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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/04/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDEBZA
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice Dott. Emanuele Rocco all'esito dell'udienza cartolare telematica del 11.12.2024 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta ai n.r.g. 4812/2021 del ruolo generale lavoro alla quale è stata riunita la controversia iscritta al n.r.g. 6967.2022, aventi ad oggetto: spettanze retributive in seguito a ricostruzione di carriera e carta docente
T R A
e rappresentate e difese per Parte_1 Parte_2
mandato in atti dall'Avv. NASO DOMENICO, presso lo studio del quale elett.te domiciliano in Roma alla Salita San Nicola da Tolentino 1/b ricorrenti
C O N T R O Contr n persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dai Dirigenti
PERRELLA FABRIZIO e ROMANO VINCENZO, con i quali elett.te domicilia presso l' sito in Controparte_2
Napoli alla Via Ponte della Maddalena n. 55
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con distinti atti depositati in data 08.10.2021 e 18.12.2022, successivamente riuniti, le parti ricorrenti di cui in epigrafe evocavano in giudizio il . Controparte_3
Quanto alla ricorrente , ella esponeva di essere stata assunta a Parte_1
tempo indeterminato come docente di scuola secondaria di I grado dalla data del 1.09.2001 e di essere attualmente in servizio presso la
[...]
di C.mare di Stabia. Evidenziava che prima Controparte_4
dell'immissione in ruolo aveva prestato servizio d'insegnamento alle dipendenze del sin dal 1989/90 in virtù di reiterati contratti a tempo CP_5
determinato, come indicati in ricorso, e che il convenuto, in sede CP_3
di ricostruzione della carriera della ricorrente, riconosceva una parte del servizio preruolo ai fini giuridici ed economici (anni 8 e mesi 8) e valutando la parte rimanente ai soli fini economici (Anni 2 e mesi 4). La ricorrente evidenzia di aver raggiunto l'anzianità di servizio pari ad anni 18 in data 01.01.2011. La ricorrente, pertanto, lamenta il mancato riconoscimento di tale anzianità lavorativa, da cui sarebbe scaturito uno scorretto inquadramento stipendiale;
chiede, pertanto, la corresponsione delle differenze retributive maturate.
Quanto al ricorrente egli, premesso di essere attualmente Parte_2
in servizio presso il di Castellammare di Stabia, ha Controparte_6
lamentato che per gli anni a.s. 2019/2020; a.s. 2020/2021; a.s. 2021/2022;
a.s. 2022/2023 in cui ha prestato servizio in virtù di plurimi contratti, di non aver usufruito, in quanto docente a tempo determinato, dell'erogazione della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge n.
107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta
Pag. 2 di 11 elettronica del docente). In diritto, ha sostenuto l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio ex DPCM
28/11/2016, per violazione dei principi di ragionevolezza, di non discriminazione e di buon andamento della P.A. ma in particolare per la violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost. e della clausola 4 dell'Accordo quadro come recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE
e ha chiesto quindi riconoscere il suo diritto ad ottenere la carta del docente per i periodi indicati in ricorso, per la somma totale di €2.000,00, con vittoria di spese.
Il ritualmente evocato in giudizio, Controparte_3
provvedeva alla propria costituzione processuale contestando, sulla base di diverse argomentazioni la fondatezza delle domande avverse chiedendone il rigetto. In particolare, quanto a , eccepiva la propria carenza Parte_1
di legittimazione passiva e la prescrizione delle differenze retributive anteriori al 2016.
I giudizi venivano istruiti con la produzione dei documenti delle parti ricorrenti e successivamente venivano riuniti per motivi di parziale connessione soggettiva. All'esito dello scambio delle note di trattazione scritta la causa è stata riservata in decisione.
Le domande sono fondate e vanno accolte, per quanto di ragione e nei limiti di seguito esaminati.
In via pregiudiziale, quanto alla domanda di va esaminata Parte_1
Contr l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dal he ha sostenuto che la competenza alla ricostruzione di carriera attribuita alle singole Istituzioni scolastiche dotate di autonoma personalità giuridica.
