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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 17/09/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI LECCE prima sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, sezione prima civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dr. Maurizio Petrelli Presidente dr. Patrizia Evangelista Consigliere avv. Clemi Tinto Giudice Ausiliario est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 244 del ruolo generale delle cause dell'anno
2022
TRA
(c.f. , quale società incorporante Parte_1 P.IVA_1 [...]
in virtù di atto di fusione per incorporazione del 14.05.2019, in persona del CP_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Laura Munari
in virtù di mandato in atti Email_1
APPELLANTE
E
c.f. e p. iva. ), in persona del legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Sticchi Damiani e Giancarlo Caiaffa, elettivamente domiciliata presso quest'ultimo in Lecce, alla via B. Ravenna n. 2, in virtù di mandato in atti
APPELLATO
All'udienza del 21.2.2024, le parti hanno precisato le conclusioni, con note scritte, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto e la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il fatto è stato così sintetizzato dal Tribunale di Lecce con la sentenza n. 403/2022 del
14.02.2022, pubbl. il 15.2.2022: “Con atto di citazione depositato per la notifica il 18.10.2016 la onveniva in giudizio la educendo che il 19.11.2012, CP_2 Controparte_1
aveva conseguito dalla stessa l'erogazione del finanziamento a revoca n. 070/316562 per l'importo di €
1.000.000,00, precisando che la banca convenuta aveva preteso per la concessione del finanziamento la sottoscrizione da parte della stessa di azioni ordinarie della CP_2 Parte_2
per il complessivo importo di € 301.875,00 da depositare a garanzia dell'operazione. Pertanto, nonostante la società attrice non avesse intenzione di effettuare investimenti finanziari, ma soltanto di ottenere liquidità da impiegare nella propria attività imprenditoriale, a fronte delle rassicurazioni provenienti dalla banca che si trattasse di un investimento sicuro e che comunque le azioni potessero essere in qualunque momento facilmente svincolate e portate in compensazione con il debito residuo, in data 5.11.2012 la CP_2
aveva sottoscritto il contratto di investimento n. 241196 per i servizi di collocamento e consulenza, nonché negoziazione, esecuzione, ricezione e trasmissione ordini, unitamente al contratto di deposito titoli a custodia e amministrazione, procedendo nella stessa data ad acquistare azioni ordinarie della
[...]
er € 301.875,00. Al 31.12.2014 il valore complessivo dei titoli ammontava ad € Parte_2
323.466,75 e pertanto in data 2.3.2015 la aveva richiesto lo svincolo dell'investimento per CP_2
abbattere il debito residuo del mutuo, sottoscrivendo, poi, in data 31.3.2015, un atto di ritenzione e compensazione con cui aveva attribuito a il diritto di procedere allo svincolo CP_1
dell'investimento in azioni e alla compensazione del valore realizzato con l'importo residuo del finanziamento, ma la banca non vi aveva dato seguito. Successivamente, la dopo aver chiesto CP_2
il 3.12.2015 l'estinzione anticipata del finanziamento del 19.11.2012 con compensazione dell'importo rinveniente dalla vendita dei titoli acquistati e depositati il 5.11.2012, aveva scoperto che le azioni avevano ormai perso gran parte del loro valore. La in particolare, deduceva: che il finanziamento fosse CP_2
privo di causa perché finalizzato non all'erogazione di somme liquide ma soltanto alla realizzazione dell'investimento in azioni;
la violazione da parte della banca degli obblighi informativi in relazione alla rischiosità dell'operazione e in tema di conflitto di interessi, dato che apparteneva al CP_1
gruppo bancario facente capo proprio all'emittente delle azioni;
la condotta Parte_2 ingannevole posta in essere dai funzionari della banca per rappresentare come sicuro un investimento in azioni in realtà illiquide perché non negoziate in mercati regolamentati;
l'inadempimento della banca rispetto alla richiesta del marzo 2015 di liquidazione delle somme investite in azioni. Pertanto, la società attrice concludeva chiedendo: che fosse dichiarata la nullità del contratto di finanziamento per difetto di causa;
in subordine, che fosse accertata l'illegittimità dell'operazione di finanziamento e investimento per violazione dei doveri informativi e in materia di conflitto di interessi con conseguente accertamento della nullità o in subordine risoluzione, o ancora in subordine annullamento dei contratti stessi o, in via subordinata, anche del solo contratto di investimento in azioni n. 241196; in tutti i casi, che la banca convenuta fosse condannata alla restituzione delle somme investite e al risarcimento dei danni come precisato in atti;
in via ulteriormente subordinata, che fosse accertato l'inadempimento della banca rispetto al contratto di ritenzione e compensazione del 31.3.2015 per non aver provveduto a liquidare l'investimento in azioni, con condanna della stessa a compensare il credito residuo del finanziamento con il valore delle azioni al
4.12.2015; con vittoria delle spese di causa.
Si costituiva in giudizio la ccependo in via preliminare l'incompetenza per Controparte_1
territorio del Tribunale di Lecce in favore del Tribunale di Foggia in virtù della clausola derogatoria della competenza di cui all'art. 10 del contratto di finanziamento del 19.11.2012 e, nel merito, sostenendo la piena legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto delle domande, con vittoria delle spese di lite.
Concessi i termini di cui all'art. 183, co 6 c.p.c., eccepiva il proprio Controparte_1
sopravvenuto difetto di legittimazione passiva che sarebbe spettata invece a
[...]
