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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/09/2025, n. 1857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1857 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME del POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
In funzione di Giudice del LAVORO in persona del Dott. Emanuele Rocco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di LAVORO e
PREVIDENZA per l'anno 2022 al n. 1287, all'esito del deposito di note di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Gragnano alla Via Santa Caterina n.15 presso e nello studio dell'Avv. Anna
D'Antuono dal quale è rapp.to e difeso
RICORRENTE
CONTRO rapp.ta e Controparte_1 difesa dall'avv. Alessandra Caprio, presso il cui Studio elettivamente domicilia in Salerno, al C.so Vittorio Emanuele n. 126,
Controparte_2 elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale della Sede di CP_3
Castellammare di Stabia, via Savorito n.1/8 rappresentata e difesa dagli avv.ti
Giovanna Rita Del Signore3e Ida Verrengia
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.03.2022, proponeva Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120219008779656000 notificata il 05.02.2022 contestando:
1) avviso di addebito: n. 37120120016791667000 (anno di riferimento contributi IVS 2010) notificata il 31/01/2013 2) avviso di addebito: n. 37120130009916021000 (anno di riferimento contributi IVS 2010) e 2012 notificata il 10/01/2014
3) avviso di addebito: n. 37120140007164618000 (anno di riferimento 2011-
2013) notificata il 30/09/2014
4) avviso di addebito: n. 37120150006763279000 (anno di riferimento 2014) notificata il 28/10/2015
5) avviso di addebito: n. 37120160011307932000 (anno di riferimento 2015) notificata il 12/11/2016
6) avviso di addebito: n. 37120170015801936000 (anno di riferimento 2016) notificata il 05/01/2018
7) avviso di addebito: n. 37120180014745355000 (anno di riferimento 2017) notificata il 05/01/2019
8) avviso di addebito: n. 37120190020254675000 (anno di riferimento 2018) notificata il 28/01/2020
Parte ricorrente, in particolare, esponeva che gli avvisi di addebito, oggetto della presente opposizione, non erano mai stati notificati dall' Controparte_4 motivo per il quale il ricorrente eccepiva la prescrizione dei crediti previdenziali nonché l'intervenuta decadenza dalla riscossione a mezzo ruolo e l'illegittimità delle sanzioni e interessi applicati.
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Torre Annunziata in funzione di Giudice del lavoro, e per vedere annullato il credito CP_5 CP_3 previdenziale, con vittoria di spese di lite.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, provvedeva alla rituale costituzione processuale che preliminarmente eccepiva il proprio difetto di CP_5 legittimazione passiva e la infondatezza del ricorso. CP_ Provvedeva altresì alla rituale costituzione processuale l che contestava la fondatezza delle avverse pretese deducendo la regolare e tempestiva notifica degli impugnati avvisi di addebito sottesi all'azione esecutiva e concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Pag. 2 di 7 Acquisita agli atti la documentazione prodotta dalle parti e fissata l'udienza di discussione in modalità cartolare, il procedimento, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta è stato deciso.
Il ricorso è fondato solo in minima parte per quanto di seguito esposto.
Va preliminarmente dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di
Tribunale di Torre Annunziata in funzione di Giudice del Lavoro. Costante giurisprudenza che si condivide ha chiarito che la controversia inerente agli obblighi contributivi facenti capo ad un lavoratore autonomo rientra nella competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l'attore, ai sensi dell'art. 444, primo comma, cod. proc. civ.
(come modificato dall'art. 86 del d.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51), atteso che il disposto del terzo comma della stessa norma (come modificato dall'art. 86 cit.), il quale, per le controversie relative agli obblighi “dei datori di lavoro”, prevede la competenza territoriale del tribunale della sede dell'ufficio dell'ente creditore, non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica all'infuori dei casi espressamente contemplati, introducendo un'eccezione al principio generale di cui al primo comma. (Cass. n. 23141 del 07/11/2011; Cass. n. 21317 del
09/11/2004; Cass. n. 11646 del22/06/2004; Cass. n. 18013 del 25/11/2003 tra le varie).
