CA
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 04/12/2025, n. 1295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1295 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
composta dai Signori magistrati:
CE Salvatore IL Presidente
IL IT ZI Consigliere rel.
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.275/24 R.G., posta in deliberazione all'udienza collegiale del 26.11.2025 con trattazione scritta
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Di Parte_1
Blasio giusta procura in atto separato depositato nel fascicolo telematico, elettivamente domiciliato in Montesilvano (Pe), Via Lago di Bracciano n. 6 presso lo studio del predetto avvocato;
APPELLANTE
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Ramondetti, Parte_2 giusta procura in atto separato depositato nel fascicolo telematico, elettiva- mente domiciliata in Montesilvano (Pe), Viale Europa n.79 presso lo studio del predetto avvocato;
APPELLATA
Controparte_1
- APPELLATO NON COSTITUITO- CONCLUSIONI DELLE PARTI
l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, accogliere, per i motivi di fatto e di diritto rassegnati, il presente appello ed in riforma dell'impugnata ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. 5/03/2024 resa dal Tribunale di
Teramo a definizione del procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. iscritto al n. 277/2022 R.G. Nel merito: a) accertare e dichiarare la nullità ex art. 164 c.p.c. dell'atto di integrazione del contraddittorio notificato dall'appellata G. Ascensori al Rag. in data 26/05/2022, Parte_1 per omessa indicazione degli avvertimenti di cui all'art.163 c.3 n.7, richiamati dall'art. 702 bis c. 1, secondo il testo vigente ante riforma, e dunque, la con- seguente nullità dell'ordinanza 5/03/2024 ex art. 702 ter c.p.c., nonché di tutti gli atti del procedimento ex art. 702 bis c.p.c. iscritto al n. 277/2022 R.G. del
Tribunale di Teramo;
b) e per l'effetto in via principale: dichiarare l'estinzione del procedimento ex art. 702 bis c.p.c. n. 277/2022 R.G. per spi- ramento del termine perentorio di cui all'art. 102 c.p.c. in assenza di valida integrazione del contraddittorio;
c) e per l'effetto in via subordinata: disporre la rinnovazione del giudizio dichiarando la carenza di interesse ad agire della per estinzione delle obbligazioni di cui all'art. 63 disp. att. c.c.; Parte_2
in via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare il difetto di le- gittimazione passiva del in ordine all'ordine all'obbligo Controparte_2 di consegna dell'anagrafe dei condomini morosi ex art. 63 disp. att. c.c., d) in via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare il difetto di legittimazio- ne passiva del in ordine all'obbligo di consegna Controparte_2 dell'anagrafe dei condomini morosi ex art 63 disp.att. c.c. e dunque l'insussistenza dei presupposti di integrazione del contraddittorio ai sensi de- gli artt. 102 e 103 c.p.c., e per l'effetto rigettare l'avversa domanda e) Vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.”
2 l'appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, Parte_2 ogni contraria istanza disattesa, in accoglimento delle suesposte argomenta- zioni: - Nel merito ed in via principale: rigettare l'appello proposto dal Sig. perché inammissibile e comunque infondato in fatto e di- Parte_1 ritto e, per l'effetto, confermare integralmente l'ordinanza emessa in data
5.3.24 dal Tribunale di Teramo nella causa iscritta al R.G. n. 277/22 R.G. con vittoria delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio e, qualora la
Corte D'Appello adita ne ritenesse integrati i presupposti condannare, altresì,
l'appellante ai sensi dell' art. 96 c.p.c. - In via subordinata e salvo ulteriore gravame: nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte D'Appello adita ritenesse di pronunciarsi nel merito del giudizio, accogliere integralmente le conclusioni di cui al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. quivi appellato.”