Pag. 3 di 11 Si ricorda che la maggioritaria e più recente giurisprudenza ha chiarito che, anche dopo l'attribuzione di personalità giuridica alle singole istituzioni scolastiche statali, e pur in presenza del trasferimento ad esse di funzioni già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica (cfr. art. 14 del d.P.R. n. 275/1999), il personale della scuola si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato, con la conseguenza che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la sola legittimazione passiva del , mentre difetta la CP_3
legittimazione passiva del singolo Istituto (cfr. Cass. n. 20430/2012; Cass.
n. 6372/2011; Cass. n. 21726/2010; Cass. n. 20521/2008).
Pertanto, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro sussiste la legittimazione passiva del , mentre difetta la legittimazione CP_3
passiva del singolo istituto e degli Ambiti Territoriali provinciali, trattandosi di articolazioni organiche dei rispettivi che non risultano CP_7
possedere autonoma capacità giuridica e processuale.
Tanto chiarito in via preliminare, vendendo al merito della domanda di si rileva che il ricorso è parzialmente fondato per le ragioni Parte_1
che seguono.
Documentalmente provati e non contestati sono i fatti posti a base della domanda ed, in particolare, lo svolgimento di servizio quale insegnate di ruolo con contratto a tempo determinato per gli anni scolastici indicati in ricorso. Sulla questione dei diritti degli insegnanti precari era già intervenuta la Corte di Cassazione la quale con la sentenza n.22258/2016
ha affermato il pieno diritto del personale precario della scuola di vedersi riconosciuta la medesima progressione stipendiale connessa all'anzianità di servizio che viene riconosciuta al personale di ruolo, proprio sulla base del
Pag. 4 di 11 principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro europeo sul lavoro a tempo determinato.
Le questioni poste con i motivi di ricorso e gli argomenti difensivi affrontati sono stati oggetto di decisione da parte di questa Corte con pronuncia n. 2924 del 20.2.2020, alla cui motivazione integralmente si rinvia anche ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c.; con la sentenza in oggetto, la Corte ha affermato il seguente principio di diritto:
"In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale scolastico, il c.c.n.l. 4 agosto 2011, art. 2, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione ".
La decisione, pertanto, si pone nel solco delle pronunce volte ad affermare la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, orientamento a cui questo giudice ritiene di aderire e di condividere.
Tanto chiarito in punto di diritto, deve tuttavia darsi atto della fondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale proposta ritualmente dal convenuto, con riferimento alle rivendicazioni retributive CP_3
Pag. 5 di 11 anteriori al 2016 attesa la mancanza in produzione attorea di atti interruttivi del decorso del termine di prescrizione.
Pertanto, riconosciuto il diritto della prof.ssa ad essere Parte_1
inquadrata nello scaglione stipendiale 15/20 anni a decorrere dal 2011, per la determinazione del credito possono ritenersi corretti i conteggi effettuati dall'istante che vanno rideterminati nei limiti della prescrizione quinquennale. Ne consegue che, in parziale accoglimento della domanda di il convenuto va condannato al pagamento in Parte_1 CP_3
favore della ricorrente delle differenze stipendiale dovutele, quantificate nella misura di Euro 4.294,36, oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al soddisfo.
Va analizzata a questo punto la domanda di che ha chiesto Parte_2
il riconoscimento della cd. “carta docente” per un importo complessivo di €
2.000,00 per gli a.s. 2019/2020; a.s. 2020/2021; a.s. 2021/2022; a.s.
2022/2023 in cui ha lavorato come docente precario alle dipendenze del
. CP_3
Orbene, la domanda va decisa alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione che con la sentenza 29961/2023 ha stabilito i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. CP_3
Pag. 6 di 11 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n.
4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il
Pag. 7 di 11 sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Orbene, condividendosi le argomentazioni di cui alla recente ordinanza della Corte di Giustizia Europea e della sentenza del Consiglio di Stato n.
