in via diretta;
quindi, il Tribunale, dopo aver rilevato che vi era un'unica posizione (relativa al sig. che era CP_3 rimasta estranea ai procedimenti posti a base del decreto monitorio, procedeva alla revoca di esso, condannando l'Avv. a restituire all'opposta la minor somma di Euro 63.476,02. Parte_1
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'avv. proponeva appello avverso tale Parte_1 decisione, assumendone l'erroneità e l'ingiustizia.
Con un primo motivo di impugnazione, l'Avv. censurava la sentenza di primo grado Parte_1 laddove il Tribunale aveva ritenuto dimostrata l'esistenza del credito benché non Controparte_1 avesse prodotto le sentenze rese del Giudice di Pace di Barra, non potendosi ritenere sufficiente, ai fini della prova dell'esistenza del credito (costituito dall'ammontare dei compensi liquidati in suo favore) e della relativa sua quantificazione, l'avvenuto deposito delle sole sentenze pronunziate all'esito dei rispettivi giudizi di impugnazione.
Con un secondo motivo di doglianza, poi, l'appellante lamentava che la non avesse Controparte_1 documentato alcuni pagamenti asseritamente effettuati in suo favore, per un importo complessivo di Euro 17.966,64, essendosi limitata a depositare soltanto le matrici degli assegni –che l'Avv.
Sosteneva di non aver mai ricevuto- prive del relativo documento attestante il ricevuto pagamento. Inoltre, con un terzo motivo di impugnazione, l'Avv. eccepiva la mancata produzione, da Parte_1 parte della società opposta, delle sentenze di primo e secondo grado relative ai crediti di sedici posizioni, puntualmente indicate.
Con un quarto motivo di censura, poi, l'appellante sosteneva che il calcolo posto a base del decreto ingiuntivo recasse un errore, essendo stata conteggiata per ben due volte -e con differenti importi- anche la posizione del sig. che, invece, avrebbe dovuto essere esclusa. Persona_1
Con un quinto motivo di doglianza, l'appellante sosteneva che l'impugnata sentenza fosse erronea anche nella parte in cui aveva ritenuto che non avesse “azionato la Controparte_1 controversia” nei confronti della sig.ra che, invece, con apposita lettera A/R del Controparte_4
2009, aveva chiesto in restituzione uno specifico importo.
Da ultimo, con un sesto motivo di impugnazione, l'Avv. censurava la decisione di primo Parte_1 grado laddove il Tribunale, disattendendo quanto già rilevato da altro giudice che si era occupato della vicenda (nedi il verbal di causa del 19/9/2017), aveva omesso di decurtare dalla somma ingiunta gli importi relativi alle posizioni dei sigg. e , che erano stati Parte_2 Per_2 sommati a quello concernente il sig. e che, comunque, erano stati versati in favore di CP_3 altro Avvocato.
Pertanto, l'appellante concludeva chiedendo l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado: in via principale, che fosse dichiarato che nessun importo era dovuto ad E- Distribuzione;
in via subordinata, che dall'importo di cui all'impugnata sentenza fossero sottratte le seguenti somme: Euro 17.996,64, concernenti i pagamenti “privi di alcun assegno documentato in favore dell'appellante Avv. ; l'importo di Euro 8.867,39 Parte_1
“per le ragioni richiamate al punto III”; l'importo di € 1.649,38 “per le ragioni di cui punto VI”;
l'importo di € 445,50 “per le ragioni di cui al punto IV”; l'importo di Euro 3.447,43 “per le ragioni richiamate al punto 3 infra 1”. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, “in primis”, eccepiva l'inammissibilità dell'appello Controparte_1 per asserita novità delle questioni poste a fondamento dei singoli motivi di gravame, con particolare riferimento alla mancata documentazione dei pagamenti per Euro 17.966,64, nonché riguardo all'asserito erroneo coinvolgimento della posizione del sig. ; Persona_1 inoltre, nel merito, l'appellata si limitava a resistere, chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese del grado.
All'udienza del 24/10/2025, dopo la precisazione delle conclusioni e all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione dalla Corte ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
Motivi della decisione Preliminarmente si rileva che l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da E-
Distribuzione s.p.a. può essere accolta solo in relazione al secondo e al quarto motivo di impugnazione (concernenti, rispettivamente, l'asserita mancata documentazione di alcuni pagamenti -per i quali sarebbero state depositate solo le matrici dei relativi assegni- e l'erronea considerazione, nell'ambito del credito complessivo, della posizione del sig. ), Persona_1 avendo essi ad oggetto eccezioni del tutto nuove (perché mai sollevate in primo grado) e, come tali, vietate ai sensi dell'art. 345 c.p.c..
Nel merito, il primo motivo di doglianza è infondato.
Infatti, sin dall'opposizione al decreto ingiuntivo, l'Avv. non solo dichiarò Parte_1 spontaneamente di aver patrocinato in numerose cause introdotte dinanzi al Giudice di pace di
Barra, volte ad ottenere il risarcimento del danno che ciascuno dei suoi patrocinati aveva asserito di aver subito in ragione del blackout elettrico verificatosi in Italia nell'anno 2003, ma ammise anche che tutte le sentenze di primo grado, favorevoli ai propri assistiti, erano state poi riformate nei successivi gradi di giudizio, ad eccezione di alcune mai impugnate, tra cui non figuravano quelle oggetto della presente vertenza.
