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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 13/06/2025, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4948/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Vincenzo Cantelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4948/2022 R.G. promossa da
, C.F. , e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
difesi dall'avv. LAURA LORENZI;
C.F._2
contro
, C.F. , difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. ADRIANA CANZIO, C.F. . C.F._3
e
Controparte_2
C.F. , difesa dall'Avv. FILIPPO PINGUE, C.F. P.IVA_2
. C.F._4
Con la chiamata in causa di
C.F. , difesa Controparte_3 P.IVA_3
pagina 1 di 17 dall'avv. SAVERIO GIGLIOTTI, C.F. . C.F._5
e
C.F. e Parte_3 P.IVA_4
per essa C.F. , difese dall'avv. Parte_4 P.IVA_5
MARIA CHIARA MARCHIORI, C.F. e dall'avv. C.F._6
ENRICO GENTILE, C.F. . C.F._7
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come all'udienza di precisazione delle conclusioni del
01/04/2025.
Tali conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e proponevano atto di citazione in opposizione a Parte_1 Parte_2
precetto nei confronti di e Controparte_4 [...]
affermando: Controparte_2
- Di aver ricevuto in data 08.06.2022 la notifica di due cartelle esattoriali, ossia la n. 077 2020 001315671 83 001 e n. 077 2020 001315671 83 002, per l'importo di € 253.878,38 ciascuna, di cui € 246.478,16 per “entrate coattive anno 2020” ed € 7.400,22 per oneri di riscossione e diritti di notifica spettanti ad;
Controparte_1
- Che l'asserito titolo esecutivo era costituto dal ruolo n. 2020/003974 emesso da in Controparte_2
qualità di gestore del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla L. 662/1996;
- Che il credito derivava da un contratto di mutuo chirografario per la somma di € 600.000,00 stipulato da e AG & Controparte_3
CO S.r.l.;
pagina 2 di 17 - Che tale credito era stato garantito nel limite del 80% dal Fondo di Garanzia,
nonché per l'intero dalle garanzie personali specifiche e dalla fideiussione
omnibus da loro prestate a favore della società AG& CO S.r.l.;
- Che aveva escusso la garanzia del Controparte_3
Fondo di Garanzia nella percentuale corrispondente all'80% del credito, pari all'importo di € 246.478,16;
- Che, quindi, il si era surrogato nei diritti di CP_5 Controparte_3
e pertanto aveva provveduto tramite alla
[...] Controparte_1
notifica delle due cartelle di pagamento, oggetto della presente causa;
- Che, in particolare, per quanto riguardava la SI.ra , essa Pt_2
disconosceva espressamente la sottoscrizione apposta in qualità di garante personale della nel contratto di mutuo chirografario;
Parte_5
- Che la falsità della sottoscrizione era stata accertata tramite perizia, effettuata dal Dr. sulla copia del contratto di mutuo chirografario;
Persona_1
- Che, pertanto, il credito vantato nei suoi confronti dal era inesistente, CP_5
non avendo ella sottoscritto la fideiussione;
- Che comunque mancava un valido titolo esecutivo azionabile mediante iscrizione a ruolo;
infatti, il credito aveva natura privatistica e pertanto esso non poteva essere fatto valere attraverso le cartelle di pagamento, ma l'iscrizione a ruolo doveva essere subordinata all'esistenza di un precedente e autonomo titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c.;
- Che la garanzia fideiussoria era invalida in quanto tale garanzia era stata acquisita in violazione dell'art. 2 comma 100 L. 662/1996, che stabiliva che sulla quota garantita dal non poteva essere acquisita alcuna garanzia CP_5
reale, assicurativa o bancaria.
In conclusione, gli opponenti chiedevano in via preliminare di sospendere l'esecutorietà delle cartelle di pagamento n. 077 2020 001315671 83 001 e n.
pagina 3 di 17 Nel merito, per quanto riguardava la sola SI.ra , ella domandava di Pt_2
accertare e dichiarare che le firme apposte sul contratto di finanziamento erogato in data 18.11.2016 da alla società AG & Controparte_3
CO, apparentemente a lei riconducibili erano in realtà apocrife e per l'effetto che venissero dichiarati nulli sia la cartella esattoriale sia il ruolo per inesistenza del credito azionato.
Inoltre, entrambi gli opponenti chiedevano di accertare e di dichiarare l'inesistenza del credito di Controparte_2
ovvero la nullità, l'illegittimità e l'infondatezza della pretesa creditoria
[...]
azionata con le cartelle esattoriali cartelle di pagamento n. 077 2020 001315671
83 001 e n. 077 2020 001315671 83 002, notificate in forza del ruolo n.
2020/003974 emesso da Controparte_2
in considerazione dell'inidoneità del ruolo emanato da
[...]
a costituire titolo esecutivo rispetto al credito Controparte_2
oggetto di causa.
Per l'effetto, chiedevano di accertare l'inesigibilità nei loro confronti di tutte le somme intimate, anche a titolo di oneri di riscossione e diritti di notifica pretesi da e conseguentemente di accertare CP_1 Controparte_6
l'inesistenza del diritto di Equitalia Riscossioni a procedere ad esecuzione forzata.
In via istruttoria, chiedevano di ordinare a Controparte_3
e a (cessionaria del credito in
[...] Controparte_7
esame) l'esibizione in giudizio, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., dell'originale del contratto di finanziamento chirografario di € 600.000,00, concesso da
[...]
ad AG & CO in data 18.11.2016. Controparte_3
In via subordinata, e nel caso di inottemperanza all'ordine di esibizione, di autorizzare l'effettuazione di consulenza grafologica d'ufficio sulla copia del pagina 4 di 17 contratto, oggetto di perizia grafologica di parte (prodotta sub doc. 5, atto di citazione).
Infine, in ogni caso, chiedevano di condannare gli opposti alla rifusione delle spese di lite, oltre accessori di legge.
Si costituiva , rilevando: Controparte_1
- Che la causa era improcedibile, in quanto gli opponenti si erano costituiti tardivamente, avendo iscritto a ruolo il presente giudizio in data 09.08.2022, nonostante la notifica dell'atto di citazione fosse avvenuta nei confronti di entrambi i convenuti in data 28.07.2022;
- Che comunque non era legittimata passiva, non avendo gli opponenti proposto motivi di censura riguardanti le cartelle di pagamento;
- Che, rivestendo il ruolo di agente di riscossione, non poteva conoscere delle vicende relative al credito in esame e pertanto non aveva il potere di accertare l'esistenza del credito.
In conclusione, in via preliminare , chiedeva di dichiarare Controparte_1
l'improcedibilità del giudizio per tardiva iscrizione a ruolo.
