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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/05/2025, n. 2204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2204 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12847/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12847 del ruolo generale dell'anno 2020 vertente tra
Parte_1
opponente, con l'avv. Antonio Risi
e
RI LL opponente, con l'avv. Michele Grimaldi (r.m.)
e
Controparte_1
opposta, con l'avv. Enzo Bosio
e
e per essa la sua mandataria, Controparte_2 CP_3
intervenuta, con l'avv. Antonio Donvito
pagina 1 di 9 Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del
21.11.2024 e, perciò, quanto alle parti opponenti, come da atto di citazione in opposizione e, quanto alle parti opposta e intervenuta, come da rispettivi fogli depositati telematicamente.
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 3862 ord. in data 14.9.2020, il giudice del Tribunale di Brescia ha ingiunto a e a RI EL, di pagare, in favore della ricorrente Parte_1 Controparte_1
(da ora, per brevità, , la somma di € 151.646,11=, oltre interessi e spese, quale
[...] Pt_2
saldo debitore del conto corrente n. 10566/49 alla data del 14.4.2020, intestato al e garantito dalla Pt_1
EL con due fideiussioni omnibus rilasciate in data del 13.3.2003 e 24.2.2010.
Avverso tale decreto, notificato con atto spedito a mezzo del servizio postale in data 9.10.2020, hanno proposto tempestiva opposizione il e la EL, con atto di citazione notificato in data Pt_1
11.11.2020.
Gli opponenti hanno contestato sotto vari profili il credito azionato in via monitoria da Pt_2 lamentando, in particolare: i) l'illegittimità della condotta tenuta dalla banca, integrante un'ipotesi di concessione abusiva di credito;
ii) con riferimento alla posizione della garante EL, la violazione del disposto dell'art. 1956 c.c.; iii) sempre con riferimento alla posizione della
EL, la “nullità delle fideiussioni omnibus prestate secondo lo schema ABI”; iv) il “mancato scorporo degli interessi anatocistici”.
Ciò premesso hanno concluso perché il tribunale, previo rigetto dell'istanza ex art. 648 c.c., volesse: i) in via principale “dichiarare infondato, ovvero nullo, ovvero annullabile, ovvero illegittimo ed in ogni caso, revocarsi il D.I. 3862/2020 qui opposto essendo il credito ingiunto eccessivo, inesigibile ed assolutamente non dovuto per tutto quanto dedotto, in fatto ed in diritto, nel presente atto e, per
l'effetto, mandare indenni gli opponenti da qualsiasi pretesa avanzata dalla convenuta opposta”; ii) in via subordinata, “in caso di conferma anche solo parziale del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare la nullità delle due fideiussioni omnibus del 13.03.2009 e del 24.02.2010 sottoscritte dalla sig.ra LL RI per tutto quanto dedotto, in fatto ed in diritto”; iii) ancora in via pagina 2 di 9 subordinata “in caso di conferma anche solo parziale del decreto ingiuntivo opposto, sulla scorta delle superiori contestazioni sul mancato scorporo degli interessi anatocistici, accertare e dichiarare la minor somma dovuta dagli odierni opponenti alla convenuta opposta nella misura che dovesse risultare di giustizia”, con vittoria di spese. si è costituita in giudizio contestando sotto vari profili la fondatezza dell'opposizione e ha Pt_2
concluso, in via preliminare, per la concessione della esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, per il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo e, in subordine, per la condanna degli opponenti al pagamento della diversa minor somma accertata in giudizio.
Nel corso dell'istruzione il g.i. ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto.
È poi intervenuta in giudizio (da ora quale cessionaria del Controparte_2 CP_2
credito azionato da Pt_2
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 21.11.2024 sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.
2. Responsabilità della banca per concessione abusiva di credito.
Col primo motivo di opposizione, il e la EL lamentano la condotta abusiva di Pt_1 Pt_2 evidenziando che “appare al quanto surreale la condotta della Controparte_1
nel concedere al sig. l'apertura di un credito di €. 90.000,00 sul conto
[...] Parte_1
corrente n. 10566/49, allorquando, in data 24.06.2010 (quindi a poco più di un anno dalla sua costituzione) mostrava già un saldo negativo pari ad €. 44.096,28. Come pure la sottoscrizione, al
13.11.2015, di un contratto di anticipo fatture pari al 70% dell'importo del documento commerciale, allorquando il conto corrente n. 10566/49 mostrava un saldo negativo ricompreso tra €. 187.582,37 del 30.09.2015 ed €. 174.923,11 del 31.12.2015.
