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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/01/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Francesca Avancini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29324/2024 promossa da:
(C.F. e P.I. ) in CP_1 Parte_1 P.IVA_1 persona del suo procuratore pro tempore Ing. in forza di Controparte_2 procura generale del 22 maggio 2023 per Notar rep Persona_1
12791/8732, rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. Dario
Italo Treves ( ) del Foro di Milano;
C.F._1 ricorrente contro
(C.F. ) CP_3 C.F._2
convenuto contumace
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “1) In via principale, voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione e premessa
l'istruttoria occorrente, in accoglimento della domanda proposta, accertare il diritto della ricorrente ad accedere ai locali preposti per la disalimentazione fisica del punto di riconsegna e conseguente restituzione
pagina 1 di 6 e\o disinstallazione e\o rimozione del contatore ubicato in PartitaIVA_2
Via Giuseppe M.Giulietti 12; 2) voglia, altresì, il Tribunale adito condannare alla rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., la società
[...] ha chiesto al Tribunale di dichiarare il suo diritto Controparte_4 ad effettuare, ed il conseguente obbligo del convenuto a consentire, l'accesso nei locali siti in Magenta, via Giuseppe M. Giulietti n. 12, nella disponibilità di per procedere all'intervento di interruzione CP_3 dell'alimentazione del gas del punto di riconsegna (o PDR) n.
a suo tempo oggetto di somministrazione in regime di PartitaIVA_2 default e, per l'effetto, di ordinare al convenuto di consentire l'intervento tecnico dell'interruzione dell'alimentazione, deducendo, in estrema sintesi: a) di essere una “società distributrice del servizio di default” e, come tale, di essere sottoposta alla regolamentazione da parte dell'ARERA, competente per il controllo e la vigilanza dei soggetti che operano nella filiera del gas naturale, la quale ha emanato, tra le altre cose, il “Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale” (TIVG) ed il “Testo integrato morosità gas” (cd. TIMG), relativo al cd. servizio di default; b) che, nel caso di specie, il gas era stato somministrato al convenuto in regime di default dalla società ; c) che il convenuto aveva omesso di pagare il CP_5 corrispettivo dovuto per tale somministrazione e, pertanto, la società fornitrice di gas aveva avviato la procedura di morosità in conformità alle delibere su richiamate, chiedendo la sospensione dell'alimentazione e, di seguito, la cd. cessazione amministrativa;
d) che, pertanto, ai sensi degli artt. 35.5 e 43 del TIVG, gravava su essa ricorrente, in qualità di distributrice in default, l'obbligo di procedere alla interruzione pagina 2 di 6 dell'alimentazione, dovendo altrimenti corrispondere ingenti penali alla
Cassa conguaglio per il settore elettrico, ex art. 43.1 TIVG, nonché l'obbligo di procedere a tutte le iniziative giudiziarie occorrenti ai sensi dell'art. 40.2
TIVG; e) che, pertanto, essa ricorrente, essendo come visto, tenuta a procedere alla “disalimentazione” fisica del punto di riconsegna sito nei locali nella disponibilità del convenuto, agiva in giudizio per eseguire un accesso forzoso all'interno dell'immobile in cui era installato il misuratore.
Parte convenuta, pur ritualmente citata in giudizio, è rimasta contumace.
Con provvedimento del 29.11.2024, la causa, già trattenuta in decisione in data 28.11.2024, è stata rimessa sul ruolo istruttorio al fine di consentire alla ricorrente di documentare la persistenza del suo interesse ad agire anche successivamente alla modificazione dell'art. 13 bis del TIMG ad opera della deliberazione ARERA n. 379/2024/R/GAS del 24.9.2024.
La causa è stata, infine, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies,
3° comma, c.p.c. all'udienza del 16.1.2025.
Tanto premesso, osserva il Tribunale che il ricorso non può essere accolto, non potendosi dire sufficientemente provata l'attuale esistenza di un interesse della ricorrente a conseguire il provvedimento giudiziario richiesto.
La domanda della ricorrente si fonda, infatti, come sopra detto, sull'asserito obbligo, posto in capo alla ricorrente dalle delibere dell'ARERA “TIMG” e
“TIVG” versate in atti, di procedere all'interruzione dell'alimentazione del gas al
PDR sopra citato.
