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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 17/03/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2514/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabio Rivellini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2514/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GARDIN NADIA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VEDANO OLONA IN VIA MONTE GRAPPA 11 presso il difensore avv. GARDIN NADIA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VICENTINI CHIARA, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA SAN FRANCESCO 13 MONTAGNANA presso il difensore avv.
VICENTINI CHIARA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 606/2023, emesso dal Tribunale di Varese, per i motivi di cui in narrativa, previo rigetto di ogni eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto, perché l'opposizione è fondata su prova scritta e di pronta soluzione. Condannare la a risarcire i danni subiti dalla Controparte_1 Parte_1 per i vizi e difetti nella fornitura che si indica nell'importo di Euro 16.840,70 o in quella
[...] maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio. – per l'attrice opponente -
nel merito, in via principale: rigettare l'opposizione promossa da e per Parte_1 l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 606/2023 del 29/8/2023; - nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui l'opposizione venisse accolta, accertato il diritto di credito di CP_1 nei confronti di portato nella fattura n. 7/2023, condannare
[...] Parte_1 [...] al pagamento dell'importo di euro 16.840,70 oltre interessi di mora maturati e Parte_1
pagina 1 di 4 maturandi ai sensi del D.Lgs 231/2002 e ss.mm. dalle scadenze delle singole fatture al saldo effettivo;
- in ogni caso, condannare l'opponente alla rifusione delle spese – per la convenuta opposta -
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ha introdotto il presente giudizio in opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 606/2023 emesso dal tribunale di Varese in data 29.8.2023 su ricorso di CP_1
con il quale la società è stata condannata al pagamento della somma di € 16.840,70 oltre
[...] CP_2 interessi di mora ai sensi del D.Lgs 231/2002 dalle scadenze delle singole fatture al saldo oltre spese, quale corrispettivo ancora dovuto per i lavori di fornitura e posa di un portone di ingresso, finestre, porte finestre, cassonetti e tapparelle effettuati in esecuzione di un contratto di subappalto intercorso tra le parti.
Nell'atto di opposizione ha contestato la nullità del ricorso per decreto Parte_1 ingiuntivo in quanto privo dei requisiti essenziali ai sensi dell'art. 125 c.p.c. mancando una sufficiente descrizione dell'oggetto nonché la mancanza della prova scritta del credito come previsto dall'art. 633 c.p.c. sostenendo l'inidoneità delle fatture allegate al ricorso a dimostrare la sussistenza e l'ammontare del credito.
Si è costituita in giudizio esponendo che il decreto ingiuntivo è stato emesso in presenza Controparte_1 di tutti i presupposti di legge e che il ricorso monitorio ha specificato e documentato le somme dovute, il criterio di quantificazione e il titolo contrattuale a fondamento del credito, mentre semmai è l'opposizione a non aver adempiuto all'onere di contestare specificamente i fatti costitutivi della pretesa creditoria. Ciò premesso l'opponente ha chiesto in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e di conseguenza la conferma del provvedimento.
Alla prima udienza di comparizione eseguito il tentativo di conciliazione, è stata concessa la provvisoria esecuzione al decreto ritenendo l'opposizione non fondata su prova scritta o di pronta soluzione e contestualmente, ritenuto che la causa si presentasse sufficientemente istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti nei termini previsti, non sono state ammesse le prove orali dedotte da parte opponente ed stata pertanto fissata l'udienza per il trattenimento della causa in decisione nella quale le parti hanno rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe.
La domanda di opposizione è infondata e il decreto ingiuntivo deve essere confermato
Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass., Sez. Un., 30/10/2001 n.13533). L'applicazione di tale principio al contratto di appalto - cui per giurisprudenza costante si estende la disciplina generale dell'inadempimento del contratto - comporta che l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di avere eseguito l'opera conformemente al contratto ed alle regole dell'arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa, con la conseguenza che la domanda non può essere accolta se l'altra parte contesti l'adempimento dell'appaltatore e tale contestazione risulti fondata (Cass., Sez. II, 13/02/2008 n.3472; Sez. 2 –
ord. n. 25410 del 23/09/2024).
