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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 09/06/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
proc. n. 134-1/2024 R.G.Proc.Unit.
TRIBUNALE DI BRINDISI
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Sergio MEMMO - Presidente dott. Francesco GILIBERTI - Giudice
dott. Antonio Ivan NATALI - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento unitario per l'apertura della liquidazione giudiziale iscritto al numero d'ordine
134-1/2024, vertente tra:
(P.I.: ), elettivamente domiciliata in Milano in via Controparte_1 P.IVA_1
Massena n. 18 presso lo studio degli avv.ti Alessandro Genchi e Paolo Anti, che la rappresentano e difendono (C.F.: – ; PEC: C.F._1 C.F._2
– Email_1 Email_2
-RICORRENTE-
CONTRO
(P.I.: ), in persona del suo legale rappresentante p.t., con Controparte_2 P.IVA_2 sede legale in Brindisi in strada per Pandi n. 2.
-RESISTENTE-CONTUMACE-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15 ottobre 2024, l'istante avanzava richiesta di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Società convenuta, adducendo che la stessa avrebbe versato in stato di insolvenza per non aver onorato i propri debiti (come risultante dalla visura camerale allegata al ricorso).
Deduceva che, in data 29 gennaio 2024, il Giudice di Pace di Milano aveva emesso, in favore di
, decreto ingiuntivo n. 1217/24 nei confronti del resistente, per un importo pari a CP_1 complessivi 7.746,91 (IVA inclusa), oltre agli interessi, maturati e maturandi dalla data di scadenza delle singole fatture fino al saldo, oltre alle spese e compensi della procedura.
Sulla base del precitato decreto ingiuntivo, definitivamente esecutivo, la creditrice aveva intimato a il pagamento della somma dovuta, oltre agli interessi fino al saldo Controparte_2 effettivo, al rimborso spese di registrazione del titolo, alle spese di notifica del suddetto atto di precetto pari a 9.646,04 ed a tutte le successive occorrende.
1 Con decreto emesso dal Giudice relatore a ciò delegato dal Collegio giudicante, veniva fissata la comparizione delle parti per l'udienza del 17 dicembre 2024; in tale udienza, nessuno compariva per la parte resistente e la ricorrente insisteva per la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale.
Sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente, nonché dell'informativa pervenuta dalla
G.d.F. di Brindisi, questo Giudice relatore si riservava di riferire al Collegio all'udienza del 6 marzo
2025, sentite le parti.
Il Tribunale ritiene che l'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale della Società convenuta meriti di essere accolta per le ragioni che seguono.
Sussistono, infatti, tutti i presupposti per la dichiarazione di liquidazione giudiziale della Società resistente.
Quanto ai presupposti soggettivi come delineati dall'art. 2 comma 1 lett. d) C.C.I.I., sulla base di quanto pervenuto dalla G.d.F., si rileva che la Società resistente riveste i requisiti precipui di una
“impresa non minore”: in particolare, l'ammontare complessivo dei ricavi, per l'anno 2021, risulta pari a euro 308.335,00, mentre quello dei debiti, per l'anno 2023, risulta pari a euro 1.234.223,00, come rilevasi dalla scheda informativa pervenuta dalla Guardia di Finanza.
Le suddette emergenze, dunque, sono di per sé sufficienti a escludere che la Società resistente rientri fra gli imprenditori minori non soggetti alle procedure concorsuali.
Invero, in forza dell'art. 1 C.C.I.I., grava sul creditore istante unicamente fornire la prova che il debitore sia un imprenditore commerciale, spettando invece a quest'ultimo, qualora intenda sottrarsi all'apertura della dichiarazione giudiziale, dimostrare di non aver superato nessuno dei limiti ivi previsti in alcuno dei tre esercizi precedenti. In effetti, perché l'imprenditore commerciale sia assoggettato a liquidazione giudiziale, è sufficiente che il superamento riguardi anche soltanto uno dei limiti e anche se ciò sia avvenuto per un solo esercizio.