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza ex art.702 ter c.p.c. del Tribunale di Teramo di cessazione della materia del contendere del 5 marzo 2024 resa nel procedimento iscritto al n. 277/2022 avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Teramo nel giudizio ex art 702 ter cpc promosso da ha dichiarato cessata la materia del con- Parte_2 tendere con dichiarazione di contumacia dell'amministratore di condominio,
e condanna di quest'ultimo alla refusione delle spese di Parte_1 lite – compensate nei confronti del e liquidate in complessivi € CP_1
1.198,00 di cui € 1.100,00 per compensi ed € 98,00 per spese, oltre accessori in favore della società ricorrente, ex art. 702 bis c.p.c., Parte_2 che aveva ivi convenuto in giudizio il Condominio Mirò di Silvi Marina, in persona del suo amministratore per sentirlo condannare a consegnarle i nomi- nativi dei condomini morosi completi delle generalità degli stessi, dell'indirizzo di residenza e delle somme dovute da ciascuno di questi in ra- gione dei titoli all'uopo indicati in applicazione del disposto di cui all'art. 63
3 comma 1 disp. att. c.c., nonché al risarcimento del danno indicato in €
1.000,00.
1.2. Nel costituirsi, il aveva eccepito il proprio difetto di legitti- CP_1 mazione passiva in ordine all'esecuzione dell'obbligo di consegna dell'anagrafe dei condomini morosi, in quanto avente ad oggetto un “dare” gravante esclusivamente sull'amministratore di condominio, tant'è che il giu- dice disponeva integrarsi il contraddittorio nei confronti di quest'ultimo, che restava contumace. All'udienza del 16.01.2023 il difensore del CP_1 deduceva che, nelle more del giudizio, l'amministratore Rag. CP_3
– rimasto contumace - aveva provveduto, in data 4/10/2022, all'invio
[...] presso la Pec del difensore costituito della società ricorrente, dei dati dei con- domini morosi con le relative ripartizioni delle quote di debito e l'avvenuto versamento, da parte di esso condominio, tramite bonifico in favore della ri- corrente, della somma di €. 3.100,00, superiore alla sorte capitale di €.
2.406,29 ed alle spese di €. 483,00 liquidate nel decreto ingiuntivo del Giudi- ce di Pace di Atri.
Di qui la dichiarazione di cessazione del contendere con condanna dell'amministratore alle spese (per soccombenza virtuale).
2. Nel proporre appello, ha censurato la pronuncia ecce- Parte_1 pendo, nel primo motivo, la nullità del procedimento ex art 702 bis e dell'ordinanza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt.102,
163 c.3 n.7, 164 e 702 bis c.1 cpc per carenza dell'avvertimento ex art.163 n.7 cpc all'interno dell'atto di integrazione del contraddittorio notificato dalla ri- corrente al medesimo appellante. Parte_2
Tale circostanza avrebbe determinato la nullità di tutti gli atti successivi di- pendenti, compreso il provvedimento gravato.
2.1. Col secondo motivo, l'impugnante eccepisce la carenza di interesse ad agire ab origine dimostrata dalla cessazione della materia del contendere di- chiarata nel corso del giudizio, essendo stata la pretesa della ricorrente già
4 soddisfatta alla data della prima udienza, sicché era “venuta meno la necessità di procedere alla rinnovazione di un giudizio, per insussistenza degli elementi costitutivi del diritto di cui si chiede la tutela”. Tale circostanza aveva, altresì, fatto venir meno i presupposti per la condanna al pagamento delle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
2.2 Col terzo motivo d'appello, infine, censura il provve- Parte_1 dimento gravato per erroneità di interpretazione dell'art.63 disp. att. c.c da parte del Tribunale, che “avrebbe dovuto limitare la propria pronuncia alla di- chiarazione ab origine di difetto di legittimazione passiva del con CP_1 rigetto della domanda, senza procedere all'integrazione del contraddittorio ai sensi degli artt 102 e 103 cpc” atteso che l'unico soggetto legittimato alla con- segna dei documenti richiesta dalla società ricorrente era l'amministratore e non il . Controparte_2
3. si è costituita in giudizio insistendo per il rigetto Parte_2 dell'appello in quanto infondato in fatto e diritto con condanna alle spese del doppio grado di giudizio e con ulteriore condanna dell'appellante ai sensi dell'art 96 cpc, nel caso venissero ritenuti integrati i suoi presupposti. In via subordinata, nel caso di pronuncia nel merito da parte della Corte, l'appellata ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso ex art 702 bis cpc.
