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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/06/2025, n. 2656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2656 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2204 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (con l'avv. Leto Ettore); Parte_1
– parte ricorrente –
CONTRO
nata a [...] l'[...] (con l'avv. Vassallo Angelo); Controparte_1
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 16/06/2025 i procuratori delle parti concludevano come da verbale al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito della emissione della sentenza non definitiva n. 557/2024 del 30/01/2024, con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
A tale proposito deve rilevarsi all'udienza del 16/06/2025, i procuratori delle parti hanno dichiarato che le stesse hanno raggiunto un accordo relativamente alle condizioni di divorzio e, a parziale modifica delle domande ed eccezioni rispettivamente proposte, hanno precisato le proprie conclusioni chiedendo congiuntamente a questo Collegio l'adozione di specifici provvedimenti e, segnatamente quelli di cui al verbale di udienza del 16/06/2025, che integralmente si richiama:
“Entrambi i procuratori concludono nel senso che la sig.ra rinuncia ad Controparte_1
un contributo al mantenimento per sé stessa e per i figli, dal momento del deposito del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e all'assegnazione della casa coniugale.
L'avv. Leto rappresenta che il sig. non richiederà eventuali somme corrisposte in favore Pt_1 dei figli e della moglie dopo il deposito della domanda giudiziale” (cfr. verbale di udienza del
16/06/2025).
Le condizioni concordemente stabilite dalle parti e sottoposte a questo Tribunale non appaiono manifestamente illegittime e contrarie all'ordine pubblico e vanno, pertanto, integralmente recepite nella pronunzia della presente sentenza.
In virtù del fatto che le parti hanno concordemente rinunciato alle domande proposte nell'ambito del presente giudizio, giungendo ad una definizione concordata della vicenda contenziosa, non sussistono i presupposti per l'adozione di alcuna pronuncia sulle spese processuali che vanno, pertanto, integralmente compensate ai sensi dell'articolo 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il
Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
1) dichiara che gli ulteriori rapporti tra le parti successivi divorzio sono regolati come da conclusioni congiunte di cui al verbale di udienza del 16/06/2025, richiamate in parte motiva;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Palermo, in data 16/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2204 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (con l'avv. Leto Ettore); Parte_1
– parte ricorrente –
CONTRO
nata a [...] l'[...] (con l'avv. Vassallo Angelo); Controparte_1
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 16/06/2025 i procuratori delle parti concludevano come da verbale al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito della emissione della sentenza non definitiva n. 557/2024 del 30/01/2024, con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
A tale proposito deve rilevarsi all'udienza del 16/06/2025, i procuratori delle parti hanno dichiarato che le stesse hanno raggiunto un accordo relativamente alle condizioni di divorzio e, a parziale modifica delle domande ed eccezioni rispettivamente proposte, hanno precisato le proprie conclusioni chiedendo congiuntamente a questo Collegio l'adozione di specifici provvedimenti e, segnatamente quelli di cui al verbale di udienza del 16/06/2025, che integralmente si richiama:
“Entrambi i procuratori concludono nel senso che la sig.ra rinuncia ad Controparte_1
un contributo al mantenimento per sé stessa e per i figli, dal momento del deposito del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e all'assegnazione della casa coniugale.
L'avv. Leto rappresenta che il sig. non richiederà eventuali somme corrisposte in favore Pt_1 dei figli e della moglie dopo il deposito della domanda giudiziale” (cfr. verbale di udienza del
16/06/2025).
Le condizioni concordemente stabilite dalle parti e sottoposte a questo Tribunale non appaiono manifestamente illegittime e contrarie all'ordine pubblico e vanno, pertanto, integralmente recepite nella pronunzia della presente sentenza.
In virtù del fatto che le parti hanno concordemente rinunciato alle domande proposte nell'ambito del presente giudizio, giungendo ad una definizione concordata della vicenda contenziosa, non sussistono i presupposti per l'adozione di alcuna pronuncia sulle spese processuali che vanno, pertanto, integralmente compensate ai sensi dell'articolo 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il
Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
1) dichiara che gli ulteriori rapporti tra le parti successivi divorzio sono regolati come da conclusioni congiunte di cui al verbale di udienza del 16/06/2025, richiamate in parte motiva;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Palermo, in data 16/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.