Il tutto in un contesto in cui l'odierno istante si era peraltro già spogliato di una parte consistente dei suoi beni immobili conferendoli nella società G.T. MM RL (correva il 18.04.2011), siccome riducendo notevolmente la propria capacità patrimoniale”.
pagina 3 di 9 Aggiungono che “neppure la situazione reddituale del deducente era tale da poter giustificare la sottoscrizione dei contratti di affidamento in scrutinio come emerge dalla disamina delle dichiarazioni dei redditi depositate negli anni qui di interesse”.
La censura va disattesa per il suo tenore troppo generico.
In tema di concessione abusiva di credito, le più recenti pronunce della corte di legittimità (si vedano, in particolare, Cass. 18610/2021, 24725/2021 e 31389/2022) hanno ormai chiarito che la responsabilità della banca nei confronti (anche) del soggetto illegittimamente finanziato consegue, di norma, alla violazione delle norme – anche sovranazionali – che regolano l'attività creditizia (c.d. disciplina di settore) e non già alla violazione della regola generale del neminem laedere; si aggiunge, in talune peculiari ipotesi, la responsabilità per violazione del generale obbligo di buona fede di cui all'art. 1375
c.c.
La responsabilità della banca nei confronti del soggetto illegittimamente finanziato ha poi natura
“precontrattuale ex art. 1337 c.c., in quanto la banca avrà contrattato senza il rispetto delle prescrizioni speciali e generali che ne presidiano l'agire, dolosamente o colpevolmente disattendendo gli obblighi di prudente ed accorto operatore professionale ed acconsentendo alla concessione di credito in favore di un soggetto destinato, in caso contrario, ad uscire dal mercato;
mentre si tratterà, più propriamente, di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., ove sia imputata alla banca la prosecuzione di un finanziamento in corso. In entrambi i casi, vuoi che la condotta abusiva pregiudizievole si esprima nella violazione di obblighi specifici, vuoi che si realizzi nella violazione del generale obbligo di buona fede di cui all'art. 1375 c.c., si tratta di responsabilità da inadempimento di un'obbligazione preesistente” (così Cass. 18610/2021 citata, in motivazione).
Nel caso in esame, gli opponenti lamentano la condotta abusiva della banca in termini, come detto, del tutto generici, senza individuare alcuna delle norme della c.d. disciplina di settore oggetto di pretesa violazione.
pagina 4 di 9 In punto di fatto, si limitano poi ad allegare alcune circostanze di fatto (relative, soprattutto, alle condizioni economico-patrimoniali del ) che appaiono, anche valutate nel loro complesso, del Pt_1 tutto inidonee a dimostrare l'abusività della condotta della banca.
In particolare, non appare decisiva l'entità non elevata del debito accumulato dal (€ 44.096,28=) Pt_1
alla data di stipula del contratto di apertura di credito (24.6.2020) ed altrettanto irrilevante appare l'entità dell'affidamento concesso (€ 90.000,00=), che risulta – peraltro – pressoché doppio rispetto all'entità del debito.
Altrettanto deve poi dirsi per quanto all'entità del debito del in prossimità della stipula del Pt_1 contratto di “anticipazione fatture”, dovendosi anzi evidenziare come tale debito (che gli stessi opponenti indicano in € 187.582,37= al 30.09.2015 ed € 174.923,11= al 31.12.2015) si sia in seguito apprezzabilmente ridotto (attestandosi a € 151.646,11= al 14.4.2020).
Anche i dati relativi alla “situazione reddituale” del negli anni dal 2010 al 2019 (“utile risultante Pt_1 dal conto economico”, “reddito d'impresa (o perdita)” e “reddito d'impresa (o perdita) di spettanza dell'imprenditore”) non possono ritenersi decisivi, nel difetto della completa illustrazione delle condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie del , indispensabili per valutarne il c.d. merito Pt_1
creditizio.