4. Il Condominio appellato non ha partecipato al giudizio di secondo grado e ne viene dichiarata la contumacia.
5. Con ordinanza del 26 novembre 2025 la causa è stata rimessa in decisione.
6. Vengono ora delibati i motivi d'appello.
7. ha contestato in modo articolato la decisione di primo Parte_1 grado, sollevando, come primo motivo di impugnazione, l'eccezione di nullità dell'intero procedimento instaurato ai sensi dell'articolo 702 bis del codice di procedura civile per violazione e la falsa applicazione di una serie di disposi- zioni processuali, e precisamente degli articoli 102, 163, comma 3, n. 7, 164 e
702 bis, comma 1 del codice di procedura civile.
5 7.1 Secondo la prospettazione difensiva dell'impugnante, in particolare, il procedimento di primo grado, sarebbe viziato in quanto l'atto di integrazione del contraddittorio, notificato dalla ricorrente allo stesso Parte_2 CP_3
non conteneva l'avvertimento previsto dall'articolo 163, n. 7, c.p.c.,
[...] ossia l'avviso alle parti circa le conseguenze derivanti dalla mancata costitu- zione in giudizio nei termini stabiliti.
7.2 Tale omissione avrebbe comportato un vizio insanabile dell'atto integrati- vo del contraddittorio e, di conseguenza, la nullità dell'intero procedimento e di tutti gli atti successivi ad esso collegati, incluso il provvedimento oggi im- pugnato.
In sostanza, il sostiene che la mancanza del suddetto avvertimento Parte_1 abbia determinato una violazione del diritto di difesa e del principio del con- traddittorio tali da rendere invalida la decisione adottata dal giudice di primo grado.
7.3. Com'è noto, l'art. 164 c.p.c. prescrive la rilevabilità d'ufficio della nullità dell'atto di citazione privo degli avvertimenti di cui all'art. 163 c. 3 n. 7), os- sia, (testo ante riforma), dell'“invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166, ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'art. 168-bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167”.
Anche la disposizione di cui all'art. 702 bis all'epoca vigente disponeva che:
“nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la do- manda può essere proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso sot- toscritto a norma dell'art. 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri
1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l'avvertimento di cui al n. 7) del terzo comma dell'art. 163”.
6 7.4. Nella specie, l'atto di integrazione del contraddittorio notificato all'odierno appellante è pacificamente privo di un siffatto avvertimento, po- sto che contiene solo l'invito a comparire dieci giorni prima dell'udienza, il che imponeva il rilievo della nullità, che nella specie non fu effettuato, men- tre non vi fu sanatoria stante la mancata costituzione del sempre Parte_1 che non l'avesse eccepita. Del resto, tale motivo di nullità impone al giudice dell'appello di rilevare che il vizio si è comunicato agli atti successivi di- pendenti, compresa la sentenza, e di decidere la causa nel merito, rinnovan- do a norma dell'articolo 162 c.p.c. gli atti dichiarati nulli, quando sia possibi- le e necessario, ad eccezione di quello introduttivo, rispetto al quale l'effetto sanante è stato già prodotto dalla proposizione dell'appello del Parte_1 che in primo grado è stato illegittimamente dichiarato contumace, con la precisazione che una siffatta sanatoria opera ex nunc, per il principio dell'effettività del contraddittorio (Cass. n. 544/2020, n. 24017/2017 secon- do cui: “La deduzione con l'atto di appello, da parte del convenuto in primo grado dichiarato contumace, della nullità della citazione introduttiva di quel giudizio per esservi indicata una data di prima comparizione già scaduta al momento della sua notificazione, ove ne sia riscontrata la fondatezza, non dà luogo alla rimessione della causa al primo giudice, atteso che tale ipotesi non è assimilabile ai casi tassativamente indicati negli artt. 353 e 354 c.p.c., ma impone al giudice di appello di rilevare che il vizio si è comunicato agli atti successivi dipendenti, compresa la sentenza, e di decidere la causa nel merito, previa rinnovazione degli atti nulli, ad eccezione di quello introdutti- vo, rispetto al quale l'effetto sanante è stato già prodotto dalla proposizione dell'appello della parte illegittimamente dichiarata contumace in primo gra- do, ancorché operante ex nunc, onde evitare una grave violazione del princi- pio di effettività del contraddittorio, di rilevanza costituzionale.”).
7.5. Non ritiene la Corte che vi fossero i presupposti per la dichiarazione di estinzione del giudizio, posto che l'atto di integrazione del contraddittorio,
7 non rilevando in una situazione di litisconsorzio necessario, ben avrebbe potu- to essere rinnovato, apparendo piuttosto la chiamata in causa del terzo dispo- sta per ordine del giudice: si consideri che il aveva concluso in CP_1 primo grado chiedendo il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti in ragione del proprio difetto di legittimazione passiva, invece ritenuta sussi- stente in prime cure con statuizione che, in difetto di appello da parte del non può essere rivisitata come invece chiede l'appellante nel CP_1 motivo sub 3); solo in subordine, il Condominio aveva suggerito la chiamata in causa dell'amministratore, invitando (“invita”) il giudice a provvedervi.
Con l'ordinanza in calce al verbale del 23.5.2022 il giudicante ha concesso termine a parte ricorrente per la notifica dell'atto introduttivo all'amministratore p. t. personalmente di gg. 30 rinviando per il prosieguo all'udienza del 17.10.2022, tanto ritenendo in quanto professionista inadem- piente ad un obbligo stabilito per legge.
7.6. Deve ora essere delibato il secondo motivo d'appello, con cui il nella ipotesi in cui si decida nel senso di procedere alla rinnova- Parte_1 zione del giudizio, pone in rilievo come la proposizione del presente appello abbia prodotto effetti costitutivi ex nunc, di talché la domanda proposta dal- la verserebbe, allo stato, nell'assoluta carenza di interesse ad Parte_2 agire ab origine, come dimostra la sopravvenuta cessazione della materia del contendere nel corso del giudizio di primo grado, del resto dichiarata nell'ordinanza impugnata a seguito dell'avvenuta consegna da parte sua dell'elenco dei condomini morosi (oltre che del pagamento da parte del del credito di cui al decreto ingiuntivo). CP_1
7.7. Evidenzia in proposito la Corte come l'amministratore, che pure aveva ricevuto la notifica dell'atto di chiamata in causa, seppur nullo (avvenuta a mezzo pec in data 26.5.2022), solo in data 4 ottobre 2022, qualche giorno prima della celebrazione dell'udienza (fissata per il 17 ottobre 2022) comuni- alla i nominativi dei condomini morosi specificando Pt_3 Parte_2
8 espressamente che “ tale adempimento avveniva a tacitazione delle pretese di cui al ricorso ex art. 702 bis pendente innanzi al Tribunale di Teramo”.
7.8. Tale circostanza dimostra nettamente la conoscenza e presa di posizio- ne, seppur a livello stragiudiziale, da parte dell'odierno appellante, che va esonerato sì dalle spese del giudizio di prime cure, stanti le rilevate nullità, ma non si ravvisa neanche in questa sede una soccombenza sostanziale della controparte, sol che si consideri che fu proprio la colpevole inerzia dell'amministratore, che lasciò inevase ben due diffide, entrambe del 2021, a rendere necessario il ricorso all'autorità giudiziaria, il che consente in ogni caso in questa sede, considerati l'oggetto del giudizio e la fase pregiudiziale, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensa- zione integrale tra le parti delle spese dell'intero giudizio, assorbito in ogni caso il terzo motivo, senza considerare che, per quanto si è detto, non può neppure essere dichiarato il difetto di legittimazione originaria del condomi- nio in difetto dell'appello di quest'ultimo.
7.9. Ed invero, col terzo motivo, come si è visto, l'impugnante deduce la vio- lazione e falsa applicazione dell'art. 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile, nonché l'erronea interpretazione della medesima norma da parte del Tribunale per avere il giudice di prime cure travisato la portata precettiva della disposizione in questione, la quale, nel prevedere l'obbligo di coopera- zione con il terzo creditore, individuava come unico soggetto passivamente legittimato l'amministratore di condominio, e non già il Condominio in quan- to tale o i singoli condomini.
8. In conclusione, dichiarata la nullità dell'ordinanza impugnata, in parziale accoglimento dell'appello, va dichiarata la cessazione della materia del con- tendere con integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
9 La Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.502/2023 pronunciata dal Tribunale di Tera- mo, così decide nel contraddittorio delle parti:
1) dichiara la contumacia dell'appellato ; Controparte_2
2) dichiara la nullità dell'ordinanza impugnata;
3) dichiara cessata la materia del contendere;
4) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 27 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
IL IT ZI CE S.IL
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
composta dai Signori magistrati:
CE Salvatore IL Presidente
IL IT ZI Consigliere rel.