Nel caso in esame, sin dalla domanda introduttiva del giudizio la ricorrente ha Controparte_1 documentato il rapporto contrattuale posto a fondamento del proprio credito costituito da due contratti pagina 2 di 4 di subappalto (doc. 1 e 2) con i quali già appaltatrice in forza di un contratto Parte_1 di appalto del 25.3.2022, aveva affidato alla dapprima la fornitura e l'installazione di un Controparte_1 portone di ingresso di un fabbricato sito in via della Resistenza 1 a Montagnana e successivamente la fornitura e l'installazione di finestre, porte finestre, cassonetti e tapparelle presso il medesimo immobile secondo il computo metrico allegato. Oltre a ciò, sempre con il ricorso monitorio la società creditrice ha allegato di aver eseguito le opere alla fine del 2022 e ha prodotto le fatture in formato elettronico dalle quali erano desumibili le singole prestazioni eseguite e il relativo valore di corrispettivo, specificando che nonostante la comunicazione delle fatture a mezzo SdI (docc. 6-11) la società non aveva mai contestato né la corretta esecuzione dei lavori né il valore delle Parte_1 opere, limitandosi a pagare soltanto una parte del dovuto, rimanendo inadempiente anche dopo aver ricevuto i solleciti di pagamento (docc. 12 e 13).
Mediante l'opposizione al decreto non ha contestato l'esistenza del rapporto Parte_1 contrattuale né l'esattezza dell'adempimento delle prestazioni ivi dedotte, limitandosi a contestare in genericamente l'insufficienza delle allegazioni del ricorso dei documenti di fatturazione a sostegno della pretesa creditoria (si legge infatti: “In ogni caso e solo prima facie, dalla scarna e frammentaria documentazione prodotta come sopra indicato, parte attrice opponente può ora solo contestare le cifre richieste perché non dovute. Innanzitutto parte opposta dovrà provare puntualmente di aver acquistato materiali, di averli pagati e soprattutto di aver eseguito i lavori di cui chiede il pagamento”).
Tuttavia, come visto, il ricorso per decreto ingiuntivo non si è limitato ad un mero rinvio alle fatture ma ha documentato il rapporto contrattuale e ha descritto dettagliatamente le prestazioni eseguite e la localizzazione del cantiere.
A fronte di tale precisa domanda di adempimento, la parte opponente (convenuta in senso sostanziale) in sede di citazione non ha contestato la sussistenza del rapporto contrattuale. Soltanto con la prima delle memorie depositate ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c., quindi tardivamente ed in maniera contraddittoria rispetto al contenuto della citazione che metteva in dubbio la stessa esecuzione delle opere, la parte opponente ha menzionato alcuni vizi del materiale oggetto della fornitura, facendo riferimento ad alcune chiazze opache dei vetri che pertanto sarebbero da sostituire, e chiedendo una
CTU volta ad accertare tali vizi e a quantificare i danni.
Sul punto la controparte, costituendosi in giudizio, ha contestato la tardività e la genericità della contestazione di tali difetti, rilevando che mai prima dell'introduzione del giudizio era stata sollevata alcuna contestazione relativamente al materiale e alla sua installazione.
Occorre invero rilevare che tale questione è stata formulata dalla difesa di non solo in Parte_1 maniera generica ma soprattutto è stata eccepita tardivamente. Infatti, fronte della domanda introdotta mediante ricorso, nel quale, come visto, sono stati specificati tutti gli elementi costitutivi del credito, la parte opponente, convenuta in senso sostanziale, aveva l'onere di formulare a pena di decadenza tutte le eccezioni non rilevabili d'ufficio tra cui deve ricomprendersi anche l'eccezione di garanzia per i vizi o difformità dell'opera ex art. 1667 co. III c.c., che per l'appunto rientra nel genere dell'eccezione di inadempimento (1460 c.c.) a sua volta pacificamente ricondotta dalla giurisprudenza di legittimità nel novero delle eccezioni in senso stretto ai sensi dell'art. 167 co. II c.p.c. (Corte Cassazione sen.
11728/2002; n. 10764/1999).
A maggior ragione deve considerarsi tardiva e inammissibile la domanda di risarcimento del danno proposta in via riconvenzionale con la prima memoria depositata ai sensi dell'art. 171 ter n. 1) c.p.c.
Sulla base di tali considerazioni l'opposizione deve essere rigettata e per l'effetto il decreto ingiuntivo deve essere confermato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei valori medi previsti dal d.m. 55/2014 per le varie fasi del giudizio ad pagina 3 di 4 eccezione della fase di trattazione contenuta nel minimo, in considerazione della limitata attività istruttoria svolta nel procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 606/2023;
- dichiara inammissibile la domanda risarcitoria proposta da nei confronti Parte_1
Controparte_1
- condanna altresì a rimborsare a le spese di lite, che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in € 4237 per compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. e 15 % per spese generali.
Varese, 17 marzo 2025
Il Giudice
dott. Fabio Rivellini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabio Rivellini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2514/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GARDIN NADIA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VEDANO OLONA IN VIA MONTE GRAPPA 11 presso il difensore avv. GARDIN NADIA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VICENTINI CHIARA, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA SAN FRANCESCO 13 MONTAGNANA presso il difensore avv.
VICENTINI CHIARA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 606/2023, emesso dal Tribunale di Varese, per i motivi di cui in narrativa, previo rigetto di ogni eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto, perché l'opposizione è fondata su prova scritta e di pronta soluzione. Condannare la a risarcire i danni subiti dalla Controparte_1 Parte_1 per i vizi e difetti nella fornitura che si indica nell'importo di Euro 16.840,70 o in quella
[...] maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio. – per l'attrice opponente -
nel merito, in via principale: rigettare l'opposizione promossa da e per Parte_1 l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 606/2023 del 29/8/2023; - nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui l'opposizione venisse accolta, accertato il diritto di credito di CP_1 nei confronti di portato nella fattura n. 7/2023, condannare
[...] Parte_1 [...] al pagamento dell'importo di euro 16.840,70 oltre interessi di mora maturati e Parte_1
pagina 1 di 4 maturandi ai sensi del D.Lgs 231/2002 e ss.mm. dalle scadenze delle singole fatture al saldo effettivo;
- in ogni caso, condannare l'opponente alla rifusione delle spese – per la convenuta opposta -
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ha introdotto il presente giudizio in opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 606/2023 emesso dal tribunale di Varese in data 29.8.2023 su ricorso di CP_1
con il quale la società è stata condannata al pagamento della somma di € 16.840,70 oltre
[...] CP_2 interessi di mora ai sensi del D.Lgs 231/2002 dalle scadenze delle singole fatture al saldo oltre spese, quale corrispettivo ancora dovuto per i lavori di fornitura e posa di un portone di ingresso, finestre, porte finestre, cassonetti e tapparelle effettuati in esecuzione di un contratto di subappalto intercorso tra le parti.
Nell'atto di opposizione ha contestato la nullità del ricorso per decreto Parte_1 ingiuntivo in quanto privo dei requisiti essenziali ai sensi dell'art. 125 c.p.c. mancando una sufficiente descrizione dell'oggetto nonché la mancanza della prova scritta del credito come previsto dall'art. 633 c.p.c. sostenendo l'inidoneità delle fatture allegate al ricorso a dimostrare la sussistenza e l'ammontare del credito.
Si è costituita in giudizio esponendo che il decreto ingiuntivo è stato emesso in presenza Controparte_1 di tutti i presupposti di legge e che il ricorso monitorio ha specificato e documentato le somme dovute, il criterio di quantificazione e il titolo contrattuale a fondamento del credito, mentre semmai è l'opposizione a non aver adempiuto all'onere di contestare specificamente i fatti costitutivi della pretesa creditoria. Ciò premesso l'opponente ha chiesto in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e di conseguenza la conferma del provvedimento.
Alla prima udienza di comparizione eseguito il tentativo di conciliazione, è stata concessa la provvisoria esecuzione al decreto ritenendo l'opposizione non fondata su prova scritta o di pronta soluzione e contestualmente, ritenuto che la causa si presentasse sufficientemente istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti nei termini previsti, non sono state ammesse le prove orali dedotte da parte opponente ed stata pertanto fissata l'udienza per il trattenimento della causa in decisione nella quale le parti hanno rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe.
La domanda di opposizione è infondata e il decreto ingiuntivo deve essere confermato
Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass., Sez. Un., 30/10/2001 n.13533). L'applicazione di tale principio al contratto di appalto - cui per giurisprudenza costante si estende la disciplina generale dell'inadempimento del contratto - comporta che l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di avere eseguito l'opera conformemente al contratto ed alle regole dell'arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa, con la conseguenza che la domanda non può essere accolta se l'altra parte contesti l'adempimento dell'appaltatore e tale contestazione risulti fondata (Cass., Sez. II, 13/02/2008 n.3472; Sez. 2 –
ord. n. 25410 del 23/09/2024).