Del tutto irrilevanti appaiono poi le circostanze illustrate dagli opponenti, relative ai debiti maturati dalle società G.T. MM s.r.l. e Montisola MM s.r.l., che, pur riferibili al e alla Pt_1
EL, costituiscono soggetti giuridici diversi, dotati di propria – autonoma – capacità patrimoniale, economica e finanziaria.
Deve essere infine esclusa la pretesa diminuzione della consistenza patrimoniale del (che, in tesi, Pt_1
“si era peraltro già spogliato di una parte consistente dei suoi beni immobili conferendoli nella società
G.T. MM RL (correva il 18.04.2011), siccome riducendo notevolmente la propria capacità patrimoniale)”, dovendosi al riguardo osservare come il conferimento dei beni immobili, da parte del
, in favore di G.T. MM s.r.l. abbia trovato idonea contropartita nell'acquisizione della Pt_1
partecipazione in detta società (di cui era peraltro socio di maggioranza).
pagina 5 di 9 In definitiva, va ribadito il tenore troppo generico della doglianza degli opponenti, inidoneo a far sorgere in capo alla banca finanziatrice l'onere di provare – nel contesto della eventuale responsabilità contrattuale – la diligenza della propria condotta.
Si aggiunga che la (asserita) condotta abusiva della banca potrebbe, al più, costituire fonte di un'eventuale responsabilità risarcitoria della stessa, che non risulta tuttavia espressamente invocata dagli opponenti.
3. Liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c.
Col secondo motivo di opposizione, la sola EL (che peraltro, dopo aver revocato il mandato all'originario difensore, non ne ha più nominato uno nuovo, allontanandosi, in sostanza, dal processo) invoca la liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1956 c.c.
Anche tale censura va disattesa in considerazione del suo tenore troppo generico, tenuto conto, in particolare, della entità non particolarmente consistente del debito maturato dal (come ricordato, Pt_1
€ 151.646,11=), a fronte dell'importo ben più elevato delle garanzie prestate dalla EL (per complessivi € 1.545.000,00=).
Si aggiunga che la EL, coniuge del , ha costituito con quest'ultimo la società G.T. Pt_1
MM s.r.l. e che i due soci hanno liberato le rispettive quote di capitale della società, conferendo il “a completa liberazione della sua quota del 51% del capitale sociale, il ramo immobiliare Pt_1
dell'azienda di sua proprietà avente per oggetto l'attività di costruzione e ristrutturazione di edifici residenziali e non residenziali, esercitata sotto la ditta corrente in Controparte_4
Monte Isola (Bs), Via Menzino D 2/1” e la EL “a completa liberazione della sua quota, il proprio credito quale collaboratrice familiare per il valore di €. 24.500,00 pari al 49% del capitale sociale”.
Circostanze riportate dagli stessi opponenti, dalle quali emerge un complesso di rapporti di natura personale e di affari che rendono del tutto inverosimile che la EL potesse ignorare la situazione patrimoniale del coniuge.
pagina 6 di 9 4. Nullità delle fideiussioni rilasciate dalla EL “secondo lo schema ABI”.
Anche tale eccezione va disattesa.
Sul punto appare sufficiente il richiamo ai principi enunciati dalla – ormai nota – sentenza delle Sezioni
Unite della Corte di cassazione n. n. 41994/2021, secondo cui “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Nel totale difetto di elementi di segno contrario, le garanzie prestate risulterebbero perciò – al più – solo parzialmente nulle, limitatamente alle clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, clausole che, tuttavia, non assumono alcuna rilevanza nel caso in esame.
5. “Mancato scorporo degli interessi anatocistici”.
Anche tale eccezione va disattesa in considerazione del suo tenore del tutto generico, essendosi gli opponenti limitati ad osservare che “dall'analisi dell'estratto conto ex adverso prodotto (doc. 5, fasc.lo monitorio) è possibile evidenziare come controparte abbia provveduto in costanza del rapporto di conto corrente (dal 23.02.2009 al 14.04.2020) a capitalizzare trimestralmente gli interessi passivi maturati, in spregio alla normativa bancaria vigente”.