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.275/24 R.G., posta in deliberazione all'udienza collegiale del 26.11.2025 con trattazione scritta
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Di Parte_1
Blasio giusta procura in atto separato depositato nel fascicolo telematico, elettivamente domiciliato in Montesilvano (Pe), Via Lago di Bracciano n. 6 presso lo studio del predetto avvocato;
APPELLANTE
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Ramondetti, Parte_2 giusta procura in atto separato depositato nel fascicolo telematico, elettiva- mente domiciliata in Montesilvano (Pe), Viale Europa n.79 presso lo studio del predetto avvocato;
APPELLATA
Controparte_1
- APPELLATO NON COSTITUITO- CONCLUSIONI DELLE PARTI
l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, accogliere, per i motivi di fatto e di diritto rassegnati, il presente appello ed in riforma dell'impugnata ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. 5/03/2024 resa dal Tribunale di
Teramo a definizione del procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. iscritto al n. 277/2022 R.G. Nel merito: a) accertare e dichiarare la nullità ex art. 164 c.p.c. dell'atto di integrazione del contraddittorio notificato dall'appellata G. Ascensori al Rag. in data 26/05/2022, Parte_1 per omessa indicazione degli avvertimenti di cui all'art.163 c.3 n.7, richiamati dall'art. 702 bis c. 1, secondo il testo vigente ante riforma, e dunque, la con- seguente nullità dell'ordinanza 5/03/2024 ex art. 702 ter c.p.c., nonché di tutti gli atti del procedimento ex art. 702 bis c.p.c. iscritto al n. 277/2022 R.G. del
Tribunale di Teramo;
b) e per l'effetto in via principale: dichiarare l'estinzione del procedimento ex art. 702 bis c.p.c. n. 277/2022 R.G. per spi- ramento del termine perentorio di cui all'art. 102 c.p.c. in assenza di valida integrazione del contraddittorio;
c) e per l'effetto in via subordinata: disporre la rinnovazione del giudizio dichiarando la carenza di interesse ad agire della per estinzione delle obbligazioni di cui all'art. 63 disp. att. c.c.; Parte_2
in via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare il difetto di le- gittimazione passiva del in ordine all'ordine all'obbligo Controparte_2 di consegna dell'anagrafe dei condomini morosi ex art. 63 disp. att. c.c., d) in via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare il difetto di legittimazio- ne passiva del in ordine all'obbligo di consegna Controparte_2 dell'anagrafe dei condomini morosi ex art 63 disp.att. c.c. e dunque l'insussistenza dei presupposti di integrazione del contraddittorio ai sensi de- gli artt. 102 e 103 c.p.c., e per l'effetto rigettare l'avversa domanda e) Vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.”
2 l'appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, Parte_2 ogni contraria istanza disattesa, in accoglimento delle suesposte argomenta- zioni: - Nel merito ed in via principale: rigettare l'appello proposto dal Sig. perché inammissibile e comunque infondato in fatto e di- Parte_1 ritto e, per l'effetto, confermare integralmente l'ordinanza emessa in data
5.3.24 dal Tribunale di Teramo nella causa iscritta al R.G. n. 277/22 R.G. con vittoria delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio e, qualora la
Corte D'Appello adita ne ritenesse integrati i presupposti condannare, altresì,
l'appellante ai sensi dell' art. 96 c.p.c. - In via subordinata e salvo ulteriore gravame: nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte D'Appello adita ritenesse di pronunciarsi nel merito del giudizio, accogliere integralmente le conclusioni di cui al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. quivi appellato.”