In via subordinata, chiedeva di dichiarare il suo difetto di legittimazione passiva,
essendo estranea al rapporto sostanziale dedotto in lite.
Nel merito, chiedeva di rigettare l'opposizione e in subordine, nel caso di accoglimento dell'opposizione, di accertare e dichiarare l'insussistenza di responsabilità a suo carico e di condannare Controparte_2
a manlevarla.
[...]
Si costituiva evidenziando: Controparte_2
- Che la società aveva richiesto l'agevolazione al Fondo di Parte_5
Garanzia al fine di ottenere da un Controparte_3
finanziamento di € 600.000,00;
pagina 5 di 17 - Che in data 18.11.2016, aveva concesso alla Controparte_3
società il finanziamento di € 600.000,00, garantito per l'80% dal Fondo di
Garanzia e per l'intero dalle garanzie personali prestate dagli opponenti;
- Che a causa dell'inadempimento di e dei suoi fideiussori, la Parte_5
aveva escusso la garanzia dal CP_2 CP_5
- Che in conseguenza dell'escussione della garanzia prestata dal si era CP_5
determinata la sua surrogazione nei diritti della in relazione al credito CP_2
liquidato al Soggetto Finanziatore, ai sensi dell'art. 2, comma 4 D.M. del
20.06.2005;
- Che quindi a seguito del pagamento effettuato all'istituto di credito aveva intimato alla società e ai suoi fideiussori il pagamento di quanto corrisposto a
; Controparte_3
- Che tuttavia la società e i suoi fideiussori erano rimasti inadempienti rispetto all'intimazione di pagamento e pertanto aveva provveduto a notificare le cartelle di pagamento n. 077 2020 001315671 83 001 e 077 2020 001315671
Part 83 002, avverso le quali il SI. e la SI.ra avevano proposto la Pt_2
presente opposizione;
- Che in relazione al primo motivo di opposizione riguardante l'inesistenza del credito azionato per falsità delle firme apposte dalla SI.ra , tale Pt_2
falsità era stata accertata su una copia fotostatica dell'originale e invece ai sensi dell'art. 214 c.p.c., la perizia doveva essere effettuata sul documento originale;
- Che, inoltre, la SI.ra aveva sottoscritto, in data 14.09.2015, una Pt_2
fideiussione omnibus con in favore Controparte_3
della società fino all'importo massimo di 700.00,00 €; Pt_5
- Che non poteva trovare accoglimento nemmeno il secondo motivo di opposizione, relativo alla inidoneità del ruolo a costituire titolo esecutivo, in quanto, ai sensi dell'art. 9, comma 5 del d. lgs. 123/1998, il credito oggetto pagina 6 di 17 di causa doveva essere recuperato tramite iscrizione al ruolo senza necessità
di ottenere un autonomo titolo esecutivo;
- Che, l'ultimo motivo di opposizione, ossia quello relativo all'asserita inefficacia della fideiussione per violazione dell'art. 4 par. 4 del D.M.
23.09.2005, era infondato in quanto la disposizione in esame si riferiva unicamente alle garanzie bancarie, assicurative e reali;
- Che comunque, era estranea rispetto al rapporto originario derivante dal contratto di mutuo e dal contratto di fideiussione e pertanto ai sensi dell'art. 106 c.p.c. chiamava in causa sia in Controparte_3
qualità di creditore originario sia Controparte_7
in qualità di successore nel credito a seguito della
[...]
scissione dell'istituto bancario.
In conclusione, in via preliminare Controparte_2
chiedeva la chiamata in causa delle terze,
[...] [...]
nonché di in Controparte_3 Controparte_7
qualità di nuova creditrice.
Nel merito, domandava di rigettare tutte le domande proposte dagli attori in quanto infondate in fatto e in diritto.
In via riconvenzionale, chiedeva, nel caso di accoglimento delle domande degli opponenti, di accertare e dichiarare che i terzi chiamati, Controparte_3
e ossero
[...] Controparte_7
tenute a manlevarla da ogni perdita e/o costo che avesse dovuto subire in ragione delle domande proposte dagli opponenti.
In via istruttoria, formulava istanza di verificazione della sottoscrizione del contratto di finanziamento del 18.11.2016.
Chiedeva, sempre in via istruttoria, di ordinare a Controparte_3
l'esibizione in giudizio dell'originale del contratto di finanziamento
[...]
sottoscritto in data 18.11.2016 da AG & CO S.r.l. e dagli opponenti.
pagina 7 di 17 Si costituiva la quale rilevava: Controparte_3
- Di non essere più titolare del rapporto obbligatorio in esame, a seguito della scissione avvenuta in data 25.11.2020 per atto del notaio dott. Persona_2
di rep. 39.399, racc. 20.019; CP_3
- Che infatti a seguito dell'avvenuta scissione era divenuta titolare CP_7
dei crediti e dei rapporti inclusi nel Compendio Scisso, tra cui vi era anche il credito in esame;
- Che, comunque, le fideiussioni relative al contratto di mutuo, stipulato in data
18.11.2016, erano valide ed efficaci;
- Che, in data 04.10.2018, la SI.ra aveva manifestato la sua volontà Pt_2
di recedere sia dalla fideiussione omnibus sia dalla fideiussione specifica e pertanto implicitamente aveva riconosciuto l'esistenza e la validità di tali fideiussioni;
- Che, comunque, le modalità di recupero del credito azionato riguardavano unicamente e Controparte_1 Controparte_8
e pertanto doveva essere riconosciuto il suo difetto di
[...]
legittimazione passiva.
In conclusione, domandava di Controparte_3
dichiarare il suo difetto di legittimazione passiva e di rigettare sia le domande promosse dagli opponenti sia la domanda di manleva formulata da
[...]
Controparte_8
In via istruttoria, formulava istanza di verificazione della sottoscrizione apposta dalla SI.ra nel contratto di finanziamento del 18.11.2016. Pt_2
Infine, chiedeva la rifusione delle spese di lite.
Si costitutiva per essa Controparte_7
la quale rilevava: Parte_4
- Che la domanda di garanzia nei suoi confronti era nulla;
pagina 8 di 17 - Che infatti il pagamento da parte di
[...]
n favore di Controparte_2 Controparte_3
della somma dovuta in forza del contratto di finanziamento
[...]
concesso alla società era intervenuto nel febbraio 2020, invece Pt_5
l'operazione di scissione di Controparte_3
si era perfezionata il 1.12.2020;
- Che quindi il pagamento da parte del Fondo di Garanzia era avvenuto in favore di Controparte_3
- Che ad essa era stato trasferito il credito limitatamente all'importo residuo,
corrispondente alla quota non garantita dal CP_5
- Che non erano state incluse nel Compendio Scisso le passività derivanti da pretese risarcitorie o restitutorie derivanti da rapporti obbligatori posti in essere prima dell'atto di scissione;
- Che pertanto doveva essere riconosciuto il suo difetto di legittimazione passiva rispetto al contratto di mutuo stipulato da
[...]
e in quanto posto in essere prima della Controparte_3 Pt_5
scissione;
- Che comunque la fideiussione omnibus era valida ed efficace, essendo stata sottoscritta da entrambi gli opponenti in data 14.09.2015 e da loro successivamente mai contestata.