. Controparte_3
Nel corso dell'istruttoria orale nterveniva volontariamente Controparte_4
in giudizio a sostenere le ragioni di con particolare riferimento all'eccezione Controparte_1
inerente il difetto di legittimazione passiva della convenuta in ordine alle domande proposte dall'attrice.
Riportandosi, poi, a tutte le difese proposte da concludeva per l'estromissione Controparte_1
dal giudizio della stessa, l'accertamento dell'improcedibilità del presente giudizio ai sensi dell'art. 83, co 3
TUB e nel merito, comunque, per il rigetto delle domande attoree, con vittoria delle spese di lite.
Esaurita l'istruttoria orale ed espletata una consulenza tecnica d'ufficio, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.9.2021 e quindi era trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.” Con la suddetta sentenza n. 403/2022, il Tribunale di Brindisi così statuiva “1) rigetta le domande di nullità formulate da parte attrice;
2) dichiara la risoluzione per inadempimento del contratto di investimento n. 241196 stipulato il 5.11.2012 per i servizi di collocamento e consulenza, nonché negoziazione, esecuzione, ricezione e trasmissione ordini, unitamente al contratto di deposito titoli a custodia e amministrazione, con la conseguente risoluzione dello specifico ordine di acquisto di azioni ordinarie della er € 301.875,00 avente pari data del 5.11.2012; 3) per l'effetto, Parte_2
condanna la l pagamento in favore della ella somma Controparte_1 CP_2
di € 300.123,26, oltre interessi al tasso del 5% annuo sulla somma stessa dalla data dell'investimento
(5.11.2012) alla presente pronuncia;
4) condanna la lla restituzione a CP_2 [...]
delle azioni ordinarie della acquistate il CP_1 Parte_2
5.11.2012; 5) condanna la e Controparte_1 Controparte_4
in solido, al pagamento in favore di elle spese di lite che si liquidano in €
[...] CP_2
1.241,00 per spese ed € 16.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15,00%, IVA e CPA, come per legge;
6) pone, definitivamente in capo CP_1
e in solido, le spese della C.T.U. espletata, già
[...] Controparte_4
liquidate con separato decreto.”
Il primo giudice, rilevato che “deve escludersi che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, primo comma, cod. civ., la nullità del cosiddetto "contratto quadro" o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso (Cass. Civ. Sez. III, ordinanza 31 maggio 2021, n. 15099; Cass. Civ. Sez. I, sentenza 10 aprile 2014, n. 8462; Cass. Civ. Sez. Un., sentenza 19 dicembre 2007, n. 26724)”, così motivava:
“Esclusa, quindi, la nullità del contratto di investimento, occorre rilevare come invece possa essere accolta la domanda di risoluzione dello stesso contratto di investimento n. 241196 stipulato il 5.11.2012 per i servizi di collocamento e consulenza, nonché negoziazione, esecuzione, ricezione e trasmissione ordini, unitamente al contratto di deposito titoli a custodia e amministrazione, con i conseguenti obblighi restitutori e risarcitori in relazione allo specifico ordine di acquisto di azioni ordinarie della Parte_2
per € 301.875,00 avente pari data del 5.11.2012.
[...]
Nella presente fattispecie, difatti, la società attrice ha dedotto di essere stata costretta a investire la propria liquidità in azioni al fine di ottenere il finanziamento erogato da Parte_2 CP_1 il 19.11.2012, lamentandosi, in particolare, che le azioni le sono state proposte come
[...]
investimento esente da rischi e di facile smobilizzo nonostante si trattasse di titoli illiquidi.
…… Nella vicenda in esame, la in data 5.11.2012 ha sottoscritto il contratto di investimento CP_2
n. 241196 per la prestazione dei servizi di collocamento e consulenza, nonché negoziazione, esecuzione, ricezione e trasmissione ordini, unitamente al contratto di deposito titoli a custodia e amministrazione, e poi in pari data ha sottoscritto lo specifico ordine di acquisto di azioni ordinarie della
[...]
er € 301.875,00. Parte_2
L'ordine di acquisto ha riguardato titoli illiquidi, cioè non quotati che quindi non potevano essere scambiati in un mercato regolamentato, ma solo tramite la stessa banca emittente o direttamente tra i suoi soci- azionisti e tale caratteristica rendeva di per sé alquanto difficoltosa la loro monetizzazione per il recupero della somma investita.
Ebbene, la non ha assolto all'onere di provare di avere adempiuto correttamente agli obblighi CP_1
informativi imposti dalla normativa di settore, circa le specifiche caratteristiche dell'investimento in strumenti illiquidi, che espongono il cliente non solo alla perdita dell'intero capitale investito ma, altresì, al rischio di non riuscire a disinvestire in tempi ragionevoli.
……. Sostanzialmente, qualora l'investimento abbia ad oggetto azioni non quotate, la valutazione di adeguatezza effettuata dall'intermediario sulla base della profilatura del cliente, deve assumere carattere più rigoroso rispetto a quella normalmente richiesta per le azioni ed obbligazioni “tradizionali”, operando la disciplina rafforzata sancita dalla su richiamata Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009 per i prodotti finanziari illiquidi.
E ciò proprio in ragione della difficoltà, in caso di liquidazione dell'investimento, di trovare controparti disponibili all'acquisto in tempi ragionevolmente brevi o a prezzi in linea con le aspettative.
