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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 13/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Fermo
R.G. 31-1//2024 in persona dei magistrati:
Sara Marzialetti Presidente
Mariannunziata Taverna Giudice
Francesco De Perna Giudice relatore nel procedimento n. 31-1/ /2024 P.U. per l'apertura della liquidazione giudiziale vertente tra:
(Codice Fiscale: ), con l'avv.to Parte_1 C.F._1
Gerardo Marcantoni;
RICORRENTE
e
Controparte_1
( ), con sede legale in Porto Sant'Elpidio (FM) alla Via P.IVA_1
Ungheria n. 20;
RESISTENTE ha pronunciato la presente
SENTENZA
Oggetto: RICORSO PER LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE MOTIVAZIONE
Richiamato il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di;
Controparte_1
evidenziato che la società debitrice – malgrado la rituale notifica – non si è costituita nel giudizio;
premesso che:
- risulta dimostrata, con conseguente ammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 37 CCII, la qualifica di creditore da parte del ricorrente istante, atteso che il credito da esso allegato risulta fondato su titoli giudiziali esecutivi;
- sussiste, ai sensi dell'art. 27 CCII, la competenza territoriale di questo
Tribunale, atteso che la società debitrice ha sede legale in Porto
Sant'Elpidio (FM); rilevato che:
- risulta dimostrata la qualità di imprenditore commerciale della società debitrice, come desumibile dal suo oggetto sociale (gestione di case di riposo e di cura per anziani), per come ricavabile dalle informazioni acquisite presso il registro delle imprese (cfr visura in atti);
- la società debitrice, non essendosi costituita, non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) del C.C.I.I., né tali requisiti sono comunque dimostrati dalla documentazione acquisita, posto, tra l'altro, che non risultano depositati dalla debitrice bilanci presso il registro delle imprese relativi ai tre esercizi antecedenti la data di deposito del ricorso;
peraltro, dalla certificazione dei debiti fiscali e previdenziali acquisita d'ufficio, risultano debiti della debitrice superiori pag. 2/5 alla soglia di € 500.000 prevista dal citato artt. 2, comma 1, lettera d) del
C.C.I.I.;
- risulta lo stato di insolvenza della debitrice, inteso quale incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, manifestato infatti da:
1) imponenti debiti fiscali e previdenziali (superiori ad € 500.000,00) in assenza di capitale sociale, atteso che la società è stata posta in liquidazione ai sensi dell'art. 2484 c.c. proprio per la riduzione del capitale al di sotto del limite di legge (cfr. visura in atti);
2) inadempimento delle obbligazioni, con particolare riferimento al credito vantato dal ricorrente e portato da titolo esecutivo giudiziale;
3) mancato deposito dei bilanci dal 2017;
4) la società è sconosciuta all'indirizzo della sede sociale e non ha mantenuto attivo l'indirizzo di posta elettronica certificata;
dato atto che l'ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati risultante dall'istruttoria, come sopra detto, è superiore alla soglia di €
30.000 di cui all'art. 49, comma 5 C.C.I.I.; ritenuto, pertanto, visti gli artt. 49 e 121 CCII, che debba essere accolta la domanda proposta dal ricorrente volta all'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della resistente;
P.Q.M.
1) DICHIARA aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
Controparte_1
( , con sede legale in Porto Sant'Elpidio (FM) alla Via P.IVA_1
Ungheria n. 20;
pag. 3/5 2) NOMINA Giudice Delegato il Dott. Francesco De Perna e curatore l'Avv.to Sabina Sagripanti;
3) ORDINA al debitore il deposito, entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
4) STABILISCE che all'esame dello stato passivo si procederà all'udienza del 06.05.2025 ore 09:00 dinanzi al Giudice Delegato;
5) ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima della predetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione;
6) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155- quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto n. 127; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
pag. 4/5 MANDA alla cancelleria per le notificazioni e pubblicazioni ai sensi dell'art. 45
CCII.
Così deciso in Fermo nella camera di consiglio del 7 gennaio 2025.