Ora, come già rilevato con il provvedimento sopra menzionato del
29.11.2024, con la deliberazione n. 379/2024/R/GAS del 24.9.2024,
l'ARERA ha modificato l'art. 13 bis del T.I.M.G. (norma richiamata nel ricorso a fondamento della domanda proposta dalla ricorrente) come segue: “In caso di Risoluzione contrattuale per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione di cui all'articolo 13, con riferimento a punti di riconsegna per i quali risulta verificata la seguente
pagina 3 di 6 condizione: Pa ≥5.000 [Smc] dove: - Pa è il prelievo annuo utilizzato dall'impresa di distribuzione ai fini del calcolo dei profili di prelievo espresso in Smc;
l'impresa di distribuzione è tenuta a porre in essere le iniziative giudiziarie finalizzate ad ottenere la disalimentazione fisica del punto di riconsegna ed ha diritto al riconoscimento degli oneri connessi alle suddette iniziative giudiziarie secondo le modalità previste nel presente articolo”.
Per effetto di tale modifica normativa, dunque, la soglia in relazione alla quale viene imposto alla società distributrice l'obbligo di attivare le iniziative giudiziarie finalizzate all'ottenimento dell'esecuzione forzata ai fini della disalimentazione fisica di un punto di riconsegna (originariamente prevista con la deliberazione ARERA 241/2013/R/gas), è stata innalzata da 500 Smc
a 5000 Smc.
Per quanto attiene alla ratio della previsione di una soglia minima di consumo annuo al di sotto della quale non è previsto per l'impresa distributrice alcun obbligo di attivarsi per la disalimentazione fisica del punto di prelievo, l'ARERA, nella deliberazione n. 379 cit., ha chiarito che
“tale limitazione è volta a ridurre gli oneri per il sistema legati ai costi delle iniziative giudiziarie, ritenendo effettivamente utile e adeguato perseguire la disalimentazione dei punti di riconsegna anche attraverso iniziative giudiziali nei soli casi in cui i consumi storici dei punti interessati lascino ritenere che il costo della morosità riferita alle forniture imputabili a una mancata disalimentazione sia superiore al costo delle iniziative medesime” (deliberazione
ARERA n.379/2024/R/GAS del 24.9.2024, pag. 5, che a sua volta cita deliberazione ARERA
n. 465/2016/R/gas, pag. 17).
Sempre l'ARERA, nella deliberazione in parola, ha, poi, previsto, con riguardo alle azioni pendenti alla data di pubblicazione della medesima deliberazione, l'opportunità per l'impresa di distribuzione (salvo che avesse a tale data già conseguito una pronuncia giudiziale sulla sua domanda) di pagina 4 di 6 “cessare di coltivare l'azione, essendo venuti meno i presupposti”. Chiarendo, altresì, come non risultassero “condivisibili le perplessità espresse da un'impresa e da un'associazione di imprese che, per presunte esigenze di certezza dei rapporti giuridici, ritengono preferibile non applicare il nuovo valore della soglia alle iniziative giudiziali pendenti;
da un lato, infatti, come detto, la variazione del valore della soglia fa venir meno l'obbligo per il distributore, di esperire l'azione giudiziaria e quindi anche di coltivarla
(pertanto sarebbe irragionevole, in quanto contraddittorio, da parte dell'Autorità, pretendere dagli operatori il perseguimento di tali azioni); inoltre, dall'altro lato, dall'esperienza maturata in seguito all'introduzione dell'attuale soglia (con la … deliberazione 513/2017/R/gas) non risultano problematiche emerse in concreto che abbiano generato incertezza dei rapporti giuridici coinvolti” (deliberazione ARERA n.379/2024/R/GAS del 24.9.2024, pag. 11).
Orbene, facendo applicazione al caso di specie della normativa di settore sopra esaminata, deve escludersi che la ricorrente abbia assolto agli oneri allegativi e probatori sulla stessa gravanti in ordine all'attuale esistenza di un suo interesse giuridicamente apprezzabile ad ottenere il provvedimento giudiziario richiesto con il ricorso.
Infatti, la ricorrente ha del tutto omesso – e ciò anche a seguito dell'espressa richiesta rivoltale dal Tribunale con provvedimento del 29.11.2024 – di indicare (e documentare) quale sia l'esatta consistenza dei consumi annui riferibili al punto di riconsegna de quo, ovvero di addurre ulteriori elementi fattuali in base ai quali poter comunque reputare sussistente, alla data della presente decisione, l'asserito obbligo di provvedere, anche mediante l'adozione di iniziative giudiziarie, alla disalimentazione fisica di quest'ultimo.
Pertanto, per tutto quanto detto, il ricorso va rigettato.
In considerazione della contumacia del convenuto nulla va disposto sulle spese di lite.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande avanzate da nei CP_4 Parte_1 confronti di;
Controparte_3
- nulla sulle spese di lite.