Nel sistema del Codice della Crisi d'Impresa, che in ciò mutua la logica della legge fallimentare,
l'imprenditore commerciale, ricorrendone i requisiti dimensionali, è, dunque, deputato di norma a essere soggetto a tale procedura e la sottrazione a tale principio viene a configurarsi quale eccezione in senso tecnico da formularsi da parte del debitore interessato. Costui è tenuto, pertanto, a provare gli elementi fondativi della situazione esimente eccepita, con la conseguenza che l'attività di indagine del Giudice non può prestarsi a supplire l'onere gravante sull'interessato.
1. Lo stato di insolvenza tra vecchia e nuova disciplina
Quanto alla sussistenza del presupposto oggettivo, ai sensi dell'art. 121 C.C.I.I., la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale presuppone che l'imprenditore commerciale che ne è destinatario versi «in stato di insolvenza». In virtù della definizione di cui alla lett. b) dell'art. 2 C.C.I.I.
– dal tenore analogo al previgente art. 5 l. fall. –, tale condizione dell'impresa si manifesta con
«inadempimenti od altri fatti esteriori», dai quali è possibile desumere l'impossibilità del debitore di adempiere con regolarità le proprie obbligazioni. Tale ricostruzione riconduce l'essenza del requisito di fallibilità al novero delle eccezioni in senso stretto, con conseguente configurabilità di più ampi poteri istruttori al Giudice delegato, anche in funzione “ortopedica” degli elementi probatori offerti dalle parti (v. ex multis Cass., sentenza n. 2810 del 2018, secondo cui «va innanzitutto ricordato che lo stato d'insolvenza richiesto ai fini della pronunzia dichiarativa del fallimento dell'imprenditore, non 2 è escluso dalla circostanza che l'attivo superi il passivo e che non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili. In particolare, il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti della L. Fall., art. 5, deriva da una valutazione circa le condizioni circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio»).
Ai fini della formulazione del predetto giudizio, rimane priva di rilievo ogni indagine sull'imputabilità, o non, all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti (cfr. Cass., sentenza n. 4789 del 2005).
L'insolvenza rileva, dunque, nella sua obiettiva essenza e consistenza, al di là della sua genesi e dell'eventuale riconducibilità causale, in tutto o in parte, alle scelte gestionali e, in genere, imprenditoriali.
Ciò, per quanto, specie valorizzando norme di carattere settoriale, come quelle in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento, si sia accreditata, nel pensiero dottrinale, l'opinione
– rimasta minoritaria – per cui l'insolvenza non imputabile all'imprenditore, perché ingenerata da circostanze estranee alla sua sfera di controllo, non sarebbe sanzionabile con la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, anche per i suoi effetti di particolare limitazione della sfera personale e patrimoniale del soggetto sottoposto alla procedura.
Con la riforma introdotta in materia di sovraindebitamento, prima con il d.l. n. 137 del 2020 (c.d. decreto Ristori), successivamente con l'adozione del Codice della Crisi, è stata effettuata, invero, una progressiva devalutazione (rectius attenuazione del rigore applicativo) del principio di meritevolezza
(e, dunque, di non imputabilità della situazione di dissesto delle finanze dell'istante), come criterio di giudizio per procedere all'omologa del piano del consumatore. Ciò, anche sulla scorta del parere fornito dall'O.C.C., nonché delle contestazioni mosse in contraddittorio. Per contro, specularmente,
è stato valorizzato il criterio della convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria di cui al comma 4 dell'art. 12-bis1.