1842/2022, nonché dei principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte sopra riportati, ritiene questo Giudice che al ricorrente, docente a tempo determinato, va riconosciuto il beneficio della c.d. Carta del docente nei limiti di seguito precisati, atteso che ai sensi degli artt. 63 e 64 del CCNL di categoria l'Amministrazione scolastica ha l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio", tra le quali certamente può comprendersi la Carta del docente.
Tutto quanto precisato, in relazione alla specifica posizione del ricorrente e al servizio presso le istituzioni scolastiche statali, risulta Pt_2
allegato e documentato che il ricorrente, solo per l'anno scolastico
2022/2023, ha svolto un'attività di docenza per l'intera annualità scolastica con un orario di lavoro di 18h. settimanali ovvero con supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica e con un impegno orario sufficiente per equipararsi ai cd. Spezzoni di orario pari o superiore al 50% dell'orario di cattedra, considerato che ai docenti assunti a tempo
Pag. 8 di 11 indeterminato con contratto part-time, il beneficio viene riconosciuto ai sensi del DPCM del 28.11.2016.
Di contro, la domanda riferita agli anni scolastici 2019/2020, 2020/21 e
2021/22 non può essere accolta.
In primis non risulta prodotto alcun contratto per l'anno scolastico 2021/22 mentre per gli anni 2019/20 e 2020/21 risultano prodotti agli atti plurimi contratti di supplenze brevi e saltuarie con un impegno orario settimanale inferiore per 6 h., di gran lunga inferiore al part time previsto per il docente di ruolo di scuola secondaria di I grado.
Il riconoscimento del beneficio solo ai titolari di supplenze annuali e di quelle fino al termine delle attività didattiche trova il suo fondamento nella piena comparabilità ai docenti a tempo indeterminato dei docenti a tempo determinato che lavorino sul medesimo piano didattico-temporale, sulla base di una programmazione annuale.
Né il concetto di didattica annuale può confondersi con quello di annualità lavorativa raggiunta per sommatoria dei vari periodi lavorati (sent. Cass
29991/23).
L'accoglimento della domanda, nei termini appena delineati, comporta la declaratoria del diritto dell'istante ad ottenere la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo nominale annuo di euro 500,00 per il solo anno scolastici 2022/2023, permanendo l'esigenza formativa posta a fondamento del beneficio in disamina alla luce del meccanismo di iscrizione nelle Graduatorie Provinciali di Istituto e delle connesse, documentate allegazioni della parte.
Alla luce di quanto sopra, dovrà pertanto il convenuto essere CP_3
condannato a costituire in favore del prof con le modalità Parte_2
Pag. 9 di 11 e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016
(GU n.281 del 1-12- 2016) ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge
107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma di € 500,00 per l'anno scolastico 22/23; somma di cui la parte ricorrente potrà/dovrà fruire, per le finalità formative di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione.
Le spese di giudizio sono regolate come da dispositivo e, tenendo conto dell'accoglimento parziale delle domande delle parti ricorrenti, sono compensate per la metà.
P.Q.M.
Il Tribunale , definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In accoglimento parziale della domanda di condanna il Parte_1
resistente, in persona del legale rapp. p.t., in ragione del diritto CP_3
maturato dall'istante all'attribuzione della fascia economica “15-20” con decorrenza 1.01.2011, al pagamento, in favore della docente, delle differenze retributive pari a complessivi euro € 4.294,36, oltre accessori fino al soddisfo;
2) In accoglimento parziale della domanda di condanna il Parte_2
, in p.l.r.p.t., a costituire in favore del Controparte_3
ricorrente, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito/assegnazione della somma pari a €
500,00 per l'anno scolastico 2022/23.
3) rigetta ogni altra domanda proposta dai ricorrenti.
Pag. 10 di 11 4) compensa per la metà le spese del presente giudizio ponendo la restante parte a carico della parte soccombente e, per l'effetto, condanna la
, in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_3
pagamento di € 657,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e
CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione.
