Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 27/05/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
n° 192/2025 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
sentenza nella causa di lavoro pendente tra
, rappresentata e difesa – giusta mandato in atti– dall'avv. Parte_1
Francesco Orecchioni ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale ubicato in
Lanciano, alla via L. De Crecchio n. 61;
-ricorrente-
e
, in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, Controparte_2
, tutti
[...] rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dal dott. Pierangelo Trippitelli;
-resistente-
Svolgimento del processo
Con ricorso la parte istante, premesso:
-di essere stata assunta con contratti a tempo determinato nell'a.s. 2020/2021 dal 28 novembre all'11 dicembre 2020 presso l'Istituto Comprensivo di Tornareccio e dall'11 dicembre 2020 al
10 giugno 2021 presso l'Istituto Comprensivo “De Petra” di Casoli e nell'a.s. 2021/2022 dal
18 ottobre 2021 all'8 giugno 2022 con qualche breve interruzione presso l'Istituto
di non aver ricevuto la corresponsione della “Retribuzione Professionale Docente”, che viene invece regolarmente corrisposta non solo al personale di ruolo, ma anche ai supplenti annuali;
ha lamentato di aver subito un trattamento discriminatorio contrario a quanto disposto dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, contenuto in allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE, e CEEP sul lavoro a tempo determinato;
ha, dunque, concluso chiedendo di:
“a) condannare il , in persona del a Controparte_1 CP_3
corrispondere in proprio favore il compenso relativo alla Retribuzione Professionale Docente previsto dal CCNL 15.3.2001 e successive modificazioni, nonché al pagamento delle differenze retributive arretrate, nell'ambito della prescrizione quinquennale, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo;
b) con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Con memoria si è costituito in giudizio il chiedendo, in Controparte_1
via principale, il rigetto del ricorso ed, in via subordinata, l'accertamento della somma eventualmente dovuta a titolo di Retribuzione Professionale Docente e quantificata in €.
566,98 per l'a.s. 2020/2021 (come da tabella conteggi per gli in Pt_2 Parte_3
doc. 4 e 5 della memoria) e in €. 798,27 per l'a.s. 2021/2022 (come da tabella conteggi per l' di Fossacesia, in doc. 3 della memoria) e, così, per un totale di €. 1365,25. Pt_2
La causa è giunta all'odierna decisione sulla base delle sole risultanze documentali in atti, vertendo la controversia su questioni legate esclusivamente alla corretta interpretazione delle norme applicabili al caso concreto.
All'esito del deposito in telematico delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in data odierna la causa viene decisa con sentenza.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e va accolto per le seguenti considerazioni.
Oggetto del presente giudizio è il diritto della ricorrente ad ottenere la corresponsione della
“Retribuzione Professionale Docente” prevista dal CCNL 15.3.2001 e successive modificazioni, nonché il pagamento delle differenze retributive arretrate, nell'ambito della prescrizione quinquennale, per gli anni scolastici in cui ha prestato servizio per il CP_1
convenuto con contratti a tempo determinato.
Orbene, l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del Comparto della scuola che ha istituito la “Retribuzione Professionale Docente” prevede al comma 1 che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed al comma 3 che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999”.
Il compenso in questione “spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
La retribuzione professionale docente è un “emolumento che ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo” (cfr. sul punto Cass. n. 24724/2014; Cass. n. 17773/2017 e Cass. n.
10145/2018).
Partendo dalla considerazione che l'emolumento in oggetto, avendo natura fissa e continuativa e non essendo in alcun modo collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione, rientri nelle “condizioni di impiego” la Suprema Corte, con percorso argomentativo condivisibile, è giunta ad affermare il seguente principio di diritto: “L'art. 7, comma 1, del
c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la
"retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass. 20015/2018).
Secondo l'orientamento espresso dalla citata giurisprudenza di legittimità, cui questo giudicante intende adeguarsi, “si deve, pertanto, ritenere, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile CP_1
con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di periodi di servizio inferiori al mese” (cfr. Cass. civ., sent. n. 20015/2018).
Ritenendosi i predetti principi applicabili al caso concreto va, quindi, affermato il diritto della ricorrente a percepire per ciascun periodo di assunzione con contratto a tempo determinato la
“Retribuzione Professionale Docente”, con conseguente condanna del
[...]
al pagamento delle differenze retributive a tale titolo maturate, Controparte_1
oltre al maggior importo tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
L'ammontare di tali differenze retributive deve considerarsi pari a complessivi € 1.365,75, ponendo alla base della decisione i conteggi analitici (cfr. doc. 3, 4 e 5 alla memoria) allegati dal Ministero resistente, che sono stati espressamente accettati nelle note di trattazione scritta dalla ricorrente, la quale però ha correttamente rilevato che la sommatoria dei conteggi prodotti è pari ad € 1.365,75 e non ad € 1.325,25, come invece indicato dalla resistente, probabilmente a causa di un mero refuso.
Le spese processuali seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano ai sensi CP_1 del D.M. n. 147/2022, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento (da €
1.100,00 ad € 5.200,00), con esclusione della fase istruttoria e tenuto conto della marcata serialità del presente contenzioso.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, così provvede: a) accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad ottenere la corresponsione della
“Retribuzione Professionale Docente” prevista dal CCNL 15.3.2001 e successive modificazioni e, per l'effetto, condanna l'amministrazione convenuta al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive maturate a titolo di “Retribuzione Professionale
Docente” in relazione agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, pari ad € 1.365,75 oltre al maggior importo tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
b) condanna l'amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che si liquidano in € 1.030,00 per compensi, oltre rimborsi forfettari del 15%, IVA
e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Così deciso il 27.05.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott.ssa Cristina Di Stefano -