Milano, 21 Gennaio 2025
La Giudice
Francesca Avancini
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Francesca Avancini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29324/2024 promossa da:
(C.F. e P.I. ) in CP_1 Parte_1 P.IVA_1 persona del suo procuratore pro tempore Ing. in forza di Controparte_2 procura generale del 22 maggio 2023 per Notar rep Persona_1
12791/8732, rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. Dario
Italo Treves ( ) del Foro di Milano;
C.F._1 ricorrente contro
(C.F. ) CP_3 C.F._2
convenuto contumace
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “1) In via principale, voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione e premessa
l'istruttoria occorrente, in accoglimento della domanda proposta, accertare il diritto della ricorrente ad accedere ai locali preposti per la disalimentazione fisica del punto di riconsegna e conseguente restituzione
pagina 1 di 6 e\o disinstallazione e\o rimozione del contatore ubicato in PartitaIVA_2
Via Giuseppe M.Giulietti 12; 2) voglia, altresì, il Tribunale adito condannare alla rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., la società
[...] ha chiesto al Tribunale di dichiarare il suo diritto Controparte_4 ad effettuare, ed il conseguente obbligo del convenuto a consentire, l'accesso nei locali siti in Magenta, via Giuseppe M. Giulietti n. 12, nella disponibilità di per procedere all'intervento di interruzione CP_3 dell'alimentazione del gas del punto di riconsegna (o PDR) n.
a suo tempo oggetto di somministrazione in regime di PartitaIVA_2 default e, per l'effetto, di ordinare al convenuto di consentire l'intervento tecnico dell'interruzione dell'alimentazione, deducendo, in estrema sintesi: a) di essere una “società distributrice del servizio di default” e, come tale, di essere sottoposta alla regolamentazione da parte dell'ARERA, competente per il controllo e la vigilanza dei soggetti che operano nella filiera del gas naturale, la quale ha emanato, tra le altre cose, il “Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale” (TIVG) ed il “Testo integrato morosità gas” (cd. TIMG), relativo al cd. servizio di default; b) che, nel caso di specie, il gas era stato somministrato al convenuto in regime di default dalla società ; c) che il convenuto aveva omesso di pagare il CP_5 corrispettivo dovuto per tale somministrazione e, pertanto, la società fornitrice di gas aveva avviato la procedura di morosità in conformità alle delibere su richiamate, chiedendo la sospensione dell'alimentazione e, di seguito, la cd. cessazione amministrativa;
d) che, pertanto, ai sensi degli artt. 35.5 e 43 del TIVG, gravava su essa ricorrente, in qualità di distributrice in default, l'obbligo di procedere alla interruzione pagina 2 di 6 dell'alimentazione, dovendo altrimenti corrispondere ingenti penali alla
Cassa conguaglio per il settore elettrico, ex art. 43.1 TIVG, nonché l'obbligo di procedere a tutte le iniziative giudiziarie occorrenti ai sensi dell'art. 40.2
TIVG; e) che, pertanto, essa ricorrente, essendo come visto, tenuta a procedere alla “disalimentazione” fisica del punto di riconsegna sito nei locali nella disponibilità del convenuto, agiva in giudizio per eseguire un accesso forzoso all'interno dell'immobile in cui era installato il misuratore.
Parte convenuta, pur ritualmente citata in giudizio, è rimasta contumace.
Con provvedimento del 29.11.2024, la causa, già trattenuta in decisione in data 28.11.2024, è stata rimessa sul ruolo istruttorio al fine di consentire alla ricorrente di documentare la persistenza del suo interesse ad agire anche successivamente alla modificazione dell'art. 13 bis del TIMG ad opera della deliberazione ARERA n. 379/2024/R/GAS del 24.9.2024.
La causa è stata, infine, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies,
3° comma, c.p.c. all'udienza del 16.1.2025.
Tanto premesso, osserva il Tribunale che il ricorso non può essere accolto, non potendosi dire sufficientemente provata l'attuale esistenza di un interesse della ricorrente a conseguire il provvedimento giudiziario richiesto.
La domanda della ricorrente si fonda, infatti, come sopra detto, sull'asserito obbligo, posto in capo alla ricorrente dalle delibere dell'ARERA “TIMG” e
“TIVG” versate in atti, di procedere all'interruzione dell'alimentazione del gas al
PDR sopra citato.