Torre Annunziata, 4/4/2025
Il Giudice
Dott. Emanuele Rocco
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDEBZA
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice Dott. Emanuele Rocco all'esito dell'udienza cartolare telematica del 11.12.2024 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta ai n.r.g. 4812/2021 del ruolo generale lavoro alla quale è stata riunita la controversia iscritta al n.r.g. 6967.2022, aventi ad oggetto: spettanze retributive in seguito a ricostruzione di carriera e carta docente
T R A
e rappresentate e difese per Parte_1 Parte_2
mandato in atti dall'Avv. NASO DOMENICO, presso lo studio del quale elett.te domiciliano in Roma alla Salita San Nicola da Tolentino 1/b ricorrenti
C O N T R O Contr n persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dai Dirigenti
PERRELLA FABRIZIO e ROMANO VINCENZO, con i quali elett.te domicilia presso l' sito in Controparte_2
Napoli alla Via Ponte della Maddalena n. 55
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con distinti atti depositati in data 08.10.2021 e 18.12.2022, successivamente riuniti, le parti ricorrenti di cui in epigrafe evocavano in giudizio il . Controparte_3
Quanto alla ricorrente , ella esponeva di essere stata assunta a Parte_1
tempo indeterminato come docente di scuola secondaria di I grado dalla data del 1.09.2001 e di essere attualmente in servizio presso la
[...]
di C.mare di Stabia. Evidenziava che prima Controparte_4
dell'immissione in ruolo aveva prestato servizio d'insegnamento alle dipendenze del sin dal 1989/90 in virtù di reiterati contratti a tempo CP_5
determinato, come indicati in ricorso, e che il convenuto, in sede CP_3
di ricostruzione della carriera della ricorrente, riconosceva una parte del servizio preruolo ai fini giuridici ed economici (anni 8 e mesi 8) e valutando la parte rimanente ai soli fini economici (Anni 2 e mesi 4). La ricorrente evidenzia di aver raggiunto l'anzianità di servizio pari ad anni 18 in data 01.01.2011. La ricorrente, pertanto, lamenta il mancato riconoscimento di tale anzianità lavorativa, da cui sarebbe scaturito uno scorretto inquadramento stipendiale;
chiede, pertanto, la corresponsione delle differenze retributive maturate.
Quanto al ricorrente egli, premesso di essere attualmente Parte_2
in servizio presso il di Castellammare di Stabia, ha Controparte_6
lamentato che per gli anni a.s. 2019/2020; a.s. 2020/2021; a.s. 2021/2022;
a.s. 2022/2023 in cui ha prestato servizio in virtù di plurimi contratti, di non aver usufruito, in quanto docente a tempo determinato, dell'erogazione della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge n.
107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta
Pag. 2 di 11 elettronica del docente). In diritto, ha sostenuto l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio ex DPCM
28/11/2016, per violazione dei principi di ragionevolezza, di non discriminazione e di buon andamento della P.A. ma in particolare per la violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost. e della clausola 4 dell'Accordo quadro come recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE
e ha chiesto quindi riconoscere il suo diritto ad ottenere la carta del docente per i periodi indicati in ricorso, per la somma totale di €2.000,00, con vittoria di spese.
Il ritualmente evocato in giudizio, Controparte_3
provvedeva alla propria costituzione processuale contestando, sulla base di diverse argomentazioni la fondatezza delle domande avverse chiedendone il rigetto. In particolare, quanto a , eccepiva la propria carenza Parte_1
di legittimazione passiva e la prescrizione delle differenze retributive anteriori al 2016.
I giudizi venivano istruiti con la produzione dei documenti delle parti ricorrenti e successivamente venivano riuniti per motivi di parziale connessione soggettiva. All'esito dello scambio delle note di trattazione scritta la causa è stata riservata in decisione.
Le domande sono fondate e vanno accolte, per quanto di ragione e nei limiti di seguito esaminati.
In via pregiudiziale, quanto alla domanda di va esaminata Parte_1
Contr l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dal he ha sostenuto che la competenza alla ricostruzione di carriera attribuita alle singole Istituzioni scolastiche dotate di autonoma personalità giuridica.