Inoltre l'odierno appellante, sin dal primo grado di giudizio, ammise che le somme liquidate dai giudici di prime cure a titolo di spese legali erano state a lui versate, in qualità di difensore antistatario, e che la causa in questione aveva ad oggetto la restituzione solo di tali compensi, determinata dall'avvenuta riforma, nei successivi gradi di giudizio, delle decisioni cui esse accedevano.
Tali circostanze, oltre ad essere state oggetto di ammissione, risultano sono state anche ritualmente documentate dalla società opposta, che ha prodotto le lettere di pagamento e le schede riepilogative dei versamenti effettuati in favore dell'Avv. inoltre ognuna di dette comunicazioni Parte_1 risulta particolarmente dettagliata, recando l'espressa indicazione degli estremi della sentenza di condanna, del risarcimento accordato e, per quanto qui di interesse, dell'importo delle spese processuali di volta in volta liquidate, oltre ad essere provvista di documentazione contabile appositamente allegata.
Ne consegue che l'Avv. (che, peraltro, ha spontaneamente affermato che, nel momento in Parte_1 cui E- Distribuzione S.p.a. cominciò ad ottenere le prime riforme giudiziali, cessò di pagarlo,
“invocando la compensazione dei crediti”) fu posto a conoscenza non solo di ogni pagamento disposto in suo favore dalla società opposta, ma anche del titolo posto a base di ciascun pagamento e della relativa entità; a ciò, poi, aggiungasi che la E- Distribuzione S.p.a. ha prodotto anche la copia degli assegni circolari emessi e/o delle relative matrici, oltre alle copie delle sentenze di appello su cui poggiava la richiesta di restituzione di quanto precedentemente versato. Alla luce di quanto sopra, quindi, non era indispensabile che l'odierna appellata depositasse anche le singole sentenze riformate, tenuto conto che dalle suindicate comunicazioni emergevano tutti gli elementi necessari affinché il legale potesse individuare le specifiche sentenze -peraltro menzionate- ed i relativi importi, sicché risulta corretta l'avvenuta produzione delle sentenze di appello e/o di Cassazione, che hanno costituito i singoli titoli posti a fondamento della richiesta di restituzione delle somme.
Per quanto concerne il terzo motivo di censura, con il quale l'appellante ha eccepito la mancata produzione, da parte della società opposta, delle sentenze di primo e secondo grado relativamente a
16 posizioni creditizie, tutte puntualmente indicate, si osserva che il giudicante di prime cure, nella parte motiva dell'impugnata sentenza, ha chiaramente affermato che dall'esame della documentazione prodotta era emerso che la richiesta monitoria era stata formulata solo in relazione a 94 procedimenti di primo grado, e che la quantificazione dell'importo globale chiesto in restituzione era frutto di un conteggio che, in realtà, aveva tenuto conto solo di tali procedimenti, tra i quali non figuravano quelli relativi alle sedici posizioni di cui sopra e, tra essi, neanche quello originariamente instaurato dalla sig.ra ; tale obiettivo rilievo, che è stato anche Controparte_4 oggetto di verificazione da parte di questa Corte, comporta, quale logico corollario giuridico, non solo l'infondatezza del terzo motivo di gravame, ma anche del quinto motivo di doglianza, avente ad oggetto l'asserita errata inclusione nel conteggio globale dell'importo concernente la sig.ra
, che resta assorbito. CP_4
Da ultimo va rilevata l'infondatezza anche del sesto motivo di impugnazione.
Premesso che la lamentata mancata valutazione, da parte del giudicante di prime cure, dell'ordinanza emessa all'udienza del 19 settembre 2017 risulta priva di pregio, trattandosi di provvedimento meramente interlocutorio, adottato allo stato degli atti in occasione della delibazione dell'istanza volta ad ottenere la concessione dell'esecuzione provvisoria dell'opposto decreto, come tale rivalutabile nel momento dell'adozione della definitiva decisione di merito, si osserva che il Tribunale, con affermazione che questa Corte condivide, nel ritenere parzialmente fondata l'eccezione dell'opponente, ha chiarito che la somma di Euro 1.649,3, asseritamente corrisposta da E- Distribuzione S.p.a. all'Avv. Anna De Luca, corrispondeva all'ammontare delle spese legali versate in riferimento alla posizione di tre utenti (rispettivamente, i sigg.
[...]
e ), e che tra esse la sola posizione del sig. (per € Parte_2 CP_3 Per_2 CP_3
700,89, comprensivi di ritenuta) era stata erroneamente conteggiata nell'ambito dei 64.176,91
Euro portati dal decreto ingiuntivo opposto (cui poi aveva fatto seguito la relativa sottrazione in sentenza), mentre il credito relativo alla posizione del sig. non risultava azionato e Per_2 quello afferente il sig. risultava essere di importo diverso (come evincibile dalla Parte_2 scheda riepilogativa prodotta dalla convenuta e affoliata sub n. 6).
Da quanto premesso deriva che l'appello, totalmente infondato, dev'essere rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei valori medi stabiliti per lo scaglione da Euro 52.001,00 ad Euro 260.000,00, con l'eccezione della voce “istruttoria/trattazione”, che viene liquidata nella misura minima.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31-1-2013, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello proposto dall'Avv. nei confronti di Parte_1 Controparte_1
(già avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 14991/2019; Controparte_2 condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del grado di appello, che vengono liquidate in Euro 12.154,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, lì 24/10/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Staglianò Dott.ssa Antonella Izzo