Orbene, volgendo lo sguardo alla novella, il concetto di insolvenza, definito all'art. 2 del Codice della Crisi d'Impresa, risulta identico sul piano letterale a quello richiamato e definito all'art. 5 della legge fallimentare del 1942. Ciò, per quanto, nel contesto della nuova disciplina – applicabile ratione temporis alla fattispecie concreta – lo stesso concetto vada comparato con quello di crisi. 1 Prima di tale novella, infatti, l'art. 12-bis della legge n. 3 del 2012 elevava il requisito della meritevolezza principale criterio valutativo ai fini dell'omologa del piano del consumatore, consentendo al Giudice di sindacare la colpevolezza o meno dell'indebitamento e di valorizzare in questo senso la diligenza osservata dal consumatore nell'assunzione delle obbligazioni. Invece, con la riforma introdotta dall'articolo 4-ter comma 1 lettera g) numero 1) del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il riferimento alla meritevolezza come criterio per l'omologa del piano è stato espunto, prevedendosi semplicemente che «il giudice omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità […] Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo I24-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore». Contestualmente è stato novellato l'art. 7 comma 2, che alla lett. d-ter) stabilisce tra i presupposti di accesso al piano del consumatore che la proposta non è ammissibile quando il consumatore «ha 3 determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode». Tal ultima riguarda il probabile inadempimento futuro delle obbligazioni assunte (scadute o a scadere), quindi, uno stato di insolvenza prospettico e potenziale, perché riferito al prossimo futuro dell'attività di impresa;
l'insolvenza, viceversa, è un concetto relazionale che va rapportato all'inadempimento delle obbligazioni correnti. Come autorevolmente sostenuto, essa, per il
Legislatore del Codice della Crisi, viene a coincidere con uno stato di inadempienza che deriva dall'esistenza di un disequilibrio economico e finanziario dell'area caratteristica del business che mina il regolare adempimento delle obbligazioni contratte. A tale anticipazione della valutazione dello stato economico dell'impresa, consegue che l'insolvenza dovrà essere intesa e accertata con particolare rigore, onde evitare che una dilatazione del suo operare ne determini la sovrapposizione con il diverso stato di crisi, svilendo la portata operativa di quest'ultimo e le conseguenze giuridiche che il Legislatore speciale vi ha riconnesso, in un'ottica di salvaguardia del valore impresa quale bene di rilievo costituzionale e comunitario.
Nel caso di specie, nel senso dell'insolvenza depongono le seguenti circostanze cui deve riconoscersi valenza indiziaria e idonee a designare un quadro probatorio sufficientemente univoco di una non reversibile impotenza operativa e finanziaria:
a) la rilevante esposizione debitoria patrimoniale verso Agenzia delle Entrate – Riscossione,
Inail e Agenzia delle Entrate, pari, per quanto riferito dalla Gdf, a complessive euro CP_3
1.234.223,00, che rende verosimile, sulla base di un giudizio prognostico ed ex ante,
l'incapacità della Società di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni;
b) la circostanza – rilevata dalla G.d.F. – per cui la risulta «inattiva». Parte_1
L'insieme dei dati suddetti non possono che essere interpretati come sintomatici di una situazione di impotenza della Società avente natura strutturale e non soltanto transitoria;
cioè di incapacità a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessaria alla relativa attività (ex multis Cass. civ., sez. VI,
29.10.2021, n. 30952).
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 1, 2, 41, 49, 121 C.C.I.I.,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di (P.I.: ), con sede CP_2 CP_2 P.IVA_2 in Brindisi in strada per Pandi n. 2;
NOMINA quale Giudice delegato il dott. Antonio Ivan NATALI;
quale Curatore, il dott. , ai sensi degli artt. 49 comma 3 lett. a), 125 C.C.I.I.; Persona_1
ORDINA al soggetto sottoposto alla procedura di liquidazione giudiziale di depositare in Cancelleria entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
STABILISCE 4 che il giorno 23 settembre 2025 ore 09.30 col seguito abbia luogo l'adunanza per l'esame dello stato passivo nella sezione commerciale del Tribunale di Brindisi;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del soggetto sottoposto alla procedura di liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima dell'adunanza di cui sopra per il deposito in Cancelleria delle domande di insinuazione;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Brindisi, nella camera di consiglio dell'Ufficio Esecuzioni Concorsuali del Tribunale, in data 5 maggio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Antonio Ivan NATALI dott. Sergio MEMMO
5
TRIBUNALE DI BRINDISI
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Sergio MEMMO - Presidente dott. Francesco GILIBERTI - Giudice
dott. Antonio Ivan NATALI - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento unitario per l'apertura della liquidazione giudiziale iscritto al numero d'ordine
134-1/2024, vertente tra:
(P.I.: ), elettivamente domiciliata in Milano in via Controparte_1 P.IVA_1
Massena n. 18 presso lo studio degli avv.ti Alessandro Genchi e Paolo Anti, che la rappresentano e difendono (C.F.: – ; PEC: C.F._1 C.F._2
– Email_1 Email_2
-RICORRENTE-
CONTRO
(P.I.: ), in persona del suo legale rappresentante p.t., con Controparte_2 P.IVA_2 sede legale in Brindisi in strada per Pandi n. 2.