Ora, come già rilevato con il provvedimento sopra menzionato del
29.11.2024, con la deliberazione n. 379/2024/R/GAS del 24.9.2024,
l'ARERA ha modificato l'art. 13 bis del T.I.M.G. (norma richiamata nel ricorso a fondamento della domanda proposta dalla ricorrente) come segue: “In caso di Risoluzione contrattuale per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione di cui all'articolo 13, con riferimento a punti di riconsegna per i quali risulta verificata la seguente
pagina 3 di 6 condizione: Pa ≥5.000 [Smc] dove: - Pa è il prelievo annuo utilizzato dall'impresa di distribuzione ai fini del calcolo dei profili di prelievo espresso in Smc;
l'impresa di distribuzione è tenuta a porre in essere le iniziative giudiziarie finalizzate ad ottenere la disalimentazione fisica del punto di riconsegna ed ha diritto al riconoscimento degli oneri connessi alle suddette iniziative giudiziarie secondo le modalità previste nel presente articolo”.
Per effetto di tale modifica normativa, dunque, la soglia in relazione alla quale viene imposto alla società distributrice l'obbligo di attivare le iniziative giudiziarie finalizzate all'ottenimento dell'esecuzione forzata ai fini della disalimentazione fisica di un punto di riconsegna (originariamente prevista con la deliberazione ARERA 241/2013/R/gas), è stata innalzata da 500 Smc
a 5000 Smc.
Per quanto attiene alla ratio della previsione di una soglia minima di consumo annuo al di sotto della quale non è previsto per l'impresa distributrice alcun obbligo di attivarsi per la disalimentazione fisica del punto di prelievo, l'ARERA, nella deliberazione n. 379 cit., ha chiarito che
“tale limitazione è volta a ridurre gli oneri per il sistema legati ai costi delle iniziative giudiziarie, ritenendo effettivamente utile e adeguato perseguire la disalimentazione dei punti di riconsegna anche attraverso iniziative giudiziali nei soli casi in cui i consumi storici dei punti interessati lascino ritenere che il costo della morosità riferita alle forniture imputabili a una mancata disalimentazione sia superiore al costo delle iniziative medesime” (deliberazione
ARERA n.379/2024/R/GAS del 24.9.2024, pag. 5, che a sua volta cita deliberazione ARERA
n. 465/2016/R/gas, pag. 17).
Sempre l'ARERA, nella deliberazione in parola, ha, poi, previsto, con riguardo alle azioni pendenti alla data di pubblicazione della medesima deliberazione, l'opportunità per l'impresa di distribuzione (salvo che avesse a tale data già conseguito una pronuncia giudiziale sulla sua domanda) di pagina 4 di 6 “cessare di coltivare l'azione, essendo venuti meno i presupposti”. Chiarendo, altresì, come non risultassero “condivisibili le perplessità espresse da un'impresa e da un'associazione di imprese che, per presunte esigenze di certezza dei rapporti giuridici, ritengono preferibile non applicare il nuovo valore della soglia alle iniziative giudiziali pendenti;
da un lato, infatti, come detto, la variazione del valore della soglia fa venir meno l'obbligo per il distributore, di esperire l'azione giudiziaria e quindi anche di coltivarla
(pertanto sarebbe irragionevole, in quanto contraddittorio, da parte dell'Autorità, pretendere dagli operatori il perseguimento di tali azioni); inoltre, dall'altro lato, dall'esperienza maturata in seguito all'introduzione dell'attuale soglia (con la … deliberazione 513/2017/R/gas) non risultano problematiche emerse in concreto che abbiano generato incertezza dei rapporti giuridici coinvolti” (deliberazione ARERA n.379/2024/R/GAS del 24.9.2024, pag. 11).
Orbene, facendo applicazione al caso di specie della normativa di settore sopra esaminata, deve escludersi che la ricorrente abbia assolto agli oneri allegativi e probatori sulla stessa gravanti in ordine all'attuale esistenza di un suo interesse giuridicamente apprezzabile ad ottenere il provvedimento giudiziario richiesto con il ricorso.
Infatti, la ricorrente ha del tutto omesso – e ciò anche a seguito dell'espressa richiesta rivoltale dal Tribunale con provvedimento del 29.11.2024 – di indicare (e documentare) quale sia l'esatta consistenza dei consumi annui riferibili al punto di riconsegna de quo, ovvero di addurre ulteriori elementi fattuali in base ai quali poter comunque reputare sussistente, alla data della presente decisione, l'asserito obbligo di provvedere, anche mediante l'adozione di iniziative giudiziarie, alla disalimentazione fisica di quest'ultimo.
Pertanto, per tutto quanto detto, il ricorso va rigettato.
In considerazione della contumacia del convenuto nulla va disposto sulle spese di lite.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande avanzate da nei CP_4 Parte_1 confronti di;
Controparte_3
- nulla sulle spese di lite.
Milano, 21 Gennaio 2025
La Giudice
Francesca Avancini
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