Né la mera dichiarazione da parte del legale rappresentante della di avere un profilo di rischio CP_2
alto può ritenersi sufficiente ad esimere l'intermediario dal rispetto (in concreto) degli obblighi di adeguatezza.
Al contrario nel caso investimenti aventi ad oggetto azioni non quotate, l'informativa sull'illiquidità del prodotto deve essere tempestivamente fornita dall'intermediario già al momento della sottoscrizione del titolo,
e resa in modo tale da rappresentare adeguatamente il rischio di liquidità.” Avverso la decisione del primo giudice, ha proposto appello, cui ha Parte_3
resistito CP_2
Precisate le conclusioni all'udienza collegiale del 21.2.2024, svoltasi a trattazione scritta, la causa veniva riservata per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di difese scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. In ordine logico va esaminata preliminarmente la questione sollevata da parte appellata della “VIOLAZIONE DELL'ART. 345 C.P.C.” con la quale la “dichiara di non CP_2
accettare il contradditorio in ordine al punto 64. dell'atto di appello giacché si fonda su un documento riportato in seno al gravame (p. 29) e mai prodotto in primo grado.”
L'eccezione è infondata, trattandosi di documenti esibiti per la prima volta in appello e, quindi, non esaminati dal ctu, relativi alla movimentazione dei titoli.
B. Con il primo motivo di appello, l'appellante lamenta “ IN Parte_4
RELAZIONE ALLA RITENUTA TITOLARITÀ DAL LATO PASSIVO DI ISP
RISPETTO ALLE DOMANDE SVOLTE DA PARTE ATTRICE –
VIOLAZIONE/FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, COMMA 1 LETT. B) E
4 COMMI 4,5,6,7 DEL DL 99/2017, DELL'ART. 3.1.4. (B) (IV) DEL CONTRATTO DI
CESSIONE 26.06.2017; DEL CONTRATTO DI RITRASFERIMENTO DI CREDITI E
PARTECIPAZIONI DATATO 10.7.2017; DELL'ART.
1.6 DELL'”ADDENDUM AL
CONTRATTO DI RITRASFERIMENTO DI CREDITI E PARTECIPAZIONI
SOTTOSCRITTO IN DATA 10 LUGLIO 2017” DATATO 19.1.2018; DELL'ART. 3.3
DELL'ATTO RIPETITIVO DEL SECONDO ATTO RICOGNITIVO DEL
CONTRATTO DI CESSIONE IN DATA 26 GIUGNO 2017 DEL 17.1.2018; NONCHÉ
DELLA DECISIONE AIUTI DI STATO SA. 45664(2017/N).”
Il motivo è infondato.
La corte concorda con la decisione del primo giudice ampiamente motivata.
Si premette che è stata incorporata con atto di fusione del 14.05.2019 Controparte_1
nell'odierna appellante , Parte_1
In primis, appare opportuna una breve ricostruzione delle vicende che hanno coinvolto e Controparte_4 Controparte_1 In data 25 giugno 2017 viene emesso il D.L., n. 99, convertito con modificazioni con legge
31 luglio 2017, n. 121, con cui viene disposto l'avvio della liquidazione coatta amministrativa di e di al fine di far fronte Controparte_5 Controparte_4
alla gravissima crisi interessante i predetti istituti di credito. In particolare, ai sensi dell'art. 1, il citato decreto disciplina "l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di e di (ciascuna singolarmente, la « o, Controparte_6 Controparte_4 CP_1
collettivamente, le «Banche») nonché le modalità e le condizioni delle misure a sostegno di queste ultime in conformità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Ai fini del presente decreto per "soggetti sottoposti a liquidazione" si intendono le Banche poste in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2". In forza poi dell'art. 2,1., lett.c), i commissari liquidatori devono procedere
"alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3", (Intesa San Paolo S.p.a.) e, secondo il successivo punto 2,
"l'accertamento del passivo dei soggetti in liquidazione ai sensi dell'articolo 86 del Testo unico bancario è condotto con riferimento ai soli creditori non ceduti ai sensi dell'articolo 3, retrocessi ai sensi dell'articolo 4
o sorti dopo l'avvio della procedura". La cessione, ex art.3, include "l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi". Sono, tuttavia, esclusi, per quel che qui interessa “i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse" (art. 3, co. 1, lett. b), D.L. n. 99/2017). Ai sensi dell'art. 4, co. 4, inoltre, entro il termine previsto nel contratto, un collegio di tre esperti indipendenti, di cui uno di nomina ministeriale, deve effettuare una due diligence sul compendio ceduto, all'esito della quale "il cessionario di cui all'articolo 3 può restituire o retrocedere al soggetto in liquidazione attività, passività o rapporti dei soggetti in liquidazione o di società appartenenti ai gruppi bancari delle Banche, entro il termine e alle condizioni definiti dal decreto di cui all'articolo 2, coтта 1".
E', tuttavia, possibile prevedere nel contratto di cessione la facoltà per il cessionario di retrocedere al soggetto in liquidazione "partecipazioni detenute da società che, all'avvio della liquidazione coatta amministrativa, erano controllate da una delle Banche, nonché i crediti di dette società classificati come Attività deteriorate" e "crediti ad alto rischio non classificati come attività deteriorate, entro tre anni dalla cessione" (art. 4, co. 5, D.L. n. 99/2017).