Al riguardo va difatti rilevato che, nel periodo in cui risultano effettivamente addebitati trimestralmente gli interessi, tale capitalizzazione risultava sicuramente consentita qualora “simmetrica” e che gli opponenti non hanno provveduto ad alcuna allegazione più specifica al riguardo.
6. Conclusioni.
pagina 7 di 9 Disattese tutte le censure sollevate dagli opponenti, l'opposizione va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, dovendosi unicamente dare atto che, nel corso del giudizio, è intervenuta quale – pacifica – cessionaria del credito azionato in via monitoria da CP_2 Pt_2
La presente sentenza risulta perciò opponibile ex art. 111 c.p.c. a CP_2
In difetto di consenso delle altre parti, non può infine essere pronunciata l'estromissione di Pt_2
7. Spese.
Gli opponenti, soccombenti, vanno condannati, in solido, alla rifusione delle spese sostenute da Pt_2
e (quale mandataria di per il presente giudizio, che si liquidano, quanto a CP_3 CP_2
, in complessivi € 14.103,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge Pt_2
(come da nota spese depositata e, quindi, riconosciuti i valori medi, per tutte le fasi, per le cause di valore da € 52.000,01= ad € 260.000,00=), con distrazione in favore del procuratore antistatario, e, quanto a in complessivi € 8.327,50= per compensi, oltre 15% per spese generali e CP_3
accessori di legge (riconosciuti i valori medi per la fase di studio e quelli minimi per tutte le altre fasi, per le cause di valore da € 52.000,01= ad € 260.000,00=).
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, rigetta l'opposizione proposta da e RI EL avverso il decreto ingiuntivo n. 3862 Parte_1
ord. in data 14.9.2020, del giudice del Tribunale di Brescia e, per l'effetto, conferma detto decreto;
condanna gli opponenti e RI EL, in solido, al pagamento, in favore della Parte_1
opposta della somma di 14.103,00=, oltre 15% per spese generali e Controparte_1
accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario, e, in favore dell'intervenuta della somma di 8.327,50=, oltre 15% per spese CP_3
generali e accessori di legge, sempre a titolo di rifusione delle spese di lite
Così deciso in Brescia il 23.5.2025.
Il giudice dott. Raffaele Del Porto
pagina 8 di 9 Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12847 del ruolo generale dell'anno 2020 vertente tra
Parte_1
opponente, con l'avv. Antonio Risi
e
RI LL opponente, con l'avv. Michele Grimaldi (r.m.)
e
Controparte_1
opposta, con l'avv. Enzo Bosio
e
e per essa la sua mandataria, Controparte_2 CP_3
intervenuta, con l'avv. Antonio Donvito
pagina 1 di 9 Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del
21.11.2024 e, perciò, quanto alle parti opponenti, come da atto di citazione in opposizione e, quanto alle parti opposta e intervenuta, come da rispettivi fogli depositati telematicamente.
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 3862 ord. in data 14.9.2020, il giudice del Tribunale di Brescia ha ingiunto a e a RI EL, di pagare, in favore della ricorrente Parte_1 Controparte_1
(da ora, per brevità, , la somma di € 151.646,11=, oltre interessi e spese, quale
[...] Pt_2
saldo debitore del conto corrente n. 10566/49 alla data del 14.4.2020, intestato al e garantito dalla Pt_1
EL con due fideiussioni omnibus rilasciate in data del 13.3.2003 e 24.2.2010.
Avverso tale decreto, notificato con atto spedito a mezzo del servizio postale in data 9.10.2020, hanno proposto tempestiva opposizione il e la EL, con atto di citazione notificato in data Pt_1
11.11.2020.
Gli opponenti hanno contestato sotto vari profili il credito azionato in via monitoria da Pt_2 lamentando, in particolare: i) l'illegittimità della condotta tenuta dalla banca, integrante un'ipotesi di concessione abusiva di credito;
ii) con riferimento alla posizione della garante EL, la violazione del disposto dell'art. 1956 c.c.; iii) sempre con riferimento alla posizione della
EL, la “nullità delle fideiussioni omnibus prestate secondo lo schema ABI”; iv) il “mancato scorporo degli interessi anatocistici”.