-RESISTENTE-CONTUMACE-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15 ottobre 2024, l'istante avanzava richiesta di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Società convenuta, adducendo che la stessa avrebbe versato in stato di insolvenza per non aver onorato i propri debiti (come risultante dalla visura camerale allegata al ricorso).
Deduceva che, in data 29 gennaio 2024, il Giudice di Pace di Milano aveva emesso, in favore di
, decreto ingiuntivo n. 1217/24 nei confronti del resistente, per un importo pari a CP_1 complessivi 7.746,91 (IVA inclusa), oltre agli interessi, maturati e maturandi dalla data di scadenza delle singole fatture fino al saldo, oltre alle spese e compensi della procedura.
Sulla base del precitato decreto ingiuntivo, definitivamente esecutivo, la creditrice aveva intimato a il pagamento della somma dovuta, oltre agli interessi fino al saldo Controparte_2 effettivo, al rimborso spese di registrazione del titolo, alle spese di notifica del suddetto atto di precetto pari a 9.646,04 ed a tutte le successive occorrende.
1 Con decreto emesso dal Giudice relatore a ciò delegato dal Collegio giudicante, veniva fissata la comparizione delle parti per l'udienza del 17 dicembre 2024; in tale udienza, nessuno compariva per la parte resistente e la ricorrente insisteva per la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale.
Sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente, nonché dell'informativa pervenuta dalla
G.d.F. di Brindisi, questo Giudice relatore si riservava di riferire al Collegio all'udienza del 6 marzo
2025, sentite le parti.
Il Tribunale ritiene che l'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale della Società convenuta meriti di essere accolta per le ragioni che seguono.
Sussistono, infatti, tutti i presupposti per la dichiarazione di liquidazione giudiziale della Società resistente.
Quanto ai presupposti soggettivi come delineati dall'art. 2 comma 1 lett. d) C.C.I.I., sulla base di quanto pervenuto dalla G.d.F., si rileva che la Società resistente riveste i requisiti precipui di una
“impresa non minore”: in particolare, l'ammontare complessivo dei ricavi, per l'anno 2021, risulta pari a euro 308.335,00, mentre quello dei debiti, per l'anno 2023, risulta pari a euro 1.234.223,00, come rilevasi dalla scheda informativa pervenuta dalla Guardia di Finanza.
Le suddette emergenze, dunque, sono di per sé sufficienti a escludere che la Società resistente rientri fra gli imprenditori minori non soggetti alle procedure concorsuali.
Invero, in forza dell'art. 1 C.C.I.I., grava sul creditore istante unicamente fornire la prova che il debitore sia un imprenditore commerciale, spettando invece a quest'ultimo, qualora intenda sottrarsi all'apertura della dichiarazione giudiziale, dimostrare di non aver superato nessuno dei limiti ivi previsti in alcuno dei tre esercizi precedenti. In effetti, perché l'imprenditore commerciale sia assoggettato a liquidazione giudiziale, è sufficiente che il superamento riguardi anche soltanto uno dei limiti e anche se ciò sia avvenuto per un solo esercizio.