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza ex art.702 ter c.p.c. del Tribunale di Teramo di cessazione della materia del contendere del 5 marzo 2024 resa nel procedimento iscritto al n. 277/2022 avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Teramo nel giudizio ex art 702 ter cpc promosso da ha dichiarato cessata la materia del con- Parte_2 tendere con dichiarazione di contumacia dell'amministratore di condominio,
e condanna di quest'ultimo alla refusione delle spese di Parte_1 lite – compensate nei confronti del e liquidate in complessivi € CP_1
1.198,00 di cui € 1.100,00 per compensi ed € 98,00 per spese, oltre accessori in favore della società ricorrente, ex art. 702 bis c.p.c., Parte_2 che aveva ivi convenuto in giudizio il Condominio Mirò di Silvi Marina, in persona del suo amministratore per sentirlo condannare a consegnarle i nomi- nativi dei condomini morosi completi delle generalità degli stessi, dell'indirizzo di residenza e delle somme dovute da ciascuno di questi in ra- gione dei titoli all'uopo indicati in applicazione del disposto di cui all'art. 63
3 comma 1 disp. att. c.c., nonché al risarcimento del danno indicato in €
1.000,00.
1.2. Nel costituirsi, il aveva eccepito il proprio difetto di legitti- CP_1 mazione passiva in ordine all'esecuzione dell'obbligo di consegna dell'anagrafe dei condomini morosi, in quanto avente ad oggetto un “dare” gravante esclusivamente sull'amministratore di condominio, tant'è che il giu- dice disponeva integrarsi il contraddittorio nei confronti di quest'ultimo, che restava contumace. All'udienza del 16.01.2023 il difensore del CP_1 deduceva che, nelle more del giudizio, l'amministratore Rag. CP_3
– rimasto contumace - aveva provveduto, in data 4/10/2022, all'invio
[...] presso la Pec del difensore costituito della società ricorrente, dei dati dei con- domini morosi con le relative ripartizioni delle quote di debito e l'avvenuto versamento, da parte di esso condominio, tramite bonifico in favore della ri- corrente, della somma di €. 3.100,00, superiore alla sorte capitale di €.
2.406,29 ed alle spese di €. 483,00 liquidate nel decreto ingiuntivo del Giudi- ce di Pace di Atri.
Di qui la dichiarazione di cessazione del contendere con condanna dell'amministratore alle spese (per soccombenza virtuale).
2. Nel proporre appello, ha censurato la pronuncia ecce- Parte_1 pendo, nel primo motivo, la nullità del procedimento ex art 702 bis e dell'ordinanza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt.102,
163 c.3 n.7, 164 e 702 bis c.1 cpc per carenza dell'avvertimento ex art.163 n.7 cpc all'interno dell'atto di integrazione del contraddittorio notificato dalla ri- corrente al medesimo appellante. Parte_2
Tale circostanza avrebbe determinato la nullità di tutti gli atti successivi di- pendenti, compreso il provvedimento gravato.
2.1. Col secondo motivo, l'impugnante eccepisce la carenza di interesse ad agire ab origine dimostrata dalla cessazione della materia del contendere di- chiarata nel corso del giudizio, essendo stata la pretesa della ricorrente già
4 soddisfatta alla data della prima udienza, sicché era “venuta meno la necessità di procedere alla rinnovazione di un giudizio, per insussistenza degli elementi costitutivi del diritto di cui si chiede la tutela”. Tale circostanza aveva, altresì, fatto venir meno i presupposti per la condanna al pagamento delle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
2.2 Col terzo motivo d'appello, infine, censura il provve- Parte_1 dimento gravato per erroneità di interpretazione dell'art.63 disp. att. c.c da parte del Tribunale, che “avrebbe dovuto limitare la propria pronuncia alla di- chiarazione ab origine di difetto di legittimazione passiva del con CP_1 rigetto della domanda, senza procedere all'integrazione del contraddittorio ai sensi degli artt 102 e 103 cpc” atteso che l'unico soggetto legittimato alla con- segna dei documenti richiesta dalla società ricorrente era l'amministratore e non il . Controparte_2
3. si è costituita in giudizio insistendo per il rigetto Parte_2 dell'appello in quanto infondato in fatto e diritto con condanna alle spese del doppio grado di giudizio e con ulteriore condanna dell'appellante ai sensi dell'art 96 cpc, nel caso venissero ritenuti integrati i suoi presupposti. In via subordinata, nel caso di pronuncia nel merito da parte della Corte, l'appellata ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso ex art 702 bis cpc.
