CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 514/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 29/10/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
LA TORRE MARIA ENZA, Giudice monocratico in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6450/2024 depositato il 13/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034462331000 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6347/2025 depositato il 03/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre
contro
Società_1 spa e DE per l'annullamento della CARTELLA DI PAGAMENTO N. 295 2024 00344623 31 000, notificata a mezzo posta in data 11.09.2024, con la quale l'Agente della
IO della Provincia di Messina, su Ruolo n. 2024/001800 emesso dalla società Società_2 1 S.p.A. in Liquidazione, ha intimato il pagamento della complessiva somma di € 2.512,88, per il presunto mancato pagamento della tassa rifiuti solidi urbani per gli anni 2009- 2010-2011-2012.
Deduce che la Intimazione di pagamento TIA n. 295332 del 29.07.2019, richiamata nella cartella impugnata quale atto presupposto, non è mai stata notificata al ricorrente, ma comunque, in relazione alla presunta data di notifica (30.11.2019), la stessa sarebbe stata notificata ben oltre il termine di prescrizione quinquennale e non avrebbe comunque potuto spiegare in ogni caso effetti per la già intervenuta prescrizione. Illegittimità della procedura di riscossione.
Si costituisce DE che eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva per il merito della pretesa ribadendo la legittimità della procedura di riscossione.
NON Si costituisce Società_1 spa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico, visti gli atti di causa statuisce quanto segue.
Il ricorso va accolto, risultando il debito tributario prescritto, ex art. 2948 c.c., trattandosi di tributi locali soggetti alla prescrizione quinquennale, e non avendo l'Ente impositore, non essendosi costituita Società_1, dimostrato la regolare notifica degli atti presupposti.
Le spese vanno compensate in ragione dell'andamento processuale della controversia e della mancata contestazione sulla debenza del tributo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 29/10/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
LA TORRE MARIA ENZA, Giudice monocratico in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6450/2024 depositato il 13/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034462331000 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6347/2025 depositato il 03/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre
contro
Società_1 spa e DE per l'annullamento della CARTELLA DI PAGAMENTO N. 295 2024 00344623 31 000, notificata a mezzo posta in data 11.09.2024, con la quale l'Agente della
IO della Provincia di Messina, su Ruolo n. 2024/001800 emesso dalla società Società_2 1 S.p.A. in Liquidazione, ha intimato il pagamento della complessiva somma di € 2.512,88, per il presunto mancato pagamento della tassa rifiuti solidi urbani per gli anni 2009- 2010-2011-2012.
Deduce che la Intimazione di pagamento TIA n. 295332 del 29.07.2019, richiamata nella cartella impugnata quale atto presupposto, non è mai stata notificata al ricorrente, ma comunque, in relazione alla presunta data di notifica (30.11.2019), la stessa sarebbe stata notificata ben oltre il termine di prescrizione quinquennale e non avrebbe comunque potuto spiegare in ogni caso effetti per la già intervenuta prescrizione. Illegittimità della procedura di riscossione.
Si costituisce DE che eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva per il merito della pretesa ribadendo la legittimità della procedura di riscossione.
NON Si costituisce Società_1 spa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico, visti gli atti di causa statuisce quanto segue.
Il ricorso va accolto, risultando il debito tributario prescritto, ex art. 2948 c.c., trattandosi di tributi locali soggetti alla prescrizione quinquennale, e non avendo l'Ente impositore, non essendosi costituita Società_1, dimostrato la regolare notifica degli atti presupposti.
Le spese vanno compensate in ragione dell'andamento processuale della controversia e della mancata contestazione sulla debenza del tributo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese