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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 16/07/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2953/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Carla Venditti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2953/2024 promossa congiuntamente da:
, rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato GRUGNI LAURA
e da
NO IE, , rappresentato e difeso dall'Avvocato BUGADA C.F._2
IO
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e ST ES, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente Parte_1
sottoscritto e depositato in data 25.10.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni indicate in ricorso, nonché l'ulteriore e conseguente pronuncia divorzile ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.
pagina 1 di 5 Con sentenza n. 291/2024, pubblicata in data 16.11.2024, questo Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti e ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per i successivi adempimenti funzionali all'adozione dell'ulteriore sentenza di divorzio.
La sentenza di separazione è passata in giudicato in data 16.5.2025, come da attestazione di
Cancelleria del 22.5.2025 presente in atti.
Con successive note depositate il 9.7.2025, le parti hanno confermato la propria volontà di voler divorziare alle seguenti condizioni:
“1. Sulla vita separata nonché sulla casa già coniugale e sulle relative pertinenze
1.1. ST e continueranno a vivere separati, come di fatto già dal 17 settembre Parte_1
2023, con l'obbligo del reciproco rispetto.
1.2. Per il momento:
- ST continuerà ad abitare la casa già coniugale con i relativi arredi e corredi e a occupare le relative pertinenze (la sola autorimessa doppia essendo stata venduta l'autorimessa singola nov. 2024) insieme con entrambi i figli maggiorenni;
mentre
- continuerà ad abitare il monolocale che da qualche mese conduce in Parte_1
locazione.
1.3. In particolare, la dimora di ST nella casa già coniugale e relative pertinenze potrà perdurare:
- senza corrispondere alcunché a , che accetta come sinora, alla condizione Parte_1
che ST continui a sostenere tutte le relative spese ordinarie, compreso il saldo puntuale dell'intera rata dei mutui tuttora in essere, seppure cointestati, e con la sola eccezione di:
i) eventuali spese straordinarie che saranno da concordare rigorosamente tra i coniugi prima di essere sostenute;
ii) delle residue spese condominiali per la gestione 2022/2023 pari all'importo di Euro
1.278,00 di cui si farà integrale carico , provvedendovi direttamente Parte_1
in favore del Condominio con espressa manleva del signor ST ES;
- in ogni caso, sino all'atto di rogito di alienazione a terzi della casa già coniugale e/o delle pertinenze il cui ricavato ST e si impegnano a suddividere Parte_1
pagina 2 di 5 secondo e con le quote di cui all'accordo fra gli stessi intervenuto al netto delle spese di intermediazione e delle rate allora ancora dovute all'Istituto di credito mutuante, secondo il piano di ammortamento, con le seguenti precisazioni:
i) eventuali spese di previa regolarizzazione urbanistica dovranno essere parimenti anticipate da ST e;
Parte_1
ii) in esito alla alienazione della casa già coniugale, ST e Parte_1 disporranno la chiusura del rapporto di conto corrente cointestato nell'ambito del quale sono addebitate le rate di mutuo, accettando sin d'ora che sul saldo di conto corrente non ha alcuna pretesa;
ST e Parte_1 Parte_1 concordano sin d'ora la suddivisione tra loro degli arredi e dei corredi della casa già coniugale sarà tra loro accordata al momento della alienazione dell'immobile, con la precisazione che le spese di smaltimento degli arredi e dei corredi non interessati né a ST né a saranno da suddividere equamente tra loro. Pt_1
2. Su entrambi i figli maggiorenni nelle more di questo procedimento è da sette mesi nell'esercito, mentre ha Per_1 Per_2
sempre abitato nella casa coniugale con il padre che si è occupato del suo mantenimento;
pertanto l'impegno di a condurre con sé entrambi i figli a partire dal 1° marzo Parte_1
2025, in altro immobile (idoneo, per dimensione, ad ospitarli), con la precisazione che Per_1
e avrebbero regolato esclusivamente con la madre (che se ne farà carico integrale) il Per_2 proprio mantenimento ordinario finché occorrente, con libera frequentazione con l'altro genitore non convivente, è rimasto inattuato.
2.1. In ogni caso, pur con la necessaria responsabilizzazione economica di e , la Per_1 Per_2
ripartizione delle eventuali spese straordinarie che i figli non potranno sostenere autonomamente o comunque la compartecipazione alle stesse della madre e del padre dovrà attestarsi per il 50% ciascuno, in qualunque modo secondo le note linee guida del Consiglio
Nazionale Forense in tema di concertazione, consenso e rimborso tra le parti.
3. Sugli altri accordi tra ST e Parte_1
3.1. ST e stanno già provvedendo e continueranno a provvedere al proprio Parte_1
mantenimento da sé con mezzi propri, rinunciando reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno, essendo entrambi titolari di redditi propri, ed economicamente pagina 3 di 5 autosufficienti.
3.2. Con la sottoscrizione del presente accordo ST e danno atto e dichiarano Parte_1 di avere regolamentato ogni reciproca pretesa, anche economica, e di non avere null'altro a pretendere vicendevolmente a qualsivoglia ragione e titolo, non residuando rapporti cointestati (ad esempio di conto corrente bancario, fatto salvo il rapporto di conto corrente bancario nell'ambito del quale sono addebitate le rate dei mutui sul saldo del quale
[...]
non ha alcuna pretesa, tenuto conto dell'impegno di ST a saldare integralmente Pt_1
le stesse rate) qui non disciplinati, e, comunque, di rinunciarvi, intendendosi superato ogni eventuale precedente accordo tra loro, verbale o scritto”.
2. Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia divorzile (art. 3, co. 1, n. 2, lett. b, legge 898 del 1970), attesa la definitiva frattura della comunione materiale dei coniugi.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli e (nati rispettivamente il 12.8.2001 e Persona_3 Persona_4
l'1.12.2004) non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
3. Le spese di lite devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra ST
ES e in San Giuliano Milanese il 23.3.1996 (atto trascritto nei Parte_1
registri del predetto Comune al n. 12, parte II, serie A, anno 1996);
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
pagina 4 di 5 4) compensa le spese di lite tra le parti;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Giuliano Milanese perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 15.07.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Ada Cappello
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