In conclusione, e per essa Controparte_9 [...]
chiedeva di rigettare tutte le domande proposte nei suoi Parte_4
confronti da e di Controparte_2
respingere tutte le domande presentate dagli opponenti.
In via istruttoria, formulava istanza di verificazione delle sottoscrizioni a nome
, apposte sul contratto di finanziamento del 18.11.2016. Parte_2
Infine, chiedeva la rifusione delle spese e dei compensi di lite.
pagina 9 di 17 In data 29.09.2022, veniva rigettata con ordinanza l'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo.
Veniva quindi fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata.
Con il primo motivo di opposizione, che riguarda unicamente la SI.ra
, l'opponente rileva l'inesistenza del credito azionato per falsità delle Pt_2
firme apposte, in qualità di garante personale, sul contratto di finanziamento stipulato da Parte_5 Controparte_3
Tale motivo di opposizione non può essere accolto per un duplice ordine di ragioni.
In primo luogo, dall'analisi del doc. 12, prodotto da Controparte_3
emerge che l'opponente in data 04.10.2018 ha dichiarato di voler
[...]
recedere dalla fideiussione specifica e pertanto ha implicitamente riconosciuto l'esistenza e la validità di tale fideiussione.
Va quindi rilevato che, anteriormente al presente giudizio, l'opponente ha posto in essere condotte incompatibili con la volontà di procedere al disconoscimento della fideiussione specifica, dato che ha richiesto alla l'eliminazione della CP_2
garanzia.
Sul punto, occorre inoltre richiamare l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la parte che abbia, anche
tacitamente, riconosciuto, prima del giudizio, una scrittura a lei stessa
riconducibile, non può successivamente disconoscerla, senza che, ove ciò
avvenga (in spregio ad elementari principi di correttezza e buona fede), la
controparte sia tenuta a chiederne la verificazione.” (Cass. 10849/2012; Cass.
25047/2009; Cass. 18748/2004).
Pertanto, occorre rilevare che il disconoscimento effettuato dall'opponente è
inammissibile.
pagina 10 di 17 In secondo luogo, è necessario evidenziare che la SI.ra aveva Pt_2
sottoscritto in data 14.09.2015 una fideiussione omnibus con
[...]
a favore della società di € 700.000,00. Controparte_3 Pt_5
Pertanto, occorre rilevare che il credito in esame è comunque garantito dalla fideiussione omnibus.
*
Per quanto riguarda il secondo motivo di opposizione, gli opponenti rilevano la mancanza di un titolo esecutivo azionabile tramite iscrizione a ruolo e successiva esecuzione esattoriale.
In particolare, gli opponenti evidenziano che il credito in esame derivava da un contratto di mutuo chirografario e pertanto, trattandosi di un credito di natura privatistica, l'esecuzione doveva avvenire ai sensi dell'art. 21 d. lgs. 46/1999
sulla base di un autonomo e precedente titolo esecutivo.
Occorre, dunque, stabilire se avesse il diritto di procedere Controparte_1
alla riscossione del credito, pagato da Controparte_2
in qualità di gestore del Fondo di Garanzia, tramite
[...]
esecuzione esattoriale.
Innanzitutto, va evidenziato che la concessione di garanzie da parte di alle piccole medie Controparte_2
imprese per crediti contratti con gli istituti di credito, costituisce una forma di sostegno pubblico all'economia, ai sensi della L. 662/1996.
La L. 662/1996 consente quindi all'istituto di credito, erogante il finanziamento,
di escutere direttamente il Fondo nei limiti della quota da esso garantito, a seguito dell'inadempimento del debitore-beneficiario.
Ne consegue che, nel caso di inadempimento da parte dell'impresa beneficiaria del Fondo di garanzia, il creditore può chiedere l'escussione della garanzia a
Controparte_2
pagina 11 di 17 Successivamente alla liquidazione dell'importo escusso, l'ente gestore del Fondo
di Garanzia (ossia Controparte_2
acquisisce il diritto di rivalersi sia sul debitore
[...]
inadempiente ai sensi dell'art. 9 comma 5 d. lgs. 123/1998, sia sui terzi prestatori di garanzia ai sensi dell'art. 8-bis del D.L. 24.01.2015, convertito dalla L. n.
33/2015, e di avvalersi, per il recupero del credito della procedura esattoriale di cui all'art. 17 d.lgs. 46/1999.
Va rilevato, quindi, che le disposizioni in esame conferiscono al in CP_5
ragione delle esigenze di finanza pubblica da tutelare e al fine di assicurare l'effettività della garanzia legale e del meccanismo di sostegno alla media e piccola impresa, di avvalersi di un sistema di riscossione unitario sia nei confronti dell'impresa finanziata, sia nei confronti dei terzi prestatori di garanzia.
Anche la Corte di Cassazione ha chiarito che l'escussione e la successiva surrogazione di determina Controparte_2
“la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del
credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a
riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie
imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ex art. 17
d.lgs. n. 46 del 1999”. (Cass. n. 6508/2020; Cass. n.1005/2023; Cass. n.
9657/2024)
Va evidenziato, quindi, che deve ritenersi legittima l'escussione del credito mediante iscrizione al ruolo esattoriale senza precedente emissione di un titolo esecutivo ad hoc.
pagina 12 di 17 Ne consegue quindi la piena validità della procedura esattoriale, instaurata da al fine di ottenere la Controparte_2
restituzione da parte degli opponenti della somma versata a titolo di garanzia.
*
Con il terzo motivo di opposizione, gli opponenti eccepiscono la nullità
fideiussione personale prestata a presidio del contratto di mutuo chirografario assistito dalla garanzia del per le piccole e medie imprese. CP_5
In particolare, gli opponenti sostengono che tale fideiussione sia stata stipulata in violazione dell'art.
4.4 del D.M. 23 settembre 2005, il quale stabilisce che “sulla
quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna
altra garanzia reale, assicurativa e bancaria”.
Occorre evidenziare che il divieto normativo, stabilito dall'art.