Nel sistema del Codice della Crisi d'Impresa, che in ciò mutua la logica della legge fallimentare,
l'imprenditore commerciale, ricorrendone i requisiti dimensionali, è, dunque, deputato di norma a essere soggetto a tale procedura e la sottrazione a tale principio viene a configurarsi quale eccezione in senso tecnico da formularsi da parte del debitore interessato. Costui è tenuto, pertanto, a provare gli elementi fondativi della situazione esimente eccepita, con la conseguenza che l'attività di indagine del Giudice non può prestarsi a supplire l'onere gravante sull'interessato.
1. Lo stato di insolvenza tra vecchia e nuova disciplina
Quanto alla sussistenza del presupposto oggettivo, ai sensi dell'art. 121 C.C.I.I., la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale presuppone che l'imprenditore commerciale che ne è destinatario versi «in stato di insolvenza». In virtù della definizione di cui alla lett. b) dell'art. 2 C.C.I.I.
– dal tenore analogo al previgente art. 5 l. fall. –, tale condizione dell'impresa si manifesta con
«inadempimenti od altri fatti esteriori», dai quali è possibile desumere l'impossibilità del debitore di adempiere con regolarità le proprie obbligazioni. Tale ricostruzione riconduce l'essenza del requisito di fallibilità al novero delle eccezioni in senso stretto, con conseguente configurabilità di più ampi poteri istruttori al Giudice delegato, anche in funzione “ortopedica” degli elementi probatori offerti dalle parti (v. ex multis Cass., sentenza n. 2810 del 2018, secondo cui «va innanzitutto ricordato che lo stato d'insolvenza richiesto ai fini della pronunzia dichiarativa del fallimento dell'imprenditore, non 2 è escluso dalla circostanza che l'attivo superi il passivo e che non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili. In particolare, il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti della L. Fall., art. 5, deriva da una valutazione circa le condizioni circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio»).
Ai fini della formulazione del predetto giudizio, rimane priva di rilievo ogni indagine sull'imputabilità, o non, all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti (cfr. Cass., sentenza n. 4789 del 2005).
L'insolvenza rileva, dunque, nella sua obiettiva essenza e consistenza, al di là della sua genesi e dell'eventuale riconducibilità causale, in tutto o in parte, alle scelte gestionali e, in genere, imprenditoriali.
Ciò, per quanto, specie valorizzando norme di carattere settoriale, come quelle in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento, si sia accreditata, nel pensiero dottrinale, l'opinione
– rimasta minoritaria – per cui l'insolvenza non imputabile all'imprenditore, perché ingenerata da circostanze estranee alla sua sfera di controllo, non sarebbe sanzionabile con la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, anche per i suoi effetti di particolare limitazione della sfera personale e patrimoniale del soggetto sottoposto alla procedura.
Con la riforma introdotta in materia di sovraindebitamento, prima con il d.l. n. 137 del 2020 (c.d. decreto Ristori), successivamente con l'adozione del Codice della Crisi, è stata effettuata, invero, una progressiva devalutazione (rectius attenuazione del rigore applicativo) del principio di meritevolezza
(e, dunque, di non imputabilità della situazione di dissesto delle finanze dell'istante), come criterio di giudizio per procedere all'omologa del piano del consumatore. Ciò, anche sulla scorta del parere fornito dall'O.C.C., nonché delle contestazioni mosse in contraddittorio. Per contro, specularmente,
è stato valorizzato il criterio della convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria di cui al comma 4 dell'art. 12-bis1.