4. Il Condominio appellato non ha partecipato al giudizio di secondo grado e ne viene dichiarata la contumacia.
5. Con ordinanza del 26 novembre 2025 la causa è stata rimessa in decisione.
6. Vengono ora delibati i motivi d'appello.
7. ha contestato in modo articolato la decisione di primo Parte_1 grado, sollevando, come primo motivo di impugnazione, l'eccezione di nullità dell'intero procedimento instaurato ai sensi dell'articolo 702 bis del codice di procedura civile per violazione e la falsa applicazione di una serie di disposi- zioni processuali, e precisamente degli articoli 102, 163, comma 3, n. 7, 164 e
702 bis, comma 1 del codice di procedura civile.
5 7.1 Secondo la prospettazione difensiva dell'impugnante, in particolare, il procedimento di primo grado, sarebbe viziato in quanto l'atto di integrazione del contraddittorio, notificato dalla ricorrente allo stesso Parte_2 CP_3
non conteneva l'avvertimento previsto dall'articolo 163, n. 7, c.p.c.,
[...] ossia l'avviso alle parti circa le conseguenze derivanti dalla mancata costitu- zione in giudizio nei termini stabiliti.
7.2 Tale omissione avrebbe comportato un vizio insanabile dell'atto integrati- vo del contraddittorio e, di conseguenza, la nullità dell'intero procedimento e di tutti gli atti successivi ad esso collegati, incluso il provvedimento oggi im- pugnato.
In sostanza, il sostiene che la mancanza del suddetto avvertimento Parte_1 abbia determinato una violazione del diritto di difesa e del principio del con- traddittorio tali da rendere invalida la decisione adottata dal giudice di primo grado.
7.3. Com'è noto, l'art. 164 c.p.c. prescrive la rilevabilità d'ufficio della nullità dell'atto di citazione privo degli avvertimenti di cui all'art. 163 c. 3 n. 7), os- sia, (testo ante riforma), dell'“invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166, ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'art. 168-bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167”.
Anche la disposizione di cui all'art. 702 bis all'epoca vigente disponeva che:
“nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la do- manda può essere proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso sot- toscritto a norma dell'art. 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri
1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l'avvertimento di cui al n. 7) del terzo comma dell'art. 163”.
6 7.4. Nella specie, l'atto di integrazione del contraddittorio notificato all'odierno appellante è pacificamente privo di un siffatto avvertimento, po- sto che contiene solo l'invito a comparire dieci giorni prima dell'udienza, il che imponeva il rilievo della nullità, che nella specie non fu effettuato, men- tre non vi fu sanatoria stante la mancata costituzione del sempre Parte_1 che non l'avesse eccepita. Del resto, tale motivo di nullità impone al giudice dell'appello di rilevare che il vizio si è comunicato agli atti successivi di- pendenti, compresa la sentenza, e di decidere la causa nel merito, rinnovan- do a norma dell'articolo 162 c.p.c. gli atti dichiarati nulli, quando sia possibi- le e necessario, ad eccezione di quello introduttivo, rispetto al quale l'effetto sanante è stato già prodotto dalla proposizione dell'appello del Parte_1 che in primo grado è stato illegittimamente dichiarato contumace, con la precisazione che una siffatta sanatoria opera ex nunc, per il principio dell'effettività del contraddittorio (Cass. n. 544/2020, n. 24017/2017 secon- do cui: “La deduzione con l'atto di appello, da parte del convenuto in primo grado dichiarato contumace, della nullità della citazione introduttiva di quel giudizio per esservi indicata una data di prima comparizione già scaduta al momento della sua notificazione, ove ne sia riscontrata la fondatezza, non dà luogo alla rimessione della causa al primo giudice, atteso che tale ipotesi non è assimilabile ai casi tassativamente indicati negli artt. 353 e 354 c.p.c., ma impone al giudice di appello di rilevare che il vizio si è comunicato agli atti successivi dipendenti, compresa la sentenza, e di decidere la causa nel merito, previa rinnovazione degli atti nulli, ad eccezione di quello introdutti- vo, rispetto al quale l'effetto sanante è stato già prodotto dalla proposizione dell'appello della parte illegittimamente dichiarata contumace in primo gra- do, ancorché operante ex nunc, onde evitare una grave violazione del princi- pio di effettività del contraddittorio, di rilevanza costituzionale.”).