4.4 del D.M. 23
settembre 2005, si riferisce espressamente alle garanzie reali, assicurative e bancarie.
Di conseguenza occorre rilevare che tale divieto non si riferisce alla fideiussione, la quale si configura come una garanzia personale e pertanto non è
equiparabile alle garanzie reali, assicurative o bancarie.
È necessario quindi evidenziare che è ammissibile la cumulabilità della garanzia personale prestata dagli opponenti con la garanzia prestata dal Fondo di
Garanzia.
Vi sono, poi, due ulteriori considerazioni che evidenziano l'infondatezza di ogni contestazione degli opponenti in punto a nullità/annullabilità/inefficacia delle fideiussioni omnibus, per affermato divieto di sovra-garantire i finanziamenti con garanzia pubblica.
In primo luogo, deve essere evidenziato che il divieto di acquisire garanzie reali,
assicurative, bancarie, sulla parte di finanziamento garantita da Parte_6
“serve ad evitare di addossare ulteriori gravami e costi alle Imprese che si
pagina 13 di 17 avvantaggiano della garanzia del imponendo loro la concessione di CP_5
garanzie reali, assicurative o bancarie, ma non già di impedire all'Istituto
erogante il finanziamento garantito l'acquisizione di garanzie personali da parte
di terzi, possibilità espressamente prevista, ad esempio, nel "Foglio informativo
finanziamento chiro PMI" del MedioCredito Centrale n.3, del 27.2.2019”
(Tribunale di Perugia 1337/2021).
Lo scopo della disciplina è dunque quello di impedire che l'impresa finanziata,
non già terzi, sia tenuta a sostenere costi ulteriori e diversi rispetto a quelli del finanziamento, derivanti dalla prestazione di garanzie ulteriori rispetto a quelle pubbliche, da richiedere, essa, a banche ed assicurazioni, a pagamento: la finalità
della disciplina è pertanto quella di limitare i costi dell'operazione di finanziamento per l'impresa finanziata, “non già di ostacolare le possibilità di
recupero da parte del che abbia pagato la banca e abbia agito in CP_5
surroga, attraverso la previsione di garanzie personali di terzi, non espressamente inibite dalla norma” (Tribunale di Perugia 1337/2021; negli stessi termini, anche Corte d'Appello di Trento 285/2021).
Nel caso di specie, la garanzia è stata prestata dagli opponenti persone fisiche,
non già dall'impresa finanziata;
il che evidenzia l'infondatezza del richiamo alla disciplina di cui al D.M. 23/9/2005.
Va infine evidenziato un ultimo profilo di infondatezza.
La disciplina di cui al D.M. 23/9/2005, che condurrebbe secondo gli opponenti alla nullità delle garanzie, è contenuta in fonte del diritto secondaria, costituita da un decreto ministeriale: come tale, essa è inidonea ad incidere sulle regole di validità dei contratti, poste da fonte primaria.
Da ciò deriva l'infondatezza di ogni richiamo degli opponenti alla affermata analogia con l'art. 38 T.u.b., nella misura in cui, quantomeno, la questione di nullità dei mutui fondiari per superamento del limite di finanziabilità (ora,
pagina 14 di 17 superata da Cass. S.U. 33719/2022) trovava la propria origine in norma primaria e non in decreto ministeriale.
Di converso, il D.M. 23/9/2005 costituisce una norma secondaria che, “in quanto
inserita in un complesso di disposizioni di dettaglio finalizzate a dare regole in
relazione alle “condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del di Garanzia”, non risulta idonea ad CP_5
intervenire sul rapporto di natura privatistica che si instaura tra l'istituto di
credito ed il fideiussore, ma è evidentemente norma che ha finalità di disciplina
del rapporto di natura amministrativa avente ad oggetto la concessione
dell'intervento di agevolazione per l'impresa. In altri termini, la norma di cui all'art. 4, par. 4 (che, lo si ribadisce, è norma di rango secondario e non idonea
a generare conseguenze apprezzabili nel diritto privato), nel porre un divieto
all'acquisizione della c.d. “doppia garanzia”, legittima o il diniego della concessione dell'intervento da parte del o la revoca, in autotutela, di tale CP_5
atto amministrativo (laddove la circostanza della concessione di ulteriori garanzie reali o personali si verifichi o emerga dopo l'emissione di delibera positiva da parte dell'Ente gestore del;
trattandosi di norma, di rango CP_5
secondario, che disciplina il comportamento dell'istituto di credito beneficiato dalla garanzia della mano pubblica” (Tribunale di Monza 1598/2021; vedi anche Corte d'Appello di Milano 3083/2022).
In definitiva, ogni contestazione in punto a nullità delle fideiussioni omnibus per affermata contrarietà alla disciplina di cui al D.M. 23/9/2005 è infondata.
Le spese di lite.
Così pronunciato, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico degli opponenti nella liquidazione di cui al dispositivo che segue;
la liquidazione è operata in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento ai valori medi previsti per lo scaglione fino a € 260.000,00 così
individuato sulla base del valore del precetto nella sua interezza.
pagina 15 di 17 Va evidenziato che gli opponenti sono tenuti al pagamento delle spese di lite nei confronti delle controparti tutte, in applicazione di uno stretto principio di causalità, nella misura in cui la chiamata in causa dei terzi si è resa necessaria,
anche in ragione di una diligente ed accorta difesa, a causa dell'infondata domanda degli opponenti di accertamento dell'inesistenza del credito delle convenute.
Vi è esclusione della fase di istruttoria/trattazione e decisionale quanto ad
, non avendo essa depositato i relativi scritti Controparte_1
difensivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
4948/2022,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
1. Rigetta l'opposizione.
2. Condanna gli opponenti al pagamento nei confronti di Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano in € 4.180,00 per compensi;
[...]
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
€ 786,00 (CU e marca da bollo) per spese specifiche, infine IVA e
Cassa, da distrarsi in favore dell'avv. Adriana Canzio dichiaratasi antistataria.
3. Condanna gli opponenti al pagamento nei confronti di
[...]
delle spese di lite che si liquidano in € Controparte_2
14.100,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
€ 759,00 (CU) per spese specifiche,
infine IVA e Cassa.
4. Condanna gli opponenti al pagamento nei confronti di
[...]
delle spese di lite che si liquidano in € 14.100,00 per Controparte_3
pagina 16 di 17 compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
infine IVA e Cassa.
5. Condanna gli opponenti al pagamento nei confronti di
[...]
elle spese di lite che si liquidano in € Controparte_7
14.100,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
infine IVA e Cassa.
