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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 19/12/2025, n. 1770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1770 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 1392 2018
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da Parte_1
(p. IVA ), con l'avv. IURATO VINCENZO;
[...] P.IVA_1
attore contro
(p. IVA ), con l'avv. BELLUARDO Controparte_1 P.IVA_2
PIETRO; convenuto posto in decisione con ordinanza del 9.7.2025
FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 123/2018, con cui questo Tribunale l'ha condannata a pagare alla la somma di € 7.709,90, oltre interessi e spese, a titolo di Controparte_1
corrispettivo per lavori di pavimentazione stradale e fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo tappetino e lavori di impermeabilizzazione di solaio mediante fornitura e posa in opera di asfalto a caldo eseguiti rispettivamente presso i cantieri di contrada Selvaggio e via Risorgimento in Ragusa, subappaltati all'opposta dall'opponente, a sua volta subappaltatrice di M47.
Quanto al primo cantiere, l'opponente ha dedotto che i lavori non furono eseguiti a regola d'arte, come risulterebbe dall'ordine di servizio del direttore dei lavori arch.
, che rilevò gravi difetti nella pavimentazione e nella sagoma stradale, CP_2
invitando a scarificare il pavimento e rifare le opere;
nonché come accertato in contraddittorio tra le parti con ammissione da parte della Controparte_1
L'opponente avrebbe quindi direttamente ripristinato tali difetti, compensando i relativi costi con le somme ancora dovute all'opposta.
Quanto al secondo cantiere, ha ugualmente dedotto che i lavori effettuati sarebbero stati gravemente viziati, avendo presentato infiltrazioni d'acqua: anche in tal caso i vizi sarebbero stati verificati in contraddittorio tra le parti, concordando che i costi di riparazione sarebbero stati compensati con il saldo delle fatture.
Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'opposizione e la Controparte_1
conferma del decreto ingiuntivo. Ha contestato l'assunto dell'opponente circa i vizi delle opere, sostenendo che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, accettati senza riserve e mai formalmente contestati nei modi e nei termini di legge, sicché
l'opponente è decaduta dalla garanzia ex art. 1667 c.c.
L'opposta ha inoltre evidenziato che l'ordine di servizio menzionato dall'opponente non può riguardare i lavori oggetto del giudizio, che furono eseguiti successivamente.
***
L'opposizione è infondata perché, pacifica l'esistenza originaria del credito vantato dall'opposta, l'opponente non ha assolto il proprio onere di provare l'esistenza dei vizi lamentati (sull'onere della prova a carico del committente cfr. C. 39599/2021).
Infatti, il teste , che avrebbe dovuto riferire sull'esistenza dei vizi Testimone_1
e sul relativo riconoscimento da parte dell'opposta, non ha saputo confermare puntualmente alcuno dei capitoli da questa formulati (verbale del 22.9.2021); mentre il teste ha negato che l'opponente abbia mai svolto alcuna Tes_2
contestazione dei lavori effettuati.
Tali circostanze, assieme alla mancata contestazione di quanto evidenziato dall'opposta, ossia che i lavori oggetto del giudizio sono successivi all'ordine di servizio del DL menzionato dall'opponente (circostanza peraltro in parte confermata dal teste , portano a concludere per l'insussistenza dei vizi Tes_2
lamentati in seno all'opposizione, con conseguente debenza delle somme ingiunte.
Nulla deve disporsi in relazione agli importi indicati nel precetto, come invece richiesto dall'opposta, dato che questo non è stato oggetto di opposizione.
L'opposizione va quindi rigettata e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- rigetta l'opposizione dichiarando definitivamente esecutivo il proprio decreto ingiuntivo n. 123/2018;
- condanna la a rifondere alla Parte_1 [...]
le spese di lite, liquidate in € 5000 oltre iva cpa rimborso Controparte_1
spese forfetario al 15%.
Ragusa, 14/12/2025.
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 1392 2018
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da Parte_1
(p. IVA ), con l'avv. IURATO VINCENZO;
[...] P.IVA_1
attore contro
(p. IVA ), con l'avv. BELLUARDO Controparte_1 P.IVA_2
PIETRO; convenuto posto in decisione con ordinanza del 9.7.2025
FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 123/2018, con cui questo Tribunale l'ha condannata a pagare alla la somma di € 7.709,90, oltre interessi e spese, a titolo di Controparte_1
corrispettivo per lavori di pavimentazione stradale e fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo tappetino e lavori di impermeabilizzazione di solaio mediante fornitura e posa in opera di asfalto a caldo eseguiti rispettivamente presso i cantieri di contrada Selvaggio e via Risorgimento in Ragusa, subappaltati all'opposta dall'opponente, a sua volta subappaltatrice di M47.
Quanto al primo cantiere, l'opponente ha dedotto che i lavori non furono eseguiti a regola d'arte, come risulterebbe dall'ordine di servizio del direttore dei lavori arch.
, che rilevò gravi difetti nella pavimentazione e nella sagoma stradale, CP_2
invitando a scarificare il pavimento e rifare le opere;
nonché come accertato in contraddittorio tra le parti con ammissione da parte della Controparte_1
L'opponente avrebbe quindi direttamente ripristinato tali difetti, compensando i relativi costi con le somme ancora dovute all'opposta.
Quanto al secondo cantiere, ha ugualmente dedotto che i lavori effettuati sarebbero stati gravemente viziati, avendo presentato infiltrazioni d'acqua: anche in tal caso i vizi sarebbero stati verificati in contraddittorio tra le parti, concordando che i costi di riparazione sarebbero stati compensati con il saldo delle fatture.
Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'opposizione e la Controparte_1
conferma del decreto ingiuntivo. Ha contestato l'assunto dell'opponente circa i vizi delle opere, sostenendo che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, accettati senza riserve e mai formalmente contestati nei modi e nei termini di legge, sicché
l'opponente è decaduta dalla garanzia ex art. 1667 c.c.
L'opposta ha inoltre evidenziato che l'ordine di servizio menzionato dall'opponente non può riguardare i lavori oggetto del giudizio, che furono eseguiti successivamente.
***
L'opposizione è infondata perché, pacifica l'esistenza originaria del credito vantato dall'opposta, l'opponente non ha assolto il proprio onere di provare l'esistenza dei vizi lamentati (sull'onere della prova a carico del committente cfr. C. 39599/2021).
Infatti, il teste , che avrebbe dovuto riferire sull'esistenza dei vizi Testimone_1
e sul relativo riconoscimento da parte dell'opposta, non ha saputo confermare puntualmente alcuno dei capitoli da questa formulati (verbale del 22.9.2021); mentre il teste ha negato che l'opponente abbia mai svolto alcuna Tes_2
contestazione dei lavori effettuati.
Tali circostanze, assieme alla mancata contestazione di quanto evidenziato dall'opposta, ossia che i lavori oggetto del giudizio sono successivi all'ordine di servizio del DL menzionato dall'opponente (circostanza peraltro in parte confermata dal teste , portano a concludere per l'insussistenza dei vizi Tes_2
lamentati in seno all'opposizione, con conseguente debenza delle somme ingiunte.
Nulla deve disporsi in relazione agli importi indicati nel precetto, come invece richiesto dall'opposta, dato che questo non è stato oggetto di opposizione.
L'opposizione va quindi rigettata e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- rigetta l'opposizione dichiarando definitivamente esecutivo il proprio decreto ingiuntivo n. 123/2018;
- condanna la a rifondere alla Parte_1 [...]
le spese di lite, liquidate in € 5000 oltre iva cpa rimborso Controparte_1
spese forfetario al 15%.
Ragusa, 14/12/2025.
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)