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1 agosto 1965
1 agosto 1965
Art. 6. Comitato di vigilanza.
Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sovraintende alla amministrazione del Fondo un Comitato di vigilanza del quale fanno parte:
a) il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che lo presiede;
b) il direttore generale della previdenza e assistenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o, in caso di assenza o impedimento, il funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale delegato a sostituirlo;
c) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile;
d) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Ministero del tesoro;
e) sette rappresentanti effettivi e sette supplenti del personale di volo, di cui quattro dei piloti, due degli assistenti di volo e uno dei motoristi;
f) tre rappresentanti effettivi e tre supplenti delle aziende di trasporto aereo;
g) il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o, in caso di assenza o impedimento, il funzionario dello Istituto nazionale della previdenza sociale delegato a sostituirlo.
I rappresentanti di cui alle lettere e) ed f) sono designati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative a base nazionale.
In mancanza di Associazioni sindacali a carattere nazionale o nel caso in cui queste non provvedano a trasmettere le designazioni di propria competenza entro il termine che sara' per esse stabilito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero medesimo ha facolta' di provvedere direttamente alla nomina dei predetti rappresentanti.
I membri supplenti partecipano alle riunioni in caso di assenza o impedimento dei membri effettivi.
Il Comitato e' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; i componenti di cui alle lettere c), d), e), f) durano in carica quattro anni e possono essere confermati.
Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sovraintende alla amministrazione del Fondo un Comitato di vigilanza del quale fanno parte:
a) il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che lo presiede;
b) il direttore generale della previdenza e assistenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o, in caso di assenza o impedimento, il funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale delegato a sostituirlo;
c) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile;
d) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Ministero del tesoro;
e) sette rappresentanti effettivi e sette supplenti del personale di volo, di cui quattro dei piloti, due degli assistenti di volo e uno dei motoristi;
f) tre rappresentanti effettivi e tre supplenti delle aziende di trasporto aereo;
g) il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o, in caso di assenza o impedimento, il funzionario dello Istituto nazionale della previdenza sociale delegato a sostituirlo.
I rappresentanti di cui alle lettere e) ed f) sono designati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative a base nazionale.
In mancanza di Associazioni sindacali a carattere nazionale o nel caso in cui queste non provvedano a trasmettere le designazioni di propria competenza entro il termine che sara' per esse stabilito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero medesimo ha facolta' di provvedere direttamente alla nomina dei predetti rappresentanti.
I membri supplenti partecipano alle riunioni in caso di assenza o impedimento dei membri effettivi.
Il Comitato e' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; i componenti di cui alle lettere c), d), e), f) durano in carica quattro anni e possono essere confermati.
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/05/2014, n. 11907Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Primo Presidente f.f. - Dott. ROSELLI Federico - Presidente Sezione - Dott. RORDORF Renato - Presidente Sezione - Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere - Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere - Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere - Dott. CAPPABIANCA Aurelio - Consigliere - Dott. DI CERBO Vincenzo - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 24155/2010 proposto da: NS HE BE, elettivamente domiciliato 2013 in ROMA, VIA GERMANICO 197, presso lo studio 647 dell'avvocato D'AMICO FELICIA (detta LICIA), che la rappresenta e difende, per delega in calce al …Leggi di più...
- norma di interpretazione autentica o sanatoria·
- fondo volo·
- autodeterminazione, ad opera dell'inps e del fondo volo, di detti coefficienti di capitalizzazione·
- portata·
- art. 2, comma 503, della legge n. 244 del 2007·
- individuazione dei coefficienti di calcolo·
- pensione di anzianità·
- previdenza (assicurazioni sociali)·
- casse di mutualità e fondi previdenziali·
- fondi speciali di previdenza