Padova, 13 giugno 2025
Il giudice dott. Vincenzo Cantelli
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077 2020 001315671 83 002.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Vincenzo Cantelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4948/2022 R.G. promossa da
, C.F. , e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
difesi dall'avv. LAURA LORENZI;
C.F._2
contro
, C.F. , difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. ADRIANA CANZIO, C.F. . C.F._3
e
Controparte_2
C.F. , difesa dall'Avv. FILIPPO PINGUE, C.F. P.IVA_2
. C.F._4
Con la chiamata in causa di
C.F. , difesa Controparte_3 P.IVA_3
pagina 1 di 17 dall'avv. SAVERIO GIGLIOTTI, C.F. . C.F._5
e
C.F. e Parte_3 P.IVA_4
per essa C.F. , difese dall'avv. Parte_4 P.IVA_5
MARIA CHIARA MARCHIORI, C.F. e dall'avv. C.F._6
ENRICO GENTILE, C.F. . C.F._7
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come all'udienza di precisazione delle conclusioni del
01/04/2025.
Tali conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e proponevano atto di citazione in opposizione a Parte_1 Parte_2
precetto nei confronti di e Controparte_4 [...]
affermando: Controparte_2
- Di aver ricevuto in data 08.06.2022 la notifica di due cartelle esattoriali, ossia la n. 077 2020 001315671 83 001 e n. 077 2020 001315671 83 002, per l'importo di € 253.878,38 ciascuna, di cui € 246.478,16 per “entrate coattive anno 2020” ed € 7.400,22 per oneri di riscossione e diritti di notifica spettanti ad;
Controparte_1
- Che l'asserito titolo esecutivo era costituto dal ruolo n. 2020/003974 emesso da in Controparte_2
qualità di gestore del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla L. 662/1996;
- Che il credito derivava da un contratto di mutuo chirografario per la somma di € 600.000,00 stipulato da e AG & Controparte_3
CO S.r.l.;
pagina 2 di 17 - Che tale credito era stato garantito nel limite del 80% dal Fondo di Garanzia,
nonché per l'intero dalle garanzie personali specifiche e dalla fideiussione
omnibus da loro prestate a favore della società AG& CO S.r.l.;
- Che aveva escusso la garanzia del Controparte_3
Fondo di Garanzia nella percentuale corrispondente all'80% del credito, pari all'importo di € 246.478,16;
- Che, quindi, il si era surrogato nei diritti di CP_5 Controparte_3
e pertanto aveva provveduto tramite alla
[...] Controparte_1
notifica delle due cartelle di pagamento, oggetto della presente causa;
- Che, in particolare, per quanto riguardava la SI.ra , essa Pt_2
disconosceva espressamente la sottoscrizione apposta in qualità di garante personale della nel contratto di mutuo chirografario;
Parte_5
- Che la falsità della sottoscrizione era stata accertata tramite perizia, effettuata dal Dr. sulla copia del contratto di mutuo chirografario;
Persona_1
- Che, pertanto, il credito vantato nei suoi confronti dal era inesistente, CP_5
non avendo ella sottoscritto la fideiussione;
- Che comunque mancava un valido titolo esecutivo azionabile mediante iscrizione a ruolo;
infatti, il credito aveva natura privatistica e pertanto esso non poteva essere fatto valere attraverso le cartelle di pagamento, ma l'iscrizione a ruolo doveva essere subordinata all'esistenza di un precedente e autonomo titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c.;
- Che la garanzia fideiussoria era invalida in quanto tale garanzia era stata acquisita in violazione dell'art. 2 comma 100 L. 662/1996, che stabiliva che sulla quota garantita dal non poteva essere acquisita alcuna garanzia CP_5
reale, assicurativa o bancaria.
In conclusione, gli opponenti chiedevano in via preliminare di sospendere l'esecutorietà delle cartelle di pagamento n. 077 2020 001315671 83 001 e n.
pagina 3 di 17 Nel merito, per quanto riguardava la sola SI.ra , ella domandava di Pt_2
accertare e dichiarare che le firme apposte sul contratto di finanziamento erogato in data 18.11.2016 da alla società AG & Controparte_3
CO, apparentemente a lei riconducibili erano in realtà apocrife e per l'effetto che venissero dichiarati nulli sia la cartella esattoriale sia il ruolo per inesistenza del credito azionato.
Inoltre, entrambi gli opponenti chiedevano di accertare e di dichiarare l'inesistenza del credito di Controparte_2
ovvero la nullità, l'illegittimità e l'infondatezza della pretesa creditoria
[...]
azionata con le cartelle esattoriali cartelle di pagamento n. 077 2020 001315671
83 001 e n. 077 2020 001315671 83 002, notificate in forza del ruolo n.
2020/003974 emesso da Controparte_2
in considerazione dell'inidoneità del ruolo emanato da
[...]
a costituire titolo esecutivo rispetto al credito Controparte_2
oggetto di causa.
Per l'effetto, chiedevano di accertare l'inesigibilità nei loro confronti di tutte le somme intimate, anche a titolo di oneri di riscossione e diritti di notifica pretesi da e conseguentemente di accertare CP_1 Controparte_6
l'inesistenza del diritto di Equitalia Riscossioni a procedere ad esecuzione forzata.
In via istruttoria, chiedevano di ordinare a Controparte_3
e a (cessionaria del credito in
[...] Controparte_7
esame) l'esibizione in giudizio, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., dell'originale del contratto di finanziamento chirografario di € 600.000,00, concesso da
[...]
ad AG & CO in data 18.11.2016. Controparte_3
In via subordinata, e nel caso di inottemperanza all'ordine di esibizione, di autorizzare l'effettuazione di consulenza grafologica d'ufficio sulla copia del pagina 4 di 17 contratto, oggetto di perizia grafologica di parte (prodotta sub doc. 5, atto di citazione).
Infine, in ogni caso, chiedevano di condannare gli opposti alla rifusione delle spese di lite, oltre accessori di legge.
Si costituiva , rilevando: Controparte_1
- Che la causa era improcedibile, in quanto gli opponenti si erano costituiti tardivamente, avendo iscritto a ruolo il presente giudizio in data 09.08.2022, nonostante la notifica dell'atto di citazione fosse avvenuta nei confronti di entrambi i convenuti in data 28.07.2022;
- Che comunque non era legittimata passiva, non avendo gli opponenti proposto motivi di censura riguardanti le cartelle di pagamento;
- Che, rivestendo il ruolo di agente di riscossione, non poteva conoscere delle vicende relative al credito in esame e pertanto non aveva il potere di accertare l'esistenza del credito.
In conclusione, in via preliminare , chiedeva di dichiarare Controparte_1
l'improcedibilità del giudizio per tardiva iscrizione a ruolo.