Ciò premesso hanno concluso perché il tribunale, previo rigetto dell'istanza ex art. 648 c.c., volesse: i) in via principale “dichiarare infondato, ovvero nullo, ovvero annullabile, ovvero illegittimo ed in ogni caso, revocarsi il D.I. 3862/2020 qui opposto essendo il credito ingiunto eccessivo, inesigibile ed assolutamente non dovuto per tutto quanto dedotto, in fatto ed in diritto, nel presente atto e, per
l'effetto, mandare indenni gli opponenti da qualsiasi pretesa avanzata dalla convenuta opposta”; ii) in via subordinata, “in caso di conferma anche solo parziale del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare la nullità delle due fideiussioni omnibus del 13.03.2009 e del 24.02.2010 sottoscritte dalla sig.ra LL RI per tutto quanto dedotto, in fatto ed in diritto”; iii) ancora in via pagina 2 di 9 subordinata “in caso di conferma anche solo parziale del decreto ingiuntivo opposto, sulla scorta delle superiori contestazioni sul mancato scorporo degli interessi anatocistici, accertare e dichiarare la minor somma dovuta dagli odierni opponenti alla convenuta opposta nella misura che dovesse risultare di giustizia”, con vittoria di spese. si è costituita in giudizio contestando sotto vari profili la fondatezza dell'opposizione e ha Pt_2
concluso, in via preliminare, per la concessione della esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, per il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo e, in subordine, per la condanna degli opponenti al pagamento della diversa minor somma accertata in giudizio.
Nel corso dell'istruzione il g.i. ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto.
È poi intervenuta in giudizio (da ora quale cessionaria del Controparte_2 CP_2
credito azionato da Pt_2
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 21.11.2024 sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.
2. Responsabilità della banca per concessione abusiva di credito.
Col primo motivo di opposizione, il e la EL lamentano la condotta abusiva di Pt_1 Pt_2 evidenziando che “appare al quanto surreale la condotta della Controparte_1
nel concedere al sig. l'apertura di un credito di €. 90.000,00 sul conto
[...] Parte_1
corrente n. 10566/49, allorquando, in data 24.06.2010 (quindi a poco più di un anno dalla sua costituzione) mostrava già un saldo negativo pari ad €. 44.096,28. Come pure la sottoscrizione, al
13.11.2015, di un contratto di anticipo fatture pari al 70% dell'importo del documento commerciale, allorquando il conto corrente n. 10566/49 mostrava un saldo negativo ricompreso tra €. 187.582,37 del 30.09.2015 ed €. 174.923,11 del 31.12.2015.
Il tutto in un contesto in cui l'odierno istante si era peraltro già spogliato di una parte consistente dei suoi beni immobili conferendoli nella società G.T. MM RL (correva il 18.04.2011), siccome riducendo notevolmente la propria capacità patrimoniale”.
pagina 3 di 9 Aggiungono che “neppure la situazione reddituale del deducente era tale da poter giustificare la sottoscrizione dei contratti di affidamento in scrutinio come emerge dalla disamina delle dichiarazioni dei redditi depositate negli anni qui di interesse”.
La censura va disattesa per il suo tenore troppo generico.
In tema di concessione abusiva di credito, le più recenti pronunce della corte di legittimità (si vedano, in particolare, Cass. 18610/2021, 24725/2021 e 31389/2022) hanno ormai chiarito che la responsabilità della banca nei confronti (anche) del soggetto illegittimamente finanziato consegue, di norma, alla violazione delle norme – anche sovranazionali – che regolano l'attività creditizia (c.d. disciplina di settore) e non già alla violazione della regola generale del neminem laedere; si aggiunge, in talune peculiari ipotesi, la responsabilità per violazione del generale obbligo di buona fede di cui all'art. 1375
c.c.
La responsabilità della banca nei confronti del soggetto illegittimamente finanziato ha poi natura
“precontrattuale ex art. 1337 c.c., in quanto la banca avrà contrattato senza il rispetto delle prescrizioni speciali e generali che ne presidiano l'agire, dolosamente o colpevolmente disattendendo gli obblighi di prudente ed accorto operatore professionale ed acconsentendo alla concessione di credito in favore di un soggetto destinato, in caso contrario, ad uscire dal mercato;
mentre si tratterà, più propriamente, di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., ove sia imputata alla banca la prosecuzione di un finanziamento in corso. In entrambi i casi, vuoi che la condotta abusiva pregiudizievole si esprima nella violazione di obblighi specifici, vuoi che si realizzi nella violazione del generale obbligo di buona fede di cui all'art. 1375 c.c., si tratta di responsabilità da inadempimento di un'obbligazione preesistente” (così Cass. 18610/2021 citata, in motivazione).