Il Giudice relatore/estensore Il Presidente
Francesco De Perna Sara Marzialetti
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Fermo
R.G. 31-1//2024 in persona dei magistrati:
Sara Marzialetti Presidente
Mariannunziata Taverna Giudice
Francesco De Perna Giudice relatore nel procedimento n. 31-1/ /2024 P.U. per l'apertura della liquidazione giudiziale vertente tra:
(Codice Fiscale: ), con l'avv.to Parte_1 C.F._1
Gerardo Marcantoni;
RICORRENTE
e
Controparte_1
( ), con sede legale in Porto Sant'Elpidio (FM) alla Via P.IVA_1
Ungheria n. 20;
RESISTENTE ha pronunciato la presente
SENTENZA
Oggetto: RICORSO PER LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE MOTIVAZIONE
Richiamato il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di;
Controparte_1
evidenziato che la società debitrice – malgrado la rituale notifica – non si è costituita nel giudizio;
premesso che:
- risulta dimostrata, con conseguente ammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 37 CCII, la qualifica di creditore da parte del ricorrente istante, atteso che il credito da esso allegato risulta fondato su titoli giudiziali esecutivi;
- sussiste, ai sensi dell'art. 27 CCII, la competenza territoriale di questo
Tribunale, atteso che la società debitrice ha sede legale in Porto
Sant'Elpidio (FM); rilevato che:
- risulta dimostrata la qualità di imprenditore commerciale della società debitrice, come desumibile dal suo oggetto sociale (gestione di case di riposo e di cura per anziani), per come ricavabile dalle informazioni acquisite presso il registro delle imprese (cfr visura in atti);
- la società debitrice, non essendosi costituita, non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) del C.C.I.I., né tali requisiti sono comunque dimostrati dalla documentazione acquisita, posto, tra l'altro, che non risultano depositati dalla debitrice bilanci presso il registro delle imprese relativi ai tre esercizi antecedenti la data di deposito del ricorso;
peraltro, dalla certificazione dei debiti fiscali e previdenziali acquisita d'ufficio, risultano debiti della debitrice superiori pag. 2/5 alla soglia di € 500.000 prevista dal citato artt. 2, comma 1, lettera d) del
C.C.I.I.;
- risulta lo stato di insolvenza della debitrice, inteso quale incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, manifestato infatti da:
1) imponenti debiti fiscali e previdenziali (superiori ad € 500.000,00) in assenza di capitale sociale, atteso che la società è stata posta in liquidazione ai sensi dell'art. 2484 c.c. proprio per la riduzione del capitale al di sotto del limite di legge (cfr. visura in atti);
2) inadempimento delle obbligazioni, con particolare riferimento al credito vantato dal ricorrente e portato da titolo esecutivo giudiziale;
3) mancato deposito dei bilanci dal 2017;
4) la società è sconosciuta all'indirizzo della sede sociale e non ha mantenuto attivo l'indirizzo di posta elettronica certificata;
dato atto che l'ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati risultante dall'istruttoria, come sopra detto, è superiore alla soglia di €
30.000 di cui all'art. 49, comma 5 C.C.I.I.; ritenuto, pertanto, visti gli artt. 49 e 121 CCII, che debba essere accolta la domanda proposta dal ricorrente volta all'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della resistente;
P.Q.M.
1) DICHIARA aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
Controparte_1
( , con sede legale in Porto Sant'Elpidio (FM) alla Via P.IVA_1
Ungheria n. 20;
pag. 3/5 2) NOMINA Giudice Delegato il Dott. Francesco De Perna e curatore l'Avv.to Sabina Sagripanti;
3) ORDINA al debitore il deposito, entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
4) STABILISCE che all'esame dello stato passivo si procederà all'udienza del 06.05.2025 ore 09:00 dinanzi al Giudice Delegato;
5) ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima della predetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione;
6) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155- quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto n. 127; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
pag. 4/5 MANDA alla cancelleria per le notificazioni e pubblicazioni ai sensi dell'art. 45
CCII.
Così deciso in Fermo nella camera di consiglio del 7 gennaio 2025.
Il Giudice relatore/estensore Il Presidente
Francesco De Perna Sara Marzialetti
pag. 5/5