In via subordinata, chiedeva di dichiarare il suo difetto di legittimazione passiva,
essendo estranea al rapporto sostanziale dedotto in lite.
Nel merito, chiedeva di rigettare l'opposizione e in subordine, nel caso di accoglimento dell'opposizione, di accertare e dichiarare l'insussistenza di responsabilità a suo carico e di condannare Controparte_2
a manlevarla.
[...]
Si costituiva evidenziando: Controparte_2
- Che la società aveva richiesto l'agevolazione al Fondo di Parte_5
Garanzia al fine di ottenere da un Controparte_3
finanziamento di € 600.000,00;
pagina 5 di 17 - Che in data 18.11.2016, aveva concesso alla Controparte_3
società il finanziamento di € 600.000,00, garantito per l'80% dal Fondo di
Garanzia e per l'intero dalle garanzie personali prestate dagli opponenti;
- Che a causa dell'inadempimento di e dei suoi fideiussori, la Parte_5
aveva escusso la garanzia dal CP_2 CP_5
- Che in conseguenza dell'escussione della garanzia prestata dal si era CP_5
determinata la sua surrogazione nei diritti della in relazione al credito CP_2
liquidato al Soggetto Finanziatore, ai sensi dell'art. 2, comma 4 D.M. del
20.06.2005;
- Che quindi a seguito del pagamento effettuato all'istituto di credito aveva intimato alla società e ai suoi fideiussori il pagamento di quanto corrisposto a
; Controparte_3
- Che tuttavia la società e i suoi fideiussori erano rimasti inadempienti rispetto all'intimazione di pagamento e pertanto aveva provveduto a notificare le cartelle di pagamento n. 077 2020 001315671 83 001 e 077 2020 001315671
Part 83 002, avverso le quali il SI. e la SI.ra avevano proposto la Pt_2
presente opposizione;
- Che in relazione al primo motivo di opposizione riguardante l'inesistenza del credito azionato per falsità delle firme apposte dalla SI.ra , tale Pt_2
falsità era stata accertata su una copia fotostatica dell'originale e invece ai sensi dell'art. 214 c.p.c., la perizia doveva essere effettuata sul documento originale;
- Che, inoltre, la SI.ra aveva sottoscritto, in data 14.09.2015, una Pt_2
fideiussione omnibus con in favore Controparte_3
della società fino all'importo massimo di 700.00,00 €; Pt_5
- Che non poteva trovare accoglimento nemmeno il secondo motivo di opposizione, relativo alla inidoneità del ruolo a costituire titolo esecutivo, in quanto, ai sensi dell'art. 9, comma 5 del d. lgs. 123/1998, il credito oggetto pagina 6 di 17 di causa doveva essere recuperato tramite iscrizione al ruolo senza necessità
di ottenere un autonomo titolo esecutivo;
- Che, l'ultimo motivo di opposizione, ossia quello relativo all'asserita inefficacia della fideiussione per violazione dell'art. 4 par. 4 del D.M.
23.09.2005, era infondato in quanto la disposizione in esame si riferiva unicamente alle garanzie bancarie, assicurative e reali;
- Che comunque, era estranea rispetto al rapporto originario derivante dal contratto di mutuo e dal contratto di fideiussione e pertanto ai sensi dell'art. 106 c.p.c. chiamava in causa sia in Controparte_3
qualità di creditore originario sia Controparte_7
in qualità di successore nel credito a seguito della
[...]
scissione dell'istituto bancario.
In conclusione, in via preliminare Controparte_2
chiedeva la chiamata in causa delle terze,
[...] [...]
nonché di in Controparte_3 Controparte_7
qualità di nuova creditrice.
Nel merito, domandava di rigettare tutte le domande proposte dagli attori in quanto infondate in fatto e in diritto.
In via riconvenzionale, chiedeva, nel caso di accoglimento delle domande degli opponenti, di accertare e dichiarare che i terzi chiamati, Controparte_3
e ossero
[...] Controparte_7
tenute a manlevarla da ogni perdita e/o costo che avesse dovuto subire in ragione delle domande proposte dagli opponenti.
In via istruttoria, formulava istanza di verificazione della sottoscrizione del contratto di finanziamento del 18.11.2016.
Chiedeva, sempre in via istruttoria, di ordinare a Controparte_3
l'esibizione in giudizio dell'originale del contratto di finanziamento
[...]
sottoscritto in data 18.11.2016 da AG & CO S.r.l. e dagli opponenti.
pagina 7 di 17 Si costituiva la quale rilevava: Controparte_3
- Di non essere più titolare del rapporto obbligatorio in esame, a seguito della scissione avvenuta in data 25.11.2020 per atto del notaio dott. Persona_2
di rep. 39.399, racc. 20.019; CP_3
- Che infatti a seguito dell'avvenuta scissione era divenuta titolare CP_7
dei crediti e dei rapporti inclusi nel Compendio Scisso, tra cui vi era anche il credito in esame;
- Che, comunque, le fideiussioni relative al contratto di mutuo, stipulato in data
18.11.2016, erano valide ed efficaci;
- Che, in data 04.10.2018, la SI.ra aveva manifestato la sua volontà Pt_2
di recedere sia dalla fideiussione omnibus sia dalla fideiussione specifica e pertanto implicitamente aveva riconosciuto l'esistenza e la validità di tali fideiussioni;
- Che, comunque, le modalità di recupero del credito azionato riguardavano unicamente e Controparte_1 Controparte_8
e pertanto doveva essere riconosciuto il suo difetto di
[...]
legittimazione passiva.
In conclusione, domandava di Controparte_3
dichiarare il suo difetto di legittimazione passiva e di rigettare sia le domande promosse dagli opponenti sia la domanda di manleva formulata da
[...]
Controparte_8
In via istruttoria, formulava istanza di verificazione della sottoscrizione apposta dalla SI.ra nel contratto di finanziamento del 18.11.2016. Pt_2
Infine, chiedeva la rifusione delle spese di lite.
Si costitutiva per essa Controparte_7
la quale rilevava: Parte_4
- Che la domanda di garanzia nei suoi confronti era nulla;
pagina 8 di 17 - Che infatti il pagamento da parte di
[...]
n favore di Controparte_2 Controparte_3
della somma dovuta in forza del contratto di finanziamento
[...]
concesso alla società era intervenuto nel febbraio 2020, invece Pt_5
l'operazione di scissione di Controparte_3
si era perfezionata il 1.12.2020;
- Che quindi il pagamento da parte del Fondo di Garanzia era avvenuto in favore di Controparte_3
- Che ad essa era stato trasferito il credito limitatamente all'importo residuo,
corrispondente alla quota non garantita dal CP_5
- Che non erano state incluse nel Compendio Scisso le passività derivanti da pretese risarcitorie o restitutorie derivanti da rapporti obbligatori posti in essere prima dell'atto di scissione;
- Che pertanto doveva essere riconosciuto il suo difetto di legittimazione passiva rispetto al contratto di mutuo stipulato da
[...]
e in quanto posto in essere prima della Controparte_3 Pt_5
scissione;
- Che comunque la fideiussione omnibus era valida ed efficace, essendo stata sottoscritta da entrambi gli opponenti in data 14.09.2015 e da loro successivamente mai contestata.