Pag. 3 di 11 Si ricorda che la maggioritaria e più recente giurisprudenza ha chiarito che, anche dopo l'attribuzione di personalità giuridica alle singole istituzioni scolastiche statali, e pur in presenza del trasferimento ad esse di funzioni già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica (cfr. art. 14 del d.P.R. n. 275/1999), il personale della scuola si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato, con la conseguenza che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la sola legittimazione passiva del , mentre difetta la CP_3
legittimazione passiva del singolo Istituto (cfr. Cass. n. 20430/2012; Cass.
n. 6372/2011; Cass. n. 21726/2010; Cass. n. 20521/2008).
Pertanto, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro sussiste la legittimazione passiva del , mentre difetta la legittimazione CP_3
passiva del singolo istituto e degli Ambiti Territoriali provinciali, trattandosi di articolazioni organiche dei rispettivi che non risultano CP_7
possedere autonoma capacità giuridica e processuale.
Tanto chiarito in via preliminare, vendendo al merito della domanda di si rileva che il ricorso è parzialmente fondato per le ragioni Parte_1
che seguono.
Documentalmente provati e non contestati sono i fatti posti a base della domanda ed, in particolare, lo svolgimento di servizio quale insegnate di ruolo con contratto a tempo determinato per gli anni scolastici indicati in ricorso. Sulla questione dei diritti degli insegnanti precari era già intervenuta la Corte di Cassazione la quale con la sentenza n.22258/2016
ha affermato il pieno diritto del personale precario della scuola di vedersi riconosciuta la medesima progressione stipendiale connessa all'anzianità di servizio che viene riconosciuta al personale di ruolo, proprio sulla base del
Pag. 4 di 11 principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro europeo sul lavoro a tempo determinato.
Le questioni poste con i motivi di ricorso e gli argomenti difensivi affrontati sono stati oggetto di decisione da parte di questa Corte con pronuncia n. 2924 del 20.2.2020, alla cui motivazione integralmente si rinvia anche ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c.; con la sentenza in oggetto, la Corte ha affermato il seguente principio di diritto:
"In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale scolastico, il c.c.n.l. 4 agosto 2011, art. 2, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione ".
La decisione, pertanto, si pone nel solco delle pronunce volte ad affermare la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, orientamento a cui questo giudice ritiene di aderire e di condividere.
Tanto chiarito in punto di diritto, deve tuttavia darsi atto della fondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale proposta ritualmente dal convenuto, con riferimento alle rivendicazioni retributive CP_3
Pag. 5 di 11 anteriori al 2016 attesa la mancanza in produzione attorea di atti interruttivi del decorso del termine di prescrizione.
Pertanto, riconosciuto il diritto della prof.ssa ad essere Parte_1
inquadrata nello scaglione stipendiale 15/20 anni a decorrere dal 2011, per la determinazione del credito possono ritenersi corretti i conteggi effettuati dall'istante che vanno rideterminati nei limiti della prescrizione quinquennale. Ne consegue che, in parziale accoglimento della domanda di il convenuto va condannato al pagamento in Parte_1 CP_3
favore della ricorrente delle differenze stipendiale dovutele, quantificate nella misura di Euro 4.294,36, oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al soddisfo.
Va analizzata a questo punto la domanda di che ha chiesto Parte_2
il riconoscimento della cd. “carta docente” per un importo complessivo di €
2.000,00 per gli a.s. 2019/2020; a.s. 2020/2021; a.s. 2021/2022; a.s.
2022/2023 in cui ha lavorato come docente precario alle dipendenze del
. CP_3
Orbene, la domanda va decisa alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione che con la sentenza 29961/2023 ha stabilito i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. CP_3
Pag. 6 di 11 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n.
4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il
Pag. 7 di 11 sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Orbene, condividendosi le argomentazioni di cui alla recente ordinanza della Corte di Giustizia Europea e della sentenza del Consiglio di Stato n.
