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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 27/03/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il Tribunale di Potenza Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del GOP dott. Angelo Raffaele Violante, all'esito dell'udienza del 20 marzo 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 4014 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno
2023, avente ad oggetto: esatta indicazione dei dati catastali;
TRA
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), (C.F.: ) rappresentati C.F._2 Parte_3 C.F._3
e difesi, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Manuelita Martone e Pio Belmonte, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Martone in Potenza alla via Sicilia n. 9, in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTI
E
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._4
Gaetano Michele Maria de Bonis, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Potenza alla via
IV Novembre n. 58, giusta procura speciale del 28/01/2022, in calce alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
(C.F.: ) e (C.F.: CP_2 C.F._5 CP_3
), rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Salvatore, presso il cui studio in C.F._6
Potenza alla via Isca del Pioppo n. 2 sono elettivamente domiciliati, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione;
RESISTENTI
All'udienza del 20/03/2025, i procuratori delle parti costituite concludevano come da verbale in atti.
SINTETICO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con ricorso del 28/10/2023 ai sensi dell'art. 281 decies cpc, i ricorrenti hanno adito l'intestato
Tribunale per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare gli estremi catastali dei cinque lotti individuati nella sentenza n. 1122/2016 del 29.9.2016 del Tribunale di Potenza, come emendata dal decreto di correzione del medesimo Giudice del 3.5.2022, e … Per l'effetto, dichiarare che: - ad
(di cui attuali eredi sono le ricorrenti e ) sono Parte_4 Parte_3 Parte_1 assegnati gli immobili di cui al foglio 48, p.lla 331, sub. 4 e sub. 5; - ad è Controparte_1 assegnato l'immobile di cui al foglio 48, p.lla 331, sub. 10; - ad (di cui attuali Pt_1 Parte_5 eredi sono i resistenti e ) sono assegnati gli immobili di cui al foglio 48, p.lla CP_2 CP_3
331, sub. 7 e sub. 9; - ad (attuali eredi tutte le parti del presente giudizio) è Persona_1 assegnato l'immobile di cui al foglio 48, p.lla 331, sub. 8; - ad è assegnato Parte_2
l'immobile di cui al foglio 48, p.lla 331, sub. 11 (ex sub 6)”.
Deduceva che il Tribunale di Potenza con sentenza n. 1122/2016 del 29/09/2016, come emendata dal decreto di correzione del medesimo Giudice del 03/05/2022, passata in giudicato, dichiarava lo scioglimento della comunione ereditaria tra le parti in causa ed in virtù di sorteggio provvedeva ad assegnare i cinque lotti, come costituiti dall'ausiliario del giudice con la relazione tecnica d'ufficio senza, peraltro, specificare ed individuare catastalmente i beni immobili facente parte dei singoli lotti.
2) La resistente si costituiva in giudizio con comparsa del 25/01/2024 e Controparte_1 chiedeva all'adito Tribunale di “Identificare i cinque lotti assegnati agli eredi in base alla sentenza
n. 1122/2016 del 29/09/2016 del Tribunale di Potenza, in riferimento alla relazione integrativa del
CTU geom. del 04/06/2013 riportando con esattezza gli attuali riferimenti Persona_2 catastali per ogni lotto assegnato”, nonché verificare lo stato dei luoghi e la situazione in cui versavano gli immobili facenti parte del lotto n. 2 assegnato alla resistente.
3) I resistenti ed - eredi di (deceduta in CP_2 CP_3 Persona_3
Potenza l'8/02/2012), per rappresentazione del figlio (deceduto in Potenza il 2/12/2007) Persona_4
- si costituivano in giudizio con comparsa di costituzione risposta e dichiaravano di non opporsi alla richiesta di parte ricorrente, rendendosi necessaria l'identificazione catastale ai fini della trascrizione della sentenza.
****
La causa, istruita con le produzioni documentali delle parti e dalla CTU espletata in corso di causa, all'udienza del 20/03/2025, dopo breve discussione, è stata riservata per la decisione.
MOTIVI
4) La domanda formulata, in difetto di contrasto fra le parti, può trovare accoglimento.
A tal riguardo, è del tutto pacifico ed emerge per tabulas che con sentenza n. 1122/2016 del
29/09/2016, passata in giudicato, il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda, dichiarava sciolta la comunione ereditaria tra le parti ed in virtù del sorteggio eseguito in data 27/07/2016, attribuiva i lotti come segue: “Lotto n. 1 assegnato ad Parte_4
(eredi); Lotto n. 2 assegnato ad;
Lotto n. 3 assegnato ad Controparte_1 Persona_3 (eredi); Lotto n. 4 assegnato ad;
Lotto n. 5 assegnato ad
[...] Parte_2 Persona_1
”.
[...]
Ordunque, i lotti venivano assegnati a seguito di estrazione a sorte, ma senza alcuna indicazione e identificazione catastale dei beni immobili che ne facevano parte.
A tal uopo, all'udienza del 07/03/2024 il giudice disponeva una CTU al fine di identificare catastalmente i beni immobili dei singoli lotti, quindi assegnava al CTU il seguente quesito: “previo esame della documentazione in atti e di quella eventualmente reperita presso pubblici uffici, ed espletati gli opportuni accertamenti, identifichi i cinque lotti assegnati agli eredi in base alla sentenza
n. 1122/2016 del 29/09/2016 del Tribunale di Potenza, come emendata dal decreto di correzione del medesimo Giudice del 03/05/2022, riportando gli esatti identificativi catastali dei beni per ogni singolo lotto assegnato. Precisi quant'altro ritenuto necessario ai fini della risposta al quesito che precede”.
All'udienza del 20/03/2025, le parti alla luce della relazione e dei chiarimenti depositati in atti dal
CTU geom. , chiedevano una decisione conforme a quanto di seguito si riporta: Persona_2
- Lotto 1, in catasto al foglio 48, particella 331, sub. 5 e sub. 14 assegnato ad Parte_1 nata a [...] il [...] (C.F.: ) ed nata a [...] C.F._7 Parte_3
l'1/03/1964 (C.F.: ); C.F._3
- Lotto 2, in catasto al foglio 48, particella 331, sub. 12 assegnato ad nata a Controparte_1
Potenza il 04/02/1934 (C.F.: ; C.F._4
- Lotto 3, in catasto al foglio 48, particella 331, sub. 7 e sub. 9 assegnato ad nata a CP_2
Potenza il 26/02/1994 (C.F.: ) ed nato a [...] il [...] C.F._5 CP_3
(C.F.: ) quali eredi di;
C.F._6 Persona_3
- Lotto 4, in catasto al foglio 48, particella 331, sub. 8 assegnato ad nata a Parte_1
Potenza il 03/10/1959 (C.F.: ), nata a [...] l'[...] C.F._7 Parte_3
(C.F.: ), nata a [...] il [...] (C.F.: C.F._3 Controparte_1
, nata a [...] il [...] (C.F.: C.F._4 CP_2
) nato a [...] il [...] (C.F.: C.F._5 CP_3
) e nato a [...] il [...] (C.F.: C.F._6 Parte_2
); C.F._8
- Lotto 5, in catasto al foglio 48, particella 331, sub. 13 assegnato ad nato a Parte_2
Potenza il 21/06/1946 (C.F.: ). C.F._2
5) Ciò detto, occorre qui considerare la natura irretrattabile dell'assegnazione già disposta con sentenza n. 1122/2016 del Tribunale di Potenza, passata in giudicato e in alcun modo inficiata dall'omessa menzione dei dati catastali nel dispositivo o nella motivazione, ciò non integrando in alcun modo un vizio della pronuncia (vedasi, in tema di usucapione ed enunciando principi generali,
Cass. civ.,11.08.2005, n.16853).
Il carattere non controverso della coincidenza fra i beni assegnati con la predetta sentenza e le particelle indicate dal ricorrente e dai resistenti, in questa sede (atteso quanto emergente sulla base della C.T.U. e dei chiarimenti in atti), non contestati ed espressamente confermato che l'esposizione dei fatti esposti nel ricorso ex art. 281 decies c.p.c. corrisponde a quanto accaduto e che le particelle oggetto di richiesta di accertamento corrispondono a quelle indicate nella sentenza n. 1122/2016 del
Tribunale di Potenza.
5.1) Il carattere non preclusivo alla pronuncia qui richiesta né della sentenza passata in giudicato
(condividendosi il principio per cui il dato catastale qui peraltro meramente omesso, non da modificarsi - non ha rilievo identificativo, ma è mero elemento puramente descrittivo del bene e può subire nel tempo quelle variazioni che rispecchiano le evoluzione dei traffici giuridici, senza che ciò possa ostacolare il regime pubblicitario di opponibilità a terzi nel caso (del tutto fisiologico e in alcun modo ostativo) di mutamento del dato catastale inteso in termini puramente numerici (Trib. Como,
R.G. 1768/2019, 26/07/2019).