Nel caso in esame, gli opponenti lamentano la condotta abusiva della banca in termini, come detto, del tutto generici, senza individuare alcuna delle norme della c.d. disciplina di settore oggetto di pretesa violazione.
pagina 4 di 9 In punto di fatto, si limitano poi ad allegare alcune circostanze di fatto (relative, soprattutto, alle condizioni economico-patrimoniali del ) che appaiono, anche valutate nel loro complesso, del Pt_1 tutto inidonee a dimostrare l'abusività della condotta della banca.
In particolare, non appare decisiva l'entità non elevata del debito accumulato dal (€ 44.096,28=) Pt_1
alla data di stipula del contratto di apertura di credito (24.6.2020) ed altrettanto irrilevante appare l'entità dell'affidamento concesso (€ 90.000,00=), che risulta – peraltro – pressoché doppio rispetto all'entità del debito.
Altrettanto deve poi dirsi per quanto all'entità del debito del in prossimità della stipula del Pt_1 contratto di “anticipazione fatture”, dovendosi anzi evidenziare come tale debito (che gli stessi opponenti indicano in € 187.582,37= al 30.09.2015 ed € 174.923,11= al 31.12.2015) si sia in seguito apprezzabilmente ridotto (attestandosi a € 151.646,11= al 14.4.2020).
Anche i dati relativi alla “situazione reddituale” del negli anni dal 2010 al 2019 (“utile risultante Pt_1 dal conto economico”, “reddito d'impresa (o perdita)” e “reddito d'impresa (o perdita) di spettanza dell'imprenditore”) non possono ritenersi decisivi, nel difetto della completa illustrazione delle condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie del , indispensabili per valutarne il c.d. merito Pt_1
creditizio.
Del tutto irrilevanti appaiono poi le circostanze illustrate dagli opponenti, relative ai debiti maturati dalle società G.T. MM s.r.l. e Montisola MM s.r.l., che, pur riferibili al e alla Pt_1
EL, costituiscono soggetti giuridici diversi, dotati di propria – autonoma – capacità patrimoniale, economica e finanziaria.
Deve essere infine esclusa la pretesa diminuzione della consistenza patrimoniale del (che, in tesi, Pt_1
“si era peraltro già spogliato di una parte consistente dei suoi beni immobili conferendoli nella società
G.T. MM RL (correva il 18.04.2011), siccome riducendo notevolmente la propria capacità patrimoniale)”, dovendosi al riguardo osservare come il conferimento dei beni immobili, da parte del
, in favore di G.T. MM s.r.l. abbia trovato idonea contropartita nell'acquisizione della Pt_1
partecipazione in detta società (di cui era peraltro socio di maggioranza).
pagina 5 di 9 In definitiva, va ribadito il tenore troppo generico della doglianza degli opponenti, inidoneo a far sorgere in capo alla banca finanziatrice l'onere di provare – nel contesto della eventuale responsabilità contrattuale – la diligenza della propria condotta.
Si aggiunga che la (asserita) condotta abusiva della banca potrebbe, al più, costituire fonte di un'eventuale responsabilità risarcitoria della stessa, che non risulta tuttavia espressamente invocata dagli opponenti.
3. Liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c.
Col secondo motivo di opposizione, la sola EL (che peraltro, dopo aver revocato il mandato all'originario difensore, non ne ha più nominato uno nuovo, allontanandosi, in sostanza, dal processo) invoca la liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1956 c.c.
Anche tale censura va disattesa in considerazione del suo tenore troppo generico, tenuto conto, in particolare, della entità non particolarmente consistente del debito maturato dal (come ricordato, Pt_1
€ 151.646,11=), a fronte dell'importo ben più elevato delle garanzie prestate dalla EL (per complessivi € 1.545.000,00=).
