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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/05/2025, n. 5164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5164 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa Laura Martano ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11216 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022, trattenuta in decisione nell'udienza dell'11.02.2025 e vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Angelo Carbone (C.F. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Ottaviano (Na) alla Via R.
Pappalardo n. 95;
- OPPONENTE -
E
(C.F. Controparte_1
), con sede legale in Conegliano (TV) alla Via V. Alfieri n. 1, in persona P.IVA_1 dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, signor CP_2
e, per essa, quale procuratrice la a socio unico Controparte_3
(C.F. e P. iva ), con sede legale in San Donato Milanese alla Via P.IVA_2 dell'Unione Europea n.6/A-6/B, quest'ultima in persona del procuratore speciale
Dott.ssa , rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Schiavone (C.F. Controparte_4
) con studio in Milano alla Via Bastioni di Porta Nuova n. 19 C.F._3 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Lupo Timini, sito in
Pescara alla Via dei Marsi n. 174
- OPPOSTA-
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, co II, c.p.c.
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.02.2025 i procuratori delle parti si riportavano alle conclusioni già rassegnate nei propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda per cui è causa trae origine da fatti ormai remoti che, per una migliore comprensione, vanno sommariamente riepilogati
La società risultava intestataria del Controparte_5 conto corrente n. 1772-5, acceso in data 03.10.2006 presso la Cassa di Risparmio di
Ferrara S.p.A. per l'importo di euro 34.626,14 e rispetto al quale Parte_1
, odierno opponente, con contratto di fideiussione dallo stesso sottoscritto,
[...] assumeva la relativa obbligazione di garanzia in via solidale e fino alla concorrenza di euro 39.000,00, così come riconosciuto nel D.I. n. 1964/2009, emesso in data
12.10.2009 dal Tribunale di Ferrara e dalla successiva sentenza n. 970/2011 del
16.06.2021, che confermava il provvedimento monitorio in ragione del rigetto della relativa opposizione, pronuncia passata in giudicato perché non oggetto di gravame.
(cfr. all. n. 2 delle memorie 183, co. VI, c.p.c. depositate in data 03.04.2023 da parte della . Controparte_1
Stante il perdurante inadempimento degli ingiunti, la quale Controparte_1 cessionaria della originaria creditrice Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. e, per essa, la mandataria con atto di precetto in Controparte_3 rinnovazione del 20.09.2021, intimavano alla Controparte_5
debitrice principale, nonché all'odierno opponente, in qualità di
[...] fideiussore, il pagamento della somma complessiva di 82.687,95 euro, sulla scorta giustappunto del suindicato decreto ingiuntivo n. 1964/2009 e della successiva sentenza di conferma n. 970/2011. (cfr. all. n. 1 dell'atto di citazione del ). Parte_1
Disattesa l'intimazione di pagamento, la intraprendeva, innanzi al Controparte_1
Tribunale di Napoli, azione esecutiva immobiliare (RGE 645/2021) nei confronti del
, notificandogli in data 28.10.2021 atto di pignoramento, avente ad oggetto Parte_1 la quota di proprietà di questo per 1/1 sull'immobile gravato da ipoteca, sito in pagina 2 di 13 Procida alla Via Cafarotta n. 2 paino, S1-T-1, riportato al Catasto Fabbricati del
Comune di Procida (NA) al foglio 5, part. 865, sub 1 e sub 2, categoria A/7. (cfr. all.
n. 2 dell'atto di citazione del ). Parte_1
Orbene, il 15.11.2021 il proponeva ai sensi dell'art. 615, co. II, c.p.c. Parte_1 opposizione alla azionata procedura esecutiva, e, richiamando giurisprudenza di legittimità, deduceva il difetto di legittimazione attiva in capo alla società creditrice, con conseguente insussistenza del diritto di procedere all'esecuzione forzata ai danni di esso opponente. Eccepiva, altresì, l'efficacia estintiva di cui all'art. 2495 c.c. del provvedimento di cancellazione della originaria creditrice, Cassa di Risparmio di
Ferrara S.p.A., dal Registro delle Banche e la conseguente insussistenza della posizione creditoria ceduta, nonché la prescrizione del credito coattivamente azionato. Instava, pertanto, per la sospensione dell'esecuzione forzata in parola ai sensi e per gli effetti dell'art. 624 c.p.c. e per l'accoglimento della domanda.
Si costituiva parte opposta, insistendo per il rigetto dele deduzioni attoree perché infondate in fatto e in diritto.
La fase cautelare veniva definita con provvedimento dell'1.02.2022, con cui il G.E., preso atto della rinuncia da parte dell'esecutato all'istanza di sospensione, assegnava termine perentorio di giorni 90 per l'eventuale introduzione del giudizio di merito, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. ridotti della metà.
Pertanto, parte opponente ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale,
e, per essa, la mandataria al fine Controparte_1 Controparte_3 di introdurre la presente fase di merito ai sensi dell'art. 618 c.p.c., insistendo per l'accoglimento delle conclusioni di cui all'atto introduttivo, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Reiterando le doglianze già sollevate nella fase cautelare, il lamenta la Parte_1 mancata titolarità del rapporto dal lato attivo da parte della attesa Controparte_1 la mancata dimostrazione della regolarità dell'avvenuta cessione del credito in contestazione. Richiamando l'intervenuta cancellazione della creditrice originaria, la
Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A., in data 14.12.2015, dall'Albo delle Banche,
(cfr. all. n. 4 dell'atto di citazione del ), e da qui la conseguente estinzione Parte_1 del predetto Istituto di credito, parte istante ha contestato la sussistenza della pretesa creditoria ceduta. Eccependo, infine, la prescrizione del credito di cui è
pagina 3 di 13 chiesta la soddisfazione coattiva, ha concluso come in atti, con vittoria di spese di giudizio con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa depositata in data 11.01.2023, si è costituita in giudizio la CP_1
e, per essa, la mandataria che, contestando
[...] Controparte_3 singolarmente gli assunti avversi, ne ha chiesto l'integrale rigetto ed invocato la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite. Nello specifico, l'opposta ha evidenziato l'efficacia probatoria dell'avviso di cessione, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana in data 22.06.2017, in quanto contenente l'individuazione dei crediti pecuniari ceduti, nonché l'efficacia probatoria della comunicazione di avvenuta cessione del 21.11.2018 e degli estratti dei contratti di cessione, certificati dal Notaio , attestanti l'inclusione delle posizioni Persona_1 debitorie in contestazione tra quelle cedute, sia in ordine alla cessione dalla
[...] alla REV - Gestione Crediti s.p.a., sia in ordine Controparte_6 alla cessione da quest'ultima alla odierna opposta (cfr. all nn. 6 e Controparte_7
7 della comparsa di costituzione e risposta). Pertanto, in conformità a quanto sopra, la società convenuta, dando prova sia dei poteri spesi che della titolarità del diritto dal lato attivo, assume aver legittimamente invocato la soddisfazione coattiva del proprio credito. Quanto all'asserita violazione dell'art. 2495 c.c., parte opposta, sulla base di una ricostruzione dei fatti e di circostanze che hanno consentito l'acquisizione da parte della stessa dei crediti controversi, precisa che alla data del
14.12.2015, in cui è avvenuta la cancellazione della Cassa di Risparmio di Ferrara
S.p.A. dall'Albo delle Banche, i crediti a sofferenza, risultanti dalle situazioni contabili individuati rispettivamente al 30.09.2015 e al 22.11.2015, tra i quali quelli vantati nei confronti della debitrice principale, la Controparte_5
e del in qualità di fideiussore, erano già stati ceduti
[...] Parte_1 al nuovo Ente Ponte, quale la a far data Controparte_6 dal 22.11.2015. Operazione alla quale faceva seguito, in data 26.01.2016, l'ulteriore cessione dall'Ente Ponte (Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a.) alla REV -
Gestione Crediti S.p.A. e, in data 15.06.2017, nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione di cui agli artt. 1 e 4 della Legge 130 e dell'art. 58 del TUB,
l'odierna convenuta diveniva titolare pro soluto del portafoglio dei Controparte_1 crediti pecuniari della REV - Gestione Crediti S.p.A., subentrando così al predetto pagina 4 di 13 istituto nei rapporti di credito, vantati nei confronti della debitrice principale e del
, quale garante di quest'ultima: circostanza provata a mezzo della Parte_1 documentazione versata in atti. (cfr. all. nn. 3, 4 e 5 della comparsa di costituzione e risposta). Ha concluso come in atti, il tutto con vittoria di spese di giudizio e richiesta di condanna del al risarcimento del danno per responsabilità Parte_1 processuale aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Espletati gli incombenti di rito e concessi i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c. con provvedimento fuori udienza del 31.01.2023, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'11.02.2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Mette conto evidenziare che con le memorie di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c., primo termine, il , ampliando il thema decidendum, ha sollevato censure relative Parte_1 al merito della pretesa creditoria, eccependo la nullità della fideiussione dallo stesso prestata in quanto contenente clausole in contrasto con l'art. 2, lettera A, della
Legge n. 287/90 e in violazione dell'art. 101 del Trattato dell'UE, nonché per vessatorietà della clausola derogatoria ex art. 1957 c.c.
Doglianze, a cui parte opposta ha replicato eccependo la violazione del principio del ne bis in idem.
Così esposti i fatti di causa e le domande delle parti e delineato, nei suoi punti essenziali, l'ambito del dibattito processuale, il Tribunale rileva quanto segue.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Quanto al presunto difetto di legittimazione attiva in capo all'opposta, va precisato che il contratto di cessione di crediti non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità. In tema di opponibilità della cessione, va rilevato che la pubblicazione eseguita ai sensi dell'art. 58 TUB rende la cessione immediatamente opponibile al debitore ceduto, avendo un effetto certo e sostitutivo rispetto alla notificazione “ad personam”. L'art. 58 TUB, infatti, in quanto norma di semplificazione dei rapporti giuridici “ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti”. Pertanto la pagina 5 di 13 pubblicazione in Gazzetta Ufficiale prevista dall'art. 58 TUB è atto presupposto alla sola opponibilità della cessione che, in ogni caso, si perfeziona tra cedente e cessionario con la semplice stipula del relativo accordo di cessione e legittima di per sé il cessionario a ricevere il pagamento, anche laddove la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale non sia ancora stata eseguita: “in quanto rileva al solo fine di escludere
l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito, il quale fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata è nella titolarità del cessionario, che è quindi legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti” (cfr. Cassazione
Civile, Sez. I, 17.3.06, n. 5997).
Ma la giurisprudenza di merito e di legittimità ha talvolta statuito che, nel caso di cessione di crediti in blocco ex art 58 T.U.B., a fronte dell'eccezione di carenza di legittimazione processuale e/o ad agire per mancata prova della cessione del credito, la cessionaria non si possa limitare a produrre la Gazzetta Ufficiale in cui risulti pubblicato l'avviso di cessione dei crediti, ma debba dimostrare documentalmente ed in maniera circostanziata l'avvenuta cessione del credito, oggetto di causa.
Invero la pubblicazione nella Gazzetta può costituire elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo - in termini generici, se non proprio promiscui - ad
“aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco” (art. 58, comma 1 TUB). La norma dell'art. 58, comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il “prudente apprezzamento” del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (per questa linea si confronti, in particolare, la pronuncia di pagina 6 di 13 Cass., 13 giugno 2019, n. 15884 e Cassazione civile sez. I, 28/02/2020, (ud.
18/12/2019, dep. 28/02/2020), n. 5617).
Non a caso, come chiarito anche dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass., Sez.
III, Ord. n. 2780/2019, che richiama espressamente Cass., Sez. III, Sent. n.
22268/2018), anche se il deposito dell'avviso di cessione pubblicato ai sensi dell'art. 58 T.U.B. non è da solo sufficiente a provare la legittimazione attiva del cessionario, in quanto “una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto” - (punto 3.3.2 della Sent. 22268/2018 sopra richiamata), spetta al giudice del merito valutare, attentamente, il materiale probatorio a disposizione al fine di verificare se la cessione sia stata o meno compiutamente provata. Come è noto, infatti, gli interventi legislativi in materia di operazioni di cartolarizzazione del credito tendono ad agevolare e snellire le procedure di cessione, che non possono essere vanificate da eccezioni, spesso, sollevate dai debitori con evidenti fini dilatori.
Alla luce della ratio dei citati interventi normativi, quindi, il Giudice di legittimità ha avuto modo di chiarire che: “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass., Sez. I, ord. n.
31188 del 29/12/2017).
La circostanza che l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e prodotto in giudizio rechi una mera elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non autorizza di per sé a ritenere che le relative indicazioni non rispecchino fedelmente quelle contenute nell'atto di cessione, per la cui validità non è affatto necessaria una specifica enumerazione dei predetti rapporti ceduti, risultando invece sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione, per la formazione delle singole categorie, consentano di individuarli senza incertezze. In altri termini, la necessità che il contratto di cessione in blocco o il successivo avviso in GU individuino analiticamente i rapporti oggetto di cessione appare un controsenso, posto che è
pagina 7 di 13 nella definizione stessa di “cessione in blocco” che è insita l'individuazione dell'oggetto di cessione per blocchi omogenei di crediti.
Orbene, nel caso di specie, atteso che oggetto di cessione, così come si legge dall'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 73 del 22.06.2017, siano state le posizioni qualificate “in sofferenza” alla data del 15.06.2017, deve ritenersi senza dubbio alcuno che in tale categoria rientri anche la posizione debitoria riferita all'odierno opponente, considerato che la predetta posizione è passata a sofferenza alla data del 30.09.2015. Il perimetro della cessione da REV -
Gestione Crediti S.p.A. in favore di è definito, giacché, sempre come Controparte_1 si legge nell'avviso di cessione pubblicato in G.U., la stessa ha espressamente riguardato tutti i crediti, detenuti da REV e da questa ricevuti dagli Enti Ponte delle quattro banche in risoluzione, tra cui la Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a.
Di talchè la ricomprensione del rapporto, oggetto del presente processo, appare ampiamente provata, né suscettibile di convincente contestazione. Invero, milita in tal senso l'ulteriore documentazione, versata in atti dall'opposta, come la comunicazione di avvenuta cessione e contestuale intimazione di pagamento, inviata all'odierno opponente con raccomandata a/r n. 66579747972-3 del 21.11.2018, con la quale la REV - Gestione Crediti S.p.A. ha riconosciuto espressamente che il rapporto di cui oggi si discute rientri tra quelli oggetto di cessione. In tal senso anche le certificazioni del Notaio Dott. , con rispettivo n. di Rep. 64248 Persona_1
e 64249, attestanti la cessione dei crediti dalla Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A.,
(originaria creditrice dell'opponente), alla REV - Gestione Crediti S.p.A. e da quest'ultima alla (cfr. all. nn. 2, 6 e 7 della comparsa di Controparte_1 costituzione).
Pertanto, alla stregua di quanto suesposto, deve ritenersi raggiunta la prova della avvenuta cessione e della titolarità del rapporto dal lato attivo della Controparte_1 non emergendo alcun dato probatorio di segno contrario a quelli esaminati.
Del pari va disattesa l'ulteriore eccezione relativa all'illegittimità dell'atto di precetto in rinnovazione del 20.09.2021 e dell'atto di pignoramento immobiliare del
28.10.2021, stante l'asserita violazione dell'art. 2495 c.c., in ragione dell'efficacia estintiva del provvedimento di cancellazione dal registro delle imprese del pagina 8 di 13 14.12.2015, operante nei confronti della cedente Cassa di Risparmio di Ferrara
S.p.A. e la conseguente l'insussistenza della posizione creditoria ceduta.
Sul punto, il ritiene che la cessione dei crediti per cui oggi è causa sia Parte_1 avvenuta in un periodo successivo alla cancellazione della creditrice originaria dal
Registro delle Banche, verificatasi in data 14.12.2015. Di talchè comportando detta circostanza l'estinzione dell'istituto di credito in parola e delle relative posizioni creditorie, l'esecutato deduce la nullità della cessione in contestazione.
Orbene, venendo ai fatti di causa, detto assunto è sconfessato dalla documentazione versata in atti dalla opposta e dalla quale emerge che la cessione in esame sia avvenuta anteriormente al perfezionamento della cancellazione della Cassa di
Risparmio di Ferrara S.p.a. dal Registro delle Banche (all. n. 4 dell'atto di citazione dell'opponente). Non a caso, con provvedimento del 22.11.2015 la Banca d'Italia aveva disposto la cessione, ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. n. 180/2015, di tutti i diritti, le attività e le passività di Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. all'Ente Ponte, ossia la e solo successivamente, con gli Controparte_6 atti di disposizione del 26.01.2016, n. 98852, e del 30.12.2016, n. 1553673, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D. Lgs 180/2015, venivano ceduti alla REV - Gestione Crediti
S.p.A. i crediti a sofferenza risultanti dalle situazioni contabili individuali rispettivamente al 30.09.2015 e al 22.11.2015 della citata banca, già confluita nell'Ente Ponte.
Ne consegue che anche detta censura non può trovare accoglimento.
Quanto alla eccezione di nullità della fideiussione prestata dal , perché Parte_1 sottoscritta in spregio della normativa dettata dalla L. 287/1990, nonché del provvedimento n. 55/2005 della Banca di Italia, che ha specificamente individuato alcune delle clausole del modello generale di fideiussione predisposto dall'ABI che andrebbero a ledere il divieto di predisporre patti anticoncorrenziali, ovvero la clausola cd. di reviviscenza, la clausola di sopravvivenza, nonché la clausola di rinuncia al termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c., si rileva che detta doglianza, che è stata sollevata per la prima volta in sede di memorie di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c. primo termine, si appalesa inammissibile, in quanto attinente al merito della pretesa creditoria in relazione alla quale si è formato il giudicato.
pagina 9 di 13 Al riguardo si osserva che parte opposta ha eccepito il divieto del ne bis in idem, atteso che le contestazioni mosse in questa sede dal sono state già oggetto Parte_1 del precedente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 1964/2009, conclusosi con la sentenza n. 970/2011, prodotta da parte opposta, con la quale il Tribunale di
Ferrara ha ritenuto pienamente valida, efficace e vincolante tra le parti la fideiussione in parola (cfr. all. n. 2 delle memorie 183, co. VI, c.p.c. depositate in data 03.04.2023 da parte della . Controparte_1
Orbene, il passaggio in giudicato della suindicato provvedimento giudiziale ha precluso, al debitore esecutato, la possibilità di far valere, con la presente opposizione, contestazioni sulla validità del titolo negoziale, posto a fondamento del decreto stesso, in ragione dell'intangibilità del giudicato, che, come è noto, copre sia il dedotto che il deducibile. (cfr. Cass n. 3968/13).
Invero, il predetto divieto di bis in idem è considerato quale precipitato del fenomeno della cosa giudicata, secondo cui l'ordinamento, in ossequio all'esaurimento dei mezzi processuali di impugnazione di cui all'art. 324 c.p.c. (cosa giudicata in senso processuale), vieta a qualsiasi eventuale altro giudice di pronunciarsi ulteriormente sulla materia che ha costituito oggetto della pronuncia passata in giudicato, divieto che, a sua volta, costituisce il fondamento della cosa giudicata in senso sostanziale di cui all'art. 2909 c.c.
Sul superiore principio, del resto, ha avuto modo di pronunciarsi la stessa giurisprudenza di legittimità che, inoltre, è pervenuta all'affermazione del principio per cui “Il giudicato, formatosi con la sentenza intervenuta tra le parti, copre il dedotto ed il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e cioè non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto fatte valere in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, le quali, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia”
(Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 22520 del 28.10.2011 e successive conformi).
In altri termini, l'autorità del giudicato copre non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio
(giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e pagina 10 di 13 indefettibili della decisione (giudicato implicito). Pertanto, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il
“petitum” del primo (cfr. Cassazione ordinanza n. 35137 del 18.11.2021).
Nel caso di specie, stante il definitivo rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo nel giudizio avente ad oggetto la fideiussione qui in contestazione e il credito sottostante, deve ritenersi necessariamente formato il giudicato implicito anche sulla validità integrale o parziale della fideiussione medesima.
L'autorità del predetto giudicato non può essere superata neppure con l'applicazione dei principi di diritto predicati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza del 17.05.2022 e dalla Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia n. 9479 del 06.04.2023. Invero, la citazione delle note pronunce pare fuori luogo, dal momento che le stesse afferiscono a procedure esecutive che traggono origine da un decreto ingiuntivo emesso in danno di un consumatore e senza il preventivo vaglio della validità delle eventuali clausole contrattuali vessatorie ai danni dello stesso. Nel caso di specie, invece, il giudicato sulla validità della fideiussione prestata dall'attore deriva da un decreto ingiuntivo oggetto di giudizio di opposizione, conclusosi con sentenza che ha riconosciuto la validità della garanzia prestata dal . Inoltre, non è stato allegato né comprovato che Parte_1 questi, nel costituirsi fideiussore della Controparte_5
debitrice principale, abbia agito in qualità di consumatore. Sul punto, deve
[...] infatti osservarsi che, in presenza di un contratto di fideiussione, è all'obbligazione garantita che deve riferirsi il requisito soggettivo della qualità di consumatore, ai fini dell'applicabilità della specifica normativa in materia di tutela del consumatore, di cui agli artt. 1469 bis c.c. e ss., nel testo vigente “ratione temporis”, attesa l'accessorietà dell'obbligazione del fideiussore rispetto all'obbligazione garantita. Non
a caso, “In presenza di un contratto di fideiussione, ai fini dell'applicabilità della
pagina 11 di 13 specifica normativa in materia di tutela del consumatore di cui agli artt. 1469 bis e segg. c.c., nel testo vigente "ratione temporis", il requisito soggettivo della qualità di consumatore deve riferirsi all'obbligazione garantita, cui quella del fideiussore è accessoria” (Cass. civ. n. 16827/2016).
Ne consegue l'irrilevanza dei principi di diritto affermati dalla Corte di Giustizia
Europea e dal Supremo Collegio.
In ogni caso, l'opponente eccepisce genericamente la nullità della fideiussione dallo stesso prestata senza specificare quali siano le clausole del contratto conformi al cosiddetto modello ABI, nè produce il provvedimento n. 55/2005 la cui allegazione è necessaria per l'eventuale esame dell'eccezione in quanto atto meramente amministrativo e sottratto al principio “jura novit curia” .
Per le considerazioni esposte, attesa l'infondatezza dei motivi di censura addotti dal
, perché contrari, per un verso, alle risultanze documentali acquisite e, per Parte_1 altro verso, ai principi giuridici consolidati sopra richiamati, l'opposizione così come proposta deve essere rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza di e si Parte_1 liquidano come in dispositivo.
Da ultimo si ritiene che non sussistono i presupposti per la condanna di parte opponente ai sensi dell'art. 96, co. III c.p.c., così come richiesto dalla difesa di parte opposta. Invero, la responsabilità aggravata prevista dal terzo comma, a differenza di quella di cui ai primi commi dell'art. 96 c.p.c., non richiede la prova del danno, ma esige pur sempre sul piano soggettivo la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, che nella specie non emerge dal carteggio processuale in quanto sarebbe ricavabile unicamente dalla ritenuta non meritevolezza (nella specie non manifesta) sul piano giudico-fattuale delle allegazioni dedotte.
PQM
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice Dott.ssa Laura Martano definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. R.G. 11216/2022, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione ex art. 615, comma II, c.p.c. proposta da
[...]
; Parte_1
pagina 12 di 13 • condanna al pagamento delle spese di lite della Parte_1 presente fase di giudizio in favore della che liquida in euro Controparte_1
4.217,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute;
Napoli, 23.05.2025
Il Giudice dott.ssa Laura Martano
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa Laura Martano ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11216 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022, trattenuta in decisione nell'udienza dell'11.02.2025 e vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Angelo Carbone (C.F. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Ottaviano (Na) alla Via R.
Pappalardo n. 95;
- OPPONENTE -
E
(C.F. Controparte_1
), con sede legale in Conegliano (TV) alla Via V. Alfieri n. 1, in persona P.IVA_1 dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, signor CP_2
e, per essa, quale procuratrice la a socio unico Controparte_3
(C.F. e P. iva ), con sede legale in San Donato Milanese alla Via P.IVA_2 dell'Unione Europea n.6/A-6/B, quest'ultima in persona del procuratore speciale
Dott.ssa , rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Schiavone (C.F. Controparte_4
) con studio in Milano alla Via Bastioni di Porta Nuova n. 19 C.F._3 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Lupo Timini, sito in
Pescara alla Via dei Marsi n. 174
- OPPOSTA-
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, co II, c.p.c.
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.02.2025 i procuratori delle parti si riportavano alle conclusioni già rassegnate nei propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda per cui è causa trae origine da fatti ormai remoti che, per una migliore comprensione, vanno sommariamente riepilogati
La società risultava intestataria del Controparte_5 conto corrente n. 1772-5, acceso in data 03.10.2006 presso la Cassa di Risparmio di
Ferrara S.p.A. per l'importo di euro 34.626,14 e rispetto al quale Parte_1
, odierno opponente, con contratto di fideiussione dallo stesso sottoscritto,
[...] assumeva la relativa obbligazione di garanzia in via solidale e fino alla concorrenza di euro 39.000,00, così come riconosciuto nel D.I. n. 1964/2009, emesso in data
12.10.2009 dal Tribunale di Ferrara e dalla successiva sentenza n. 970/2011 del
16.06.2021, che confermava il provvedimento monitorio in ragione del rigetto della relativa opposizione, pronuncia passata in giudicato perché non oggetto di gravame.
(cfr. all. n. 2 delle memorie 183, co. VI, c.p.c. depositate in data 03.04.2023 da parte della . Controparte_1
Stante il perdurante inadempimento degli ingiunti, la quale Controparte_1 cessionaria della originaria creditrice Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. e, per essa, la mandataria con atto di precetto in Controparte_3 rinnovazione del 20.09.2021, intimavano alla Controparte_5
debitrice principale, nonché all'odierno opponente, in qualità di
[...] fideiussore, il pagamento della somma complessiva di 82.687,95 euro, sulla scorta giustappunto del suindicato decreto ingiuntivo n. 1964/2009 e della successiva sentenza di conferma n. 970/2011. (cfr. all. n. 1 dell'atto di citazione del ). Parte_1
Disattesa l'intimazione di pagamento, la intraprendeva, innanzi al Controparte_1
Tribunale di Napoli, azione esecutiva immobiliare (RGE 645/2021) nei confronti del
, notificandogli in data 28.10.2021 atto di pignoramento, avente ad oggetto Parte_1 la quota di proprietà di questo per 1/1 sull'immobile gravato da ipoteca, sito in pagina 2 di 13 Procida alla Via Cafarotta n. 2 paino, S1-T-1, riportato al Catasto Fabbricati del
Comune di Procida (NA) al foglio 5, part. 865, sub 1 e sub 2, categoria A/7. (cfr. all.
n. 2 dell'atto di citazione del ). Parte_1
Orbene, il 15.11.2021 il proponeva ai sensi dell'art. 615, co. II, c.p.c. Parte_1 opposizione alla azionata procedura esecutiva, e, richiamando giurisprudenza di legittimità, deduceva il difetto di legittimazione attiva in capo alla società creditrice, con conseguente insussistenza del diritto di procedere all'esecuzione forzata ai danni di esso opponente. Eccepiva, altresì, l'efficacia estintiva di cui all'art. 2495 c.c. del provvedimento di cancellazione della originaria creditrice, Cassa di Risparmio di
Ferrara S.p.A., dal Registro delle Banche e la conseguente insussistenza della posizione creditoria ceduta, nonché la prescrizione del credito coattivamente azionato. Instava, pertanto, per la sospensione dell'esecuzione forzata in parola ai sensi e per gli effetti dell'art. 624 c.p.c. e per l'accoglimento della domanda.
Si costituiva parte opposta, insistendo per il rigetto dele deduzioni attoree perché infondate in fatto e in diritto.
La fase cautelare veniva definita con provvedimento dell'1.02.2022, con cui il G.E., preso atto della rinuncia da parte dell'esecutato all'istanza di sospensione, assegnava termine perentorio di giorni 90 per l'eventuale introduzione del giudizio di merito, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. ridotti della metà.
Pertanto, parte opponente ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale,
e, per essa, la mandataria al fine Controparte_1 Controparte_3 di introdurre la presente fase di merito ai sensi dell'art. 618 c.p.c., insistendo per l'accoglimento delle conclusioni di cui all'atto introduttivo, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Reiterando le doglianze già sollevate nella fase cautelare, il lamenta la Parte_1 mancata titolarità del rapporto dal lato attivo da parte della attesa Controparte_1 la mancata dimostrazione della regolarità dell'avvenuta cessione del credito in contestazione. Richiamando l'intervenuta cancellazione della creditrice originaria, la
Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A., in data 14.12.2015, dall'Albo delle Banche,
(cfr. all. n. 4 dell'atto di citazione del ), e da qui la conseguente estinzione Parte_1 del predetto Istituto di credito, parte istante ha contestato la sussistenza della pretesa creditoria ceduta. Eccependo, infine, la prescrizione del credito di cui è
pagina 3 di 13 chiesta la soddisfazione coattiva, ha concluso come in atti, con vittoria di spese di giudizio con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa depositata in data 11.01.2023, si è costituita in giudizio la CP_1
e, per essa, la mandataria che, contestando
[...] Controparte_3 singolarmente gli assunti avversi, ne ha chiesto l'integrale rigetto ed invocato la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite. Nello specifico, l'opposta ha evidenziato l'efficacia probatoria dell'avviso di cessione, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana in data 22.06.2017, in quanto contenente l'individuazione dei crediti pecuniari ceduti, nonché l'efficacia probatoria della comunicazione di avvenuta cessione del 21.11.2018 e degli estratti dei contratti di cessione, certificati dal Notaio , attestanti l'inclusione delle posizioni Persona_1 debitorie in contestazione tra quelle cedute, sia in ordine alla cessione dalla
[...] alla REV - Gestione Crediti s.p.a., sia in ordine Controparte_6 alla cessione da quest'ultima alla odierna opposta (cfr. all nn. 6 e Controparte_7
7 della comparsa di costituzione e risposta). Pertanto, in conformità a quanto sopra, la società convenuta, dando prova sia dei poteri spesi che della titolarità del diritto dal lato attivo, assume aver legittimamente invocato la soddisfazione coattiva del proprio credito. Quanto all'asserita violazione dell'art. 2495 c.c., parte opposta, sulla base di una ricostruzione dei fatti e di circostanze che hanno consentito l'acquisizione da parte della stessa dei crediti controversi, precisa che alla data del
14.12.2015, in cui è avvenuta la cancellazione della Cassa di Risparmio di Ferrara
S.p.A. dall'Albo delle Banche, i crediti a sofferenza, risultanti dalle situazioni contabili individuati rispettivamente al 30.09.2015 e al 22.11.2015, tra i quali quelli vantati nei confronti della debitrice principale, la Controparte_5
e del in qualità di fideiussore, erano già stati ceduti
[...] Parte_1 al nuovo Ente Ponte, quale la a far data Controparte_6 dal 22.11.2015. Operazione alla quale faceva seguito, in data 26.01.2016, l'ulteriore cessione dall'Ente Ponte (Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a.) alla REV -
Gestione Crediti S.p.A. e, in data 15.06.2017, nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione di cui agli artt. 1 e 4 della Legge 130 e dell'art. 58 del TUB,
l'odierna convenuta diveniva titolare pro soluto del portafoglio dei Controparte_1 crediti pecuniari della REV - Gestione Crediti S.p.A., subentrando così al predetto pagina 4 di 13 istituto nei rapporti di credito, vantati nei confronti della debitrice principale e del
, quale garante di quest'ultima: circostanza provata a mezzo della Parte_1 documentazione versata in atti. (cfr. all. nn. 3, 4 e 5 della comparsa di costituzione e risposta). Ha concluso come in atti, il tutto con vittoria di spese di giudizio e richiesta di condanna del al risarcimento del danno per responsabilità Parte_1 processuale aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Espletati gli incombenti di rito e concessi i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c. con provvedimento fuori udienza del 31.01.2023, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'11.02.2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Mette conto evidenziare che con le memorie di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c., primo termine, il , ampliando il thema decidendum, ha sollevato censure relative Parte_1 al merito della pretesa creditoria, eccependo la nullità della fideiussione dallo stesso prestata in quanto contenente clausole in contrasto con l'art. 2, lettera A, della
Legge n. 287/90 e in violazione dell'art. 101 del Trattato dell'UE, nonché per vessatorietà della clausola derogatoria ex art. 1957 c.c.
Doglianze, a cui parte opposta ha replicato eccependo la violazione del principio del ne bis in idem.
Così esposti i fatti di causa e le domande delle parti e delineato, nei suoi punti essenziali, l'ambito del dibattito processuale, il Tribunale rileva quanto segue.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Quanto al presunto difetto di legittimazione attiva in capo all'opposta, va precisato che il contratto di cessione di crediti non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità. In tema di opponibilità della cessione, va rilevato che la pubblicazione eseguita ai sensi dell'art. 58 TUB rende la cessione immediatamente opponibile al debitore ceduto, avendo un effetto certo e sostitutivo rispetto alla notificazione “ad personam”. L'art. 58 TUB, infatti, in quanto norma di semplificazione dei rapporti giuridici “ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti”. Pertanto la pagina 5 di 13 pubblicazione in Gazzetta Ufficiale prevista dall'art. 58 TUB è atto presupposto alla sola opponibilità della cessione che, in ogni caso, si perfeziona tra cedente e cessionario con la semplice stipula del relativo accordo di cessione e legittima di per sé il cessionario a ricevere il pagamento, anche laddove la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale non sia ancora stata eseguita: “in quanto rileva al solo fine di escludere
l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito, il quale fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata è nella titolarità del cessionario, che è quindi legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti” (cfr. Cassazione
Civile, Sez. I, 17.3.06, n. 5997).
Ma la giurisprudenza di merito e di legittimità ha talvolta statuito che, nel caso di cessione di crediti in blocco ex art 58 T.U.B., a fronte dell'eccezione di carenza di legittimazione processuale e/o ad agire per mancata prova della cessione del credito, la cessionaria non si possa limitare a produrre la Gazzetta Ufficiale in cui risulti pubblicato l'avviso di cessione dei crediti, ma debba dimostrare documentalmente ed in maniera circostanziata l'avvenuta cessione del credito, oggetto di causa.
Invero la pubblicazione nella Gazzetta può costituire elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo - in termini generici, se non proprio promiscui - ad
“aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco” (art. 58, comma 1 TUB). La norma dell'art. 58, comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il “prudente apprezzamento” del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (per questa linea si confronti, in particolare, la pronuncia di pagina 6 di 13 Cass., 13 giugno 2019, n. 15884 e Cassazione civile sez. I, 28/02/2020, (ud.
18/12/2019, dep. 28/02/2020), n. 5617).
Non a caso, come chiarito anche dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass., Sez.
III, Ord. n. 2780/2019, che richiama espressamente Cass., Sez. III, Sent. n.
