Ordinanza cautelare 3 luglio 2024
Sentenza 28 maggio 2025
Ordinanza collegiale 28 luglio 2025
Decreto collegiale 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 28/05/2025, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 01177/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00795/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 795 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, nato a [...] in data [...], rappresentato e difeso dall’avvocato Gaetano Mario Pasqualino, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, via Goethe n. 22;
contro
Ministero dell’Interno, Questura Palermo, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore , rappresentato, difeso e domiciliato ope legis presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
per l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia,
- del provvedimento di archiviazione/rigetto dell’istanza di conversione del Permesso di soggiorno per casi speciali in Permesso di soggiorno per lavoro subordinato (Cat.A.12/ apr-24/-OMISSIS-/4 Sez), emesso dalla Questura di Palermo in data 04.04.2024 e notificato in pari data;
- nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, Questura Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 aprile 2025 il dott. Mario Bonfiglio e uditi per le parti i difensori, avvocato Guttuso per il ricorrente ed avvocato Florio per l’Amministrazione intimata, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che col gravame introduttivo del giudizio parte ricorrente ha gravato gli atti specificati in epigrafe, deducendone l’illegittimità per violazione degli artt. 1, 2, 10 e 10 bis della legge n. 241/1990, eccesso di potere per violazione delle norme in materia di partecipazione al procedimento amministrativo; violazione dell’art. 97 Cost., violazione degli artt. 7, 10 e 10 bis della legge n. 241/1990, violazione dell’art. 5, comma 5 e comma 9 del d.lgs. n. 286/1998, omessa istruttoria; violazione del giusto procedimento, travisamento dei fatti, erronea interpretazione dei presupposti di fatto e di diritto, motivazione errata, sviamento di potere, ingiustizia manifesta per violazione del principio di affidamento e di correttezza dell’azione amministrativa ;
Ritenuto in particolare che a supporto di tale deduzione il ricorrente ha esposto di a) essere titolare di Permesso di soggiorno per casi speciali ed iscritto all’anagrafe della popolazione residente, nonché di essere regolarmente impiegato come bracciante agricolo; b) di avere chiesto la conversione del suo titolo di soggiorno in Permesso di soggiorno per lavoro subordinato mercé kit postale spedito in data 09.03.2022; c) di aver appurato grazie istanza di accesso agli atti del procedimento in data 29.03.2024 che la sua istanza era stata archiviata perché presentata da soggetto irreperibile sul territorio nazionale, oltre i termini di legge e con modalità d’inoltro non previste dalla disciplina di settore;
Ritenuto che l’illegittimità di tale determinazione amministrativa è stata prospettata per a) violazione del dovere della P.A. di determinarsi sull’istanza dell’interessato adottando un atto espresso entro i termini di legge; b) violazione della disciplina sulla partecipazione procedimentale; c) violazione del principio di tassatività delle cause di rigetto dell’istanza di rinnovo del Permesso di soggiorno (cfr. art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1988, T.U. Immigrazione ) in quanto l’inoltro della suddetta istanza con modalità non previste espressamente dalla legge sarebbe da considerare una mera irregolarità; d) infondatezza dell’addebito sull’irreperibilità del ricorrente nel territorio nazionale;
Ritenuto che ad esito della camera di consiglio del 03.07.2024 è stata adottata da questo Tribunale l’ordinanza cautelare n. 334/2024, con cui l’istanza cautelare del ricorrente è stata accolta ai soli fini di un riesame delle determinazioni gravate da parte dell’Amministrazione intimata;
Ritenuto che tale incombente non è stato tuttavia adempiuto dalla P.A.;
Ritenuto infine che con decreto n. 64/2024 della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato il signor -OMISSIS- è stato ammesso a beneficiare in via provvisoria del suddetto beneficio;
Considerato che già in fase cautelare questo Tribunale ha scrutinato favorevolmente quanto prospettato in gravame, sia sull’irritualità che sulla tardività dell’istanza a suo tempo presentata dal ricorrente, giudicando che a) l’utilizzo di piattaforme digitali, prescritto dal legislatore per l’inoltro delle istanze in materia di titoli di soggiorno, non può portare a comprimere o a limitare i diritti delle persone ritenendo assolutamente inammissibili quelle presentate mercé servizio postale (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, sent. 17.05.2024, n. 1508); b) non decadenziali i termini previsti dall’art. 5, comma 4, d.lgs. n. 286/1998 (cfr. Cons. Stato, Sez. III, sent. 11.07.2022, n. 5787);
Considerato che su tali profili, rispetto ai quali l’Amministrazione intimata era stata chiamata a rideterminarsi, nulla è stato invece controdedotto, di talché, facendo proprio il consolidato indirizzo interpretativo di questo Tribunale, secondo cui il mancato riscontro da parte della P.A. ad un’ordinanza giurisdizionale di riesame della legittimità delle proprie determinazioni equivale – in applicazione della regola di giudizio di cui all’art. 64 cod. proc. amm. – all’ammissione della loro illegittimità (cfr. T.A.R.S. Palermo, Sez. II, sent. 14.02.2022, n. 521), il ricorso del signor -OMISSIS- è da ritenere fondato in parte qua ;
Considerato inoltre che dalla documentazione versata in atti è dato evincere che anche l’ulteriore ragione addotta dall’Amministrazione per giustificare il proprio operato, vale a dire la condizione d’irreperibilità del ricorrente all’interno del territorio nazionale, è risultata priva di effettivo riscontro (cfr. certificato di residenza del -OMISSIS-, allegato 6 della produzione in data 09.06.2024);
Considerato quindi che il gravame si dimostra fondato e meritevole di accoglimento;
Considerato che le spese del giudizio devono seguire la regola della soccombenza e pertanto essere poste a carico dell’Amministrazione intimata e liquidate come da dispositivo;
Considerato infine che la fondatezza del ricorso implica – come corollario doveroso – l’ammissione in via definitiva del ricorrente al beneficio del patrocinio gratuito a spese dello Stato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e nei limiti di cui alla motivazione.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.500,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA.
Ammette in via definitiva il ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Valenti, Presidente
Mario Bonfiglio, Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mario Bonfiglio | Roberto Valenti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.