Nel caso in esame, sin dalla domanda introduttiva del giudizio la ricorrente ha Controparte_1 documentato il rapporto contrattuale posto a fondamento del proprio credito costituito da due contratti pagina 2 di 4 di subappalto (doc. 1 e 2) con i quali già appaltatrice in forza di un contratto Parte_1 di appalto del 25.3.2022, aveva affidato alla dapprima la fornitura e l'installazione di un Controparte_1 portone di ingresso di un fabbricato sito in via della Resistenza 1 a Montagnana e successivamente la fornitura e l'installazione di finestre, porte finestre, cassonetti e tapparelle presso il medesimo immobile secondo il computo metrico allegato. Oltre a ciò, sempre con il ricorso monitorio la società creditrice ha allegato di aver eseguito le opere alla fine del 2022 e ha prodotto le fatture in formato elettronico dalle quali erano desumibili le singole prestazioni eseguite e il relativo valore di corrispettivo, specificando che nonostante la comunicazione delle fatture a mezzo SdI (docc. 6-11) la società non aveva mai contestato né la corretta esecuzione dei lavori né il valore delle Parte_1 opere, limitandosi a pagare soltanto una parte del dovuto, rimanendo inadempiente anche dopo aver ricevuto i solleciti di pagamento (docc. 12 e 13).
Mediante l'opposizione al decreto non ha contestato l'esistenza del rapporto Parte_1 contrattuale né l'esattezza dell'adempimento delle prestazioni ivi dedotte, limitandosi a contestare in genericamente l'insufficienza delle allegazioni del ricorso dei documenti di fatturazione a sostegno della pretesa creditoria (si legge infatti: “In ogni caso e solo prima facie, dalla scarna e frammentaria documentazione prodotta come sopra indicato, parte attrice opponente può ora solo contestare le cifre richieste perché non dovute. Innanzitutto parte opposta dovrà provare puntualmente di aver acquistato materiali, di averli pagati e soprattutto di aver eseguito i lavori di cui chiede il pagamento”).
Tuttavia, come visto, il ricorso per decreto ingiuntivo non si è limitato ad un mero rinvio alle fatture ma ha documentato il rapporto contrattuale e ha descritto dettagliatamente le prestazioni eseguite e la localizzazione del cantiere.
A fronte di tale precisa domanda di adempimento, la parte opponente (convenuta in senso sostanziale) in sede di citazione non ha contestato la sussistenza del rapporto contrattuale. Soltanto con la prima delle memorie depositate ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c., quindi tardivamente ed in maniera contraddittoria rispetto al contenuto della citazione che metteva in dubbio la stessa esecuzione delle opere, la parte opponente ha menzionato alcuni vizi del materiale oggetto della fornitura, facendo riferimento ad alcune chiazze opache dei vetri che pertanto sarebbero da sostituire, e chiedendo una
CTU volta ad accertare tali vizi e a quantificare i danni.
Sul punto la controparte, costituendosi in giudizio, ha contestato la tardività e la genericità della contestazione di tali difetti, rilevando che mai prima dell'introduzione del giudizio era stata sollevata alcuna contestazione relativamente al materiale e alla sua installazione.
Occorre invero rilevare che tale questione è stata formulata dalla difesa di non solo in Parte_1 maniera generica ma soprattutto è stata eccepita tardivamente. Infatti, fronte della domanda introdotta mediante ricorso, nel quale, come visto, sono stati specificati tutti gli elementi costitutivi del credito, la parte opponente, convenuta in senso sostanziale, aveva l'onere di formulare a pena di decadenza tutte le eccezioni non rilevabili d'ufficio tra cui deve ricomprendersi anche l'eccezione di garanzia per i vizi o difformità dell'opera ex art. 1667 co. III c.c., che per l'appunto rientra nel genere dell'eccezione di inadempimento (1460 c.c.) a sua volta pacificamente ricondotta dalla giurisprudenza di legittimità nel novero delle eccezioni in senso stretto ai sensi dell'art. 167 co. II c.p.c. (Corte Cassazione sen.
11728/2002; n. 10764/1999).
A maggior ragione deve considerarsi tardiva e inammissibile la domanda di risarcimento del danno proposta in via riconvenzionale con la prima memoria depositata ai sensi dell'art. 171 ter n. 1) c.p.c.
Sulla base di tali considerazioni l'opposizione deve essere rigettata e per l'effetto il decreto ingiuntivo deve essere confermato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei valori medi previsti dal d.m. 55/2014 per le varie fasi del giudizio ad pagina 3 di 4 eccezione della fase di trattazione contenuta nel minimo, in considerazione della limitata attività istruttoria svolta nel procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 606/2023;
- dichiara inammissibile la domanda risarcitoria proposta da nei confronti Parte_1
Controparte_1
- condanna altresì a rimborsare a le spese di lite, che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in € 4237 per compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. e 15 % per spese generali.
Varese, 17 marzo 2025
Il Giudice
dott. Fabio Rivellini
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