Articolo 6 della Legge 13 luglio 1965, n. 859
Articolo 5Articolo 7
Versione
1 agosto 1965
Art. 6. Comitato di vigilanza.

Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sovraintende alla amministrazione del Fondo un Comitato di vigilanza del quale fanno parte:
a) il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che lo presiede;
b) il direttore generale della previdenza e assistenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o, in caso di assenza o impedimento, il funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale delegato a sostituirlo;
c) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile;
d) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Ministero del tesoro;
e) sette rappresentanti effettivi e sette supplenti del personale di volo, di cui quattro dei piloti, due degli assistenti di volo e uno dei motoristi;
f) tre rappresentanti effettivi e tre supplenti delle aziende di trasporto aereo;
g) il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o, in caso di assenza o impedimento, il funzionario dello Istituto nazionale della previdenza sociale delegato a sostituirlo.
I rappresentanti di cui alle lettere e) ed f) sono designati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative a base nazionale.
In mancanza di Associazioni sindacali a carattere nazionale o nel caso in cui queste non provvedano a trasmettere le designazioni di propria competenza entro il termine che sara' per esse stabilito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero medesimo ha facolta' di provvedere direttamente alla nomina dei predetti rappresentanti.
I membri supplenti partecipano alle riunioni in caso di assenza o impedimento dei membri effettivi.
Il Comitato e' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; i componenti di cui alle lettere c), d), e), f) durano in carica quattro anni e possono essere confermati.
Entrata in vigore il 1 agosto 1965
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente