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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 94/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IA RI, Presidente
AR RO, AT
NICODANO MICHELE, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1508/2025 depositato il 02/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Torino-Territorio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TO0211715-2021 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
2025
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 77/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
. Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro l' Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Torino -
Territorio, avverso l' avviso di accertamento n.TO0211715/2021, notificato in data 12.09.2025, recante nuova determinazione di classamento e rendita catastale relativamente alle unità immobiliari site in Torino,
Indirizzo_1, identificate a NCEU al Identificativi catastali_1 e 2.
Si è costituita l' Agenzia delle Entrate, con controdeduzioni scritte, richiedendo l' estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, a spese compensate, a seguito dell' accettazione, da parte del ricorrente, della proposta di concilazione n. 500054/2025, poi sottoscritta dal difensore del ricorrente.
Con successive Memorie, parte ricorrente ha aderito alle conclusioni dell' Ente convenuto.
Conseguentemente, la Corte non può che dichiarare, ex art. 46 Dlgs 546/92, l' estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, non sussistendo più, nei fatti, la dimensione contenziosa posta in essere con la proposizione del ricorso, a spese compensate come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
LA CORTE DICHIARA ESTINTO IL GIUDIZIO PER CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE. SPESE
COMPENSATE.
TORINO, 27 GENNAIO 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IA RI, Presidente
AR RO, AT
NICODANO MICHELE, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1508/2025 depositato il 02/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Torino-Territorio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TO0211715-2021 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
2025
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 77/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
. Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro l' Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Torino -
Territorio, avverso l' avviso di accertamento n.TO0211715/2021, notificato in data 12.09.2025, recante nuova determinazione di classamento e rendita catastale relativamente alle unità immobiliari site in Torino,
Indirizzo_1, identificate a NCEU al Identificativi catastali_1 e 2.
Si è costituita l' Agenzia delle Entrate, con controdeduzioni scritte, richiedendo l' estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, a spese compensate, a seguito dell' accettazione, da parte del ricorrente, della proposta di concilazione n. 500054/2025, poi sottoscritta dal difensore del ricorrente.
Con successive Memorie, parte ricorrente ha aderito alle conclusioni dell' Ente convenuto.
Conseguentemente, la Corte non può che dichiarare, ex art. 46 Dlgs 546/92, l' estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, non sussistendo più, nei fatti, la dimensione contenziosa posta in essere con la proposizione del ricorso, a spese compensate come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
LA CORTE DICHIARA ESTINTO IL GIUDIZIO PER CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE. SPESE
COMPENSATE.
TORINO, 27 GENNAIO 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE