Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 15/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 739/2022 R.G., vertente TRA
, in persona del suo Parte_1
Presidente e rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, come da procura generale alle liti collettivamente conferita collettivamente per notaio in Fiumicino (RM) il 22 marzo 2024, Repertorio 37875 – Parte_2 Raccolta 7313, dall'Avv. Angela Maria Laganà, , pec C.F._1
t., elettivamente domicilia in Email_1
Reggio Calabria, alla Via D. Romeo n. 15 appellante
CONTRO
e CP_1 Controparte_2 appellati contumaci
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi ed atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Palmi, Sezione Lavoro, in data 04.08.2021, proponeva azione di accertamento CP_1 negativo, per l'annullamento del carico contributivo sotteso al ruolo portato dai seguenti avvisi di addebito: n. 394 2014 0001072511 000, n. 394 20140002256237 000 e n. 394 20140004842041 000, di complessivi € 3.687,16. Impugnava gli estratti di ruolo rilasciati dal e chiedeva CP_3 che venisse dichiarato estinto il detto credito, per intervenuta prescrizione, atteso che, l'istanza di annullamento in autotutela, avanzata all'ente impositore, in data 11.01.2021, era rimasta inevasa. Si costituiva in giudizio l impugnando e contestando il dedotto Pt_1 avversario, deducendo l'inammissibilità della domanda. Restava contumace l' . CP_4
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 1523/2022 pubblicata il 28.10.2022, il Tribunale di Palmi così statuiva: “1) estromette dal giudizio 2) dichiara prescritto CP_5 il credito contributivo portato dagli avvisi di addebito e cartelle opposti;
3) dichiara che l e per esso non hanno più il diritto Pt_1 Controparte_2 di riscuotere i crediti in essi indicati;
4) Condanna alla rifusione delle Pt_1 spese di lite in favore del ricorrente che liquida in €. 844,00, per onorari, €. 43,00 per contributo unificato, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito;
5) compensa le spese di lite tra il ricorrente ed
”. CP_4 Il Tribunale, in via preliminare, rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dall' . Pt_1 Estrometteva dal giudizio la in quanto, non risultava cessionaria CP_5 del credito per la cui riscossione si procedeva a mezzo ruolo. Quanto all'eccezione relativa all'inammissibilità della domanda per non impugnabilità dell'estratto di ruolo, il Tribunale riteneva, che, in base al principio “tempus regit processum”, detta disposizione non avesse efficacia retroattiva, come disposizione di carattere processuale, e non fosse applicabile al presente ricorso, incardinato prima della sua entrata in vigore. Affermava, poi, essere sussistente l'interesse ad agire e rilevava che gli avvisi di addebito in questione risultavano notificati rispettivamente: 39420140001072511000 il 05.06.2014, 39420140002256237000 avviso notificato il 10.10.2014 e n. 39420140004842041000, notificato il 27.03.2015, non ravvisandosi atti interruttivi del termine quinquennale di prescrizione. I crediti erano, dunque, prescritti. Pt_1
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall' , che ne invocava la riforma. Pt_1
Affermava che - come previsto dalla disposizione contenuta nella Legge n. 215 del 17 dicembre 2021, pubblicata in G.U. n. 301 del 20 dicembre 2021, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, entrata in vigore il 21 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 3 bis (Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo), che aveva modificato l'art. 12 DPR 602/ 1973 inserendo il comma 4-bis - l'estratto di ruolo non era impugnabile. Non ricorreva nel caso di specie l'ipotesi di pregiudizio contemplata nel medesimo articolo e la norma, in mancanza di disposizioni transitorie, era immediatamente applicabile ai rapporti pendenti e non ancora esauriti. (Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 29321 del 21/10/2021 (Rv. 662604 - 01). Le SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione, investite al fine di precisare le modalità applicative dell'art. 3 bis del d.l. n. 146/21 (inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, in cui aveva inserito il comma 4 bis), in materia di impugnazione di estratto ruolo, erano intervenute, con la sentenza n. 26283 del 19.07.2022, precisando che la novella legislativa, era immediatamente applicabile ai procedimenti pendenti, per cui l'originario ricorso, qualificato di accertamento negativo avverso il carico contributivo risultante dall'estratto di ruolo, doveva essere dichiarato inammissibile. Concludeva chiedendo, riformare la sentenza n. 1523/22 nel senso che 3
il ruolo opposto da parte appellata, in conformità del richiamato principio di diritto espresso dalle SS.UU. della S.C. di Cassazione, non era impugnabile. Con ogni favorevole statuizione sulle spese di lite dei due gradi di giudizio.
Non si costituivano e , CP_1 Controparte_2 dei quali con ordinanza del 16.03.2023, veniva dichiarata la contumacia.
Il decreto ex art. 127 ter veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Il motivo di appello è fondato e deve trovare accoglimento, dovendo essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto da per CP_1 mancanza di interesse ad agire. Infatti, alla stregua del disposto dell'art. 3 bis D.L. 146/2021, “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione". Con la sentenza delle SSUU 19 luglio/6 settembre 2022 n. 26283, si è precisato che la norma si applica ai procedimenti pendenti. In motivazione, infatti, è stato affermato: “15.1.- Non si tratta, come pure si è sostenuto, di una norma d'interpretazione autentica, men che mai dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/92. Non soltanto essa non si qualifica come tale, ma nemmeno assegna ad altra disposizione un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (v. tra varie, Corte cost., nn. 257 e 271/11, n. 132/16 e n. 167/18, nonché Cass., sez. un., nn. 9560/14 e 12644/14). Ric. 2015 n. 22798 sez. SU - ud. 19-07-2022 -13- 16.- Né la norma è retroattiva, perché non disconosce le conseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce le conseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essa non incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non ne esclude il ruolo e la cartella di pagamento;
né introduce motivi d'impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti. 16.1.- È quindi manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale posto in relazione all'art. 3 Cost. dalla Procura generale, secondo cui la norma potrebbe mutare gli esiti dei processi in corso, violando i principi di ragionevolezza, di tutela del legittimo affidamento e di coerenza e certezza dell'ordinamento (sull'accesso al sindacato di costituzionalità attraverso il giudizio ex art. 363, comma 3, c.p.c., cfr. Cass., sez. un., n. 20661/14 e Corte cost. n. 119/15). Questi principi, applicabili anche in materia processuale, limitano l'efficacia retroattiva della legge, di modo che 4
l'inosservanza di essi si risolve in irragionevolezza e comporta, di conseguenza, l'illegittimità della norma retroattiva (tra varie, Corte cost. nn. 103 e 170/13; n. 69/14; da ultimo, n. 145/22). 17.- Con la norma in questione, invece, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sè bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire. 17.1.- Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. Poiché il ricorrente/odierno appellato, non ha allegato, né dimostrato, di essersi trovato in una delle condizioni tassativamente previste dalla legge per poter impugnare l'estratto di ruolo, il ricorso di primo grado va dichiarato inammissibile. La natura controversa della questione, risolta in applicazione di una legge e della relativa interpretazione sopravvenuta in corso del giudizio, determina a disporre l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da anche quale mandataria di Pt_1 nei confronti di e Parte_3 CP_1 Controparte_2
avverso la sentenza n.1523/2022 emessa dal Tribunale di
[...] Palmi, pubblicata il 28.10.2022, così provvede;
1. In accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara inammissibile il ricorso proposto da . CP_1
2. Dichiara interamente compensatele le spese di entrambi i gradi del giudizio. Così deciso nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Marialuisa Crucitti