Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 426
CGT2
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Negazione esenzione tassa automobilistica per imprese commercio autoveicoli

    La Corte ritiene che la norma sull'esenzione (art. 5 d.l. 953/1982) non richieda il pagamento del bollo in corso di validità, ma solo il pagamento per il periodo fisso precedente. Inoltre, anche qualora si considerasse il pagamento del 30 maggio come rilevante, esso è avvenuto dopo la consegna del veicolo alla concessionaria, periodo in cui l'esenzione era già in vigore. La Regione ha assunto una posizione contraddittoria nel negare la validità del pagamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 426
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 426
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

    Testo completo