Si aggiunga che la EL, coniuge del , ha costituito con quest'ultimo la società G.T. Pt_1
MM s.r.l. e che i due soci hanno liberato le rispettive quote di capitale della società, conferendo il “a completa liberazione della sua quota del 51% del capitale sociale, il ramo immobiliare Pt_1
dell'azienda di sua proprietà avente per oggetto l'attività di costruzione e ristrutturazione di edifici residenziali e non residenziali, esercitata sotto la ditta corrente in Controparte_4
Monte Isola (Bs), Via Menzino D 2/1” e la EL “a completa liberazione della sua quota, il proprio credito quale collaboratrice familiare per il valore di €. 24.500,00 pari al 49% del capitale sociale”.
Circostanze riportate dagli stessi opponenti, dalle quali emerge un complesso di rapporti di natura personale e di affari che rendono del tutto inverosimile che la EL potesse ignorare la situazione patrimoniale del coniuge.
pagina 6 di 9 4. Nullità delle fideiussioni rilasciate dalla EL “secondo lo schema ABI”.
Anche tale eccezione va disattesa.
Sul punto appare sufficiente il richiamo ai principi enunciati dalla – ormai nota – sentenza delle Sezioni
Unite della Corte di cassazione n. n. 41994/2021, secondo cui “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Nel totale difetto di elementi di segno contrario, le garanzie prestate risulterebbero perciò – al più – solo parzialmente nulle, limitatamente alle clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, clausole che, tuttavia, non assumono alcuna rilevanza nel caso in esame.
5. “Mancato scorporo degli interessi anatocistici”.
Anche tale eccezione va disattesa in considerazione del suo tenore del tutto generico, essendosi gli opponenti limitati ad osservare che “dall'analisi dell'estratto conto ex adverso prodotto (doc. 5, fasc.lo monitorio) è possibile evidenziare come controparte abbia provveduto in costanza del rapporto di conto corrente (dal 23.02.2009 al 14.04.2020) a capitalizzare trimestralmente gli interessi passivi maturati, in spregio alla normativa bancaria vigente”.
Al riguardo va difatti rilevato che, nel periodo in cui risultano effettivamente addebitati trimestralmente gli interessi, tale capitalizzazione risultava sicuramente consentita qualora “simmetrica” e che gli opponenti non hanno provveduto ad alcuna allegazione più specifica al riguardo.
6. Conclusioni.
pagina 7 di 9 Disattese tutte le censure sollevate dagli opponenti, l'opposizione va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, dovendosi unicamente dare atto che, nel corso del giudizio, è intervenuta quale – pacifica – cessionaria del credito azionato in via monitoria da CP_2 Pt_2
La presente sentenza risulta perciò opponibile ex art. 111 c.p.c. a CP_2
In difetto di consenso delle altre parti, non può infine essere pronunciata l'estromissione di Pt_2
7. Spese.
Gli opponenti, soccombenti, vanno condannati, in solido, alla rifusione delle spese sostenute da Pt_2
e (quale mandataria di per il presente giudizio, che si liquidano, quanto a CP_3 CP_2
, in complessivi € 14.103,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge Pt_2
(come da nota spese depositata e, quindi, riconosciuti i valori medi, per tutte le fasi, per le cause di valore da € 52.000,01= ad € 260.000,00=), con distrazione in favore del procuratore antistatario, e, quanto a in complessivi € 8.327,50= per compensi, oltre 15% per spese generali e CP_3
accessori di legge (riconosciuti i valori medi per la fase di studio e quelli minimi per tutte le altre fasi, per le cause di valore da € 52.000,01= ad € 260.000,00=).
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, rigetta l'opposizione proposta da e RI EL avverso il decreto ingiuntivo n. 3862 Parte_1
ord. in data 14.9.2020, del giudice del Tribunale di Brescia e, per l'effetto, conferma detto decreto;
condanna gli opponenti e RI EL, in solido, al pagamento, in favore della Parte_1
opposta della somma di 14.103,00=, oltre 15% per spese generali e Controparte_1
accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario, e, in favore dell'intervenuta della somma di 8.327,50=, oltre 15% per spese CP_3
generali e accessori di legge, sempre a titolo di rifusione delle spese di lite
Così deciso in Brescia il 23.5.2025.
Il giudice dott. Raffaele Del Porto
pagina 8 di 9 Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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