Ciò chiarito, va precisato che parte ricorrente ha eccepito la prescrizione parziale del credito vantato dall' deducendo l'omessa notifica degli avvisi CP_3 di addebito.
Nel caso di specie, dunque, sono stati dedotti fatti estintivi del credito quale appunto la prescrizione per cui l'azione va qualificata come azione di accertamento negativo del credito (Cass. civ., sez. un., n. 7514/2022 cit.; Cass.
n. 29294/2019), non soggetta al termine di decadenza.
Va tuttavia accolta l'eccezione ritualmente formulata dall'agente di riscossione per cui va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di in persona del CP_6 legale rapp.te p.t.
Nella fattispecie in esame, ricorre un'azione che investe il merito della pretesa previdenziale;
non si fa questione, invero, della regolarità o della validità degli
Pag. 3 di 7 atti della procedura di riscossione, in quanto ciò che si chiede al giudice è
l'accertamento dell'avvenuta prescrizione del credito ivi intimato, cioè una pronuncia sul merito della pretesa contributiva. Così qualificata l'azione, va innanzitutto affermata la legittimazione passiva del solo ente impositore titolare della pretesa creditoria (cfr. già Cass. Sez. L, Sentenza n. 18522 del
09/09/2011; Cass. civ. sez. un. 08/03/2022 n. 7514). Invero, argomentando dal disposto dell'art. 24 D.Lgs. n. 46/1999 - il cui comma 5 prevede che il ricorso contro l'iscrizione a ruolo debba notificarsi "all'ente impositore", le SS.UU.
(Sentenza 8 marzo 2022, n. 7514) hanno espressamente escluso il litisconsorzio necessario, specificando che poichè nel giudizio non si fa riferimento alla legittimità degli atti esecutivi, propri del riscossore, questi quale destinatario del pagamento (ex art. 1188 c.c.), è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 16412/2007).
Infatti, «l'eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti "ultra partes" verso l'esattore (adiectus), senza la necessità della partecipazione dello stesso al processo».
Ciò posto, venendo al merito della domanda, va evidenziato che parte ricorrente contesta la debenza della contribuzione.
Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007).
Tale principio, tuttavia, deve contemperarsi con la circostanza che, nella specie, il titolo posto a fondamento della esecuzione è rappresentato dagli avvisi di addebito;
pertanto, deve essere verificata la corretta notifica degli stessi. CP_ Invero dall'attento scrutinio della documentazione probatoria offerta dall'
(copie degli avvisi di ricevimento) e dei successivi atti interruttivi della prescrizione notificati dall' (versati in atti), è risultato Controparte_7 accertato il mancato perfezionamento dell'iter notificatorio solo con riferimento all'avviso di addebito n. 37120120016791667000 (anno di riferimento contributi
IVS 2010) laddove a fronte di una notifica da parte dell'Ente previdenziale eseguita il 31/01/2013, è stata effettuata la notifica del successivo atto interruttivo della prescrizione quinquennale in data 22/02/2018 (vedasi notifica
Pag. 4 di 7 dell'intimazione di pagamento n. 07120179033010878000) che tra l'altro non può dirsi nemmeno regolare dal momento che l'opponente ha provato, attraverso l'esibizione del proprio certificato di residenza storico, di essere residente in Gragnano alla Va Roma n, 35 dal 2002 mentre invece la relata del
22/02/2018 è stata tentata in Gragnano alla Strada Statale per Agerola. Ne consegue che in parte qua deve essere dichiarata l'estinzione della pretesa contributiva fatta valere con l'impugnata cartella di pagamento e nulla è dovuto dal ricorrente in merito all'AVA nr. 37120120016791667000 (anno di riferimento contributi IVS 2010), per l'importo di € 741,93 oltre sanzioni e interessi.
Analoghe considerazioni non possono essere fatte per gli altri AVA oggetto della presente impugnazione in quanto sia l'Ente previdenziale che l'agente della riscossione hanno dato prova della regolare notifica degli atti impugnati.
Peraltro, nessuna valida contestazione è stata opposta da parte della ricorrente, successiva alla produzione dei documenti, in ordine alle modalità con cui sono state eseguite le comunicazioni degli atti in questione.