Ai sensi dell'art. 4, co. 7, nel caso di restituzioni e retrocessioni di cui al citato art. 4, co. 4,
e in quello di restituzioni al soggetto in liquidazione in forza di condizioni risolutive della cessione pattuite nel contratto, "il soggetto in liquidazione risponde dei debiti e delle passività restituiti o retrocessi, con piena liberazione del cessionario retrocedente anche nei confronti dei creditori e dei terzi".
In attuazione di quanto previsto dal D.L. n. 99/2017, in data 26 giugno 2017,
[...]
concludeva con contratto di cessione di azienda, Controparte_4 Parte_1
comprendente, tra l'altro, le partecipazioni di in in Controparte_4 Controparte_1
forza dell'art. 3.1.2. (xi) del contratto. Inoltre, per "Attività incluse" e "Passività incluse" di l'art.
3.1.1. prevede debbano intendersi anche quelle delle sue Controparte_4
partecipate, tra cui che siano espressamente incluse nell' “Insieme Controparte_1
Aggregato". Tuttavia, ai sensi del successivo art.
3.1.4. lett. (b)-(iv) e lett. (b)-(vi), devono ritenersi esclusi dalla cessione i debiti, le responsabilità (e relativi effetti negativi) e le passività derivanti da, o comunque connessi con, le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili delle banche in liquidazione, nonché qualsiasi contenzioso (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali), anche se riferibili ad Attività Incluse e/o Passività Incluse diverso dal Contenzioso Pregresso. Infine, in forza del disposto dell'art. 8.3, considerata la cessione delle partecipazioni di
[...]
in altre banche, si impegnava a riacquistare tutti i crediti CP_4 Controparte_4
di dette società classificati come attività deteriorate o classificabili come crediti di
[...]
esclusi dall'Insieme Aggregato. In data 10 luglio 2017, in attuazione dell'art. 4, CP_4
co. 5, del D.L. n. 99/2017 e dell'art.
8.3 del contratto di cessione di azienda, CP_1
e concludevano contratto di ritrasferimento di crediti e
[...] Controparte_4
partecipazioni, col quale, in particolare, per quel che qui interessa, la prima cedeva alla seconda tutti i crediti pecuniari classificati o classificabili alla data del 26 giugno 2017 in base ai Principi Contabili come "sofferenze", come "inadempienze probabili" (c.d.
"unlikely to pay") e/o come "esposizioni scadute" (c.d. "past due"), nonché i relativi sottostanti rapporti contrattuali. Ai sensi degli artt. 6 e 7 del citato accordo, inoltre,
[...]
assumeva l'obbligo di intervenire in giudizio e chiedere l'estromissione di CP_4
con riferimento ai "Contenziosi Passivi", per tali dovendosi intendere Controparte_1 quelli relativi ai crediti "ritrasferiti" e aventi ad oggetto, tra l'altro, pretese restitutorie a seguito di risoluzione di contratto e domande risarcitorie, anche per responsabilità extracontrattuale (cfr.
7.1 e 7.2 dell'accordo). Infine, in data 17 gennaio 2018, CP_4
e concludevano il "Secondo Atto ricognitivo del contratto di
[...] Parte_1
cessione in data 26 giugno 2017 relativo a e Controparte_6 CP_4 [...]
, con cui hanno inteso precisare cosa debba intendersi per Contenzioso Controparte_4
Pregresso e Contenzioso Escluso. In particolare, ai sensi dell'art.
3.3 dell'accordo, sono da intendersi come ricompresi tra i Contenziosi Esclusi anche quelli instaurati da azionisti/obbligazionisti convertibili e/o subordinati verso Banca Nuova, e CP_1
le Banche Estere Partecipate per la sottoscrizione o l'acquisto o la commercializzazione di azioni o di obbligazioni convertibili e/o subordinate di entrambe le banche in liquidazione.
In aggiunta, l'All.
1.1 all'atto ricognitivo, al punto 2, contempla, tra i contenziosi esclusi, il
"Contenzioso giudiziale civile passivo pendente al 26 giugno in materia di azioni/obbligazioni subordinate delle ex Banche Venete".
Da nessuna delle norme del D.L. n. 99/2017 emerge che lo stesso si applichi ai rapporti giuridici facenti capo alle banche partecipate, fra cui, le norme sono Controparte_1
precise nel restringere il campo applicativo del decreto alle sole banche in liquidazione, cioè
e Controparte_5 Controparte_4
Pertanto, le banche in liquidazione non hanno alcun diritto sul patrimonio delle partecipate essendo schermato dalla partecipazione.
Le banche partecipate, infatti, costituiscono persone giuridiche autonome, titolari di proprie situazioni giuridiche attive e passive, di cui solo loro possono disporre.
Come sottolineato dal primo giudice “Orbene da un attento esame del quadro normativo e contrattuale richiamato si deve ritenere che la presente controversia sia estranea all'oggetto della cessione intervenuta tra e , considerando che Controparte_4 Parte_1
è un autonomo soggetto di diritto, per il quale non è stata aperta alcuna procedura CP_1
di liquidazione e per la quale resta ferma, conseguentemente, la legittimazione passiva rispetto a domande fondate sulla violazione della disciplina regolante l'attività di intermediazione finanziaria, sia pure avente ad oggetto azioni od obbligazioni emesse dalla he era a capo del gruppo Controparte_4
di cui faceva parte .” CP_1
In sostanza, nel 2017 ha acquisito le due banche venete in default, caricandosi CP_7 così il peso dei conti correnti che non hanno subito alcun contraccolpo e risponde rispetto al collocamento delle azioni da parte delle banche controllate, non risponde, invece, per le azioni vendute direttamente da e ai propri clienti CP_4 Controparte_5
Una diversa lettura, come sottolineato dalla giurisprudenza si porrebbe in contrasto con la costituzione in quanto sostenere che il D.L.n. 99/2017 abbia determinato l'esonero di da eventuali responsabilità per la commercializzazione delle azioni della allora CP_1
capogruppo, postulando una cessione del debito dalla partecipata alla controllante senza il consenso del creditore azionista, frustrerebbe il diritto di difesa della parte e si porrebbe in contrasto con gli artt. 24 e 47 Cost. (che incoraggia e tutela il risparmio).