1842/2022, nonché dei principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte sopra riportati, ritiene questo Giudice che al ricorrente, docente a tempo determinato, va riconosciuto il beneficio della c.d. Carta del docente nei limiti di seguito precisati, atteso che ai sensi degli artt. 63 e 64 del CCNL di categoria l'Amministrazione scolastica ha l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio", tra le quali certamente può comprendersi la Carta del docente.
Tutto quanto precisato, in relazione alla specifica posizione del ricorrente e al servizio presso le istituzioni scolastiche statali, risulta Pt_2
allegato e documentato che il ricorrente, solo per l'anno scolastico
2022/2023, ha svolto un'attività di docenza per l'intera annualità scolastica con un orario di lavoro di 18h. settimanali ovvero con supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica e con un impegno orario sufficiente per equipararsi ai cd. Spezzoni di orario pari o superiore al 50% dell'orario di cattedra, considerato che ai docenti assunti a tempo
Pag. 8 di 11 indeterminato con contratto part-time, il beneficio viene riconosciuto ai sensi del DPCM del 28.11.2016.
Di contro, la domanda riferita agli anni scolastici 2019/2020, 2020/21 e
2021/22 non può essere accolta.
In primis non risulta prodotto alcun contratto per l'anno scolastico 2021/22 mentre per gli anni 2019/20 e 2020/21 risultano prodotti agli atti plurimi contratti di supplenze brevi e saltuarie con un impegno orario settimanale inferiore per 6 h., di gran lunga inferiore al part time previsto per il docente di ruolo di scuola secondaria di I grado.
Il riconoscimento del beneficio solo ai titolari di supplenze annuali e di quelle fino al termine delle attività didattiche trova il suo fondamento nella piena comparabilità ai docenti a tempo indeterminato dei docenti a tempo determinato che lavorino sul medesimo piano didattico-temporale, sulla base di una programmazione annuale.
Né il concetto di didattica annuale può confondersi con quello di annualità lavorativa raggiunta per sommatoria dei vari periodi lavorati (sent. Cass
29991/23).
L'accoglimento della domanda, nei termini appena delineati, comporta la declaratoria del diritto dell'istante ad ottenere la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo nominale annuo di euro 500,00 per il solo anno scolastici 2022/2023, permanendo l'esigenza formativa posta a fondamento del beneficio in disamina alla luce del meccanismo di iscrizione nelle Graduatorie Provinciali di Istituto e delle connesse, documentate allegazioni della parte.
Alla luce di quanto sopra, dovrà pertanto il convenuto essere CP_3
condannato a costituire in favore del prof con le modalità Parte_2
Pag. 9 di 11 e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016
(GU n.281 del 1-12- 2016) ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge
107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma di € 500,00 per l'anno scolastico 22/23; somma di cui la parte ricorrente potrà/dovrà fruire, per le finalità formative di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione.
Le spese di giudizio sono regolate come da dispositivo e, tenendo conto dell'accoglimento parziale delle domande delle parti ricorrenti, sono compensate per la metà.
P.Q.M.
Il Tribunale , definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In accoglimento parziale della domanda di condanna il Parte_1
resistente, in persona del legale rapp. p.t., in ragione del diritto CP_3
maturato dall'istante all'attribuzione della fascia economica “15-20” con decorrenza 1.01.2011, al pagamento, in favore della docente, delle differenze retributive pari a complessivi euro € 4.294,36, oltre accessori fino al soddisfo;
2) In accoglimento parziale della domanda di condanna il Parte_2
, in p.l.r.p.t., a costituire in favore del Controparte_3
ricorrente, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito/assegnazione della somma pari a €
500,00 per l'anno scolastico 2022/23.
3) rigetta ogni altra domanda proposta dai ricorrenti.
Pag. 10 di 11 4) compensa per la metà le spese del presente giudizio ponendo la restante parte a carico della parte soccombente e, per l'effetto, condanna la
, in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_3
pagamento di € 657,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e
CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione.
Torre Annunziata, 4/4/2025
Il Giudice
Dott. Emanuele Rocco
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