Dicasi, inoltre, che risulta prodotta in atti la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata del 30/09/2019 (prot. 1243117) effettuata da Pt_1
, in relazione agli avvisi di addebito oggetto del presente giudizio.
[...]
Si ricorda che la Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 18904/2007; Ordinanza
Num. 19401/2022; cfr., Cass. n. 5160/2022) ha chiarito che l'istanza di rateizzazione/rottamazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, ha come imprescindibile presupposto logico-giuridico, proprio la piena conoscenza del debito per il quale si richiede la dilazione e pertanto è incompatibile con l'eccezione di prescrizione oggi formulata dal ricorrente. Pertanto, nella ipotesi in cui il contribuente abbia richiesto la rateizzazione/rottamazione del debito, la contestazione in ordine all'an è certamente possibile, ma non per vizi di notifica delle cartelle di pagamento/avviso di addebito (cfr., Cass. n. 14781/2021) e sempreché non siano scaduti i termini di impugnazione di queste ultime.
Applicando tale principio alla fattispecie in esame, ne deriva che, se è vero che l'istanza di rateizzazione/rottamazione del debito non costituisce acquiescenza in ordine all'an, è anche vero che tale richiesta integra un riconoscimento del
Pag. 5 di 7 debito idoneo ad interrompere la prescrizione ex articolo 2944 cod. civ. ed è altresì incompatibile con l'allegazione di non avere ricevuto la notificazione degli avvisi di addebito.
In ragione di tanto, considerata la documentazione prodotta in atti dalle parti, è emerso che il credito previdenziale oggetto della presente opposizione risulta prescritto certamente con riferimento ai contributi previdenziali IVS richiesti per CP_ l'anno 2010 (rispetto ai quali all'AVA notificato dall' in data 31.01.2013 non ha fatto seguito alcun valido atto idoneo ad interrompere il termine quinquennale).
Mentre con riferimento agli altri avvisi di addebito (n. 37120130009916021000 anno di riferimento contributi IVS 2010 e 2012 notificata il 10/01/2014 seguito da intimazione di pagamento del 24.10.2018; AVA n. 37120140007164618000 anno di riferimento 2011-2013 notificata il 30/09/2014 seguito da intimazione di pagamento perfezionata in data 26.08.2019), non risulta maturata la prescrizione del credito previdenziale.
Analogamente, per gli avvisi di addebito: n. 37120150006763279000 (anno di riferimento 2014 notificata il 28/10/2015); n. 37120160011307932000 (anno di riferimento 2015 notificata il 12/11/2016); n. 37120170015801936000 (anno di riferimento 2016 notificata il 05/01/2018); n. 37120180014745355000 (anno di riferimento 2017 notificata il 05/01/2019); n. 37120190020254675000 (anno di riferimento 2018 notificata il 28/01/2020), valorizzando l'effetto interruttivo della prescrizione determinato dalla istanza di rateizzazione prodotta in atti notificata all'Agente di riscossione 30.04.2019, va rigettata l'eccezione di prescrizione.
Ne consegue la illegittimità della cartella esattoriale nr. 7120219008779656000 notificata il 05.02.2022 solo con riferimento all'avviso di addebito n.
37120120016791667000 (anno di riferimento contributi IVS 2010) notificata il
31/01/2013 per l'importo di € 741,93.
L'accoglimento parziale del ricorso , sia pure solo in minima parte, e la peculiarità e l'obiettiva controvertibilità delle questioni trattate giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
Pag. 6 di 7 Il Giudice del lavoro, dr. Rocco Emanuele definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da , ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 difesa disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto dichiara la parziale nullità della cartella di pagamento n. 7120219008779656000 notificata il
05.02.2022 solo con riferimento all'avviso di addebito n.
37120120016791667000 anno di riferimento contributi IVS 2010 notificata il 31/01/2013 per l'importo di € 741,93 oltre interessi e accessori.
2) Respinge per il resto il ricorso e, per l'effetto, dichiara non prescritto il restante credito di cui alla cartella esattoriale nr. 7120219008779656000.
3) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Torre Annunziata, 19/9/2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco
Pag. 7 di 7
IN NOME del POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
In funzione di Giudice del LAVORO in persona del Dott. Emanuele Rocco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di LAVORO e
PREVIDENZA per l'anno 2022 al n. 1287, all'esito del deposito di note di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Gragnano alla Via Santa Caterina n.15 presso e nello studio dell'Avv. Anna
D'Antuono dal quale è rapp.to e difeso
RICORRENTE
CONTRO rapp.ta e Controparte_1 difesa dall'avv. Alessandra Caprio, presso il cui Studio elettivamente domicilia in Salerno, al C.so Vittorio Emanuele n. 126,
Controparte_2 elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale della Sede di CP_3
Castellammare di Stabia, via Savorito n.1/8 rappresentata e difesa dagli avv.ti
Giovanna Rita Del Signore3e Ida Verrengia
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.03.2022, proponeva Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120219008779656000 notificata il 05.02.2022 contestando:
1) avviso di addebito: n. 37120120016791667000 (anno di riferimento contributi IVS 2010) notificata il 31/01/2013 2) avviso di addebito: n. 37120130009916021000 (anno di riferimento contributi IVS 2010) e 2012 notificata il 10/01/2014
3) avviso di addebito: n. 37120140007164618000 (anno di riferimento 2011-
2013) notificata il 30/09/2014
4) avviso di addebito: n. 37120150006763279000 (anno di riferimento 2014) notificata il 28/10/2015
5) avviso di addebito: n. 37120160011307932000 (anno di riferimento 2015) notificata il 12/11/2016
6) avviso di addebito: n. 37120170015801936000 (anno di riferimento 2016) notificata il 05/01/2018
7) avviso di addebito: n. 37120180014745355000 (anno di riferimento 2017) notificata il 05/01/2019
8) avviso di addebito: n. 37120190020254675000 (anno di riferimento 2018) notificata il 28/01/2020
Parte ricorrente, in particolare, esponeva che gli avvisi di addebito, oggetto della presente opposizione, non erano mai stati notificati dall' Controparte_4 motivo per il quale il ricorrente eccepiva la prescrizione dei crediti previdenziali nonché l'intervenuta decadenza dalla riscossione a mezzo ruolo e l'illegittimità delle sanzioni e interessi applicati.
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Torre Annunziata in funzione di Giudice del lavoro, e per vedere annullato il credito CP_5 CP_3 previdenziale, con vittoria di spese di lite.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, provvedeva alla rituale costituzione processuale che preliminarmente eccepiva il proprio difetto di CP_5 legittimazione passiva e la infondatezza del ricorso. CP_ Provvedeva altresì alla rituale costituzione processuale l che contestava la fondatezza delle avverse pretese deducendo la regolare e tempestiva notifica degli impugnati avvisi di addebito sottesi all'azione esecutiva e concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Pag. 2 di 7 Acquisita agli atti la documentazione prodotta dalle parti e fissata l'udienza di discussione in modalità cartolare, il procedimento, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta è stato deciso.
Il ricorso è fondato solo in minima parte per quanto di seguito esposto.
Va preliminarmente dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di
Tribunale di Torre Annunziata in funzione di Giudice del Lavoro. Costante giurisprudenza che si condivide ha chiarito che la controversia inerente agli obblighi contributivi facenti capo ad un lavoratore autonomo rientra nella competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l'attore, ai sensi dell'art. 444, primo comma, cod. proc. civ.
(come modificato dall'art. 86 del d.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51), atteso che il disposto del terzo comma della stessa norma (come modificato dall'art. 86 cit.), il quale, per le controversie relative agli obblighi “dei datori di lavoro”, prevede la competenza territoriale del tribunale della sede dell'ufficio dell'ente creditore, non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica all'infuori dei casi espressamente contemplati, introducendo un'eccezione al principio generale di cui al primo comma. (Cass. n. 23141 del 07/11/2011; Cass. n. 21317 del
09/11/2004; Cass. n. 11646 del22/06/2004; Cass. n. 18013 del 25/11/2003 tra le varie).