C. Con il secondo motivo di appello, l'appellante lamenta “IN SUBORDINE,
NULLITÀ DELLA SENTENZA PER ULTRAPETIZIONE, IN VIOLAZIONE
DELL'ART.112 C.P.C.–OMESSA MOTIVAZIONE”; assume che “34. In denegata ipotesi di rigetto dell'eccezione preliminare testè svolta, si rileva –in subordine e in via preliminare di rito CP_8
nella propria memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1 c.p.c. in primo grado, abbia concluso al punto
[...]
f), in via subordinata, “nel caso di accertamento dell'esistenza di due distinti contratti, voglia l'On.le
Tribunale adito accertare e dichiarare la fondatezza delle domande di cui ai punti b), c), c.1), d) ed e) che precedono con riferimento al solo contratto di investimento del 05.11.2012 n. 241196 sottoscritto tra le parti, con ogni conseguente statuizione in merito” (ovvero, in caso di risoluzione del contratto di investimento, la restituzione dell'importo di € 300.123,26 –cfr. lett. c) delle conclusioni –oltre al risarcimento del “danno emergente del mancato impiego della somma di € 301.875,00 nel circolante dell'azienda da quantificarsi in € 15.000,00 all'anno dal 2012 fino al soddisfo, nonché dal lucro cessante da individuarsi nell'attualizzazione dell'investimento di € 1.000.000,00 per la somma di € 35.350,00” cfr. lett. c.1) delle conclusioni attoree).
35. A fronte di tali domande il Giudice di prime cure (evidentemente conscio dei plurimi errori nella formulazione delle istanze attoree) ha statuito che “la domanda attorea va parzialmente accolta con l'accertamento della violazione da parte della banca convenuta degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario e conseguentemente va dichiarata la risoluzione del contratto del contratto di investimento n. 241196 stipulato il 5.11.2012 per i servizi di collocamento e consulenza, nonché negoziazione, esecuzione, ricezione e trasmissione ordini, unitamente al contratto di deposito titoli a custodia e amministrazione, con la conseguente risoluzione dello specifico ordine di acquisto di azioni ordinarie della er € 301.875,00 avente pari data del 5.11.2012“: egli ha pertanto Parte_2 risolto anche l'operazione di investimento compiuta in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria, sebbene l'attrice (erroneamente) non l'avesse richiesto, pronunciandosi ultrapetita in violazione dell'art. 112 c.p.c.. 36. Rammentiamo infatti solo a noi stessi che “In tema di intermediazione nella vendita di strumenti finanziari, le singole operazioni di investimento in valori mobiliari, in quanto contratti autonomi, benché esecutivi del contratto quadro originariamente stipulato dall'investitore con l'intermediario, possono essere oggetto di risoluzione, in caso di inosservanza di doveri informativi nascenti dopo la conclusione del contratto quadro, indipendentemente dalla risoluzione di quest'ultimo, atteso che il momento negoziale delle singole operazioni di investimento non può rinvenirsi nel contratto quadro” (così Cass. Sez.
1 - Sentenza n. 2661 del 30/01/2019); ed è senz'altro vero che la risoluzione del contratto quadro determina a cascata la risoluzione delle operazioni di investimento, con reciproci obblighi restitutori, dovendo l'intermediario restituire l'intero capitale investito, mentre l'investitore è obbligato alla restituzione del valore delle cedole corrisposte e dei titoli acquistati, secondo la disciplina di cui all'art. 2038 c.c.. 37. Tuttavia, se si agisce per ottenere la risoluzione del solo contratto quadro – ed è ciò che ha fatto – si deve dedurre CP_2
esclusivamente in merito alle inadempienze che riguardano detto specifico atto, in quanto le doglianze attinenti unicamente alla fase esecutiva possono – e debbono – essere allegate in seno alla specifica impugnativa delle singole operazioni di investimento in valori mobiliari, in quanto, come detto, negozi autonomi rispetto al contratto quadro.”
Il motivo è infondato.
La corte concorda con la decisione del primo giudice.
La risoluzione del contratto quadro di intermediazione finanziaria comporta la risoluzione delle operazioni conseguenti, poiché le operazioni sono la prestazione di servizi disciplinata dal contratto quadro stesso. ha richiesto la risoluzione del contratto di investimento del 05.11.2012 n. CP_2
241196 e il giudice di prime cure si è pronunciato su tale domanda disponendo la risoluzione “del contratto di investimento n. 241196 stipulato il 5.11.2012 per i servizi di collocamento e consulenza, nonché negoziazione, esecuzione, ricezione e trasmissione ordini, unitamente al contratto di deposito titoli a custodia e amministrazione, con la conseguente risoluzione dello specifico ordine di acquisto di azioni ordinarie della per € 301.875,00 avente pari data del Parte_2
5.11.2012”, contratti tutti tra loro collegati e identificati con lo stesso numero 241196.