Orbene, volgendo lo sguardo alla novella, il concetto di insolvenza, definito all'art. 2 del Codice della Crisi d'Impresa, risulta identico sul piano letterale a quello richiamato e definito all'art. 5 della legge fallimentare del 1942. Ciò, per quanto, nel contesto della nuova disciplina – applicabile ratione temporis alla fattispecie concreta – lo stesso concetto vada comparato con quello di crisi. 1 Prima di tale novella, infatti, l'art. 12-bis della legge n. 3 del 2012 elevava il requisito della meritevolezza principale criterio valutativo ai fini dell'omologa del piano del consumatore, consentendo al Giudice di sindacare la colpevolezza o meno dell'indebitamento e di valorizzare in questo senso la diligenza osservata dal consumatore nell'assunzione delle obbligazioni. Invece, con la riforma introdotta dall'articolo 4-ter comma 1 lettera g) numero 1) del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il riferimento alla meritevolezza come criterio per l'omologa del piano è stato espunto, prevedendosi semplicemente che «il giudice omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità […] Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo I24-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore». Contestualmente è stato novellato l'art. 7 comma 2, che alla lett. d-ter) stabilisce tra i presupposti di accesso al piano del consumatore che la proposta non è ammissibile quando il consumatore «ha 3 determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode». Tal ultima riguarda il probabile inadempimento futuro delle obbligazioni assunte (scadute o a scadere), quindi, uno stato di insolvenza prospettico e potenziale, perché riferito al prossimo futuro dell'attività di impresa;
l'insolvenza, viceversa, è un concetto relazionale che va rapportato all'inadempimento delle obbligazioni correnti. Come autorevolmente sostenuto, essa, per il
Legislatore del Codice della Crisi, viene a coincidere con uno stato di inadempienza che deriva dall'esistenza di un disequilibrio economico e finanziario dell'area caratteristica del business che mina il regolare adempimento delle obbligazioni contratte. A tale anticipazione della valutazione dello stato economico dell'impresa, consegue che l'insolvenza dovrà essere intesa e accertata con particolare rigore, onde evitare che una dilatazione del suo operare ne determini la sovrapposizione con il diverso stato di crisi, svilendo la portata operativa di quest'ultimo e le conseguenze giuridiche che il Legislatore speciale vi ha riconnesso, in un'ottica di salvaguardia del valore impresa quale bene di rilievo costituzionale e comunitario.
Nel caso di specie, nel senso dell'insolvenza depongono le seguenti circostanze cui deve riconoscersi valenza indiziaria e idonee a designare un quadro probatorio sufficientemente univoco di una non reversibile impotenza operativa e finanziaria:
a) la rilevante esposizione debitoria patrimoniale verso Agenzia delle Entrate – Riscossione,
Inail e Agenzia delle Entrate, pari, per quanto riferito dalla Gdf, a complessive euro CP_3
1.234.223,00, che rende verosimile, sulla base di un giudizio prognostico ed ex ante,
l'incapacità della Società di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni;
b) la circostanza – rilevata dalla G.d.F. – per cui la risulta «inattiva». Parte_1
L'insieme dei dati suddetti non possono che essere interpretati come sintomatici di una situazione di impotenza della Società avente natura strutturale e non soltanto transitoria;
cioè di incapacità a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessaria alla relativa attività (ex multis Cass. civ., sez. VI,
29.10.2021, n. 30952).
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 1, 2, 41, 49, 121 C.C.I.I.,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di (P.I.: ), con sede CP_2 CP_2 P.IVA_2 in Brindisi in strada per Pandi n. 2;
NOMINA quale Giudice delegato il dott. Antonio Ivan NATALI;
quale Curatore, il dott. , ai sensi degli artt. 49 comma 3 lett. a), 125 C.C.I.I.; Persona_1
ORDINA al soggetto sottoposto alla procedura di liquidazione giudiziale di depositare in Cancelleria entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
STABILISCE 4 che il giorno 23 settembre 2025 ore 09.30 col seguito abbia luogo l'adunanza per l'esame dello stato passivo nella sezione commerciale del Tribunale di Brindisi;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del soggetto sottoposto alla procedura di liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima dell'adunanza di cui sopra per il deposito in Cancelleria delle domande di insinuazione;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Brindisi, nella camera di consiglio dell'Ufficio Esecuzioni Concorsuali del Tribunale, in data 5 maggio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Antonio Ivan NATALI dott. Sergio MEMMO
5