In conclusione, e per essa Controparte_9 [...]
chiedeva di rigettare tutte le domande proposte nei suoi Parte_4
confronti da e di Controparte_2
respingere tutte le domande presentate dagli opponenti.
In via istruttoria, formulava istanza di verificazione delle sottoscrizioni a nome
, apposte sul contratto di finanziamento del 18.11.2016. Parte_2
Infine, chiedeva la rifusione delle spese e dei compensi di lite.
pagina 9 di 17 In data 29.09.2022, veniva rigettata con ordinanza l'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo.
Veniva quindi fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata.
Con il primo motivo di opposizione, che riguarda unicamente la SI.ra
, l'opponente rileva l'inesistenza del credito azionato per falsità delle Pt_2
firme apposte, in qualità di garante personale, sul contratto di finanziamento stipulato da Parte_5 Controparte_3
Tale motivo di opposizione non può essere accolto per un duplice ordine di ragioni.
In primo luogo, dall'analisi del doc. 12, prodotto da Controparte_3
emerge che l'opponente in data 04.10.2018 ha dichiarato di voler
[...]
recedere dalla fideiussione specifica e pertanto ha implicitamente riconosciuto l'esistenza e la validità di tale fideiussione.
Va quindi rilevato che, anteriormente al presente giudizio, l'opponente ha posto in essere condotte incompatibili con la volontà di procedere al disconoscimento della fideiussione specifica, dato che ha richiesto alla l'eliminazione della CP_2
garanzia.
Sul punto, occorre inoltre richiamare l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la parte che abbia, anche
tacitamente, riconosciuto, prima del giudizio, una scrittura a lei stessa
riconducibile, non può successivamente disconoscerla, senza che, ove ciò
avvenga (in spregio ad elementari principi di correttezza e buona fede), la
controparte sia tenuta a chiederne la verificazione.” (Cass. 10849/2012; Cass.
25047/2009; Cass. 18748/2004).
Pertanto, occorre rilevare che il disconoscimento effettuato dall'opponente è
inammissibile.
pagina 10 di 17 In secondo luogo, è necessario evidenziare che la SI.ra aveva Pt_2
sottoscritto in data 14.09.2015 una fideiussione omnibus con
[...]
a favore della società di € 700.000,00. Controparte_3 Pt_5
Pertanto, occorre rilevare che il credito in esame è comunque garantito dalla fideiussione omnibus.
*
Per quanto riguarda il secondo motivo di opposizione, gli opponenti rilevano la mancanza di un titolo esecutivo azionabile tramite iscrizione a ruolo e successiva esecuzione esattoriale.
In particolare, gli opponenti evidenziano che il credito in esame derivava da un contratto di mutuo chirografario e pertanto, trattandosi di un credito di natura privatistica, l'esecuzione doveva avvenire ai sensi dell'art. 21 d. lgs. 46/1999
sulla base di un autonomo e precedente titolo esecutivo.
Occorre, dunque, stabilire se avesse il diritto di procedere Controparte_1
alla riscossione del credito, pagato da Controparte_2
in qualità di gestore del Fondo di Garanzia, tramite
[...]
esecuzione esattoriale.
Innanzitutto, va evidenziato che la concessione di garanzie da parte di alle piccole medie Controparte_2
imprese per crediti contratti con gli istituti di credito, costituisce una forma di sostegno pubblico all'economia, ai sensi della L. 662/1996.
La L. 662/1996 consente quindi all'istituto di credito, erogante il finanziamento,
di escutere direttamente il Fondo nei limiti della quota da esso garantito, a seguito dell'inadempimento del debitore-beneficiario.
Ne consegue che, nel caso di inadempimento da parte dell'impresa beneficiaria del Fondo di garanzia, il creditore può chiedere l'escussione della garanzia a
Controparte_2
pagina 11 di 17 Successivamente alla liquidazione dell'importo escusso, l'ente gestore del Fondo
di Garanzia (ossia Controparte_2
acquisisce il diritto di rivalersi sia sul debitore
[...]
inadempiente ai sensi dell'art. 9 comma 5 d. lgs. 123/1998, sia sui terzi prestatori di garanzia ai sensi dell'art. 8-bis del D.L. 24.01.2015, convertito dalla L. n.
33/2015, e di avvalersi, per il recupero del credito della procedura esattoriale di cui all'art. 17 d.lgs. 46/1999.
Va rilevato, quindi, che le disposizioni in esame conferiscono al in CP_5
ragione delle esigenze di finanza pubblica da tutelare e al fine di assicurare l'effettività della garanzia legale e del meccanismo di sostegno alla media e piccola impresa, di avvalersi di un sistema di riscossione unitario sia nei confronti dell'impresa finanziata, sia nei confronti dei terzi prestatori di garanzia.
Anche la Corte di Cassazione ha chiarito che l'escussione e la successiva surrogazione di determina Controparte_2
“la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del
credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a
riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie
imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ex art. 17
d.lgs. n. 46 del 1999”. (Cass. n. 6508/2020; Cass. n.1005/2023; Cass. n.
9657/2024)
Va evidenziato, quindi, che deve ritenersi legittima l'escussione del credito mediante iscrizione al ruolo esattoriale senza precedente emissione di un titolo esecutivo ad hoc.
pagina 12 di 17 Ne consegue quindi la piena validità della procedura esattoriale, instaurata da al fine di ottenere la Controparte_2
restituzione da parte degli opponenti della somma versata a titolo di garanzia.
*
Con il terzo motivo di opposizione, gli opponenti eccepiscono la nullità
fideiussione personale prestata a presidio del contratto di mutuo chirografario assistito dalla garanzia del per le piccole e medie imprese. CP_5
In particolare, gli opponenti sostengono che tale fideiussione sia stata stipulata in violazione dell'art.
4.4 del D.M. 23 settembre 2005, il quale stabilisce che “sulla
quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna
altra garanzia reale, assicurativa e bancaria”.
Occorre evidenziare che il divieto normativo, stabilito dall'art.