D. Il terzo, il quarto e il quinto motivo di appello vengono trattati congiuntamente per la loro stretta connessione. Con il terzo motivo di appello, l'appellante lamenta “IN SUBORDINE, NEL MERITO
- VIOLAZIONE/FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 21 DEL D.LGS. N. 58 DEL
1988 E DEGLI ARTT. 37,39,41 REGOLAMENTO CONSOB N.16190/2017(E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI) –VIOLAZIONE ART. 2702 C.C.”, assume che il tribunale di Lecce ha errato nel disporre la risoluzione del contratto quadro n. 241196 del
5 novembre 2012 per errata profilazione del cliente.
Con il quarto motivo di appello, l'appellante rileva “SEMPRE IN SUBORDINE, NEL
MERITO - VIOLAZIONE/FALSA APPLICAZIONE DELLA COMUNICAZIONE
CONSOB 9019104 DEL 2 MARZO 2009 – OMESSA/CARENTE MOTIVAZIONE”, assume che “Il Giudice di prime cure incorre tuttavia in un errore di base –destinato a inficiare tutta la parte motivazionale della Sentenza –che consiste nel ritenere le azioni titoli illiquidi per il CP_4
solo fatto di non essere quotati sui mercati regolamentati”.
Con il quinto motivo di appello, l'appellante contesta “SEMPRE IN SUBORDINE,
NEL MERITO - VIOLAZIONE/FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 21 DEL
D.LGS. 24.02.1998 N. 5 8E ART.27-30 REGOLAMENTO N. 16190/2017” sottolinea che “Il Giudice di prime cure conclude il proprio, errato, percorso motivazionale ritenendo inadeguato l'investimento, rispetto al reale profilo dell'investitrice e alla natura illiquida dei titoli, e stigmatizzando così la diversa conclusione cui era giunta la Banca, la quale aveva reputato adeguata l'operazione giusta il test all'uopo somministrato.”
I motivi sono infondati.
Anche in riferimento a questo motivo, la corte concorda con la decisione del primo giudice.
“Considerando, quindi, che le azioni emesse da sono un prodotto illiquido Parte_2
(appartengono ad un unico mercato) e che l'intermediario deve fornire le informazioni previste dalla
Comunicazione Consob del 2.3.2009 n. 9019104, si deve osservare come nel questionario di profilatura, nella sezione relativa alla conoscenza dei prodotti finanziari, non risultino indicate separatamente le azioni di società non quotate che, per tipologia di mercato e rischiosità dell'investimento, come già visto, sono assimilabili ai derivati OTC e non certo alle azioni di società quotate.
Pertanto, come evidenziato dal CTU, non appare condivisibile il risultato della valutazione (test di appropriatezza - test di adeguatezza) a cui è giunto l'intermediario, non risultando individuato il reale livello di educazione finanziaria e le esperienze pratiche dell'amministratore di e non risultando CP_2
rispettato il principio di diversificazione finanziaria dell'investimento, atteso che non è stata fornita prova in giudizio di una valutazione finalizzata a fornire all'investitore una raccomandazione utile alla scelta tra prodotti differenti caratterizzati ognuno da un rischio ed un rendimento. In assenza di una scheda prodotto e di conseguenza di un raffronto dei profili cliente, ricavati a mezzo dei questionari, rispetto alle caratteristiche del prodotto finanziario offerto, non si può che rilevare come l'attività posta in essere dall'intermediario nella presente fattispecie abbia interessato un solo acquisto, di importo consistente, di titoli azionari influenzati dallo stesso insieme di fattori economici. In buona sostanza al momento della costituzione del portafoglio titoli, noto il limite dimensionale dello stesso, non è stata ravvisata la necessità di diversificare gli investimenti e di frazionare il rischio e, pertanto, non appare condivisibile la valutazione di congruità con cui ha valutato appropriato ed adeguato per l'acquisto CP_1 CP_2
dei titoli illiquidi emessi da Parte_2
Occorre in via preliminare ricordare come, a mente dell'art. 21 TUF, l'Intermediario debba improntare la propria attività a regole di condotta il cui fine consiste nel permettere ai propri clienti di effettuare scelte di investimento informate, consapevoli e rispondenti alle loro esigenze. Ne deriva che, nella dinamica negoziale delle operazioni di investimento, gravano sugli Intermediari i seguenti obblighi: di diligenza, ossia di garantire una veritiera, completa e costante informazione;
di correttezza, vale a dire di comportarsi senza secondi fini oltre quello dell'interesse del cliente;
di trasparenza, di rendere cioè l'investitore edotto di tutte le informazioni salienti relative al servizio prestato e agli strumenti finanziari offerti.
Ai sensi del Regolamento n. 16190/2007, spetta infatti all'Intermediario valutare che l'investimento proposto sia, a prescindere dal servizio di investimento prestato, appropriato al suo profilo, cioè che il cliente sia in grado, in base alla propria conoscenza ed esperienza, di comprenderne i rischi;
nel caso dei servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli, che lo stesso sia adeguato, vale a dire che il prodotto finanziario prescelto corrisponda agli obiettivi finanziari del cliente e non ponga a suo carico rischi che non sia in grado di sopportare.