22268/2018), anche se il deposito dell'avviso di cessione pubblicato ai sensi dell'art. 58 T.U.B. non è da solo sufficiente a provare la legittimazione attiva del cessionario, in quanto “una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto” - (punto 3.3.2 della Sent. 22268/2018 sopra richiamata), spetta al giudice del merito valutare, attentamente, il materiale probatorio a disposizione al fine di verificare se la cessione sia stata o meno compiutamente provata. Come è noto, infatti, gli interventi legislativi in materia di operazioni di cartolarizzazione del credito tendono ad agevolare e snellire le procedure di cessione, che non possono essere vanificate da eccezioni, spesso, sollevate dai debitori con evidenti fini dilatori.
Alla luce della ratio dei citati interventi normativi, quindi, il Giudice di legittimità ha avuto modo di chiarire che: “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass., Sez. I, ord. n.
31188 del 29/12/2017).
La circostanza che l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e prodotto in giudizio rechi una mera elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non autorizza di per sé a ritenere che le relative indicazioni non rispecchino fedelmente quelle contenute nell'atto di cessione, per la cui validità non è affatto necessaria una specifica enumerazione dei predetti rapporti ceduti, risultando invece sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione, per la formazione delle singole categorie, consentano di individuarli senza incertezze. In altri termini, la necessità che il contratto di cessione in blocco o il successivo avviso in GU individuino analiticamente i rapporti oggetto di cessione appare un controsenso, posto che è
pagina 7 di 13 nella definizione stessa di “cessione in blocco” che è insita l'individuazione dell'oggetto di cessione per blocchi omogenei di crediti.
Orbene, nel caso di specie, atteso che oggetto di cessione, così come si legge dall'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 73 del 22.06.2017, siano state le posizioni qualificate “in sofferenza” alla data del 15.06.2017, deve ritenersi senza dubbio alcuno che in tale categoria rientri anche la posizione debitoria riferita all'odierno opponente, considerato che la predetta posizione è passata a sofferenza alla data del 30.09.2015. Il perimetro della cessione da REV -
Gestione Crediti S.p.A. in favore di è definito, giacché, sempre come Controparte_1 si legge nell'avviso di cessione pubblicato in G.U., la stessa ha espressamente riguardato tutti i crediti, detenuti da REV e da questa ricevuti dagli Enti Ponte delle quattro banche in risoluzione, tra cui la Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a.
Di talchè la ricomprensione del rapporto, oggetto del presente processo, appare ampiamente provata, né suscettibile di convincente contestazione. Invero, milita in tal senso l'ulteriore documentazione, versata in atti dall'opposta, come la comunicazione di avvenuta cessione e contestuale intimazione di pagamento, inviata all'odierno opponente con raccomandata a/r n. 66579747972-3 del 21.11.2018, con la quale la REV - Gestione Crediti S.p.A. ha riconosciuto espressamente che il rapporto di cui oggi si discute rientri tra quelli oggetto di cessione. In tal senso anche le certificazioni del Notaio Dott. , con rispettivo n. di Rep. 64248 Persona_1
e 64249, attestanti la cessione dei crediti dalla Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A.,
(originaria creditrice dell'opponente), alla REV - Gestione Crediti S.p.A. e da quest'ultima alla (cfr. all. nn. 2, 6 e 7 della comparsa di Controparte_1 costituzione).
Pertanto, alla stregua di quanto suesposto, deve ritenersi raggiunta la prova della avvenuta cessione e della titolarità del rapporto dal lato attivo della Controparte_1 non emergendo alcun dato probatorio di segno contrario a quelli esaminati.
Del pari va disattesa l'ulteriore eccezione relativa all'illegittimità dell'atto di precetto in rinnovazione del 20.09.2021 e dell'atto di pignoramento immobiliare del
28.10.2021, stante l'asserita violazione dell'art. 2495 c.c., in ragione dell'efficacia estintiva del provvedimento di cancellazione dal registro delle imprese del pagina 8 di 13 14.12.2015, operante nei confronti della cedente Cassa di Risparmio di Ferrara
S.p.A. e la conseguente l'insussistenza della posizione creditoria ceduta.
Sul punto, il ritiene che la cessione dei crediti per cui oggi è causa sia Parte_1 avvenuta in un periodo successivo alla cancellazione della creditrice originaria dal
Registro delle Banche, verificatasi in data 14.12.2015. Di talchè comportando detta circostanza l'estinzione dell'istituto di credito in parola e delle relative posizioni creditorie, l'esecutato deduce la nullità della cessione in contestazione.
Orbene, venendo ai fatti di causa, detto assunto è sconfessato dalla documentazione versata in atti dalla opposta e dalla quale emerge che la cessione in esame sia avvenuta anteriormente al perfezionamento della cancellazione della Cassa di
Risparmio di Ferrara S.p.a. dal Registro delle Banche (all. n. 4 dell'atto di citazione dell'opponente). Non a caso, con provvedimento del 22.11.2015 la Banca d'Italia aveva disposto la cessione, ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. n. 180/2015, di tutti i diritti, le attività e le passività di Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. all'Ente Ponte, ossia la e solo successivamente, con gli Controparte_6 atti di disposizione del 26.01.2016, n. 98852, e del 30.12.2016, n. 1553673, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D. Lgs 180/2015, venivano ceduti alla REV - Gestione Crediti
S.p.A. i crediti a sofferenza risultanti dalle situazioni contabili individuali rispettivamente al 30.09.2015 e al 22.11.2015 della citata banca, già confluita nell'Ente Ponte.
Ne consegue che anche detta censura non può trovare accoglimento.
