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Decreto 15 marzo 2025
Decreto 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, decreto 15/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
N.894/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
- SECONDA SEZIONE CIVILE -
Il Giudice designato dr. Bartolomeo Ietto, letto il ricorso monitorio depositato il 7.2.2025 nell'interesse della “ Controparte_1
“;
[...] esaminato il fascicolo processuale e ritenuta la propria competenza;
considerato che
la pretesa fatta valere è certa, liquida ed esigibile ed è fondata sulla prova scritta costituita – oltre che dalla procura e dalla visura all'uopo allegate – dal contratto di finanziamento, dall'estratto di quello di cessione dei crediti, dall'ulteriore estratto della Gazzetta Ufficiale contenente l'avviso della stessa cessione, dalla lista dei crediti ceduti e dall'estratto conto certificato ai sensi dell'art.50 del d.l.vo 1.9.1993, n.385, quali all'uopo prodotti sempre dalla società istante;
rilevato che i soggetti contro i quali è stata proposta la domanda sono consumatori, ragion per cui – anche alla luce di quanto statuito dalle Sezioni Unite Civili della Cassazione con la sentenza n.9479/2023 pubblicata il 6.4.2023 – occorre dare atto del carattere non abusivo delle clausole del suddetto contratto di finanziamento e, di conseguenza, avvertire espressamente i soggetti medesimi che, in caso di omessa opposizione, decadranno dalla possibilità di far valere lo stesso carattere abusivo;
ritenuto che
non sussistono i presupposti previsti dall'art.642 c.p.c. per concedere l'esecuzione provvisoria del presente provvedimento;
visti gli artt.633 e ss. c.p.c.;
I N G I U N G E
a , nato in [...] il [...] e residente a [...], ed a , nata a [...] il [...] Parte_2 ed ivi residente, in via Sant'Eustachio 105, di pagare, in via solidale, alla ricorrente
“ “, con sede in Milano (MI), alla Piazza della Trivulziana Controparte_1
n.4/A, ed in persona del legale rappresentante “ pro tempore “, nel termine di giorni quaranta dalla notifica del presente decreto e per le causali di cui in ricorso, la somma complessiva di € 66.499,26, oltre gli ulteriori interessi di mora da calcolarsi – nella misura legale e sul solo capitale di € 22.597,64 - con decorrenza dalla data del 4.2.2025 di redazione della domanda e fino all'effettivo soddisfo, in uno alle spese della procedura monitoria, che si liquidano in € 406,50 per esborsi ed in € 2.242,00 per compenso, oltre il rimborso forfettario pari al 15% del compenso medesimo, l'I.V.A. ed il C.A.P. come per legge. Avverte gli ingiunti che hanno diritto di proporre opposizione entro lo stesso termine di quaranta giorni, durante il quale gli atti potranno essere consultati telematicamente, e che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata e gli intimati, nella loro veste di consumatori, decadranno dalla possibilità di far valere l'abusività delle clausole inserite nel contratto di finanziamento posto a fondamento del presente provvedimento. Salerno, 15.3.2025 IL GIUDICE
(dr. Bartolomeo Ietto)
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
- SECONDA SEZIONE CIVILE -
Il Giudice designato dr. Bartolomeo Ietto, letto il ricorso monitorio depositato il 7.2.2025 nell'interesse della “ Controparte_1
“;
[...] esaminato il fascicolo processuale e ritenuta la propria competenza;
considerato che
la pretesa fatta valere è certa, liquida ed esigibile ed è fondata sulla prova scritta costituita – oltre che dalla procura e dalla visura all'uopo allegate – dal contratto di finanziamento, dall'estratto di quello di cessione dei crediti, dall'ulteriore estratto della Gazzetta Ufficiale contenente l'avviso della stessa cessione, dalla lista dei crediti ceduti e dall'estratto conto certificato ai sensi dell'art.50 del d.l.vo 1.9.1993, n.385, quali all'uopo prodotti sempre dalla società istante;
rilevato che i soggetti contro i quali è stata proposta la domanda sono consumatori, ragion per cui – anche alla luce di quanto statuito dalle Sezioni Unite Civili della Cassazione con la sentenza n.9479/2023 pubblicata il 6.4.2023 – occorre dare atto del carattere non abusivo delle clausole del suddetto contratto di finanziamento e, di conseguenza, avvertire espressamente i soggetti medesimi che, in caso di omessa opposizione, decadranno dalla possibilità di far valere lo stesso carattere abusivo;
ritenuto che
non sussistono i presupposti previsti dall'art.642 c.p.c. per concedere l'esecuzione provvisoria del presente provvedimento;
visti gli artt.633 e ss. c.p.c.;
I N G I U N G E
a , nato in [...] il [...] e residente a [...], ed a , nata a [...] il [...] Parte_2 ed ivi residente, in via Sant'Eustachio 105, di pagare, in via solidale, alla ricorrente
“ “, con sede in Milano (MI), alla Piazza della Trivulziana Controparte_1
n.4/A, ed in persona del legale rappresentante “ pro tempore “, nel termine di giorni quaranta dalla notifica del presente decreto e per le causali di cui in ricorso, la somma complessiva di € 66.499,26, oltre gli ulteriori interessi di mora da calcolarsi – nella misura legale e sul solo capitale di € 22.597,64 - con decorrenza dalla data del 4.2.2025 di redazione della domanda e fino all'effettivo soddisfo, in uno alle spese della procedura monitoria, che si liquidano in € 406,50 per esborsi ed in € 2.242,00 per compenso, oltre il rimborso forfettario pari al 15% del compenso medesimo, l'I.V.A. ed il C.A.P. come per legge. Avverte gli ingiunti che hanno diritto di proporre opposizione entro lo stesso termine di quaranta giorni, durante il quale gli atti potranno essere consultati telematicamente, e che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata e gli intimati, nella loro veste di consumatori, decadranno dalla possibilità di far valere l'abusività delle clausole inserite nel contratto di finanziamento posto a fondamento del presente provvedimento. Salerno, 15.3.2025 IL GIUDICE
(dr. Bartolomeo Ietto)