Orbene, come rilevato anche dal ctu e sottolineato dal primo giudice “non appare condivisibile il risultato della valutazione (test di appropriatezza - test di adeguatezza) a cui è giunto l'intermediario, non risultando individuato il reale livello di educazione finanziaria e le esperienze pratiche dell'amministratore di e non risultando rispettato il principio di diversificazione finanziaria CP_2
dell'investimento, atteso che non è stata fornita prova in giudizio di una valutazione finalizzata a fornire all'investitore una raccomandazione utile alla scelta tra prodotti differenti caratterizzati ognuno da un rischio ed un rendimento.”
Lo stesso ctu esaminando la scheda finanziaria della predisposta da CP_2 CP_1
ha rilevato che i rischi “di mercato, di credito e di liquidità” che l'azienda era
[...]
propensa ad assumere non rispondevano agli obiettivi di investimento che la stessa CP_2
aveva indicato: “«per accantonare capitale in ottica di investimenti futuri ovvero per gestire il rischio derivante dalle proprie esposizioni.”
In particolare il ctu ha evidenziato che “La MiFID contempla che siano valutate conoscenze ed esperienze del cliente riguardo il tipo specifico di prodotto o servizio finanziario proposto. Nel caso di specie si tratta di azioni illiquide (emesse da ), cioè, prodotti con grado di rischio alto. È emerso un CP_4
vulnus in merito alle conoscenze e all'esperienza pratica, in tema di scelte finanziarie, utili a Parte_5
per comprendere la complessità correlata alla valutazione del prodotto finanziario ed il rischio connesso all'investimento.
Sulla scorta del quadro informativo reso e dell'analisi svolta il C.T.U. non ritiene di condividere che al soggetto intervistato possa essere associato un profilo di esperienza di tipo 4 – Alta. Non ritiene si possa asserire con certezza che l'acquisto di azioni illiquide rientri nell'ambito delle conoscenze possedute da
[...]
. Non sono note le specifiche esperienze. Non è certo il livello reale delle conoscenze e, dunque, Parte_5
non è certa la sua capacità di valutare i rischi (o, quantomeno, il rischio emittente) che possono derivare dalla esecuzione del contratto.
La valutazione di appropriatezza effettuata dal C.T.U. si conclude con una ulteriore riflessione. Le azioni emesse da sono un prodotto illiquido (appartengono ad un unico mercato), pertanto CP_4
l'intermediario deve fornire le informazioni previste dalla Comunicazione Consob del 2.3.2009 n.
9019104.
Nel questionario di profilatura, nella sezione relativa alla conoscenza dei prodotti finanziari, non risultano indicate separatamente le azioni di società non quotate che, per tipologia di mercato e rischiosità dell'investimento, sono assimilabili ai derivati OTC e non certo alle azioni di società quotate123.
In conclusione, il C.T.U. non condivide il risultato della valutazione (test di appropriatezza - test di adeguatezza) a cui è giunto l'intermediario. Non risulta individuato il reale livello di educazione finanziaria e le esperienze pratiche dell'amministratore di Non risulta rispettato il principio di diversificazione CP_2
finanziaria dell'investimento124.
La valutazione non appare finalizzata a fornire all'investitore una raccomandazione utile alla scelta tra prodotti differenti caratterizzati ognuno da un rischio ed un rendimento. Si nota l'assenza di una scheda prodotto e per conseguenza è assente il raffronto dei profili cliente, ricavati a mezzo dei questionari, rispetto alle caratteristiche del prodotto finanziario offerto.
L'attività posta in essere dall'intermediario interessa un solo acquisto, di importo consistente, di titoli azionari influenzati dallo stesso insieme di fattori economici. In buona sostanza al momento della costituzione del portafoglio titoli, noto il limite dimensionale dello stesso, non è stata ravvisata la necessità di diversificare gli investimenti e di frazionare il rischio. ha valutato appropriato ed adeguato CP_1
per l'acquisto dei titoli illiquidi emessi da Per i motivi sopra esposti la valutazione CP_2 CP_4
di conguità non è condivisa dallo scrivente.”
Non appare, quindi, sufficientemente assolto l'obbligo informativo gravante sull'intermediario, soprattutto con l'indicazione dei rischi propri di tale tipo di investimento, ciò in aggiunta alla mancanza di diversificazione degli investimenti che è una strategia volta a ridurre il rischio complessivo, evitando di concentrare eccessivamente il capitale in un unico asset o classe di asset.
E. Con il sesto motivo di appello, l'appellante lamenta “SEMPRE IN SUBORDINE,
NEL MERITO - VIOLAZIONE / FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1223,
1227, 1° E 2° COMMA, 1224, 2° COMMA, 2697 C.C. – OMESSA /CARENTE
MOTIVAZIONE” assume che “Quale conseguenza delle risoluzioni contrattuali disposte, il Giudice di primo grado ha accolto sia la domanda restitutoria del capitale investito(dedotti i dividendi incassati), sia la domanda risarcitoria del danno emergente, dato dalla mancata disponibilità di tale somma e quantificato nella misura del 5% annuo a far data dall'investimento.
Anche tali statuizioni si appalesano errate, non avendo il Tribunale di Lecce, nella valutazione del quantum, fatto buon governo del principio per cui il risarcimento derivante da inadempimento, ex art. 1223
c.c., va limitato ai soli danni “conseguenza immediata e diretta” dell'inadempimento stesso, imponendo la regola dell'id quod plerumque accidit di considerare esclusivamente le serie causali che al momento del fatto non appaiono inverosimili (teoria della c.d. causalità adeguata).”
Il motivo è infondato.