A fronte di ciò, nulla osta all'accoglimento della domanda e quindi all'emissione della statuizione di cui all'odierno dispositivo, con declaratoria, in definitiva, meramente ricognitiva della sentenza definitiva già emessa e dei beni già irrevocabilmente assegnati alle parti (e qui meramente catastalmente identificati, in difetto di contrasto fra le parti e occorrendo rammentare che i profili attinenti al frazionamento catastale sono suscettibili di essere precisati e può avvenire pure in sede stragiudiziale, sulla base di un accordo tra le parti” (Cass. civ., 26.03.2019, n. 8400).
5.2) Il presente provvedimento è titolo per la trascrizione, previa presentazione nelle forme dell'art. 2658 c.c., presso la competente Conservatoria dei RR.II., con esonero di quest'ultimo da ogni responsabilità e senza necessità di procedersi ad alcun ordine (a differenza dell'ipotesi dell'ordine di cancellazione ex art. 2884 c.c.) il quale, ove omesso, sarebbe comunque privo di autonomo contenuto decisionale, costituendo la trascrizione della sentenza, ai sensi dell'art. 2651, c.c., un obbligo del conservatore e dovendo la formalità essere pertanto da lui eseguita anche senza ordine del giudice
(Cass. civ., 11-08-2005, n. 16853).
6) Sulla regolamentazione delle spese di lite, in ragione della peculiarità della vicenda in esame e del difetto di effettivo contrasto fra le parti tale da giustificare una valutazione di soccombenza, si ravvisano gli estremi per applicare l'art. 92, co. 2, cpc (nella formulazione ratione temporis vigente, come altresì scaturente dalla pronuncia di Corte Cost. n. 77/2018) e per disporne quindi l'integrale compensazione fra le parti. Le spese di CTU sono poste a carico di tutte le parti, secondo il condiviso orientamento della Suprema Corte, secondo cui “il compenso dovuto al consulente professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza (cfr. Cass. civ., 30 dicembre 2009, n. 28094)”.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio R.G. 4014/2023 instaurato con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., da
[...]
, , (ricorrenti), e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, e (resistenti), disattesa o assorbita Controparte_1 CP_2 CP_3 ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
a) Accoglie la domanda e per l'effetto, dichiara e dà atto, che il:
- Lotto 1, è composto dall'immobile identificato in catasto urbano di Potenza, al foglio 48, particella
331, sub. 5 e sub. 14 ed è assegnato ad nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F.: ) e nata a [...] l'[...] (C.F.: C.F._7 Parte_3
); C.F._3
- Lotto 2, è composto dall'immobile identificato in catasto urbano di Potenza, al foglio 48, particella
331, sub. 12 ed è assegnato ad nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
; C.F._4
- Lotto 3, è composto dall'immobile identificato in catasto urbano di Potenza, al foglio 48, particella
331, sub. 7 e sub. 9 ed è assegnato ad nata a [...] il [...] (C.F.: CP_2
) e nato a [...] il [...] (C.F.: C.F._5 CP_3
) quali eredi di C.F._6 Persona_3
- Lotto 4, è composto dall'immobile identificato in catasto urbano di Potenza, al foglio 48, particella
331, sub. 8 ed è assegnato ad nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), nata a [...] l'[...] (C.F.: C.F._7 Parte_3
), nata a [...] il [...] (C.F.: C.F._3 Controparte_1
, nata a [...] il [...] (C.F.: C.F._4 CP_2
) nato a [...] il [...] (C.F.: C.F._5 CP_3
) e nato a [...] il [...] (C.F.: C.F._6 Parte_2
); C.F._8
- Lotto 5, è composto dall'immobile identificato in catasto urbano di Potenza, al foglio 48, particella
331, sub. 13 ed è assegnato ad nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
); C.F._8 b) dà atto che la presente sentenza, in uno con la sentenza del Tribunale di Potenza n. 1122/2016, come emendata, costituisce titolo per la trascrizione innanzi alla competente Conservatoria dei RR.
II., con esonero di quest'ultimo da ogni responsabilità;
c) compensa integralmente le spese di lite e pone le spese di CTU, come liquidate con separato atto,
a carico di tutte le parti.
Così deciso in Potenza il 27/03/2025
Il GOP dott. Angelo Raffaele Violante