7.5. Non ritiene la Corte che vi fossero i presupposti per la dichiarazione di estinzione del giudizio, posto che l'atto di integrazione del contraddittorio,
7 non rilevando in una situazione di litisconsorzio necessario, ben avrebbe potu- to essere rinnovato, apparendo piuttosto la chiamata in causa del terzo dispo- sta per ordine del giudice: si consideri che il aveva concluso in CP_1 primo grado chiedendo il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti in ragione del proprio difetto di legittimazione passiva, invece ritenuta sussi- stente in prime cure con statuizione che, in difetto di appello da parte del non può essere rivisitata come invece chiede l'appellante nel CP_1 motivo sub 3); solo in subordine, il Condominio aveva suggerito la chiamata in causa dell'amministratore, invitando (“invita”) il giudice a provvedervi.
Con l'ordinanza in calce al verbale del 23.5.2022 il giudicante ha concesso termine a parte ricorrente per la notifica dell'atto introduttivo all'amministratore p. t. personalmente di gg. 30 rinviando per il prosieguo all'udienza del 17.10.2022, tanto ritenendo in quanto professionista inadem- piente ad un obbligo stabilito per legge.
7.6. Deve ora essere delibato il secondo motivo d'appello, con cui il nella ipotesi in cui si decida nel senso di procedere alla rinnova- Parte_1 zione del giudizio, pone in rilievo come la proposizione del presente appello abbia prodotto effetti costitutivi ex nunc, di talché la domanda proposta dal- la verserebbe, allo stato, nell'assoluta carenza di interesse ad Parte_2 agire ab origine, come dimostra la sopravvenuta cessazione della materia del contendere nel corso del giudizio di primo grado, del resto dichiarata nell'ordinanza impugnata a seguito dell'avvenuta consegna da parte sua dell'elenco dei condomini morosi (oltre che del pagamento da parte del del credito di cui al decreto ingiuntivo). CP_1
7.7. Evidenzia in proposito la Corte come l'amministratore, che pure aveva ricevuto la notifica dell'atto di chiamata in causa, seppur nullo (avvenuta a mezzo pec in data 26.5.2022), solo in data 4 ottobre 2022, qualche giorno prima della celebrazione dell'udienza (fissata per il 17 ottobre 2022) comuni- alla i nominativi dei condomini morosi specificando Pt_3 Parte_2
8 espressamente che “ tale adempimento avveniva a tacitazione delle pretese di cui al ricorso ex art. 702 bis pendente innanzi al Tribunale di Teramo”.
7.8. Tale circostanza dimostra nettamente la conoscenza e presa di posizio- ne, seppur a livello stragiudiziale, da parte dell'odierno appellante, che va esonerato sì dalle spese del giudizio di prime cure, stanti le rilevate nullità, ma non si ravvisa neanche in questa sede una soccombenza sostanziale della controparte, sol che si consideri che fu proprio la colpevole inerzia dell'amministratore, che lasciò inevase ben due diffide, entrambe del 2021, a rendere necessario il ricorso all'autorità giudiziaria, il che consente in ogni caso in questa sede, considerati l'oggetto del giudizio e la fase pregiudiziale, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensa- zione integrale tra le parti delle spese dell'intero giudizio, assorbito in ogni caso il terzo motivo, senza considerare che, per quanto si è detto, non può neppure essere dichiarato il difetto di legittimazione originaria del condomi- nio in difetto dell'appello di quest'ultimo.
7.9. Ed invero, col terzo motivo, come si è visto, l'impugnante deduce la vio- lazione e falsa applicazione dell'art. 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile, nonché l'erronea interpretazione della medesima norma da parte del Tribunale per avere il giudice di prime cure travisato la portata precettiva della disposizione in questione, la quale, nel prevedere l'obbligo di coopera- zione con il terzo creditore, individuava come unico soggetto passivamente legittimato l'amministratore di condominio, e non già il Condominio in quan- to tale o i singoli condomini.
8. In conclusione, dichiarata la nullità dell'ordinanza impugnata, in parziale accoglimento dell'appello, va dichiarata la cessazione della materia del con- tendere con integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
9 La Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.502/2023 pronunciata dal Tribunale di Tera- mo, così decide nel contraddittorio delle parti:
1) dichiara la contumacia dell'appellato ; Controparte_2
2) dichiara la nullità dell'ordinanza impugnata;
3) dichiara cessata la materia del contendere;
4) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 27 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
IL IT ZI CE S.IL
10