Quanto alla eccezione di nullità della fideiussione prestata dal , perché Parte_1 sottoscritta in spregio della normativa dettata dalla L. 287/1990, nonché del provvedimento n. 55/2005 della Banca di Italia, che ha specificamente individuato alcune delle clausole del modello generale di fideiussione predisposto dall'ABI che andrebbero a ledere il divieto di predisporre patti anticoncorrenziali, ovvero la clausola cd. di reviviscenza, la clausola di sopravvivenza, nonché la clausola di rinuncia al termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c., si rileva che detta doglianza, che è stata sollevata per la prima volta in sede di memorie di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c. primo termine, si appalesa inammissibile, in quanto attinente al merito della pretesa creditoria in relazione alla quale si è formato il giudicato.
pagina 9 di 13 Al riguardo si osserva che parte opposta ha eccepito il divieto del ne bis in idem, atteso che le contestazioni mosse in questa sede dal sono state già oggetto Parte_1 del precedente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 1964/2009, conclusosi con la sentenza n. 970/2011, prodotta da parte opposta, con la quale il Tribunale di
Ferrara ha ritenuto pienamente valida, efficace e vincolante tra le parti la fideiussione in parola (cfr. all. n. 2 delle memorie 183, co. VI, c.p.c. depositate in data 03.04.2023 da parte della . Controparte_1
Orbene, il passaggio in giudicato della suindicato provvedimento giudiziale ha precluso, al debitore esecutato, la possibilità di far valere, con la presente opposizione, contestazioni sulla validità del titolo negoziale, posto a fondamento del decreto stesso, in ragione dell'intangibilità del giudicato, che, come è noto, copre sia il dedotto che il deducibile. (cfr. Cass n. 3968/13).
Invero, il predetto divieto di bis in idem è considerato quale precipitato del fenomeno della cosa giudicata, secondo cui l'ordinamento, in ossequio all'esaurimento dei mezzi processuali di impugnazione di cui all'art. 324 c.p.c. (cosa giudicata in senso processuale), vieta a qualsiasi eventuale altro giudice di pronunciarsi ulteriormente sulla materia che ha costituito oggetto della pronuncia passata in giudicato, divieto che, a sua volta, costituisce il fondamento della cosa giudicata in senso sostanziale di cui all'art. 2909 c.c.
Sul superiore principio, del resto, ha avuto modo di pronunciarsi la stessa giurisprudenza di legittimità che, inoltre, è pervenuta all'affermazione del principio per cui “Il giudicato, formatosi con la sentenza intervenuta tra le parti, copre il dedotto ed il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e cioè non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto fatte valere in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, le quali, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia”
(Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 22520 del 28.10.2011 e successive conformi).
In altri termini, l'autorità del giudicato copre non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio
(giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e pagina 10 di 13 indefettibili della decisione (giudicato implicito). Pertanto, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il
“petitum” del primo (cfr. Cassazione ordinanza n. 35137 del 18.11.2021).
Nel caso di specie, stante il definitivo rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo nel giudizio avente ad oggetto la fideiussione qui in contestazione e il credito sottostante, deve ritenersi necessariamente formato il giudicato implicito anche sulla validità integrale o parziale della fideiussione medesima.
L'autorità del predetto giudicato non può essere superata neppure con l'applicazione dei principi di diritto predicati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza del 17.05.2022 e dalla Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia n. 9479 del 06.04.2023. Invero, la citazione delle note pronunce pare fuori luogo, dal momento che le stesse afferiscono a procedure esecutive che traggono origine da un decreto ingiuntivo emesso in danno di un consumatore e senza il preventivo vaglio della validità delle eventuali clausole contrattuali vessatorie ai danni dello stesso. Nel caso di specie, invece, il giudicato sulla validità della fideiussione prestata dall'attore deriva da un decreto ingiuntivo oggetto di giudizio di opposizione, conclusosi con sentenza che ha riconosciuto la validità della garanzia prestata dal . Inoltre, non è stato allegato né comprovato che Parte_1 questi, nel costituirsi fideiussore della Controparte_5
debitrice principale, abbia agito in qualità di consumatore. Sul punto, deve
[...] infatti osservarsi che, in presenza di un contratto di fideiussione, è all'obbligazione garantita che deve riferirsi il requisito soggettivo della qualità di consumatore, ai fini dell'applicabilità della specifica normativa in materia di tutela del consumatore, di cui agli artt. 1469 bis c.c. e ss., nel testo vigente “ratione temporis”, attesa l'accessorietà dell'obbligazione del fideiussore rispetto all'obbligazione garantita. Non
a caso, “In presenza di un contratto di fideiussione, ai fini dell'applicabilità della
pagina 11 di 13 specifica normativa in materia di tutela del consumatore di cui agli artt. 1469 bis e segg. c.c., nel testo vigente "ratione temporis", il requisito soggettivo della qualità di consumatore deve riferirsi all'obbligazione garantita, cui quella del fideiussore è accessoria” (Cass. civ. n. 16827/2016).
Ne consegue l'irrilevanza dei principi di diritto affermati dalla Corte di Giustizia
Europea e dal Supremo Collegio.
In ogni caso, l'opponente eccepisce genericamente la nullità della fideiussione dallo stesso prestata senza specificare quali siano le clausole del contratto conformi al cosiddetto modello ABI, nè produce il provvedimento n. 55/2005 la cui allegazione è necessaria per l'eventuale esame dell'eccezione in quanto atto meramente amministrativo e sottratto al principio “jura novit curia” .
Per le considerazioni esposte, attesa l'infondatezza dei motivi di censura addotti dal
, perché contrari, per un verso, alle risultanze documentali acquisite e, per Parte_1 altro verso, ai principi giuridici consolidati sopra richiamati, l'opposizione così come proposta deve essere rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza di e si Parte_1 liquidano come in dispositivo.
Da ultimo si ritiene che non sussistono i presupposti per la condanna di parte opponente ai sensi dell'art. 96, co. III c.p.c., così come richiesto dalla difesa di parte opposta. Invero, la responsabilità aggravata prevista dal terzo comma, a differenza di quella di cui ai primi commi dell'art. 96 c.p.c., non richiede la prova del danno, ma esige pur sempre sul piano soggettivo la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, che nella specie non emerge dal carteggio processuale in quanto sarebbe ricavabile unicamente dalla ritenuta non meritevolezza (nella specie non manifesta) sul piano giudico-fattuale delle allegazioni dedotte.
PQM
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice Dott.ssa Laura Martano definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. R.G. 11216/2022, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione ex art. 615, comma II, c.p.c. proposta da
[...]
; Parte_1
pagina 12 di 13 • condanna al pagamento delle spese di lite della Parte_1 presente fase di giudizio in favore della che liquida in euro Controparte_1
4.217,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute;
Napoli, 23.05.2025
Il Giudice dott.ssa Laura Martano
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