Il primo giudice ha così correttamente disposto: “Esclusa, quindi, la nullità del contratto di investimento, occorre rilevare come invece possa essere accolta la domanda di risoluzione dello stesso contratto di investimento n. 241196 stipulato il 5.11.2012 per i servizi di collocamento e consulenza, nonché negoziazione, esecuzione, ricezione e trasmissione ordini, unitamente al contratto di deposito titoli a custodia e amministrazione, con i conseguenti obblighi restitutori e risarcitori in relazione allo specifico ordine di acquisto di azioni ordinarie della er € 301.875,00 avente pari data Parte_2
del 5.11.2012.
Nella presente fattispecie, difatti, la società attrice ha dedotto di essere stata costretta a investire la propria liquidità in azioni al fine di ottenere il finanziamento erogato da Parte_2 CP_1
il 19.11.2012, lamentandosi, in particolare, che le azioni le sono state proposte come
[...]
investimento esente da rischi e di facile smobilizzo nonostante si trattasse di titoli illiquidi. Ha cioè sottolineato la società attrice che la banca nonostante la specifica richiesta di un prodotto sicuro e di rapido smobilizzo, le abbia fornito delle azioni illiquide, senza informarla adeguatamente delle reali caratteristiche di tali titoli.
Ebbene l'art. 23 del d.lgs 58/1998 testualmente prevede che <nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento servizi investimento e quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta>, pertanto nei giudizi di risarcimento del danno, è onere dell'intermediario provare di avere agito con la diligenza richiestagli, ai sensi del D.Lgs.
n. 58 del 1998, art. 23, co 6: norma che, lungi dal comportare un'inversione dell'onere probatorio altrimenti discendente dall'art. 2697 c.c., si pone in perfetta armonia e continuità con la regola generale stabilita dall'art. 1218 c.c., che, in presenza dell'inadempimento, pone a carico del debitore la prova della sua non imputabilità (cfr. Cass. n. 17138/2016), non trovando applicazione tale norma solo al di fuori del campo della responsabilità contrattuale, ove il danneggiato intenda far valere la responsabilità extracontrattuale dell'intermediario per fatto altrui (cfr. Cass. n. 16616/2016). In tema di intermediazione finanziaria, la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, comma 6, impone all'investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificamente l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole;
incombe invece sull'intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute (Cass. n. 10111 del 2018).”
E ha concluso “Alla luce di queste considerazioni, dunque, si deve ritenere che la domanda attorea vada parzialmente accolta con l'accertamento della violazione da parte della banca convenuta degli obblighi informativi gravati sull'intermediario e conseguentemente va dichiarata la risoluzione del contratto del contratto di investimento n. 241196 stipulato il 5.11.2012 per i servizi di collocamento e consulenza, nonché negoziazione, esecuzione, ricezione e trasmissione ordini, unitamente al contratto di deposito titoli a custodia e amministrazione, con la conseguente risoluzione dello specifico ordine di acquisto di azioni ordinarie della er € 301.875,00 avente pari data del 5.11.2012. Parte_2
Per l'effetto, nella presente fattispecie la banca convenuta va condannata alla restituzione del capitale investito, pari ad € 301.875,00, considerando che il capitale investito alla data del 31.3.2019 risultava completamente privo di valore, da cui va detratta la complessiva somma di € 1.751,74 che la società attrice ha riconosciuto di aver ottenuto come ricavo da cedole ordinarie, per un importo residuo di € 300.123,26, fermo restando l'obbligo della di restituire alla le azioni detenute in CP_2 CP_1
portafoglio. Considerando, poi, che da un attento esame della documentazione in atti emerge come la società attrice abbia nel tempo fatto significativo ricorso al credito bancario, ottenendo proprio dalla CP_1
convenuta, pochi giorni dopo la sottoscrizione del contratto di investimento oggetto del presente
[...]
giudizio, il finanziamento di € 1.000.000,00, può essere accolta la domanda volta al riconoscimento del danno emergente derivante dal mancato impiego della somma suddetta nelle attività ordinarie dell'azienda, che alla luce del TAEG (5,070%) indicato nel contratto di finanziamento del 19.11.2015 stipulato con la banca convenuta appare congruo stimare nella misura del 5% annuo, sull'importo dovuto di €
300.123,26 dalla data dell'investimento (valuta 5.11.2012) alla presente pronuncia.”
La corte concorda e fa propria la motivazione del primo giudice, corretta e esaustiva. dopo l'operazione di investimento, ha stipulato con un CP_2 Controparte_1
contratto di finanziamento, ottenendo da quest'ultima l'importo di € 1.000.000,00, con
T.A.E.G. pari allo 5,070%. E' evidente che se non avesse concluso il contratto di investimento, avrebbe potuto contare anche su tali somme, aumentando la propria liquidità
e ottenendo così un risparmio sugli oneri finanziari pagati alla stessa CP_1
Si considerano assorbite le ulteriori doglianze e eccezioni.
Per tutto quanto sopra argomentato, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore della appellata CP_2
In considerazione del rigetto dell'impugnazione si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Lecce sentenza n. 403/2022 del
14.02.2022, pubbl. il 15.2.2022, rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio in favore di che liquida in complessivi € 15.000,00 per compenso oltre accessori CP_2
di legge e di tariffa in misura del 15%.
Si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Lecce, 22.7.2025
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
(avv. Clemi Tinto) (dott. Maurizio Petrelli)