Ciò chiarito, va precisato che parte ricorrente ha eccepito la prescrizione parziale del credito vantato dall' deducendo l'omessa notifica degli avvisi CP_3 di addebito.
Nel caso di specie, dunque, sono stati dedotti fatti estintivi del credito quale appunto la prescrizione per cui l'azione va qualificata come azione di accertamento negativo del credito (Cass. civ., sez. un., n. 7514/2022 cit.; Cass.
n. 29294/2019), non soggetta al termine di decadenza.
Va tuttavia accolta l'eccezione ritualmente formulata dall'agente di riscossione per cui va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di in persona del CP_6 legale rapp.te p.t.
Nella fattispecie in esame, ricorre un'azione che investe il merito della pretesa previdenziale;
non si fa questione, invero, della regolarità o della validità degli
Pag. 3 di 7 atti della procedura di riscossione, in quanto ciò che si chiede al giudice è
l'accertamento dell'avvenuta prescrizione del credito ivi intimato, cioè una pronuncia sul merito della pretesa contributiva. Così qualificata l'azione, va innanzitutto affermata la legittimazione passiva del solo ente impositore titolare della pretesa creditoria (cfr. già Cass. Sez. L, Sentenza n. 18522 del
09/09/2011; Cass. civ. sez. un. 08/03/2022 n. 7514). Invero, argomentando dal disposto dell'art. 24 D.Lgs. n. 46/1999 - il cui comma 5 prevede che il ricorso contro l'iscrizione a ruolo debba notificarsi "all'ente impositore", le SS.UU.
(Sentenza 8 marzo 2022, n. 7514) hanno espressamente escluso il litisconsorzio necessario, specificando che poichè nel giudizio non si fa riferimento alla legittimità degli atti esecutivi, propri del riscossore, questi quale destinatario del pagamento (ex art. 1188 c.c.), è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 16412/2007).
Infatti, «l'eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti "ultra partes" verso l'esattore (adiectus), senza la necessità della partecipazione dello stesso al processo».
Ciò posto, venendo al merito della domanda, va evidenziato che parte ricorrente contesta la debenza della contribuzione.
Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007).
Tale principio, tuttavia, deve contemperarsi con la circostanza che, nella specie, il titolo posto a fondamento della esecuzione è rappresentato dagli avvisi di addebito;
pertanto, deve essere verificata la corretta notifica degli stessi. CP_ Invero dall'attento scrutinio della documentazione probatoria offerta dall'
(copie degli avvisi di ricevimento) e dei successivi atti interruttivi della prescrizione notificati dall' (versati in atti), è risultato Controparte_7 accertato il mancato perfezionamento dell'iter notificatorio solo con riferimento all'avviso di addebito n. 37120120016791667000 (anno di riferimento contributi
IVS 2010) laddove a fronte di una notifica da parte dell'Ente previdenziale eseguita il 31/01/2013, è stata effettuata la notifica del successivo atto interruttivo della prescrizione quinquennale in data 22/02/2018 (vedasi notifica
Pag. 4 di 7 dell'intimazione di pagamento n. 07120179033010878000) che tra l'altro non può dirsi nemmeno regolare dal momento che l'opponente ha provato, attraverso l'esibizione del proprio certificato di residenza storico, di essere residente in Gragnano alla Va Roma n, 35 dal 2002 mentre invece la relata del
22/02/2018 è stata tentata in Gragnano alla Strada Statale per Agerola. Ne consegue che in parte qua deve essere dichiarata l'estinzione della pretesa contributiva fatta valere con l'impugnata cartella di pagamento e nulla è dovuto dal ricorrente in merito all'AVA nr. 37120120016791667000 (anno di riferimento contributi IVS 2010), per l'importo di € 741,93 oltre sanzioni e interessi.
Analoghe considerazioni non possono essere fatte per gli altri AVA oggetto della presente impugnazione in quanto sia l'Ente previdenziale che l'agente della riscossione hanno dato prova della regolare notifica degli atti impugnati.
Peraltro, nessuna valida contestazione è stata opposta da parte della ricorrente, successiva alla produzione dei documenti, in ordine alle modalità con cui sono state eseguite le comunicazioni degli atti in questione.