4.4 del D.M. 23
settembre 2005, si riferisce espressamente alle garanzie reali, assicurative e bancarie.
Di conseguenza occorre rilevare che tale divieto non si riferisce alla fideiussione, la quale si configura come una garanzia personale e pertanto non è
equiparabile alle garanzie reali, assicurative o bancarie.
È necessario quindi evidenziare che è ammissibile la cumulabilità della garanzia personale prestata dagli opponenti con la garanzia prestata dal Fondo di
Garanzia.
Vi sono, poi, due ulteriori considerazioni che evidenziano l'infondatezza di ogni contestazione degli opponenti in punto a nullità/annullabilità/inefficacia delle fideiussioni omnibus, per affermato divieto di sovra-garantire i finanziamenti con garanzia pubblica.
In primo luogo, deve essere evidenziato che il divieto di acquisire garanzie reali,
assicurative, bancarie, sulla parte di finanziamento garantita da Parte_6
“serve ad evitare di addossare ulteriori gravami e costi alle Imprese che si
pagina 13 di 17 avvantaggiano della garanzia del imponendo loro la concessione di CP_5
garanzie reali, assicurative o bancarie, ma non già di impedire all'Istituto
erogante il finanziamento garantito l'acquisizione di garanzie personali da parte
di terzi, possibilità espressamente prevista, ad esempio, nel "Foglio informativo
finanziamento chiro PMI" del MedioCredito Centrale n.3, del 27.2.2019”
(Tribunale di Perugia 1337/2021).
Lo scopo della disciplina è dunque quello di impedire che l'impresa finanziata,
non già terzi, sia tenuta a sostenere costi ulteriori e diversi rispetto a quelli del finanziamento, derivanti dalla prestazione di garanzie ulteriori rispetto a quelle pubbliche, da richiedere, essa, a banche ed assicurazioni, a pagamento: la finalità
della disciplina è pertanto quella di limitare i costi dell'operazione di finanziamento per l'impresa finanziata, “non già di ostacolare le possibilità di
recupero da parte del che abbia pagato la banca e abbia agito in CP_5
surroga, attraverso la previsione di garanzie personali di terzi, non espressamente inibite dalla norma” (Tribunale di Perugia 1337/2021; negli stessi termini, anche Corte d'Appello di Trento 285/2021).
Nel caso di specie, la garanzia è stata prestata dagli opponenti persone fisiche,
non già dall'impresa finanziata;
il che evidenzia l'infondatezza del richiamo alla disciplina di cui al D.M. 23/9/2005.
Va infine evidenziato un ultimo profilo di infondatezza.
La disciplina di cui al D.M. 23/9/2005, che condurrebbe secondo gli opponenti alla nullità delle garanzie, è contenuta in fonte del diritto secondaria, costituita da un decreto ministeriale: come tale, essa è inidonea ad incidere sulle regole di validità dei contratti, poste da fonte primaria.
Da ciò deriva l'infondatezza di ogni richiamo degli opponenti alla affermata analogia con l'art. 38 T.u.b., nella misura in cui, quantomeno, la questione di nullità dei mutui fondiari per superamento del limite di finanziabilità (ora,
pagina 14 di 17 superata da Cass. S.U. 33719/2022) trovava la propria origine in norma primaria e non in decreto ministeriale.
Di converso, il D.M. 23/9/2005 costituisce una norma secondaria che, “in quanto
inserita in un complesso di disposizioni di dettaglio finalizzate a dare regole in
relazione alle “condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del di Garanzia”, non risulta idonea ad CP_5
intervenire sul rapporto di natura privatistica che si instaura tra l'istituto di
credito ed il fideiussore, ma è evidentemente norma che ha finalità di disciplina
del rapporto di natura amministrativa avente ad oggetto la concessione
dell'intervento di agevolazione per l'impresa. In altri termini, la norma di cui all'art. 4, par. 4 (che, lo si ribadisce, è norma di rango secondario e non idonea
a generare conseguenze apprezzabili nel diritto privato), nel porre un divieto
all'acquisizione della c.d. “doppia garanzia”, legittima o il diniego della concessione dell'intervento da parte del o la revoca, in autotutela, di tale CP_5
atto amministrativo (laddove la circostanza della concessione di ulteriori garanzie reali o personali si verifichi o emerga dopo l'emissione di delibera positiva da parte dell'Ente gestore del;
trattandosi di norma, di rango CP_5
secondario, che disciplina il comportamento dell'istituto di credito beneficiato dalla garanzia della mano pubblica” (Tribunale di Monza 1598/2021; vedi anche Corte d'Appello di Milano 3083/2022).
In definitiva, ogni contestazione in punto a nullità delle fideiussioni omnibus per affermata contrarietà alla disciplina di cui al D.M. 23/9/2005 è infondata.
Le spese di lite.
Così pronunciato, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico degli opponenti nella liquidazione di cui al dispositivo che segue;
la liquidazione è operata in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento ai valori medi previsti per lo scaglione fino a € 260.000,00 così
individuato sulla base del valore del precetto nella sua interezza.
pagina 15 di 17 Va evidenziato che gli opponenti sono tenuti al pagamento delle spese di lite nei confronti delle controparti tutte, in applicazione di uno stretto principio di causalità, nella misura in cui la chiamata in causa dei terzi si è resa necessaria,
anche in ragione di una diligente ed accorta difesa, a causa dell'infondata domanda degli opponenti di accertamento dell'inesistenza del credito delle convenute.
Vi è esclusione della fase di istruttoria/trattazione e decisionale quanto ad
, non avendo essa depositato i relativi scritti Controparte_1
difensivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
4948/2022,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
1. Rigetta l'opposizione.
2. Condanna gli opponenti al pagamento nei confronti di Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano in € 4.180,00 per compensi;
[...]
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
€ 786,00 (CU e marca da bollo) per spese specifiche, infine IVA e
Cassa, da distrarsi in favore dell'avv. Adriana Canzio dichiaratasi antistataria.
3. Condanna gli opponenti al pagamento nei confronti di
[...]
delle spese di lite che si liquidano in € Controparte_2
14.100,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
€ 759,00 (CU) per spese specifiche,
infine IVA e Cassa.
4. Condanna gli opponenti al pagamento nei confronti di
[...]
delle spese di lite che si liquidano in € 14.100,00 per Controparte_3
pagina 16 di 17 compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
infine IVA e Cassa.
5. Condanna gli opponenti al pagamento nei confronti di
[...]
elle spese di lite che si liquidano in € Controparte_7
14.100,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
infine IVA e Cassa.
Padova, 13 giugno 2025
Il giudice dott. Vincenzo Cantelli
pagina 17 di 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
077 2020 001315671 83 002.