Dicasi, inoltre, che risulta prodotta in atti la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata del 30/09/2019 (prot. 1243117) effettuata da Pt_1
, in relazione agli avvisi di addebito oggetto del presente giudizio.
[...]
Si ricorda che la Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 18904/2007; Ordinanza
Num. 19401/2022; cfr., Cass. n. 5160/2022) ha chiarito che l'istanza di rateizzazione/rottamazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, ha come imprescindibile presupposto logico-giuridico, proprio la piena conoscenza del debito per il quale si richiede la dilazione e pertanto è incompatibile con l'eccezione di prescrizione oggi formulata dal ricorrente. Pertanto, nella ipotesi in cui il contribuente abbia richiesto la rateizzazione/rottamazione del debito, la contestazione in ordine all'an è certamente possibile, ma non per vizi di notifica delle cartelle di pagamento/avviso di addebito (cfr., Cass. n. 14781/2021) e sempreché non siano scaduti i termini di impugnazione di queste ultime.
Applicando tale principio alla fattispecie in esame, ne deriva che, se è vero che l'istanza di rateizzazione/rottamazione del debito non costituisce acquiescenza in ordine all'an, è anche vero che tale richiesta integra un riconoscimento del
Pag. 5 di 7 debito idoneo ad interrompere la prescrizione ex articolo 2944 cod. civ. ed è altresì incompatibile con l'allegazione di non avere ricevuto la notificazione degli avvisi di addebito.
In ragione di tanto, considerata la documentazione prodotta in atti dalle parti, è emerso che il credito previdenziale oggetto della presente opposizione risulta prescritto certamente con riferimento ai contributi previdenziali IVS richiesti per CP_ l'anno 2010 (rispetto ai quali all'AVA notificato dall' in data 31.01.2013 non ha fatto seguito alcun valido atto idoneo ad interrompere il termine quinquennale).
Mentre con riferimento agli altri avvisi di addebito (n. 37120130009916021000 anno di riferimento contributi IVS 2010 e 2012 notificata il 10/01/2014 seguito da intimazione di pagamento del 24.10.2018; AVA n. 37120140007164618000 anno di riferimento 2011-2013 notificata il 30/09/2014 seguito da intimazione di pagamento perfezionata in data 26.08.2019), non risulta maturata la prescrizione del credito previdenziale.
Analogamente, per gli avvisi di addebito: n. 37120150006763279000 (anno di riferimento 2014 notificata il 28/10/2015); n. 37120160011307932000 (anno di riferimento 2015 notificata il 12/11/2016); n. 37120170015801936000 (anno di riferimento 2016 notificata il 05/01/2018); n. 37120180014745355000 (anno di riferimento 2017 notificata il 05/01/2019); n. 37120190020254675000 (anno di riferimento 2018 notificata il 28/01/2020), valorizzando l'effetto interruttivo della prescrizione determinato dalla istanza di rateizzazione prodotta in atti notificata all'Agente di riscossione 30.04.2019, va rigettata l'eccezione di prescrizione.
Ne consegue la illegittimità della cartella esattoriale nr. 7120219008779656000 notificata il 05.02.2022 solo con riferimento all'avviso di addebito n.
37120120016791667000 (anno di riferimento contributi IVS 2010) notificata il
31/01/2013 per l'importo di € 741,93.
L'accoglimento parziale del ricorso , sia pure solo in minima parte, e la peculiarità e l'obiettiva controvertibilità delle questioni trattate giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
Pag. 6 di 7 Il Giudice del lavoro, dr. Rocco Emanuele definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da , ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 difesa disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto dichiara la parziale nullità della cartella di pagamento n. 7120219008779656000 notificata il
05.02.2022 solo con riferimento all'avviso di addebito n.
37120120016791667000 anno di riferimento contributi IVS 2010 notificata il 31/01/2013 per l'importo di € 741,93 oltre interessi e accessori.
2) Respinge per il resto il ricorso e, per l'effetto, dichiara non prescritto il restante credito di cui alla cartella esattoriale nr. 7120219008779656000.
3) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Torre Annunziata, 19/9/2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco
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